TRIB
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/10/2025, n. 10317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10317 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 14869/2025
Il Giudice AB LA, all'esito dell'udienza di discussione fissata il
15.10.2025 con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CHIAPPINI ALBERTO/
ricorrente contro
Controparte_1
( ) P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: Prestazione: pensione CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ insiste come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso contesta la fondatezza della revoca della Parte_1 pensione riconosciutagli da a fronte del suo stato di invalidità. CP_1
La difesa eccepisce, in particolare, la mancata indicazione, da parte dell' , Controparte_2 anche in sede amministrativa, di alcuna valida giustificazione per procedere alla revoca della provvidenza in esame.
Nessuno si è costituito per . CP_1
Il Tribunale fissava udienza di discussione “in modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e, all'esito della scadenza dei termini assegnati per il deposito di note – ritualmente presentate da parte ricorrente- tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare va, innanzitutto, dichiarata la contumacia di , a fronte della rituale CP_1 notifica del ricorso, via pec, in data 15.5.2025.
Sempre in via preliminare va dichiarata la nullità dell'odierno ricorso, ex. art. 414 c.p.c., a fronte della contraddittorietà della causa petendi e del petitum dedotti in giudizio rispetto alle risultanze della documentazione allegata al ricorso.
Il ricorrente, nel suo alquanto sintetico ricorso, eccepisce, infatti, l'asserita revoca della pensione di invalidità riconosciutagli dall'ente previdenziale con verbale del 14.6.2022 ma dagli atti prodotti risulta, in realtà, che , con l'atto impugnato, non contesta la sussistenza dei CP_1
Pag. 2 di 3 requisiti sanitari stabiliti dalla legge per il riconoscimento del beneficio in esame e non procede alla revoca della provvidenza in esame limitandosi a richiedere la restituzione dell'importo di euro 10425,30, che ritiene essere stato indebitamente percepito dal ricorrente, nel periodo 1.11.2021-30.9.2022, come titolare della pensione n.07221253.
Appare, pertanto, evidente la mancata chiara comprensibilità delle doglianze sollevate dal ricorrente a fronte del suo riferimento a un atto che non appare qualificabile, neppure sotto il profilo formale, come una revoca ma come un atto di ripetizione di indebito.
A fronte di quanto esposto va, pertanto, dichiarata la nullità del ricorso, ex. art. 414 cpc.
Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione in giudizio di . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara nullo il ricorso, nulla sulle spese.
15/10/2025 Il giudice
AB LA
Pag. 3 di 3
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 14869/2025
Il Giudice AB LA, all'esito dell'udienza di discussione fissata il
15.10.2025 con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da , ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CHIAPPINI ALBERTO/
ricorrente contro
Controparte_1
( ) P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: Prestazione: pensione CP_1
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “ insiste come da ricorso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con l'odierno ricorso contesta la fondatezza della revoca della Parte_1 pensione riconosciutagli da a fronte del suo stato di invalidità. CP_1
La difesa eccepisce, in particolare, la mancata indicazione, da parte dell' , Controparte_2 anche in sede amministrativa, di alcuna valida giustificazione per procedere alla revoca della provvidenza in esame.
Nessuno si è costituito per . CP_1
Il Tribunale fissava udienza di discussione “in modalità cartolare”, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e, all'esito della scadenza dei termini assegnati per il deposito di note – ritualmente presentate da parte ricorrente- tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare va, innanzitutto, dichiarata la contumacia di , a fronte della rituale CP_1 notifica del ricorso, via pec, in data 15.5.2025.
Sempre in via preliminare va dichiarata la nullità dell'odierno ricorso, ex. art. 414 c.p.c., a fronte della contraddittorietà della causa petendi e del petitum dedotti in giudizio rispetto alle risultanze della documentazione allegata al ricorso.
Il ricorrente, nel suo alquanto sintetico ricorso, eccepisce, infatti, l'asserita revoca della pensione di invalidità riconosciutagli dall'ente previdenziale con verbale del 14.6.2022 ma dagli atti prodotti risulta, in realtà, che , con l'atto impugnato, non contesta la sussistenza dei CP_1
Pag. 2 di 3 requisiti sanitari stabiliti dalla legge per il riconoscimento del beneficio in esame e non procede alla revoca della provvidenza in esame limitandosi a richiedere la restituzione dell'importo di euro 10425,30, che ritiene essere stato indebitamente percepito dal ricorrente, nel periodo 1.11.2021-30.9.2022, come titolare della pensione n.07221253.
Appare, pertanto, evidente la mancata chiara comprensibilità delle doglianze sollevate dal ricorrente a fronte del suo riferimento a un atto che non appare qualificabile, neppure sotto il profilo formale, come una revoca ma come un atto di ripetizione di indebito.
A fronte di quanto esposto va, pertanto, dichiarata la nullità del ricorso, ex. art. 414 cpc.
Nulla sulle spese a fronte della mancata costituzione in giudizio di . CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, dichiara nullo il ricorso, nulla sulle spese.
15/10/2025 Il giudice
AB LA
Pag. 3 di 3