Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/05/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 799/2023
Successivamente, all'udienza del 06/05/2025, di fronte al G.I.
Dott.ssa Camilla Fin, sono presenti per parte appellante l'avv. M.
Mosconi in sostituzione dell'avv. Luciani. Nessuno per l'appellata.
Il procuratore di parte attrice precisa le conclusioni come da atto di citazione in appello del 23.1.2023 e discute la causa richiamandosi agli atti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
All'esito della discussione e della successiva camera di consiglio, il
Giudice dott.ssa Camilla Fin, dando pubblica lettura del dispositivo e dei motivi, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 799/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Padova presso lo studio dell'Avv. LUCIANI GIANLUCA che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di appello;
APPELLANTE contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Prefetto pro tempore;
APPELLATA CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
3) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso il vizio di indeterminatezza dell'addebito contestato con il verbale opposto;
4)
l'erroneità della sentenza impugnata per mancata pronuncia in merito al sollevato vizio di contraddittorietà, illogicità e/o inverosimiglianza della ricostruzione della dinamica del sinistro contenuta nel verbale contestato;
5) l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto doversi pronunciare in merito alla misura della responsabilità del sinistro anziché sull'eccepito vizio di carenza probatoria dei profili di responsabilità in capo al soggetto sanzionato. Parte appellante ha, quindi, chiesto che, in riforma della predetta sentenza, venga annullato il verbale oggetto di opposizione.
La non si è costituita in giudizio e, all'udienza Controparte_1 del 27.4.2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
Ciò posto l'appello è fondato alla luce delle considerazioni qui di seguito esposte.
Deve essere innanzitutto osservato – in accoglimento del motivo articolato sub 2 da parte appellante – che il verbale redatto dalla
Polizia Stradale di non è, nel caso di specie, connotato CP_1 dall'efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c., e ciò alla luce del principio secondo cui “in tema di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti;
non può essere, invece, attribuita la fede privilegiata nè ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative ai fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali” (Cass.
8730/2006). Nella situazione qui esaminata, è pacifico che il sinistro descritto nel verbale non è avvenuto alla presenza del Pubblico Ufficiale, e che quest'ultimo ha provveduto alla redazione del verbale medesimo solo dopo avere ricostruito la dinamica dell'incidente mediante le videoriprese della concessionaria autostradale.
Ciò posto, muovendo dalla considerazione per cui il verbale impugnato non costituisce piena prova della dinamica del sinistro accaduto in data 7.5.2021, va rilevato – in accoglimento del motivo di appello sub 4 – come la sentenza di primo grado abbia del tutto omesso di valorizzare i mezzi di prova offerti dall'odierna appellante,
a fondamento della dedotta illegittimità dell'accertamento.
Sotto tale profilo, merita sottolineare come la , a fronte CP_1 degli elementi probatori forniti dalla , idonei a smentire che il Pt_1 sinistro medesimo si sia verificato con le modalità descritte nel verbale impugnato (cfr., in particolare, le fotografie dimesse quale doc. 3 in primo grado, che attestano la presenza di danni nella sola fiancata sinistra dell'autovettura in proprietà dell'appellante), non abbia in alcun modo assolto l'onere, sulla stessa incombente, di dimostrare la legittimità della contestazione elevata.
È, infatti, noto che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, incombe sulla Pubblica Amministrazione - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria (cfr., ex multiis, Cass. 1921/19).
Al contrario, con la memoria di costituzione innanzi al Giudice di
Pace, la nulla ha dedotto (e tantomeno provato) in ordine CP_1 alla fondatezza della propria pretesa sanzionatoria, limitandosi a ribadire, del tutto apoditticamente, la legittimità del verbale elevato nei confronti di . Pt_1
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna della CP_1
a rifondere a parte appellante le spese di lite, relative a
[...] entrambe le fasi di giudizio, che, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta, si liquidano complessivamente in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott.ssa Camilla
Fin, definitivamente decidendo, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del
Giudice di Pace di n. 512/22, annulla il verbale impugnato;
CP_1
Condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano in € 500,00 per compensi ed € 107,5 per spese, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA come per legge e CPA.
Verona, 06/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Camilla Fin