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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/04/2025, n. 2256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2256 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
così composta:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere dott. Enrico Colognesi Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato mediante lettura in udienza la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 497 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
09/04/2025, vertente
TRA
(c.f. , difeso dalla Parte_1 P.IVA_1
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (c.f. , C.F._1
APPELLANTE
E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2
E
(c.f. ), domiciliati in LARGO GIUSEPPE Controparte_2 C.F._2
TONIOLO, 6 00186 ROMA, presso lo studio dell'avv. MORERA UMBERTO, che li rappresenta e difende con procure in atti,
APPELLATI/appellanti incidentali OGGETTO: appello contro la sentenza n. 12213/2021 emessa dal Tribunale di Roma in data 15/07/2021.
Conclusioni dell'appellante: “accogliere il presente appello, e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, con rigetto integrale dell'originario ricorso, con condanna delle controparti al pagamento della originaria sanzione di € 130.133,00, o di quella diversa stabilita da codesta Corte, da quantificare alla luce dei parametri di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. 231/2007, che prevede come minimo edittale l'importo di €
30.000,00 fino al massimo di € 300.000,00. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
Conclusioni degli appellati ed appellanti incidentali: “accertare e dichiarare la Contro prescrizione del diritto sanzionatorio del e comunque la tardività della notifica del verbale di contestazione ai sensi dell'art. 14, comma 2, Legge 689/81, e conseguentemente annullare, revocare e comunque privare di efficacia il Decreto n.
400383/A/2016 emanato dal;
Parte_1
- annullare, revocare e comunque privare di efficacia il Decreto n. 400383/A/2016 emanato dal , in quanto non sussiste la Parte_1 contestata violazione dell'art. 41 d. lgs. 231/2007, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei motivi di gravame incidentale formulati dalla e dallo , rigettare il motivo di gravame formulato dal CP_4 CP_2
e conseguentemente confermare la sentenza del Tribunale di Roma n.
12213/2021 nella parte in cui ha ridotto la sanzione al minimo edittale di € 3.000,
- dichiarare comunque l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato la e lo al pagamento delle spese di lite in favore del CP_4 CP_2
”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così il Tribunale ricostruiva lo svolgimento della vicenda.
Con ricorso ritualmente notificato (r.g. n. 31358/16), la “ Controparte_5
proponeva opposizione ai sensi dell'art. 6 del d.l.vo n. 150 dell'1.9.2011
[...] avverso il decreto del , dipartimento I, Parte_1
Direzione V, n. 400383/A, con il quale si intimava il pagamento della somma di euro 130.133,00, oltre spese, a titolo di sanzione amministrativa per violazione dell'art. 41 del d.l.vo n. 231/2007 per omessa segnalazione di operazioni sospette.
Il ricorrente eccepiva la nullità per mancato avvertimento della facoltà di proporre opposizione, la tardività della contestazione in violazione dell'art. 14 della legge n.
689/81, l'inesistenza della violazione, il difetto di motivazione, che mancava la conoscenza della provenienza criminosa dei beni e che, in ogni caso, la sanzione doveva essere applicata sul minor importo di euro 691.601,06.
Analoga opposizione (r.g. n. 54679/16) proponeva , il quale, oltre ai Controparte_2 motivi già avanzati dalla banca, eccepiva anche la prescrizione quinquennale.
Si costituiva il , evidenziando l'esistenza della violazione e la infondatezza Parte_1 dell'opposizione.
All'udienza del 15.7.2021 i ricorsi venivano riuniti e si svolgeva la discussione, gli opponenti concludendo per l'accoglimento del ricorso, ovvero per la riduzione della sanzione anche alla luce della normativa sopravvenuta, il per il suo rigetto Parte_1 ed il giudice procedeva alla lettura del dispositivo della sentenza appellata, con cui:
“a) riduce la sanzione per entrambi i ricorrenti ad euro 3.000,00; b) rigetta per il resto l'opposizione; c) condanna la “ , in persona del Controparte_5 legale rappresentante pro- tempore, e al pagamento in solido delle Controparte_2 spese processuali che liquida in euro 2.500,00 per compensi ed euro 50,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa”.
Proponeva appello avverso detta decisione il ritenendo che le controparti dovessero essere invece condannate, al pagamento della originaria sanzione nella misura di € 130.133,00, adeguata rispetto alla gravità della violazione per quota del
10% delle operazioni sospette non segnalate, o di quella diversa stabilita dalla Corte, ma da quantificarsi alla luce dei parametri di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. 231/2007, che prevede come minimo edittale l'importo di € 30.000,00 fino al massimo di €
300.000,00.
Si costituivano per il rigetto del gravame, sia l'istituto di credito sia il suo direttore di filiale, chiedendo accoglimento a loro volta di appello incidentale, incentrato su la decadenza della autorità sanzionante per tardiva notificazione del verbale di accertamento ex art.14 cit., rispetto alla data di conoscenza da parte della autorità, e nel merito la insussistenza della violazione contestata, trattandosi al piu' di mancata comunicazione di operazioni anomale, ma non in grado di far insorgere fondato sospetto di operazioni di riciclaggio, con revisione comunque delle statuizioni di primo grado in punto di spese, poste a carico per intero dei due opponenti.
Il procedimento viene deciso alla udienza in epigrafe indicata, sulla scorta delle conclusioni dei procuratori delle parti ed alla esito della discussione in tale data svolta, mediante deposito della presente sentenza.
DIRITTO
Quanto agli appelli incidentali, logicamente anteriori nella trattazione.
-In ordine al primo motivo: prescrizione della pretesa.
Va rilevato come la contestazione, dunque l'accertamento completo della materialità del fatto e delle condotte, è stata notificato ai due appellati con verbale ricevuto il e delle Finanze, Pt_1Parte_1 dipartimento I, Direzione V, n. 400383/A è stato notificato ad il Controparte_2
19.7.2016, dunque oltre il quinquennio, ma in data 1.4.2016, quindi nei cinque anni, giusta documentazione in atti lo stesso decreto è stato notificato all'obbligato in solido . Controparte_5
Poichè ex art. 1310, primo comma, c.c. l'atto interruttivo della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti i debitori in solido (tra le tante Cass. civ., Sez. III, 11/05/2007, n.
10825; Cass. civ., Sez. III, 2.2.2006, n. 2268), il decorso del quinquennio è stato interrotto: “In tema di sanzioni amministrative, l'atto interruttivo della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati in solido, nelle ipotesi previste dall'art. 6 della l. n.
689 del 1981, produce effetti anche nei confronti degli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 1310 c.c., stante il richiamo contenuto nell'art. 28 della citata legge alla disciplina del codice civile per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione;
al riguardo non rileva se il soggetto nei cui confronti è stata interrotta la prescrizione è quello che ha materialmente commesso la violazione o colui al quale la legge estende la corresponsabilità nel pagamento della relativa sanzione, non potendosi distinguere, ai fini di cui al citato art. 1310 c.c., fra coobbligati solidali” (Cass. civ. Sez.
III Ord., 23/01/2018, n. 1550).
-Quanto alla ipotizzata nullità formale del decreto.
Per altro aspetto, esattamente il Tribunale ha osservato come il decreto opposto contiene l'avvertimento della possibilità di fare opposizione, e, in ogni caso, l'erronea indicazione dell'autorità alla quale proporre opposizione e del relativo termine, determina non già la nullità dell'atto, bensì una mera irregolarità, che impedisce il verificarsi di preclusioni processuali a seguito del mancato rispetto del termine ex art. 22, legge 24 novembre 1981, n. 689 (nella specie comunque non avvenuto, atteso comunque il raggiungimento dello scopo dell'atto, a fini defensionali), in ragione della scusabilità dell'errore in cui l'interessato sia eventualmente incorso, salvo per l'opponente l'onere di dimostrare la decisività dell'errore stesso (Cass. civ., Sez. II,
21/01/2013, n. 1372; Cass. civ., Sez. II, 28/10/2010, n. 22091; Cass. civ., Sez. II,
16/05/2006, n. 11405).
-Quanto alla ipotizzata decadenza della autorità procedente,
si osserva che l'art. 14, commi 1° e 2°, della legge n. 689 del 24.11.1981 dispone che:
“la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa” e che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.”
Il terzo comma prevede che “Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione”, mentre l'ultimo comma della stessa norma dispone infine che: “L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Da un punto di vista strettamente formale tale termine è rispettato, atteso che il verbale di contestazione è del 13.1.2011 e la notifica dello stesso è stata effettuata in data 13.4.2011.
Gli opponenti, però, eccepivano la sostanziale tardività della contestazione, atteso che l'amministrazione avrebbe avuto già da tempo tutti gli elementi per formularla.
In realtà la vicenda in questione, come rilevava correttamente il Tribunale, aveva determinato lo svolgimento di indagini complesse ed il continuo esame di nuova documentazione, e la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (Cass. civ., Sez. II, 18/04/2007, n. 9311. Nello stesso senso Cass. civ.,
Sez. lavoro, 02/04/2014, n. 768, Cass. civ., Sez. VI - 2, 03/09/2014, n. 18574 e Cass. civ., Sez. II, 13/12/2011, n. 26734).
Infine, per quanto concerne sempre le questioni preliminari, si notava dal Tribunale, il decreto opposto deve considerarsi motivato sia in diritto, con l'indicazione della normativa che si ritiene violata, sia in fatto, con la specifica indicazione delle operazioni che si ritengono sospette.
-sussistenza della violazione contestata.
Nel merito si osservava dal Tribunale come la sanzione era stata irrogata per il compimento sul conto corrente intestato alla ditta individuale “Mediabarter di
AR JA TE in un brevissimo lasso di tempo, di quaranta giorni, di nove operazioni in entrata e di undici in uscita, per complessivi euro 1.301.338,10.
E segnatamente:
• la (di seguito anche solo Controparte_6
“MEDIABARTER”), costituita in data 4 febbraio 2008 e operativa nel settore del commercio all'ingrosso, era titolare, presso la Filiale di Pozzuoli della , del CP_4 conto corrente n. 15628.75 acceso in data 9 luglio 2008 ed estinto in data 24 dicembre
2008;
• • nel periodo settembre-novembre 2008 l'operatività del suddetto conto era stata caratterizzata da frequenti afflussi di denaro per importi rilevanti (€ 691.601,06) provenienti prevalentemente da conti intestati alla e in essere Controparte_7
presso la stessa Filiale di Pozzuoli della e presso UNIPOL BANCA;
CP_4
• • nel medesimo periodo, utilizzando la provvista presso il ridetto conto corrente, la MEDIABARTER aveva poi “dirottato” parte dei flussi di denaro ricevuti (€
609.737,04) a favore di soggetti residenti all'estero, con bonifici che facevano riferimento a “saldo fatture” conto corrente;
• delegata ad operare sul conto corrente della presso la Filiale Controparte_7 di Pozzuoli della BANCA era sottoposta dal novembre 2008, insieme Persona_1
al marito , a misure restrittive della libertà personale nell'àmbito di CP_8 un'inchiesta condotta dalla Procura di Forlì per presunti reati di evasione fiscale e truffa per I.V.A. intercomunitaria;
• • l'operatività riscontrata sul conto corrente n. 15628.75 intestato alla
MEDIABARTER presentava elementi di anomalia riconducibili agli indici stabiliti dal c.d. “Decalogo” 2001 della Banca d'Italia, anche in ragione dei legami familiari tra il
SO e i titolari della;
CP_7
• • la aveva provveduto soltanto nel 2010 a inoltrare una segnalazione di CP_4 operazione sospetta ai sensi dell'art. 41 d. lgs. 231/2007.
L'art. 41 del d.l.vo n. 231/07 dispone che “i soggetti indicati negli articoli 10, comma
2, 11, 12, 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico” e che “é un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a
15.000 euro”, mentre l'art. 3 della legge n. 197/91 prevede che “il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648- ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cui al periodo precedente è compresa, in particolare, l'effettuazione di una pluralità di operazioni non giustificata dall'attività svolta da parte della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa impresa o comunque da parte di interposta persona”. Ed effettivamente non può sottacersi il rilievo, che pure notava il giudice di prime cure, che:
“nella fattispecie, il dato che certamente doveva portare alla segnalazione, la quale deve essere tempestiva, era proprio la movimentazione continua in un brevissimo lasso di tempo, dunque del tutto anomala, di ingenti somme di danaro, per un importo superiore al milione di euro.
Del resto, stante la chiara “ratio” della norma, per effettuare la segnalazione prevista non è necessaria, ovviamente, la certezza dell'illiceità delle operazioni, bensì solo il sospetto, e nella fattispecie, alla luce di una valutazione di media diligenza per chi opera ed ha esperienza nel settore finanziario e bancario, come i soggetti sanzionati, tale sospetto doveva ritenersi oggettivamente sussistente.
Da cui il rigetto di tutte le eccezioni e rilievi degli originari opponenti, il cui appello incidentale va disatteso.
-Quanto al motivo di appello principale: determinazione della sanzione. Le sanzioni stesse, applicate ai sensi dell'art. 57, 4° comma, del d.l.vo n. 231/07, venivano in primo grado ad essere rideterminate ex artt. 58 e 63 del d.l.vo n. 231/07, così come sostituiti dall' art. 5, comma 2, d.l.vo 25 maggio 2017, n. 90, fino a che la sanzione, come è nel caso in esame, non è divenuta definitiva.
Il Tribunale ha ritenuto la violazione lieve, affermando, con assorbimento di ogni eccezione sulla quantificazione della sanzione, che doveva essere disposta riduzione, per la violazione dell'art. 41 cit., della sanzione ex art. 58, primo comma, del d.l.vo n. 231/07, il quale, novellato dunque dall'art. 5, comma 2, d.l.vo n. 90/2017, prevede una sanzione di euro 3.000,00; e non riteneva di dovere applicare l'art. 58, secondo comma, il quale prevede la più grave sanzione da 30.000,00 a 300.000,00 euro, considerata la assenza di precedenti per lo stesso illecito a carico degli opponenti e la complessità della vicenda, scelta censurata dal appellante. Parte_1
La doglianza del è fondata. Parte_1
Al di là della assenza di specifici precedenti in capo al direttore di filiale , la CP_2 gravità del fatto, oggettivamente considerato e la evidente anomalia delle operazioni in oggetto avrebbero suggerito al giudice di prime cure di ragguagliare invece secondo il diverso parametro di cui al successivo comma della disposizione applicata;
infatti trattavasi di anomalia, quali sono quelle ricomprese al punto 1.1, del Decalogo della Banca d'Italia del 2001: “
1.1. Ripetute operazioni della stessa natura non giustificate dall'attività svolta dal cliente ed effettuate con modalità tali da denotare intenti dissimulatori: frequenti afflussi di disponibilità finanziarie che vengono trasferite, dopo un breve intervallo di tempo, con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o destinate all'estero; alimentazione dei rapporti con strumenti (contante, titoli di credito, bonifici) che non appaiono coerenti con l'attività svolta dal cliente”. Ciò in quanto era risultato accertato, anche dinanzi al Tribunale e nella decisione impugnata, l'anomalo andamento del conto corrente n. 15628.75 riconducibile alla ditta individuale Mediabarter di AR JA Peter, caratterizzato da frequenti afflussi di denaro per importi rilevanti pari complessivamente ad € 691.601,06 provenienti, prevalentemente, da conti accesi a nome della presso la stessa filiale Controparte_7 della banca e trasferiti quasi nella loro totalità (€ 609.737,04) in un brevissimo arco temporale (circa 40 giorni da settembre a novembre 2008, subito dopo la apertura del conto del luglio 2008) a favore di società con sede all'estero (Gran Bretagna;
Malta; Olanda e Irlanda) tramite bonifici con un tendenziale bilanciamento degli importi in entrata e in uscita. L'insieme delle transazioni effettuate in entrata ed in uscita nel periodo di tempo di poco più di un mese ammontava dunque a complessivi € 1.301.338,10 e soltanto due anni dopo era stata oggetto di segnalazione. Già in sede cautelare il Tribunale infatti osservava: “le caratteristiche oggettive di entità e frequenza delle movimentazioni riferibili al suddetto c/c con frequenti afflussi di disponibilità finanziarie, trasferite dopo un breve intervallo di tempo, soprattutto provenienti o destinate all'estero, e con modalità o destinazioni non ricollegabili alla normale attività del cliente, e la conoscenza, risalente al novembre 2008, delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto uno dei soci della e il coniuge Controparte_7 delegato ad operare sul conto corrente della società, avrebbero quindi imposto all'intermediario finanziario, preso atto della oggettiva sussistenza degli indici di anomalia in relazione alla globalità delle operazioni effettuate dal cliente, di segnalare le stesse ai fini di un tempestivo intervento di controllo da parte degli organi di vigilanza, dovendosi altresì considerare che il ricorrente aveva prontamente a interrompere tutti i rapporti della banca sia con la che con qualsiasi altro CP_7 soggetto ad essa collegato, ivi compresa la Mediabarter, senza al contempo effettuare le dovute segnalazioni, in data anteriore al 18.11.2010”. Da ciò doveva evincersi che le operazioni effettuate sul conto corrente suddetto erano evidentemente riconducibili in maniera inequivoca agli indici di anomalia individuati dall'Organo verbalizzante e dal , e che la violazione dell'obbligo di Parte_1 segnalazione da parte dello in solido con la doveva certamente CP_2 CP_4 considerarsi come grave. Difatti, non può ritenersi dirimente, ai fini dell'esclusione del carattere grave della violazione, la circostanza per cui gli opponenti non avevano precedenti per la stessa violazione, poiché la gravità della stessa va desunta dalla rilevanza e dalla evidenza dei motivi del sospetto;
quindi dagli ingenti importi delle operazioni compiute;
ed ancora dalla pluralità delle movimentazioni anomale non segnalate;
dalla probabile conoscenza, risalente già al novembre 2008, delle vicende giudiziarie che avevano coinvolto uno dei soci della e il coniuge Controparte_7 delegato ad operare sul conto corrente della società, dai rapporti di parentela tra i titolari delle due imprese o società, titolari di conti sulla stessa filiale bancaria, ed, infine, dal grado della colpa in capo allo e alla che, nonostante avessero tutti gli CP_2 CP_4 elementi per effettuare la segnalazione, hanno omesso tale adempimento, provvedendovi solo tardivamente in data 18 novembre 2010, ovvero circa due anni dopo.
Inoltre, non era pertinente ai fini della esclusione della gravità della violazione l'elemento della “complessità della vicenda” citata dal Tribunale di Roma, poiché come evidenziato piu' sopra “per effettuare la segnalazione prevista non è necessaria, ovviamente, la certezza dell'illiceità delle operazioni, bensì solo il sospetto, e nella fattispecie, alla luce di una valutazione di media diligenza per chi opera ed ha esperienza nel settore finanziario e bancario, come i soggetti sanzionati, tale sospetto doveva ritenersi oggettivamente sussistente”.
Pertanto, anche a voler considerare la maggiore o minore complessità della vicenda, la gravità della violazione andava comunque rilevata in ragione degli evidenti motivi di sospetto e del grado della colpa in capo agli opponenti che, pur avendo diverse informazioni per effettuare la segnalazione, hanno omesso di adempiere l'obbligo di legge.
Di conseguenza, la sanzione deve essere rimodulata alla luce dei parametri di cui all'art. 58, comma 2, d.lgs. 231/2007, che prevede come minimo edittale l'importo di
€ 30.000,00 fino al massimo di € 300.000,00, e va determinata in euro 50 mila, tenuto conto della particolari gravità delle violazioni, e della specifica professionalità del soggetto.
Va quindi, nei limiti di cui sopra, accolto il gravame principale del in ordine alla determinazione della sanzione, pur avendo correttamente il giudice di prime cure, sulla scorta del principio testè citato, applicato la normativa sopravvenuta in punto di scelta dei nuovi parametri sanzionatori, ma non adeguata invece la commisurazione nel minimo attualmente previsto per entrambi i contravventori, pur non essendo stata segnalata recidiva a carico del direttore della filiale in oggetto, alla luce della gravità delle anomalie riscontrate e degli importi delle operazioni sospette complessivamente considerate.
Avuto riguardo all'esito complessivo della controversia ed al parziale accoglimento della opposizione, le spese di lite possono essere compensate per il 50%; la restante quota segue la soccombenza degli appellati.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sul giudizio di secondo grado rubricato al n. 497/2022 R.G., ogni altra conclusione, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1.accoglie parzialmente l'appello principale;
2.rigetta gli appelli incidentali,
3.riduce la sanzione ad euro 50.000,00, e, per l'effetto, riforma sul punto l'impugnata sentenza;
3. condanna in solido gli appellati ed Controparte_9 CP_2 alla rifusione del 50% delle spese di lite in favore del
[...] [...]
quota che liquida per il primo grado in euro 4.000,00 per Controparte_10 compensi, e per il presente grado in euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso integrale delle spese prenotate a debito; 4. -dà atto dell'obbligo delle parti appellanti incidentali ex art.13 quater d.p.r 115/02 di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;
Così deciso in Roma, il giorno 9 aprile 2025. il Consigliere est. il Presidente
dr.Enrico Colognesi dr. Diego Rosario Antonio Pinto