Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2899 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10853/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
In persona del Giudice Monocratico dott.ssa Alessandra Aragno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 10853 / 2024 promossa da:
Parte_1 nata in [...] in data [...]
Parte_2 nata in [...] in data [...]
Parte_3 nata in [...] in data [...]
Parte_4 nato in [...] in data [...]
Parte_5 nata in [...] in data [...]
Parte_6 nata in [...] in data [...]
Parte_7 nata in [...] in data [...]
Parte_8 nata in [...] in data [...]
Parte_9 nato in [...] in data [...]
Parte_10 nato in [...] in data [...]
Parte_11 nata in [...] in data [...]
Parte_12 nata in [...] in data [...]
Parte_13 nato in [...] in data [...]
Parte_14 nata in [...] in data [...] rappresentati e difesi dall'Avv. DROMI EDUARDO
Ricorrenti
CONTRO
Resistente nonché nel contraddittorio con il
Pubblico Ministero – Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: l'On.le Tribunale adito, accertare e dichiarare l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis accertare, riconoscere e dichiarare che i Sigg. Parte_9
, , , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_1 Parte_8
, , ,
[...] Parte_7 Parte_15 Parte_4 Parte_16
, e
[...] Parte_14 Parte_17 Parte_6 Parte_7
come in atti meglio generalizzati, sono tutti cittadini italiani per le motivazioni di cui in
[...] narrativa e, per l'effetto,
- ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso, all'Ufficiale di Controparte_1
Stato Civile del Comune competente, nella specie il COMUNE DI SAN GERMANO CHISONE (TO), luogo di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
- ordinare alle Autorità Consolari competenti di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti;
- con salvezza di ogni e ulteriore domanda, eccezione, produzione ed istanza istruttoria, anche all'esito della costituzione della parte resistente.
-
Con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, da distrarsi in favore dell'Avv. Eduardo Daniel DROMI quale procuratore antistatario.” Motivi in fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 18/06/2024, ritualmente notificato, i ricorrenti hanno evocato in giudizio il
[...]
chiedendo il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendenti di cittadino italiano che non aveva mai perso la cittadinanza.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato:
• Di essere cittadini argentini;
• Di essere discendenti diretti dell'avo italiano (o Persona_1
Victoria o (o ), nata a Persona_2 Pt_18 Parte_19
San ER CH (TO) in data 29/03/1886, la quale dopo aver contratto matrimonio con il sig. il 03/04/1904, emigrava in Persona_3 territorio argentino dove, il giorno 11/06/1912, dava alla luce la figlia Persona_4 (o o , come attestato dall'atto di nascita allegato al ricorso
[...] Per_5 Per_6
(cfr. docc. 1-4);
• Che la figlia degli avi contraeva matrimonio con il sig. in Persona_7 data 22/02/1934, presso Colon (Entre Rios), in Argentina e dalla loro unione nascevano quattro figli: in data 17/04/1935, la sig.ra ; in data Persona_8
04/01/1937, ; in data 30/11/1938, e, infine, Persona_9 Persona_10 in data 30/08/1942, (cfr. docc. 5-9); Persona_11
• Che il 10/09/1959 la sig.ra si univa in matrimonio con Persona_8 il sig. e dal matrimonio nasceva in Argentina, il 26/11/1963, il Controparte_3 figlio, ricorrente nel presente giudizio, come comprovato Parte_9 dall'atto di nascita depositato in ricorso (cfr. docc. 10 e 11); • Che in data 18/04/1991, presso Buenos Aires, si sposava Parte_9 con la sig.ra e dalla loro unione nascevano tre figli, anch'essi Controparte_4 ricorrenti nel presente giudizio: in data 14/03/1994, in data 07/10/1997, Parte_10
e, infine, in data 12/09/2002, (cfr. docc. 12-15); Parte_11 Parte_12
• Che il 25/04/1963, a Entre Rios, in Argentina, contraeva Persona_9 matrimonio con la sig.ra e da questo matrimonio nasceva in Persona_12 territorio argentino, la ricorrente , nata il [...] (cfr. docc. Parte_1
16 e 17);
• Che in data 20/02/1986, a Concordia, Entre Rios, in Argentina, la ricorrente si univa in matrimonio con il sig. dalla cui Parte_1 Controparte_5 unione nascevano due figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 22/08/1986, e, in data 13/06/1992, (cfr. Parte_8 Parte_2 docc. 17-20);
• Che il giorno 23/12/1959, a Entre Rios, in Argetina la sig.ra Persona_10 si sposava con il sig. e dalla loro unione due figli: in data Controparte_6
07/04/1961, il sig. e, in data 23/09/1964, la ricorrente Persona_13 [...]
(cfr. docc. 21-23); Parte_3
• Che il 03/02/1989, a Entre Rios, in territorio argentino Persona_13 contraeva matrimonio con la sig.ra e dal matrimonio Controparte_7 nascevano due figli, ricorrenti: in data 03/04/1991, e, in data Parte_4
06/01/1996, (cfr. docc. 24-26); Parte_5
• Che in data 26/07/1996, a Entre Rios, in Argentina, la ricorrente Parte_3
si univa in matrimonio con il sig. e dalla loro unione
[...] Persona_14 nascevano due figli, ricorrenti: in data 22/10/1997, e, in data Parte_13
24/02/2001, (cfr. docc. 27-29); Parte_14
• Che il giorno 27/08/1964, e Entre Rios, in Argentina, la sig.ra Persona_11
si sposava con il sig. e da questa unione nasceva a Colon,
[...] Controparte_8 in data 05/03/1965, la figlia la quale a sua volta, dopo essersi Persona_15 unita in matrimonio con il sig. il 19/02/1988, dava alla luce due Persona_16 figli, anch'essi ricorrenti nel presente giudizio: in data 05/02/1991, nasceva
[...]
e, in data 08/04/1992, nasceva (cfr. docc. 30- Parte_6 Parte_7
34).
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato Controparte_9
e non comparso.
In conformità al provvedimento reso dal G.D. – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza del 15.5.25 di comparizione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n. 149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 281 sexies c. 3 c.p.c..
2. Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto per le ragioni che seguono.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di
Torino, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021, nonchè la sussistenza dei presupposti previsti per l'introduzione del presente giudizio ex art. 281 decies c.p.c., essendo la domanda fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
La competenza territoriale è fissata, ai sensi dell'art. 4 co. 5 L. 46/2017 (come modificato dall'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26/11/2021) in base al luogo in cui l'attore ha la dimora, oppure, quando l'attore risiede all'estero, avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani, con conseguente corretta instaurazione del giudizio dinanzi a questo Giudice, trattandosi di discendenti di soggetto nato a [...].
Va evidenziato che i ricorrenti instano per la concessione della cittadinanza, alla quale avrebbero diritto iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett a), legge n. 91/92. Tenendo conto della ricostruzione dell'albero genealogico dei ricorrenti, i quali fanno derivare il proprio diritto alla cittadinanza italiana per trasmissione dall'ava per linea materna Persona_17
, nata a [...] il [...] (v. documenti in atti), gli stessi
[...] sostengono che la cittadinanza gli è dunque stata trasmessa dapprima attraverso la sig.ra
[...]
(figlia di ) e poi tramite i sig.ri Persona_4 Persona_17 Persona_8
, , e .
[...] Persona_9 Persona_10 Persona_11
La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
In diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 4 del Codice civile del 1865, era cittadino il figlio di padre cittadino. Dello stesso tenore, può considerarsi l'art. 1 della successiva L. n. 555 del 1912, secondo cui era considerato cittadino per nascita il figlio di padre cittadino ovvero il figlio di madre cittadina in ipotesi di padre ignoto o di padre senza cittadinanza italiana o di altro Stato, ovvero ancora se il figlio non seguiva la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartenevano. Inoltre, la norma di cui all'art. 10 della medesima legge stabiliva altresì che la donna sposata non poteva avere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche in caso di separazione personale tra i coniugi e che la donna cittadina che si sposava con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana, sempreché il marito possedesse una cittadinanza alla moglie trasmissibile in forza del vincolo matrimoniale. Ebbene, con sentenza n. 87 del 1975 la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della appena citata norma per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. ed in particolare i Giudici delle leggi hanno osservato che “l'art. 10 si ispira, come risulta dalla dottrina e dai commenti susseguenti alla sua emanazione, alla concezione imperante nel 1912 di considerare la donna come giuridicamente inferiore all'uomo e addirittura come persona non avente la completa capacità giuridica (fra l'altro
a quel tempo non erano riconosciuti alla donna diritti politici attivi e passivi ed erano estremamente limitati i diritti di accedere a funzioni pubbliche), concezione che non risponde ed anzi contrasta ai principi della Costituzione che attribuisce pari dignità sociale ed uguaglianza avanti alla legge di tutti i cittadini senza distinzione di sesso e ordina il matrimonio sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. É indubbio che la norma impugnata, stabilendo nei riguardi esclusivamente della donna la perdita della cittadinanza italiana, crea una ingiustificata e non razionale disparità di trattamento fra i due coniugi. La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà. La norma viola palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto commina una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e pone la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano. Come rileva il giudice a quo, la norma non giova, rispetto all'ordinamento italiano, all'unità familiare voluta dall'art. 29 della Costituzione, ma anzi è ad essa contraria, in quanto potrebbe indurre la donna, per non perdere un impiego per cui sia richiesta la cittadinanza italiana o per non privarsi della protezione giuridica riservata ai cittadini italiani o del diritto ad accedere a cariche ed uffici pubblici, a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto”. La sentenza in esame conclude dunque affermando che “è in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, salva la discrezionalità del legislatore di disciplinare le relative modalità”. Con successiva pronuncia n. 30 del 1983, la Corte Costituzionale ha poi dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 1, n. 1, della legge del 1912 sopra citato nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. In particolare, nella sentenza appena citata si legge che “l'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912 è in chiaro contrasto con l'art. 3, 1 comma, (eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di sesso) e con l'art. 29, 2 comma, (eguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Né giustifica la differenziata disciplina in tema di acquisto della cittadinanza per nascita il richiamo ad un limite all'eguaglianza tra i coniugi, stabilito dalla legge a garanzia della unità familiare. Tra l'altro non si vede come la diversità di cittadinanza tra i coniugi, ammessa dalla sentenza n. 87/1975 e dall'art. 143 ter codice civile (introdotto dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia), sia stata ritenuta compatibile con l'unità familiare, mentre non potrebbe esserlo l'attribuzione congiunta al figlio minore della cittadinanza paterna e di quella materna. Nemmeno varrebbe poi, a giustificare il mancato ossequio ai principi degli artt. 3, primo comma, e 29, secondo comma, l'esigenza di evitare i fenomeni di doppia cittadinanza, per gli impegni assunti anche in sede internazionale (cfr.
Convenzione di Strasburgo del 1963, la cui ratifica fu autorizzata con L. 4 ottobre 1966, n. 876, e depositata dall'Italia con alcune riserve). Deve infatti riconoscersi come prevalente, rispetto ad inconvenienti pur seri, la necessità di realizzare il principio costituzionale di eguaglianza anche a proposito di acquisto dello status civitatis per nascita. Né fanno difetto al legislatore i mezzi per ridurre in limiti tollerabili le difficoltà nascenti dalla pluralità di cittadinanze in capo al figlio”. In definitiva, secondo i Giudici delle leggi, considerato discriminatorio e dunque illegittimo ogni automatismo nella perdita della cittadinanza da parte della donna in conseguenza del matrimonio contratto con cittadino straniero, ai fini della eventuale rinuncia allo status civitatis si deve guardare alla sola libertà decisionale espressa dalla donna.
All'esito delle predette decisioni della Corte Costituzionale, si è discusso se le conseguenze della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme appena esaminate della legge del 1912 dovesse essere limitata ai casi di figli nati solo successivamente alla entrata in vigore della Costituzione, ossia al 1° gennaio 1948, ovvero anche a quelli nati prima di tale data.
Sul punto è intervenuta la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia n. 4466 del
2009 ove si legge che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”. Pertanto, in linea con le determinazioni della Consulta ed aderendo all'orientamento appena indicato espresso dalla Corte di cassazione, questo Giudice ritiene che, successivamente all'entrata in vigore della Costituzione, abbia diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 ma pur sempre nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis.
Nella specie, i ricorrenti fanno discendere il proprio diritto alla cittadinanza italiana dal combinato disposto di due elementi, ovvero la circostanza per cui l'ava per linea materna
[...]
era cittadina italiana, in quanto nato in [...] nel 1886 coniugatasi in Italia Persona_17
e successivamente trasferitasi in Argentina. L'ava, in quanto donna, non poteva trasmettere, per la legge in vigore all'epoca, la cittadinanza italiana alla propria figlia, e, in Persona_4 seguito, ai nipoti, , , e Persona_8 Persona_9 Persona_10 Persona_11
, genitori rispettivamente di ,
[...] Parte_9 Parte_1 Parte_3 e i quali, a loro volta, non l'hanno potuta trasmettere ai loro figli. Persona_15
Per quanto riguarda la figlia nata nel 1912, occorre considerare che Persona_4 la stessa non aveva acquisito la cittadinanza italiana dai propri genitori in forza della disciplina dello ius soli previsto dalla Costituzione Argentina del 1853.
In applicazione dei principi di diritto appena enunciati (Corte Cost. n.87/1975 e n.30/1983 e Sent Cass SSUU n. 4466/2009), ovvero che “lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato” e tenuto conto che, nelle ipotesi di perdita della cittadinanza da parte della donna a seguito di matrimonio con cittadino straniero, o di nascita del figlio prima del 1/1/1948, lo stato di cittadinanza possa essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, si deve verificare se i discendenti della sig.ra
[...]
abbiano diritto alla cittadinanza italiana. Persona_17
Orbene, è documentato che nata a [...] Persona_17
e cittadina italiana, prima di trasferirsi in Argentina, ha sposato e Persona_3 insieme hanno avuto una figlia, nata in [...] il [...], la quale, Persona_4 sposatasi con , argentino, dava poi alla luce, in data 17/04/1935, la sig.ra Persona_7 [...]
; in data 04/01/1937, ; in data 30/11/1938, e, Persona_8 Persona_9 Persona_10 infine, in data 30/08/1942, , genitori rispettivamente di Persona_11 Parte_9
, (ricorrenti) e Parte_1 Parte_3 Persona_15
Non emerge dagli atti che o alcuno dei suoi discendenti Persona_17 abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana, ma, al contrario, dal doc. 3 si evince che Per_17
non si trova nel registro dei cittadini argentini nativi o per scelta o Persona_17 naturalizzati. Pertanto, l'ava italiana, in quanto donna, non poteva trasmettere la propria cittadinanza ai figli in base all'art. 4 del Codice civile del Regno d'Italia del 1865 vigente all'epoca della nascita della figlia ove, nel titolo I del libro primo si legge che “è cittadino il figlio di Persona_4 padre cittadino”.
Ebbene, trattandosi di normative di fatto identiche tra loro, questo Giudice ritiene che, positivamente introdotto all'esito delle pronunce citate della Corte Costituzionale e delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, il principio secondo cui ha diritto al riconoscimento (rectius: al riacquisto) della cittadinanza italiana anche il figlio di madre cittadina italiana nato prima del 1° gennaio 1948 e nella vigenza di una normativa discriminatoria (quale quella sia del 1912 che del previgente codice civile del 1865) e che tale diritto si trasmette ai suoi figli iure sanguinis, non possa che darsi una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa antecedente al 1912.
E', infatti, in contrasto con la Costituzione non dare rilievo alla volontà della donna di conservare l'originaria cittadinanza italiana, e tale volontà va preservata nei confronti dei discendenti della donna che, in vita, non ha potuto scegliere a causa di una normativa discriminatoria e dichiarata illegittima. Ne consegue che il ricorso debba essere accolto ricorso con riconoscimento in capo ai ricorrenti della cittadinanza italiana.
Sussistono giusti motivi per dichiarare non ripetibili le spese di lite in considerazione della peculiarità della controversia, della mancata opposizione della p.a. e dell'elevato numero di richieste che non ne consente la tempestiva evasione in sede amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
Accoglie il ricorso e riconosce in capo ai ricorrenti , nata in Parte_1
ARGENTINA in data 26/09/1964; , nata in ARGENTINA in [...] Parte_2
13/06/1992; , nata in [...] in data [...]; Parte_3
, nato in [...] in data [...]; Parte_4 Parte_5
, nata in [...] in data [...]; nata in
[...] Parte_6
ARGENTINA in data 05/02/1991; , nata in ARGENTINA in [...] Parte_7
08/04/1992; , nata in [...] in data [...]; Parte_8 [...]
nato in [...] in data [...]; nato in Parte_9 Parte_10
ARGENTINA in data 14/03/1994; , nata in [...] in data [...]; Parte_11
nata in [...] in data [...]; nato in Parte_12 Parte_13
ARGENTINA in data 22/10/1997; nata in [...] in data [...] Parte_14 il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Nulla sulle spese di causa. Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Torino il 15.5.25
Il Giudice
Dr.ssa Alessandra Aragno