Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 16/04/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2483/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2483/2022 promossa da:
C.F , C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
rappresentati e difesi dall'Avv. ALESSANDRO TARTAGLIA e dall'Avv. C.F._2
GIULIO TARTAGLIA, domicilio eletto presso lo studio di questi in SC alla VIA OSTUNI
38 - pec Email_1 Email_2
ATTORE contro
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, partita iva Controparte_1
n. , rappresentato e difeso da Avv. ELENA BECONI, elettivamente domiciliata P.IVA_1 presso lo studio dell'Avv. MARIA GRAZIA FUSCHI, in SC alla via Orazio, 123 - pec
Email_3 Email_4
CONVENUTO
C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 C.F._3
TOMMASO BINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. ANDREA
FANTAUZZI in SC alla Via Orazio, 123 – pec e Email_5
Email_6
TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 8
, con il patrocinio dell'Avv. FRANCO TASSONI ed elettivamente domiciliato P.IVA_2
presso lo studio di questi in Roma alla via dei Monti Parioli, 40 - pec
Email_7
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte attrice - ACCERTATI e CONFERMATI tutti i vizi riscontrati dalla A.T.P. R.G. 1071/21 disposta dal Tribunale di SC G.U. Dott.ssa Valeria Battista e la QUANTIFICAZIONE del danno subito;
- CONDANNARE la (P.IVA e C.F.: ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viareggio alla via Libeccio 17, indirizzo PEC: alla riduzione del prezzo di vendita Email_8 dell'imbarcazione nella misura di €. 43.237,16 (Euro quarantatremila-duecentotrentasette/16) oltre l'IVA di legge, somma quantificata dal CTU Ing. nella suddetta A.T.P. - Persona_1
CONDANNARE la (P.IVA e C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viareggio alla via Libeccio 17, indirizzo PEC: alle spese sostenute dagli attori per l'espletamento della proceduta Email_8
di accertamento tecnico preventivo e precisamente: 1) €. 5.423,41 come liquidate dal Tribunale di
SC (Doc.n.22) e corrisposte all'Ing. (Doc.n.23 e 24) nonché 2) €. 2.400,00 per Persona_1
competenze corrisposte al proprio consulente di parte Ing. (Doc.n.25, 26, 27, 28, Persona_2
29, 30 e 31) e 3); €. 3.500,00 per spese e competenze legali (Doc.n.32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38). -
CONDANNARE la (P.IVA e C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viareggio alla via Libeccio 17, indirizzo PEC: alle spese e competenze del presente giudizio” e, a seguito delle Email_8
chiamate in causa in manleva della se ritenute legittime, - CONDANNARE a Controparte_1
tutte le richieste sopra formulate nei confronti della (P.IVA e C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Viareggio alla P.IVA_1
via Libeccio 17, indirizzo PEC: solidalmente tra loro, anche la o le Email_8
chiamate in causa (Sig. e in persona del Controparte_2 Controparte_3
legale rappresentante pro tempore) ritenute responsabili di manleva come identificate dalla stessa convenuta e nelle loro rispettive costituzioni in causa”. pagina 2 di 8 Parte convenuta - rigettare la domanda attorea;
- avendo il G.I. autorizzato la chiamata in causa del sig. (C.F. ), nella denegata ipotesi in cui fosse Controparte_2 C.F._3
accertata una responsabilità in capo alla convenuta, condanni il sig. a Controparte_2
manlevare la da ogni danno eventualmente determinato;
in ogni caso, con Controparte_1
vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e C.P.A. come per legge di questo giudizio e di quello ex art. 696 bis Tribunale di SC R.G. 1072/2021 nonché rimborso di spese di ctp pari ad € 1.000,40”.
Terzo chiamato, - rigettare la domanda attorea;
-in ipotesi, rigettare la richiesta Controparte_2
di manleva avanzata da per le ragioni di cui in narrativa;
-in ulteriore ipotesi, Controparte_1
nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga accertata la responsabilità della
[...]
e, altresì, venga accolta la domanda spiegata da nei confronti Controparte_1 Controparte_1
di condannare a tenere indenne il sig. Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2
da ogni ed eventuale conseguenza pregiudizievole derivante dal presente giudizio;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, e C.P.A. come per legge di questo giudizio e di quello ex art. 696 bis Tribunale di SC R.G. 1072/2021 nonché rimborso delle spese di CTP pari ad € 1.220,00.
Terzo chiamato, - in relazione alla domanda principale rigettare la domanda Controparte_3
proposta dai Sigg.ri e contro perché Parte_1 Parte_2 Controparte_1
infondata in fatto ed in diritto oltre che non provata;
accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del Sig. in ordine alla domanda di manleva della Controparte_2 [...]
In relazione alla domanda di garanzia spiegata dal Sig. - in via Controparte_1 Controparte_2
preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. in Controparte_2
ordine alla domanda di manleva avanzata nei confronti di;
- in ogni caso accertare Controparte_3
e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata e rigettare la domanda di manleva proposta dal
Sig. nei confronti di perché infondata in fatto ed in diritto Controparte_2 Controparte_3
oltre che non provata;
- gradatamente, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda di parte attrice anche nei confronti del Sig. accertare il grado di Controparte_2 colpa del convenuto e/o terzi chiamati tutti per i fatti di causa nonché l'entità delle conseguenze che ne sono derivate per la ripartizione del peso del risarcimento tra i condebitori solidali finalizzata al regresso che si intende esercitare nei confronti di questi ultimi. Con vittoria di spese e compensi tutti del presente processo oltre al rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era promosso da e contro la Parte_1 Parte_2 [...]
per chiedere la riparazione ai danni subiti e ad una imbarcazione acquistata il Controparte_1
2.5.2020 per complessivi euro 88.000,00. Gli attori domandavano, previo accertamento della responsabilità del veditore per vizi sulla barca, la condanna in pagamento della somma di euro
43.237,16, oltre IVA;
somma questa quantificata come necessaria per la riparazione dei danni accertati sul natante nella prodromica procedura per ATP promossa dagli attori e in cui era stato rispettato il contradittorio di tutte le parti costituite poi nel presente giudizio. I danni accertati in sede di ATP rappresentavano gravi avarie ai motori, all'impianto elettrico e ad ogni altro accessorio presente nella sentina dei motori.
Si costituiva la convenuta la quale contestava la fondatezza della domanda attrice e comuqne chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa del perito navale suo dipendente, al Controparte_2
quale era affidata tempo prima della vendita una perizia estimativa sulla imbarcazione, nonché tutta la fase della trattativa preliminare alla vendita de qua. Riferiva la difesa dell'attore che il perito individuava nel 2020 un valore commerciale dell'imbarcazione di circa € 110.000,00 –
115.000,00 suscettibile di “sicuro” aumento una volta eseguiti alcuni lavori di ripristino anche con l'aggiunta di accessori, valutazione che portava la società convenuta ad acquistare la barca dalla società armatrice tedesca RE GmbH per complessivi € 86.512,00 in data 24.02.2020.
Si costituiva il quale chiedeva autorizzarsi, a sua volta, la chiamata della Controparte_2
propria compagnia di assicurazione, la per essere egli manlevato in caso di Controparte_3
propria condanna nel presente giudizio. La compagnia contestava la fondatezza della domanda attrice e preliminarmente la operatività della polizza.
Su richiesta delle difese costitute il G.I. concedeva i termini ex art. 184, VI comma cpc. L'attività istruttoria era poi condotta con il raccoglimento delle testimonianze richieste ed ammesse dal
G.I.: venivano escussi i testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
Tes_4
Terminata l'attività di raccolta delle prove orali il G.I. rinviava per precisazione delle conclusioni. Successivamente, la causa era rimessa a decisione previa concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Sulla questione della decadenza del termine sollevata dalla difesa convenuta per la denuncia di pagina 4 di 8 vizi sulla res venduta va evidenziato come la vendita oggetto del presente giudizio deve essere ricondotta nella disciplina della garanzia per vizi nella vendita, regolata sia dalle norme generali del Codice Civile che dalla specifica normativa a tutela dei consumatori contenuta nel Codice del
Consumo.
Di certo i vizi elencati nella CTU non possono essere valutati come riconoscibili con la normale diligenza essendosi mostrati in tutta la loro gravità solo a seguito delle operazioni peritali tenute dal consulente nominato dal Tribunale di SC Ing. Persona_1
In tal senso l'art. 1490 c.c. pone a carico del venditore l'obbligo di garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L'art. 132 prevede un termine più ampio per la denuncia del difetto di conformità, due mesi dalla scoperta, e questo più ampio termine è stato nel caso trattato ampiamente rispettato come da prova documentale prodotta in atti. Il momento in cui la parte attrice ha potuto verificare lo stato dell'imbarcazione è riferibile al 16.6.2020 (doc. 11 ex produzioni della parte attrice).
Nella ricostruzione dei fatti l'imbarcazione giungeva al porto di destinazione dei comparatori il
14 maggio 2020, ma poiché subiva un danneggiamento veniva subito portata a un cantiere per la riparazione e solo in data 16.6.2020 il compratore era messo nelle condizioni effettive del diretto contatto con la res (Cass. Civ. del 21 agosto 2020, n. 17597; Cass. Civ. del 19 febbraio 2019;
Cass. Civ. del 5 maggio 2017; Cass. Civ. del 15 dicembre 2011 n. 26967).
L'art. 132, comma 3, del Codice del Consumo, stabilisce che si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, salvo prova contraria. Nel caso in esame, tutti i vizi riscontrati si sono manifestati entro il termine di sei mesi dalla consegna dell'imbarcazione poiché il 27 settembre 2020 erano denunciati i vizi con una e-mail riepilogativa inoltrata al venditore.
La stessa CTU nella espletata ATP evidenza come i danni possono ricondursi a un allagamento della sentina nell'imbarcazione, ma non è in grado l'esperto consulente nominato di riferire lo stato di danneggiamento se verificatosi prima o dopo la vendita.
Va evidenziato che dalle prove raccolte non è stata superata questa presunzione di cui al richiamato art. 132, comma 3, nè sopperisce in aiuto lo studio affidato al CTU, condotto con la costituzione di tutte le parti in giudizio: tale accertamento era stato espressamente rimesso nel pagina 5 di 8 quesito assegnato al consulente.
In virtù della citata presunzione e in assenza di prova adeguata in senso contrario deve ritersi provato che i difetti lamentati esisteva già prima della vendita. Anche i controlli che riportano i testi affidati dalla “Formula Mare” non portano nel dettaglio a escludere la preesistenza di detti vizi non leggendo una specificazione in tal senso sui singoli lavori e controlli eseguiti.
Sempre dall'attività istruttoria è emerso come la barca era affidata prima della vendita per attività di verifica e controllo sulle condizioni ad un esperto amico delle parti attrici il quale anche da un accesso sulla barca e prova in mare, di fatto, non riscontrava problematiche. Tuttavia, il teste escusso era a precisare che la prova condotta non poteva ritenersi esaustiva in quanto in ragione del maltempo in mare era stata compromessa la durata adeguata della “prova” in mare.
Sulla quantificazione dei danni trova valido supporto e corretta riferibilità in sede di decisone lo studio affidato al CTU e le somme dallo stesso riportato nel proprio elaborato qui acquisito dalla
ATP appaiono pertinenti e congrue per la tipologia di vizio e danno accertato all'imbarcazione.
Riguardo la posizione del terzo chiamato nonostante la ricostruzione narrata dalla difesa convenuta non son emerse responsabilità dirette del terzo chiamato e questo tenuto conto della alta specializzazione della società conventa nel settore oggetto della messa in vendita di barche;
Sul punto va richiamato il carattere oggettivo della responsabilità a carico di padroni e committenti che afferma secondo cui la responsabilità civile prevista dall'art. 2049 c.c. a carico di
"padroni e committenti" per il fatto illecito di un proprio dipendente, opera nei confronti del datore di lavoro ed ha carattere oggettivo, in quanto prescinde del tutto dalla colpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro ed è quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa dello stesso e può ricorrere anche in caso di dolo del commesso.
Sulla base di quanto sopra esposto è palese la totale assenza di responsabilità del Sig. CP_2
posto che in qualità di dipendente non ha mai potuto ricoprire alcun ruolo attivo nella
[...]
fase della compravendita – fase in cui parte attrice lamenterebbe essersi verificata un ipotesi di responsabilità della per la garanzia dei difetti e/o dei vizi, anche occulti ed Controparte_1
occultati, di quanto venduto ai sensi del codice del Consumo (art. 128 e ss.) e da quanto previsto dagli artt. 1476 c.c. e 1490 c.c. e ss.
Riguardo alla chiamata fatta dal terzo per essere manlevato dalla domanda a Controparte_2
pagina 6 di 8 lui avanzata si evidenzia che l'eccezione sollevata dal compagnia di difetto di legittimazione processuale passiva risulta fondata nella polizza prodotta vie evidenziato nelle “Norme che
Regolano il Contratto” alla voce “Definizioni” come il soggetto assicurato sia: “qualsiasi persona fisica che ricopra, nella Contraente e/o nelle Società controllate da quest'ultima, il ruolo di: a.
Membro degli organi di gestione e/o controllo, incluso Consiglio d'Amministrazione, Collegio
Sindacale ed Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001; b. Dirigente preposto alla redazione dei documenti societari ex L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998; c. Persona designata quale responsabile della sicurezza (ex L. Lgs. 81/2008 e successive modifiche); d. Dipendete dell'impresa che abbia ricoperto o ricopra la posizione di responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 lettera g) del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679 (GPDR);
e. Dipendente dell'Impresa che ricopra la posizione di -DPO - Data Protection Officer, ai sensi del regolamento dell'Unione Europea n. 2016/679 GPDR, per l'esercizio delle funzioni di supporto e controllo, (…omissis…); f. Dirigenti (non investiti di cariche societarie) per l'attività di supporto tecnico agli atti o compiti propri degli Amministratori;
nonché qualsiasi dipendente riconosciuto responsabile quale amministratore di fatto o che svolga funzioni di gestione o supervisione”. così come accertato nel giudizio non rientra nel novero dei Controparte_2 soggetti assicurati analiticamente previsti ed individuati nella sezione “definizioni” della polizza.
quale dipendente. Questo emerge anche documentalmente dalla produzione curata dalla compagnia di assicurazione al doc 4 in cui risulta l'inquadramento contrattuale di mero dipendente: ha svolto il compito di mero “contatto” o “referente” della società, Controparte_2
senza aver mai assunto un ruolo di gestione e/o decisionale di alcun genere e senza, quindi, rientrare tra i soggetti assicurati. Non di meno deve essere rilevato il legame parentale stretto tra il legale rappresentante della società convenuta con il terzo chiamato (padre e figlio) e questo porterebbe a minare la attendibilità stessa adombrando la ricostruzione operata in giudizio dalla difesa convenuta, laddove si chiamava in giudizio, in ultima battuta, la compagnia di assicurazione.
La domanda risarcitorie di manleva per i rilevi sopra evidenziati dovranno pertanto essere rigettate perché infondate in fatto e in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e tenuto conto delle semplici questioni trattate e della affettiva attività processuale svolta nel giudizio trova giustificazione in sede di liquidazione ai compensi di pagina 7 di 8 avvocato la riduzione rispetto ai parametri tabellari ex D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. N. 2483/2022,
accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna la società convenuta a risarcire la parte attrice dei danni subiti verso la riduzione del prezzo di vendita dell'imbarcazione nella misura di
€. 43.237,16, condanna la convenuta a pagare tale somma in favore della parte attrice, oltre alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in euro 786,00 per esborsi ed euro
3.809,00 per compenso di avvocato, oltre RSG iva e cap;
condanna altresì i convenuti a rifondere le spese del prodromico ATP come liquidate dal Tribunale di SC al CTU, €. 2.400,00 per competenze corrisposte al proprio consulente di parte ed €. 1.528,00 per compensi di avvocato oltre RSG iva e cap;
condanna la convenuta a rifondere le spese di lite in favore del terzo chiamato Controparte_2
che liquida in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap, nonché le spese per il procedimento di ATP per euro 1528,00, oltre RSG iva e cap;
condanna a rifondere le spese di lite in favore del terzo chiamato Controparte_2 [...]
che liquida in euro 3.809,00 per compenso di avvocato, oltre RSG iva e cap, nonché le CP_3
spese per il procedimento di ATP per euro 1528,00, oltre RSG iva e cap;
SC, 16 aprile 2025
Il Giudice dott. Anastasio Morelli
pagina 8 di 8