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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/06/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7470/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro, in funzione di Giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7470 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 12 marzo
2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano de Parte_1 C.F._1
Rosa, elettivamente domiciliato in Rodi Garganico alla Via Cairoli n. 32 presso lo Studio Legale del difensore Avv. Ivano de Rosa
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Margherita Ranieri ed elettivamente domiciliata in Bovino (FG) al C.so Vittorio
Emanuele n. 61 presso lo Studio Legale del difensore Avv. Margherita Ranieri
Appellata
nonché contro
Controparte_2
pagina 1 di 9
Controparte_3
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.50/22 emessa dal Giudice di Pace di Rodi Garganico il
17.5.22 e pubblicata in pari data, a definizione del giudizio recante RG 50/2020.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2019, ha convenuto in giudizio, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Rodi Garganico, e Controparte_4 Controparte_2 [...]
e, per ivi sentire condannare, accertata e dichiarata in capo a Controparte_3 Controparte_2
l'esclusiva responsabilità per la causazione del sinistro stradale occorso in data 17.8.18 alle ore 9.00 circa, in solido tra loro, al risarcimento del differenziale dei Controparte_4 Controparte_2 danni materiali patiti quantificati in € 2798,19 o altra somma ritenuta di giustizia.
A sostegno della propria domanda risarcitoria ha dedotto che: Parte_1
- nelle predette circostanze di tempo e luogo il motocarro di sua proprietà, GG ER tg
CZ369FW, in cui egli viaggiava in qualità di terzo trasportato e che nell'occasione era condotto dal giunto in agro del Comune di CA VA, percorrendola SP443, era stato CP_3 tamponato dall'autocarro Fiat Ducato tg DL461ZZ, di proprietà e condotto dal;
CP_2
- il giunto all'intersezione con la variante che collega la SP443 alla SS693 dopo aver CP_3
inserito la freccia a destra si era immesso nella SS 693, impegnandola in direzione di Carpino, allorquando, percorsi 10-15 m, era stato improvvisamente tamponato dall'autocarro condotto dal;
CP_2
- la responsabilità del sinistro era da imputarsi in via esclusiva alla condotta di guida del;
CP_2
- egli ed il erano stati soccorsi dal personale medico della unità di primo intervento di CP_3
CA VA, intervenuta nell'immediatezza del fatto;
- sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di CA VA, i quali avevano redatto relazione dell'incidente stradale prot. n. 28766/2018;
pagina 2 di 9 - a seguito del tamponamento il motocarro GG ER, non più marciante, era stato recuperato a mezzo carro attrezzi;
- a ristoro dei danni subiti, aveva liquidato la somma di 1.200,00 euro da egli CP_1
trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno;
- il danno residuale entra stato quantificato nella somma di 2.798,19 comprensiva anche del costo di frutta e verdura dispersa a seguito del sinistro trasportata sul motocarro, comprovata dalle fatture d'acquisto;
- ogni tentativo di definire bonariamente la controversia era rimasto inevaso da parte della convenuta compagnia assicurativa. ha concluso chiedendo “accogliere la domanda attrice e condannare in solido tra loro i Parte_1
convenuti e al risarcimento in favore dell'attore dei danni Controparte_5 Controparte_2
patrimoniali da lui patiti per l'importo di euro 2.798,19 o altra somma che sarà ritenuta di giustizia entro i limiti di competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita chiedendo preliminarmente l'estromissione dal giudizio di Controparte_5 [...]
rilevando la superfluità della sua partecipazione al giudizio, attesa l'azione Controparte_3 diretta dell' nei confronti della compagnia assicurativa e contestando la domanda attorea Parte_1 nell'an e nel quantum ritenendola infondata e non provata. ha concluso chiedendo: “rigettare la domanda attorea come proposta e formulata Controparte_5 in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, oltre che non provata, con vittoria di spese”.
Non si sono costituiti e;
pertanto, ne è stata Controparte_2 Controparte_3 dichiarata la contumacia all'udienza del 2.03.2020.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, prova per testi nella persona di
[...]
e c.t.u. tecnica. Tes_1
Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. sentenza n. 50/2022 del 17.5.22, il GdP ha rigettato la richiesta avanzata dall'attore con condanna della stessa alla refusione delle spese di causa alla parte convenuta costituita (€500,00 ed accessori) e spese di CTU a carico sempre dell'attore.
Avverso tale sentenza, ritenuta erronea in fatto ed in diritto, ha proposto appello Parte_1 chiedendo: “revocare la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del convenuto
[...]
2) in virtù di una più attenta analisi dell'iter processuale, della CP_3 CP_3
contumacia dei convenuti, delle prove fornite (documenti, interrogatorio formale, prova testimoniale, risultanze della CTU) e del principio del più probabile che non, dichiarare che la domanda dell'attore oggi appellante, merita accoglimento così come articolata nel giudizio di
pagina 3 di 9 primo grado, riconoscendogli il risarcimento del differenziale del danno pari ad € 1917,34 oltre interessi dal dì della costituzione in mora;
3) per l'effetto, condannare gli odierni appellati in solido fra loro, al pagamento dei compensi del CTU, nonché al pagamento di tutte le spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita in appello deducendo la correttezza della pronuncia resa dal GdP e Controparte_6 chiedendo: “rigettare l'avverso atto di impugnazione, in quanto destituito di ogni fondamento, in fatto e in diritto, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese”.
All'udienza di comparizione delle parti è stata autorizzata la rinnovazione dell'atto di citazione in appello nei confronti di e . Controparte_2 Controparte_3
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, e pervenuta la causa allo scrivente magistrato, per decreto n. 21/2023 emesso, in data 27 febbraio 2023, dal Presidente del Tribunale di Foggia, all'udienza del 22.5.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 12.3.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di 60 e 20 gg. Per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
1.In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
, ritualmente citati e non costituitisi.
[...]
1.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle citate norme.
2. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, Parte_1
sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- illegittima estromissione dal giudizio di Controparte_3
- ingiustizia della motivazione spiegata. Erronea ed arbitraria valutazione del materiale probatorio.
L'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso aveva errato nell'estromettere dal giudizio il conducente del motocarro GG di sua proprietà,
[...]
ritenendo che quest'ultimo dovesse necessariamente essere parte del Controparte_3
giudizio. Ha aggiunto che lo stesso, avendo subito lesioni a seguito del sinistro, in quanto portatore di uno specifico interesse soggettivo dovesse essere parte del giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio.
Con il secondo motivo di gravame ha contestato, inoltre, l'errata valutazione del Giudice di Pace degli esiti dell'espletata istruttoria e del materiale probatorio acquisito in corso di causa, in pagina 4 di 9 particolare la prova testimoniale, che avevano, a suo dire, fornito una solida ed ineccepibile base probatoria a sostegno della pretesa risarcitoria attorea.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace circa l'estromissione dal giudizio del ritenuto litisconsorte non necessario nell'ambito CP_3 dell'azione diretta ex art. 149 CdA esercitata dall' Parte_1
Ha altresì eccepito l'inoppugnabilità della statuizione resa dal GdP, il quale, valutando correttamente le risultanze istruttorie aveva correttamente ritenuto non provata la storicità del sinistro per come dedotta e, conseguentemente, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta.
3. Avuto riguardo alla prima ragione di gravame relativa all'estromissione dal giudizio di primo grado del appare opportuno tracciare una cornice sistematica entro la quale CP_3
circoscrivere la fattispecie che ci occupa.
è stata convenuta in giudizio da ai sensi dell'art. 149 del C.d.A., in Controparte_7 Parte_1
quanto società garante per la r.c.a. del motocarro GG ER targato CZ369FW, di sua proprietà.
Come noto, l'azione diretta del danneggiato verso la propria assicurazione (ex art.149 Cod. Ass.) non discende dal contratto assicurativo, ma deriva dalla legge. Si tratta di «una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo» (Cass. 21896/2017).
La procedura di indennizzo diretto comporta una semplificazione a favore del danneggiato e opera a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, o anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché si tratti di lesioni di lieve entità. In tal modo, il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore, il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile.
Nell'ambito di tale azione il danneggiante responsabile, in analogia a quando espressamente disposto in tema di azione diretta ex art. 144 c. 3 Cod. Ass., è litisconsorte necessario nel giudizio come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Corte di Cassazione, ordinanza del 16 febbraio 2023 n. 4994). Pertanto, qualora il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev'essere integrato (ex art. 102 c.p.c.). La relativa omissione è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 383 c. 3 c.p.c..
Ebbene, nel caso che ci occupa il litisconsorzio necessario è stato soddisfatto, avendo Parte_1
convenuto in giudizio la propria compagnia assicurativa ed il proprietario, nonché conducente, del veicolo danneggiante.
pagina 5 di 9 Orbene, poiché l'azione risarcitoria intrapresa aveva ad oggetto i soli danni materiali subiti dal veicolo di proprietà di estendere il contraddittorio a conducente del veicolo Parte_1 CP_3 attoreo, peraltro deducendo la totale assenza di responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro, era superfluo, come correttamente eccepito dalla compagnia assicurativa.
Come già sopra detto, infatti, per costante ed unanime orientamento della Suprema Corte, nei giudizi in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali l'unico litisconsorte necessario è il responsabile civile di cui alla L. n. 990 del 1969 (oggi menzionato nell'art. 144 C.d.A. e per applicazione analogica nell'art. 149 C.d.A.) e, cioè, il proprietario del mezzo che ebbe a cagionarlo e non anche il conducente.
Non vale ad attribuire la qualifica di legittimato passivo e di parte necessaria del giudizio di primo grado al la circostanza, riferita dall'attore, che questi avrebbe potuto intervenire CP_3
volontariamente nel processo per far valere il suo diritto al risarcimento degli asseriti danni fisici subiti, in quanto era questa una mera facoltà processuale che come tale, avrebbe dovuto essere fatta valere dal nel giudizio di cui si discute il gravame o in altro giudizio distinto. CP_3
Conclusivamente, appare priva di pregio la censura mossa da controparte, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_3
estromettendolo dal giudizio e, pertanto, deve essere disattesa.
3.1 Avuto riguardo alla seconda ragione di appello, nel merito, deve rilevarsi quanto segue.
A sostegno della propria pretesa risarcitoria, ha inteso avvalersi del verbale di Parte_1
constatazione del sinistro redatto dai CC di CA VA (erroneamente indicati tanto in citazione che in sentenza come Polizia Municipale), dell'interrogatorio formale deferito al
[...]
e della testimonianza del teste . È stata, inoltre, disposta c.t.u. tecnico- CP_3 Tes_1
ricostruttiva.
Orbene, in merito alle risultanze istruttorie deve evidenziarsi che, quanto al rapporto dei Carabinieri di CA VA, allegato agli atti del giudizio, dallo stesso emerge che la pattuglia è intervenuta almeno 25 minuti dopo l'asserito sinistro, e che i militari non hanno effettuato rilievi e misurazioni di alcun tipo, in quanto "i veicoli coinvolti erano già stati tutti rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento...". nello stesso verbale nulla si legge in merito ai danni subiti dai veicoli i quali sono stati solamente identificati. Peraltro, si dà atto del fatto che il conducente dell'autocarro, , si assumeva la responsabilità del sinistro. CP_2
Tuttavia, non risulta agli atti la compilazione del verbale CAI, circostanza peculiare, considerato che emerge chiaramente l'ammissione di responsabilità, nell'immediatezza del sinistro, da parte pagina 6 di 9 dell'asserito danneggiante: non si comprende, dunque, la scelta delle vittime del sinistro di non raccogliere per iscritto tale ammissione di responsabilità in loro favore.
Il rapporto in esame, dunque, testimonia solo l'intervento della pattuglia non anche il verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione tanto più che, come noto, i rapporti ed i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso solo delle attestazioni in esso contenute circa i fatti obiettivamente constatati e l'attività di indagine compiuta, in conformità al disposto dell'art. 2700 c.c., mentre sotto ogni altro aspetto e cioè, quando non riferiscano nè fatti avvenuti in loro presenza, nè quelli da loro compiuti, ma fatti diversi, di cui hanno avuto notizia da altre persone, forniscono al Giudice solo materiale indiziario (sul punto Cass. n. 38/2014; Cass 9.11.83, n. 6628;
Cass. 20.05.99, n. 4915;).
Considerazioni analoghe valgono per il riferito intervento del personale del 118, che non prova i fatti, né, tanto meno, la sussistenza di danni fisici sulle persone coinvolte nel sinistro.
Sul punto non può che evidenziarsi un'incongruenza non di poco conto;
infatti, mentre nella nota inviata all'assicurazione in data 25.2.19 il difensore di parte attrice dichiarava che entrambi gli occupanti il motocarro avevano subito lesioni fisiche “ entrambi venivano medicati dal personale del 118 (…) insufficienti le prime cure apportate al dal personale del 118 questi veniva CP_3 trasportato presso il PS dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza riportando trauma cranico non commotivo, rachide cervicale lombare”, nella nota del 15.06.2019 allegata agli atti di causa, lo stesso, ha smentito tale circostanza “In merito alla sopra indicata Vs richiesta del 13.6.19, si precisa che non vi è necessità alcuna di fissare un appuntamento con i rispettivi medici fiduciari, nelle persone del Dott. e della Dott.ssa , poiché le parti sopra riportate, Persona_1 Persona_2 all'epoca del sinistro de quo, non riportavano alcuna lesione, come già ampiamente precisato nella lettera di costituzione in mora del 25.2.19”.
Dunque, non emerge dagli atti la realtà effettiva ed univoca di quali siano state le conseguenze lesive subite tanto dal tanto da e, seppure il presente giudizio non abbia ad CP_3 Parte_1
oggetto il risarcimento dei danni per le lesioni eventualmente patite dai danneggiati, la non coerenza di quanto rappresentato in ordine alle stesse, non depone favorevolmente circa la ricostruzione della storicità della dinamica del sinistro dedotta.
Altrettanto priva di rilievo è la dichiarazione dell'unico testimone escusso in corso di causa,
[...]
, il quale si è limitato a confermare di essersi recato sul luogo dell'incidente per Tes_1
recuperare il veicolo dell'attore, non più marciante, e di aver redatto il preventivo agli atti.
Di alcun pregio deve ritenersi anche la doglianza relativa all'omessa valutazione da parte del GdP della mancata comparizione del all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale. CP_3
pagina 7 di 9 Infatti, tale interpello, deferito al conducente ritenuto, da parte attorea, non responsabile avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto l'interrogando, in questo caso era chiamato, a confermare la responsabilità dell'altro conducente e non la propria.
Infine, neppure rileva ai fini della prova della dinamica del sinistro dedotta in citazione, l'asserita compatibilità di questa con i danni subiti dal mezzo attoreo, atteso che le affermazioni del perito si fondano solo ed esclusivamente su alcune foto del veicolo attoreo non allegate agli atti di causa, acquisite, dunque, al di fuori del processo e del contraddittorio tra le parti, tanto più che, come condivisibilmente evidenziato dal GdP in sentenza, non risulta chiaro, dalla lettura della perizia, in che modo il c.t.u. incaricato abbia potuto ricostruire la dinamica del sinistro ed affermarne la compatibilità con i danni riportati dai veicoli senza aver visionato l'autocarro di proprietà del
, né sulla base di quale elemento ha stabilito entità economica della perdita del carico di CP_2
merce ortofrutticola dispersa e ammalorata.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato i risultati dell'istruttoria effettuata, all'esito della quale non è stato possibile accertare e, quindi, confermare, la dinamica del sinistro denunciata e la sua compatibilità con i danni lamentati dall'attore, sul quale incombeva l'onere di allegazione e prova di quanto dedotto.
Si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta, che correttamente, il Giudice di prime cure abbia rilevato l'assenza della prova dell'an della domanda risarcitoria azionata, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - vale a dire un riscontro oggettivo che ponesse in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione e che, in ragione di ciò, abbia correttamente operato rigettando la domanda azionata per infondatezza, correttamente motivando la propria decisione nella sentenza gravata che deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Dunque, deve confermarsi la sentenza appellata che correttamente ha rigettato la domanda attorea.
4. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza e devono essere poste in capo all'attore . Parte_1
4.1 Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al comma di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 50/2022 del Giudice di Pace di Rodi
Garganico;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio Parte_1 in favore della che liquida in € 1.701,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese Controparte_5
generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 24.06.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Buccaro, in funzione di Giudice di Appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7470 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 12 marzo
2025 con contestuale concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano de Parte_1 C.F._1
Rosa, elettivamente domiciliato in Rodi Garganico alla Via Cairoli n. 32 presso lo Studio Legale del difensore Avv. Ivano de Rosa
Appellante
contro
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Margherita Ranieri ed elettivamente domiciliata in Bovino (FG) al C.so Vittorio
Emanuele n. 61 presso lo Studio Legale del difensore Avv. Margherita Ranieri
Appellata
nonché contro
Controparte_2
pagina 1 di 9
Controparte_3
Appellati contumaci
OGGETTO: appello avverso la sentenza n.50/22 emessa dal Giudice di Pace di Rodi Garganico il
17.5.22 e pubblicata in pari data, a definizione del giudizio recante RG 50/2020.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione notificato in data 20.12.2019, ha convenuto in giudizio, Parte_1
innanzi al Giudice di Pace di Rodi Garganico, e Controparte_4 Controparte_2 [...]
e, per ivi sentire condannare, accertata e dichiarata in capo a Controparte_3 Controparte_2
l'esclusiva responsabilità per la causazione del sinistro stradale occorso in data 17.8.18 alle ore 9.00 circa, in solido tra loro, al risarcimento del differenziale dei Controparte_4 Controparte_2 danni materiali patiti quantificati in € 2798,19 o altra somma ritenuta di giustizia.
A sostegno della propria domanda risarcitoria ha dedotto che: Parte_1
- nelle predette circostanze di tempo e luogo il motocarro di sua proprietà, GG ER tg
CZ369FW, in cui egli viaggiava in qualità di terzo trasportato e che nell'occasione era condotto dal giunto in agro del Comune di CA VA, percorrendola SP443, era stato CP_3 tamponato dall'autocarro Fiat Ducato tg DL461ZZ, di proprietà e condotto dal;
CP_2
- il giunto all'intersezione con la variante che collega la SP443 alla SS693 dopo aver CP_3
inserito la freccia a destra si era immesso nella SS 693, impegnandola in direzione di Carpino, allorquando, percorsi 10-15 m, era stato improvvisamente tamponato dall'autocarro condotto dal;
CP_2
- la responsabilità del sinistro era da imputarsi in via esclusiva alla condotta di guida del;
CP_2
- egli ed il erano stati soccorsi dal personale medico della unità di primo intervento di CP_3
CA VA, intervenuta nell'immediatezza del fatto;
- sul luogo del sinistro erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di CA VA, i quali avevano redatto relazione dell'incidente stradale prot. n. 28766/2018;
pagina 2 di 9 - a seguito del tamponamento il motocarro GG ER, non più marciante, era stato recuperato a mezzo carro attrezzi;
- a ristoro dei danni subiti, aveva liquidato la somma di 1.200,00 euro da egli CP_1
trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno;
- il danno residuale entra stato quantificato nella somma di 2.798,19 comprensiva anche del costo di frutta e verdura dispersa a seguito del sinistro trasportata sul motocarro, comprovata dalle fatture d'acquisto;
- ogni tentativo di definire bonariamente la controversia era rimasto inevaso da parte della convenuta compagnia assicurativa. ha concluso chiedendo “accogliere la domanda attrice e condannare in solido tra loro i Parte_1
convenuti e al risarcimento in favore dell'attore dei danni Controparte_5 Controparte_2
patrimoniali da lui patiti per l'importo di euro 2.798,19 o altra somma che sarà ritenuta di giustizia entro i limiti di competenza del giudice adito, con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Si è costituita chiedendo preliminarmente l'estromissione dal giudizio di Controparte_5 [...]
rilevando la superfluità della sua partecipazione al giudizio, attesa l'azione Controparte_3 diretta dell' nei confronti della compagnia assicurativa e contestando la domanda attorea Parte_1 nell'an e nel quantum ritenendola infondata e non provata. ha concluso chiedendo: “rigettare la domanda attorea come proposta e formulata Controparte_5 in quanto infondata in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur, oltre che non provata, con vittoria di spese”.
Non si sono costituiti e;
pertanto, ne è stata Controparte_2 Controparte_3 dichiarata la contumacia all'udienza del 2.03.2020.
La causa è stata istruita mediante acquisizione documentale, prova per testi nella persona di
[...]
e c.t.u. tecnica. Tes_1
Esaurita l'istruttoria, con sentenza n. sentenza n. 50/2022 del 17.5.22, il GdP ha rigettato la richiesta avanzata dall'attore con condanna della stessa alla refusione delle spese di causa alla parte convenuta costituita (€500,00 ed accessori) e spese di CTU a carico sempre dell'attore.
Avverso tale sentenza, ritenuta erronea in fatto ed in diritto, ha proposto appello Parte_1 chiedendo: “revocare la dichiarazione di carenza di legittimazione passiva del convenuto
[...]
2) in virtù di una più attenta analisi dell'iter processuale, della CP_3 CP_3
contumacia dei convenuti, delle prove fornite (documenti, interrogatorio formale, prova testimoniale, risultanze della CTU) e del principio del più probabile che non, dichiarare che la domanda dell'attore oggi appellante, merita accoglimento così come articolata nel giudizio di
pagina 3 di 9 primo grado, riconoscendogli il risarcimento del differenziale del danno pari ad € 1917,34 oltre interessi dal dì della costituzione in mora;
3) per l'effetto, condannare gli odierni appellati in solido fra loro, al pagamento dei compensi del CTU, nonché al pagamento di tutte le spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”.
Si è costituita in appello deducendo la correttezza della pronuncia resa dal GdP e Controparte_6 chiedendo: “rigettare l'avverso atto di impugnazione, in quanto destituito di ogni fondamento, in fatto e in diritto, con ogni consequenziale statuizione in ordine alle spese”.
All'udienza di comparizione delle parti è stata autorizzata la rinnovazione dell'atto di citazione in appello nei confronti di e . Controparte_2 Controparte_3
Acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, e pervenuta la causa allo scrivente magistrato, per decreto n. 21/2023 emesso, in data 27 febbraio 2023, dal Presidente del Tribunale di Foggia, all'udienza del 22.5.2024, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 12.3.2025, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di 60 e 20 gg. Per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
1.In via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di e Controparte_2 Controparte_3
, ritualmente citati e non costituitisi.
[...]
1.1 Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327 c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle citate norme.
2. ha proposto gravame avverso la sentenza resa dal Giudice di prime cure, Parte_1
sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- illegittima estromissione dal giudizio di Controparte_3
- ingiustizia della motivazione spiegata. Erronea ed arbitraria valutazione del materiale probatorio.
L'appellante ha censurato la pronuncia del Giudice di prime cure, sostenendo che lo stesso aveva errato nell'estromettere dal giudizio il conducente del motocarro GG di sua proprietà,
[...]
ritenendo che quest'ultimo dovesse necessariamente essere parte del Controparte_3
giudizio. Ha aggiunto che lo stesso, avendo subito lesioni a seguito del sinistro, in quanto portatore di uno specifico interesse soggettivo dovesse essere parte del giudizio ai fini dell'integrità del contraddittorio.
Con il secondo motivo di gravame ha contestato, inoltre, l'errata valutazione del Giudice di Pace degli esiti dell'espletata istruttoria e del materiale probatorio acquisito in corso di causa, in pagina 4 di 9 particolare la prova testimoniale, che avevano, a suo dire, fornito una solida ed ineccepibile base probatoria a sostegno della pretesa risarcitoria attorea.
Dal canto suo, l'appellata compagnia ha dedotto la correttezza della decisione del Giudice di Pace circa l'estromissione dal giudizio del ritenuto litisconsorte non necessario nell'ambito CP_3 dell'azione diretta ex art. 149 CdA esercitata dall' Parte_1
Ha altresì eccepito l'inoppugnabilità della statuizione resa dal GdP, il quale, valutando correttamente le risultanze istruttorie aveva correttamente ritenuto non provata la storicità del sinistro per come dedotta e, conseguentemente, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta.
3. Avuto riguardo alla prima ragione di gravame relativa all'estromissione dal giudizio di primo grado del appare opportuno tracciare una cornice sistematica entro la quale CP_3
circoscrivere la fattispecie che ci occupa.
è stata convenuta in giudizio da ai sensi dell'art. 149 del C.d.A., in Controparte_7 Parte_1
quanto società garante per la r.c.a. del motocarro GG ER targato CZ369FW, di sua proprietà.
Come noto, l'azione diretta del danneggiato verso la propria assicurazione (ex art.149 Cod. Ass.) non discende dal contratto assicurativo, ma deriva dalla legge. Si tratta di «una sorta di accollo ex lege, a carico dell'assicuratore del danneggiato, del debito che sarebbe gravante sul responsabile e sull'assicuratore di quest'ultimo» (Cass. 21896/2017).
La procedura di indennizzo diretto comporta una semplificazione a favore del danneggiato e opera a condizione che si tratti di danni al veicolo, o alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente, o anche di danno alla persona subito dal conducente non responsabile, purché si tratti di lesioni di lieve entità. In tal modo, il danneggiato viene risarcito dal proprio assicuratore, il quale potrà recuperare quanto pagato dall'assicuratore del responsabile.
Nell'ambito di tale azione il danneggiante responsabile, in analogia a quando espressamente disposto in tema di azione diretta ex art. 144 c. 3 Cod. Ass., è litisconsorte necessario nel giudizio come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Corte di Cassazione, ordinanza del 16 febbraio 2023 n. 4994). Pertanto, qualora il proprietario del veicolo assicurato non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio dev'essere integrato (ex art. 102 c.p.c.). La relativa omissione è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e comporta l'annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice ex art. 383 c. 3 c.p.c..
Ebbene, nel caso che ci occupa il litisconsorzio necessario è stato soddisfatto, avendo Parte_1
convenuto in giudizio la propria compagnia assicurativa ed il proprietario, nonché conducente, del veicolo danneggiante.
pagina 5 di 9 Orbene, poiché l'azione risarcitoria intrapresa aveva ad oggetto i soli danni materiali subiti dal veicolo di proprietà di estendere il contraddittorio a conducente del veicolo Parte_1 CP_3 attoreo, peraltro deducendo la totale assenza di responsabilità di quest'ultimo nella causazione del sinistro, era superfluo, come correttamente eccepito dalla compagnia assicurativa.
Come già sopra detto, infatti, per costante ed unanime orientamento della Suprema Corte, nei giudizi in materia di risarcimento del danno da sinistri stradali l'unico litisconsorte necessario è il responsabile civile di cui alla L. n. 990 del 1969 (oggi menzionato nell'art. 144 C.d.A. e per applicazione analogica nell'art. 149 C.d.A.) e, cioè, il proprietario del mezzo che ebbe a cagionarlo e non anche il conducente.
Non vale ad attribuire la qualifica di legittimato passivo e di parte necessaria del giudizio di primo grado al la circostanza, riferita dall'attore, che questi avrebbe potuto intervenire CP_3
volontariamente nel processo per far valere il suo diritto al risarcimento degli asseriti danni fisici subiti, in quanto era questa una mera facoltà processuale che come tale, avrebbe dovuto essere fatta valere dal nel giudizio di cui si discute il gravame o in altro giudizio distinto. CP_3
Conclusivamente, appare priva di pregio la censura mossa da controparte, secondo cui il Giudice di primo grado avrebbe errato nel dichiarare il difetto di legittimazione passiva del CP_3
estromettendolo dal giudizio e, pertanto, deve essere disattesa.
3.1 Avuto riguardo alla seconda ragione di appello, nel merito, deve rilevarsi quanto segue.
A sostegno della propria pretesa risarcitoria, ha inteso avvalersi del verbale di Parte_1
constatazione del sinistro redatto dai CC di CA VA (erroneamente indicati tanto in citazione che in sentenza come Polizia Municipale), dell'interrogatorio formale deferito al
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e della testimonianza del teste . È stata, inoltre, disposta c.t.u. tecnico- CP_3 Tes_1
ricostruttiva.
Orbene, in merito alle risultanze istruttorie deve evidenziarsi che, quanto al rapporto dei Carabinieri di CA VA, allegato agli atti del giudizio, dallo stesso emerge che la pattuglia è intervenuta almeno 25 minuti dopo l'asserito sinistro, e che i militari non hanno effettuato rilievi e misurazioni di alcun tipo, in quanto "i veicoli coinvolti erano già stati tutti rimossi dalla posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento...". nello stesso verbale nulla si legge in merito ai danni subiti dai veicoli i quali sono stati solamente identificati. Peraltro, si dà atto del fatto che il conducente dell'autocarro, , si assumeva la responsabilità del sinistro. CP_2
Tuttavia, non risulta agli atti la compilazione del verbale CAI, circostanza peculiare, considerato che emerge chiaramente l'ammissione di responsabilità, nell'immediatezza del sinistro, da parte pagina 6 di 9 dell'asserito danneggiante: non si comprende, dunque, la scelta delle vittime del sinistro di non raccogliere per iscritto tale ammissione di responsabilità in loro favore.
Il rapporto in esame, dunque, testimonia solo l'intervento della pattuglia non anche il verificarsi del sinistro nelle modalità descritte in citazione tanto più che, come noto, i rapporti ed i verbali redatti dai pubblici ufficiali fanno fede fino a querela di falso solo delle attestazioni in esso contenute circa i fatti obiettivamente constatati e l'attività di indagine compiuta, in conformità al disposto dell'art. 2700 c.c., mentre sotto ogni altro aspetto e cioè, quando non riferiscano nè fatti avvenuti in loro presenza, nè quelli da loro compiuti, ma fatti diversi, di cui hanno avuto notizia da altre persone, forniscono al Giudice solo materiale indiziario (sul punto Cass. n. 38/2014; Cass 9.11.83, n. 6628;
Cass. 20.05.99, n. 4915;).
Considerazioni analoghe valgono per il riferito intervento del personale del 118, che non prova i fatti, né, tanto meno, la sussistenza di danni fisici sulle persone coinvolte nel sinistro.
Sul punto non può che evidenziarsi un'incongruenza non di poco conto;
infatti, mentre nella nota inviata all'assicurazione in data 25.2.19 il difensore di parte attrice dichiarava che entrambi gli occupanti il motocarro avevano subito lesioni fisiche “ entrambi venivano medicati dal personale del 118 (…) insufficienti le prime cure apportate al dal personale del 118 questi veniva CP_3 trasportato presso il PS dell'Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza riportando trauma cranico non commotivo, rachide cervicale lombare”, nella nota del 15.06.2019 allegata agli atti di causa, lo stesso, ha smentito tale circostanza “In merito alla sopra indicata Vs richiesta del 13.6.19, si precisa che non vi è necessità alcuna di fissare un appuntamento con i rispettivi medici fiduciari, nelle persone del Dott. e della Dott.ssa , poiché le parti sopra riportate, Persona_1 Persona_2 all'epoca del sinistro de quo, non riportavano alcuna lesione, come già ampiamente precisato nella lettera di costituzione in mora del 25.2.19”.
Dunque, non emerge dagli atti la realtà effettiva ed univoca di quali siano state le conseguenze lesive subite tanto dal tanto da e, seppure il presente giudizio non abbia ad CP_3 Parte_1
oggetto il risarcimento dei danni per le lesioni eventualmente patite dai danneggiati, la non coerenza di quanto rappresentato in ordine alle stesse, non depone favorevolmente circa la ricostruzione della storicità della dinamica del sinistro dedotta.
Altrettanto priva di rilievo è la dichiarazione dell'unico testimone escusso in corso di causa,
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, il quale si è limitato a confermare di essersi recato sul luogo dell'incidente per Tes_1
recuperare il veicolo dell'attore, non più marciante, e di aver redatto il preventivo agli atti.
Di alcun pregio deve ritenersi anche la doglianza relativa all'omessa valutazione da parte del GdP della mancata comparizione del all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale. CP_3
pagina 7 di 9 Infatti, tale interpello, deferito al conducente ritenuto, da parte attorea, non responsabile avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, in quanto l'interrogando, in questo caso era chiamato, a confermare la responsabilità dell'altro conducente e non la propria.
Infine, neppure rileva ai fini della prova della dinamica del sinistro dedotta in citazione, l'asserita compatibilità di questa con i danni subiti dal mezzo attoreo, atteso che le affermazioni del perito si fondano solo ed esclusivamente su alcune foto del veicolo attoreo non allegate agli atti di causa, acquisite, dunque, al di fuori del processo e del contraddittorio tra le parti, tanto più che, come condivisibilmente evidenziato dal GdP in sentenza, non risulta chiaro, dalla lettura della perizia, in che modo il c.t.u. incaricato abbia potuto ricostruire la dinamica del sinistro ed affermarne la compatibilità con i danni riportati dai veicoli senza aver visionato l'autocarro di proprietà del
, né sulla base di quale elemento ha stabilito entità economica della perdita del carico di CP_2
merce ortofrutticola dispersa e ammalorata.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene, che il Giudice di prime cure abbia correttamente valutato i risultati dell'istruttoria effettuata, all'esito della quale non è stato possibile accertare e, quindi, confermare, la dinamica del sinistro denunciata e la sua compatibilità con i danni lamentati dall'attore, sul quale incombeva l'onere di allegazione e prova di quanto dedotto.
Si ritiene, alla luce dell'analisi sovraesposta, che correttamente, il Giudice di prime cure abbia rilevato l'assenza della prova dell'an della domanda risarcitoria azionata, non essendo emersa una prova convincente in ordine alla ricostruzione dell'esatta dinamica del sinistro – onere probatorio che incombeva su parte attrice - vale a dire un riscontro oggettivo che ponesse in relazione diretta il danno lamentato con la dinamica descritta in citazione e che, in ragione di ciò, abbia correttamente operato rigettando la domanda azionata per infondatezza, correttamente motivando la propria decisione nella sentenza gravata che deve, pertanto, essere integralmente confermata.
Dunque, deve confermarsi la sentenza appellata che correttamente ha rigettato la domanda attorea.
4. Le spese processuali del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri medi vigenti e delle fasi di giudizio effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale), stante l'esito del giudizio, seguono il criterio della soccombenza e devono essere poste in capo all'attore . Parte_1
4.1 Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni di cui al comma di cui al D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
pagina 8 di 9 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa in epigrafe indicata ogni altra istanza disattesa o assorbita così dispone:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 50/2022 del Giudice di Pace di Rodi
Garganico;
- condanna al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio Parte_1 in favore della che liquida in € 1.701,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese Controparte_5
generali come per legge;
- condanna l'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio di appello, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 24.06.2025
Il Presidente
Dott. Antonio Buccaro
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