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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 20.3.25 N. 14091/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da AR LI ED AR (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. C.F._1
CARELLA VINCENZO RICORRENTE contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F. ) con il P.IVA_1 patrocinio dell'avv. MOSTACCHI SILVANA
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 2.12.24 AR LI ED AR ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 3682024001569757000 emesso dalla sede INPS di Milano per il pagamento della somma di € 4.776,71 a titolo di contribuzione nella Gestione Commercianti per il quarto trimestre del 2022 ed i primi tre trimestri del 2023.
INPS si è regolarmente costituita in giudizio con memoria del 5.3.25, chiedendo che il Tribunale, dato atto della intervenuta cessata materia del contendere correlata allo sgravio del provvedimento impugnato in autotutela, dichiarasse inammissibili eventuali domande finalizzate ad ottenere l'annullamento delle pretese creditorie dell'INPS a far tempo dal 31.12.2019, con compensazione integrale delle spese di lite. Alla udienza del 20.3.25, tenutasi mediante collegamento da remoto, entrambe le parti hanno richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
parte ricorrente ha comunque chiesto che le fossero riconosciute le spese di lite, in applicazione della regola della c.d. 'soccombenza virtuale'. La cessazione della materia del contendere, pacifica nel caso di specie, si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio. Tanto in ragione della sopravvenienza, in corso di giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito. Ciò senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza o infondatezza delle rispettive posizioni originarie nel giudizio. Ne deriva che, non avendo le parti richiesto congiuntamene la compensazione delle spese di lite, il Tribunale dovrà procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese stesse. Come peraltro ribadito a più riprese dalla Giurisprudenza della Suprema Corte, la condanna al pagamento delle spese del giudizio, in quanto consequenziale ed accessoria, può essere legittimamente emessa a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte vittoriosa, sempreché quest'ultima non abbia manifestato espressa volontà contraria, anche quando il giudice debba dichiarare cessata la materia del contendere, dovendosi in tal caso delibare il fondamento della domanda per regolare le spese secondo il principio della soccombenza virtuale ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015). Nel caso di specie pertanto il Tribunale è chiamato in ogni caso a delibare sulla fondatezza del ricorso e ciò al mero fine della pronuncia in punto spese richiesta dalla ricorrente. Emerge documentalmente e non appare contestato che la Sig.ra SA sia stata iscritta dall'INPS alla Gestione Commercianti con imposizione contributiva a decorrere dal 1° marzo 2006; ciò a seguito di sua domanda del 24.4.2006 ed in quanto socia della società in nome collettivo “ C.S. ALIMENTARI SNC DI OR TR & C.” esercente attività nel settore terziario, nello specifico attività di minimercati. Del pari documentale la circostanza che, la società in questione, sia cessata in data 31.3.2021 (cfr.doc.
5 -estratto Anagrafe Tributaria prodotto da INPS) con evidente insussistenza dell'obbligo contributivo portato dall'avviso opposto avente ad oggetto periodi contributivi successivi a tale data (motivo che ha appunto indotto l'Ufficio INPS competente a disporre lo sgravio integrale dell'avviso avente ad oggetto contributi a far tempo dal 1° aprile 2021). L'errore nel quale è incorso l'ente pienamente giustifica, in applicazione della regola della soccombenza, la condanna di parte resistente alla refusione delle spese di lite della presente controversia, liquidate come in dispositivo. La liquidazione delle spese tiene ovviamente conto anche della condotta processuale ed extraprocessuale della convenuta la quale, seppur successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, si è prontamente attivata al fine di evitare pregiudizi ulteriori per la ricorrente. Viene disposta la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) condanna la convenuta INPS alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente, spese che si liquidano in euro 1000 per compensi, oltre spese generali, IVA, CPA, oneri accessori dovuti per legge, con distrazione;
3) riserva il termine di 60 giorni per il deposito delle motivazioni.
Milano, 20.3.25 Il Giudice Claudia Tosoni
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