Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480 , recante modifica dell' articolo 10, comma 3, della legge 4 maggio 1990, n. 107 , concernente disciplina per le attivita' trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 381 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 settembre 1993, n. 381 .
AVVERTENZA:
Il decreto-legge 29 novembre 1993, n. 480 , e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 1993.
A norma dell' art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.