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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/04/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4462/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto di servizi
TRA
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Salvatore Puzone, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi NA, come Controparte_1 da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.07.2018 il faceva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1163/2018 ad esso notificato in data 8.06.2018 dalla
[...] per il pagamento della somma di euro 76.594,74 oltre accessori, CP_1 deducendo a motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva della CP_1 circa la richiesta di pagamento degli anni 2011-2012- 2013 e per l'anno
[...]
2014 relativamente al periodo 01/01/2014-14/07/2014, atteso che detta società non aveva avuto rapporti contrattuali con esso dall'anno Pt_1
2010 all'anno 2016, bensì solo dal 15 luglio 2014 giusta convenzione stipulata in pari data, come prodotta in atti dall'opposta. Esponeva che per il periodo precedente relativo agli anni 2011-2012-2013 e per l'anno 2014 fino al mese di luglio il Comune aveva intrattenuto un rapporto contrattuale con la ditta Enne Sistemi di NA VA, come da convenzione del 27 ottobre
2010, parimenti prodotta in atti dall'opposta; 2) l'insussistenza dei crediti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 maturati in capo alla ditta individuale Enne Sistemi di NA VA, azienda conferita nella con atto notaio Controparte_1 [...] in data 20/03/2013, atteso che se era pur vero che la Per_1 CP_1 era subentrata in tutti i rapporti giuridici contrattuali e i crediti maturati
[...] della ditta Enne Sistemi di NA VA in seguito al conferimento dell'azienda nella stessa, i crediti apportati dalla ditta individuale non erano tutti quelli richiesti in monitorio, in quanto dalla perizia di valutazione dello studio prodotta in atti indicava, alla data della suddetta perizia, Per_2 solo quelli costituiti dalla fattura n.9 del 05/10/2012 di € 6.254,49 e dalla fattura n.10 del 05/10/2012 di € 10.160,00. Orbene, deduceva che le suddette fatture erano state regolarmente pagate come da mandati di pagamento n.1037 del 18/06/2013, n.1038 del 18/0672013 , n.1039 del 18/0672013 e n.1040 del
18/'6/2013; 3) il pagamento parziale dei crediti relativi agli anni 2014-2015- 2016, in quanto per l'anno 2014 il aveva provveduto al pagamento Pt_1 con i mandati n. 906 e 907 del 10/07/2015 prodotti in giudizio, né era dovuta la somma di euro 3.115,00 richiesta in pagamento in riferimento al periodo
01/01/2014-22/07/2014 perché relativamente a tale periodo la convenzione stipulata il 15 luglio 2014 tra il e la non era Pt_1 CP_1 CP_1 ancora operante. Né era dovuta la somma richiesta di euro 5.608,44 relativa all'intero anno 2016, in quanto la convenzione era operativa e valida fino alla data del 14 luglio 2016; 4) la prescrizione breve triennale o quinquennale dei presunti crediti relativi agli 2011-2012-2013, per i quali non risultava mai essere stata emessa fattura e per i cui crediti il pagamento era stato richiesto solo nell'anno 2017. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine l'accertamento del giusto importo ancora dovuto, riducendolo nei limiti di quello effettivo.
Costituitasi in giudizio, la rilevava che, trattandosi di Controparte_1 contratto di appalto, i crediti erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Evidenziava che essa come da documentato in fase CP_1 monitoria, ebbe ad emettere in data 02.01.2018 la fattura elettronica n.
1PA/2018, regolarmente trasmessa al Comune attraverso il sistema di interscambio elettronico SDI e dallo stesso ente mai rifiutata o in altro modo contestata. Deduceva che le stesse modalità di esecuzione dell'appalto non erano mai state contestate dall'ente appaltante e che le risultanze della fattura, aveva trovato conferma dalla relazione d'Ufficio di Polizia Locale – Area di
Vigilanza Prot. N. 10571 del 17/07/2017 - “Attività svolta dalla società
[...]
”, anch'essa allegata al fascicolo monitorio. Precisava che, CP_1 considerato la tipologia di attività appaltata, le lavorazioni delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 contravvenzioni elevate non poteva terminare nell'anno, ma solo alcuni anni dopo, dovendo essa appaltatrice del servizio necessariamente notificare, rendicontare, costituirsi in giudizio nei casi di opposizione e svolgere innumerevoli ulteriori attività al fine di espletare le procedure previste dal codice e dal contratto di appalto, tra cui anche il compito di predisporre l'elenco dei ruoli dei contravventori che non avevano oblato quanto dovuto, elenchi forniti, come da richiesta dell'ente nell'anno 2016, nei termini di legge previsti;
pertanto solo nel 2016 poteva essere richiesto il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni rese negli anni precedenti. Per tale ragione la perizia di stima del dott. redatta nell'anno 2013, non poteva Per_2 contenere l'indicazione di crediti maturati solo successivamente, in relazione ai quali era stata emessa la fattura in data 02.01.2018, azionata in monitorio.
Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettate le richieste di prova dichiarativa, ritenuta la causa matura per le decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissata la causa per la discussione, all'esito della udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il giudizio veniva deciso.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, risulta documentato che la ditta individuale Enne Sistemi di NA VA, con la quale il Comune stipulò la prima convenzione in data 27.10.2010, fu conferita per la costituzione della con atto per notaio Controparte_1 [...] del 20/03/2013, per cui vi fu una successione dell'opposta nel Per_1 contratto e nei crediti maturati e maturandi già in capo all'azienda conferita.
Sul punto, il fatto che dalla perizia di valutazione dello studio gli Per_2 unici crediti apportati, in quanto già maturati nei confronti del Pt_1 opponente, di S.E. del Monte Albino sono solo quelli costituiti dalla fattura n.9 del 05/10/2012 di euro 6.254,40 e dalla fattura n.10 del 05/10/2012 di euro 10.160,00 , che sono state regolarmente pagate come provato dall'opponente (mandati di pagamento del n.1037 del 18/06/2013, Pt_1
n.1038 del 18/06/2013 e n.1039 del 18/06/2013 e n.1040 del 18/06/2013), non esclude che successivamente siano maturato altro credito nel prosieguo del rapporto contrattuale di appalto, mai disconosciuto dal anche dopo Pt_1
l'assorbimento della ditta individuale nella Controparte_1
Peraltro, per gli anni di riferimento dell'attività svolta dall'opposta e di cui al credito azionato in monitorio, l'appaltatrice risultava regolarmente convenzionata con il in virtù della due convenzioni che si sono Pt_1 praticamente succedute, quella del 27.10.2010 stipulata con la CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 di NA VA e quella del 15.07.2014 stipulata con la CP_1
che hanno garantito la continuità del servizio appaltato.
[...]
D'altra parte il non ebbe nulla a contestare in ordine alla fattura Pt_1 elettronica n. 1PA/2018 emessa in data 2.01.2018, regolarmente trasmessa all'ente attraverso il sistema di interscambio elettronico SDI. L'attività descritta in detta fattura risulta peraltro suffragata dalla relazione d'Ufficio di
Polizia Locale – Area di Vigilanza Prot. N. 10571 del 17/07/2017 - “Attività svolta dalla società ”, anch'essa allegata al fascicolo Controparte_1 monitorio e mai disconosciuta dall'ente opponente.
Le incongruità temporali sollevate dall'opponente sono del tutto irragionevoli e infondate, atteso che, considerato la tipologia di attività appaltata, le lavorazioni delle contravvenzioni elevate non potevano terminare nell'anno, ma solo alcuni anni dopo, dovendo essa appaltatrice del servizio necessariamente notificare, rendicontare, costituirsi in giudizio nei casi di opposizione e svolgere innumerevoli ulteriori attività al fine di espletare le procedure previste dal codice e dal contratto di appalto, tra cui anche il compito di predisporre l'elenco dei ruoli dei contravventori che non avevano oblato quanto dovuto, elenchi forniti, come da richiesta dell'ente nell'anno
2016, nei termini di legge previsti;
pertanto solo nel 2016 poteva essere richiesto il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni rese negli anni precedenti.
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 4/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4462/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto di servizi
TRA
, rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Salvatore Puzone, come da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi NA, come Controparte_1 da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 3.04.2025, ove le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.07.2018 il faceva opposizione al decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1163/2018 ad esso notificato in data 8.06.2018 dalla
[...] per il pagamento della somma di euro 76.594,74 oltre accessori, CP_1 deducendo a motivi: 1) la carenza di legittimazione attiva della CP_1 circa la richiesta di pagamento degli anni 2011-2012- 2013 e per l'anno
[...]
2014 relativamente al periodo 01/01/2014-14/07/2014, atteso che detta società non aveva avuto rapporti contrattuali con esso dall'anno Pt_1
2010 all'anno 2016, bensì solo dal 15 luglio 2014 giusta convenzione stipulata in pari data, come prodotta in atti dall'opposta. Esponeva che per il periodo precedente relativo agli anni 2011-2012-2013 e per l'anno 2014 fino al mese di luglio il Comune aveva intrattenuto un rapporto contrattuale con la ditta Enne Sistemi di NA VA, come da convenzione del 27 ottobre
2010, parimenti prodotta in atti dall'opposta; 2) l'insussistenza dei crediti
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 maturati in capo alla ditta individuale Enne Sistemi di NA VA, azienda conferita nella con atto notaio Controparte_1 [...] in data 20/03/2013, atteso che se era pur vero che la Per_1 CP_1 era subentrata in tutti i rapporti giuridici contrattuali e i crediti maturati
[...] della ditta Enne Sistemi di NA VA in seguito al conferimento dell'azienda nella stessa, i crediti apportati dalla ditta individuale non erano tutti quelli richiesti in monitorio, in quanto dalla perizia di valutazione dello studio prodotta in atti indicava, alla data della suddetta perizia, Per_2 solo quelli costituiti dalla fattura n.9 del 05/10/2012 di € 6.254,49 e dalla fattura n.10 del 05/10/2012 di € 10.160,00. Orbene, deduceva che le suddette fatture erano state regolarmente pagate come da mandati di pagamento n.1037 del 18/06/2013, n.1038 del 18/0672013 , n.1039 del 18/0672013 e n.1040 del
18/'6/2013; 3) il pagamento parziale dei crediti relativi agli anni 2014-2015- 2016, in quanto per l'anno 2014 il aveva provveduto al pagamento Pt_1 con i mandati n. 906 e 907 del 10/07/2015 prodotti in giudizio, né era dovuta la somma di euro 3.115,00 richiesta in pagamento in riferimento al periodo
01/01/2014-22/07/2014 perché relativamente a tale periodo la convenzione stipulata il 15 luglio 2014 tra il e la non era Pt_1 CP_1 CP_1 ancora operante. Né era dovuta la somma richiesta di euro 5.608,44 relativa all'intero anno 2016, in quanto la convenzione era operativa e valida fino alla data del 14 luglio 2016; 4) la prescrizione breve triennale o quinquennale dei presunti crediti relativi agli 2011-2012-2013, per i quali non risultava mai essere stata emessa fattura e per i cui crediti il pagamento era stato richiesto solo nell'anno 2017. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto e in subordine l'accertamento del giusto importo ancora dovuto, riducendolo nei limiti di quello effettivo.
Costituitasi in giudizio, la rilevava che, trattandosi di Controparte_1 contratto di appalto, i crediti erano soggetti alla prescrizione ordinaria decennale. Evidenziava che essa come da documentato in fase CP_1 monitoria, ebbe ad emettere in data 02.01.2018 la fattura elettronica n.
1PA/2018, regolarmente trasmessa al Comune attraverso il sistema di interscambio elettronico SDI e dallo stesso ente mai rifiutata o in altro modo contestata. Deduceva che le stesse modalità di esecuzione dell'appalto non erano mai state contestate dall'ente appaltante e che le risultanze della fattura, aveva trovato conferma dalla relazione d'Ufficio di Polizia Locale – Area di
Vigilanza Prot. N. 10571 del 17/07/2017 - “Attività svolta dalla società
[...]
”, anch'essa allegata al fascicolo monitorio. Precisava che, CP_1 considerato la tipologia di attività appaltata, le lavorazioni delle
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 contravvenzioni elevate non poteva terminare nell'anno, ma solo alcuni anni dopo, dovendo essa appaltatrice del servizio necessariamente notificare, rendicontare, costituirsi in giudizio nei casi di opposizione e svolgere innumerevoli ulteriori attività al fine di espletare le procedure previste dal codice e dal contratto di appalto, tra cui anche il compito di predisporre l'elenco dei ruoli dei contravventori che non avevano oblato quanto dovuto, elenchi forniti, come da richiesta dell'ente nell'anno 2016, nei termini di legge previsti;
pertanto solo nel 2016 poteva essere richiesto il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni rese negli anni precedenti. Per tale ragione la perizia di stima del dott. redatta nell'anno 2013, non poteva Per_2 contenere l'indicazione di crediti maturati solo successivamente, in relazione ai quali era stata emessa la fattura in data 02.01.2018, azionata in monitorio.
Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione.
Rigettate le richieste di prova dichiarativa, ritenuta la causa matura per le decisione sulla base della documentazione prodotta e dei fatti non contestati, fissata la causa per la discussione, all'esito della udienza ex art. 281 sexies c.p.c., il giudizio veniva deciso.
L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Riguardo all'eccezione di carenza di legittimazione attiva, risulta documentato che la ditta individuale Enne Sistemi di NA VA, con la quale il Comune stipulò la prima convenzione in data 27.10.2010, fu conferita per la costituzione della con atto per notaio Controparte_1 [...] del 20/03/2013, per cui vi fu una successione dell'opposta nel Per_1 contratto e nei crediti maturati e maturandi già in capo all'azienda conferita.
Sul punto, il fatto che dalla perizia di valutazione dello studio gli Per_2 unici crediti apportati, in quanto già maturati nei confronti del Pt_1 opponente, di S.E. del Monte Albino sono solo quelli costituiti dalla fattura n.9 del 05/10/2012 di euro 6.254,40 e dalla fattura n.10 del 05/10/2012 di euro 10.160,00 , che sono state regolarmente pagate come provato dall'opponente (mandati di pagamento del n.1037 del 18/06/2013, Pt_1
n.1038 del 18/06/2013 e n.1039 del 18/06/2013 e n.1040 del 18/06/2013), non esclude che successivamente siano maturato altro credito nel prosieguo del rapporto contrattuale di appalto, mai disconosciuto dal anche dopo Pt_1
l'assorbimento della ditta individuale nella Controparte_1
Peraltro, per gli anni di riferimento dell'attività svolta dall'opposta e di cui al credito azionato in monitorio, l'appaltatrice risultava regolarmente convenzionata con il in virtù della due convenzioni che si sono Pt_1 praticamente succedute, quella del 27.10.2010 stipulata con la CP_1
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 di NA VA e quella del 15.07.2014 stipulata con la CP_1
che hanno garantito la continuità del servizio appaltato.
[...]
D'altra parte il non ebbe nulla a contestare in ordine alla fattura Pt_1 elettronica n. 1PA/2018 emessa in data 2.01.2018, regolarmente trasmessa all'ente attraverso il sistema di interscambio elettronico SDI. L'attività descritta in detta fattura risulta peraltro suffragata dalla relazione d'Ufficio di
Polizia Locale – Area di Vigilanza Prot. N. 10571 del 17/07/2017 - “Attività svolta dalla società ”, anch'essa allegata al fascicolo Controparte_1 monitorio e mai disconosciuta dall'ente opponente.
Le incongruità temporali sollevate dall'opponente sono del tutto irragionevoli e infondate, atteso che, considerato la tipologia di attività appaltata, le lavorazioni delle contravvenzioni elevate non potevano terminare nell'anno, ma solo alcuni anni dopo, dovendo essa appaltatrice del servizio necessariamente notificare, rendicontare, costituirsi in giudizio nei casi di opposizione e svolgere innumerevoli ulteriori attività al fine di espletare le procedure previste dal codice e dal contratto di appalto, tra cui anche il compito di predisporre l'elenco dei ruoli dei contravventori che non avevano oblato quanto dovuto, elenchi forniti, come da richiesta dell'ente nell'anno
2016, nei termini di legge previsti;
pertanto solo nel 2016 poteva essere richiesto il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni rese negli anni precedenti.
Il decreto ingiuntivo opposto va dunque confermato e dichiarato esecutivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 7.051,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione al difensore antistatario.
Così deciso in data 4/04/2025 Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5