Decreto cautelare 14 giugno 2024
Decreto cautelare 27 giugno 2024
Ordinanza cautelare 17 luglio 2024
Ordinanza collegiale 20 novembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 25/06/2025, n. 12580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12580 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12580/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06569/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6569 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanbattista Iazeolla, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via D. Cimarosa, 32;
contro
Ministero Istruzione e Merito, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN NE, AR ME Lapadula, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del provvedimento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con cui viene esclusa la ricorrente dal “dalla partecipazione alla procedura di cui al DM 107/2023 per mancanza dei requisiti richiesti per legge”;
- del Decreto n. 0082842 del 10 giugno 2024 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale
scolastico, con il quale è stato pubblicato l’elenco degli ammessi al Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023, n. 107;
- l’Elenco ammessi al Corso intensivo di formazione – DM 8 giugno 2023, n. 107, pubblicato in data 10 giugno 2024;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IS NE il 27\6\2024: nota prot. 25773 Usr Sicilia del 19/06/2024 con la quale si dispone l’inizio del corso intensivo il 24/06 e termine 09/07;
nota prot. 19263 Usr Emilia Romagna del 20/06/24 con la quale si dispone l’inizio del corso intensivo inizio corso il 24/06 e termine 10/07;
nota prot. 36711 Usr Puglia del 24/06/24 con la quale si dispone l’inizio del corso intensivo inizio corso il 28/06 e termine 18/07;
nota del 25/06/24 Usr Liguria con la quale si dispone la riunione di avvio del corso 26/06/24; nota 40592 Usr Lazio del 25/06/24 con la quale si dispone l’inizio del corso intensivo nel mese di luglio;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IS NE il 11\11\2024:
"- del Decreto prot. n. AOODPIT 2187 del 9 agosto 2024 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Ufficio II – Dirigenti Scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale viene approvata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107 del 2023.
- del Decreto prot. n. AOODPIT 2206 del 19/08/2024 a firma del Direttore Generale del Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale del Personale scolastico, Ufficio II – Dirigenti Scolastici del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con il quale viene rettificata la graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al DM n. 107"
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato al “Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statale”, bandito con DDG del MIUR, n. 1259 del 23 novembre 2017, ed ha superato la prova preselettiva prevista dal bando, venendo così ammessa a sostenere la prova scritta. Non avendo superato quest’ultima, ha proposto, avverso l’esito della prova, un ricorso innanzi a questo Tribunale (NRG 05176/2019) che lo ha rigettato con la sentenza n. 15988/2022, pubblicata il 30/11/2022.
Con D.L. 198/2022 è stata introdotta una procedura di reclutamento di Dirigenti scolastici riservata a coloro i quali si trovavano in una delle condizioni prevista dalla norma alla data del 28/02/2023.
L'art. 2 del DM 107/2023, individua i soggetti destinatari della procedura di reclutamento riservata introdotta dal DL 198/2022, e dispone: "1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta; b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato; c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale. 2. Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall'effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato. 3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per:
a) l'annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l'annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all'esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l'annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte. Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro. 4. Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso. 5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall'interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023."
La ricorrente, ha, così come previsto dal bando, autocertificato il possesso di uno dei requisiti di ammissione previsti, ed ha sostenuto la prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione, superandola, ed è stata inserita nell’elenco di coloro i quali avevano superato la prova.
Con il Decreto n. 0001237 del 25 maggio 2024 la ricorrente è stata esclusa dalla procedura de qua, con la seguente motivazione: “ CONSIDERATO che nella sopraccitata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà NE IS ha attestato ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, l'assenza di pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli tassativamente indicati all'articolo 2 del DM 107/2023 ”. In data 03/06/2024, la ricorrente ha presentato un’istanza, con la quale chiedeva di essere riammessa alla procedura, in autotutela.
Ad oggi l’istanza è rimasta priva di riscontro alcuno.
All’esito della camera di consiglio con ordinanza cautelare n. 3229/2024 veniva ammessa con riserva al corso di formazione.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione
Il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve pertanto essere accolto.
La parte ricorrente, premesso di aver tempestivamente impugnato il mancato superamento della prova scritta del concorso di cui al D.G. n. 1259/2017, con giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023 per essere stata la relativa sentenza (di rigetto) pubblicata in data 30/11/2022, si duole, in questa sede, della sua esclusione dalla partecipazione alla (successiva) procedura di reclutamento del personale dirigenziale scolastico, indetta con il D.M. n. 107/2023, per la carenza dei requisiti di legge.
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe errato nell’adozione del provvedimento impugnato, perché (verosimilmente) essa avrebbe considerato non utile, ai fini della verifica della pendenza del giudizio - requisito indispensabile ai fini della partecipazione - , il termine lungo per la proposizione dell’impugnazione innanzi al Consiglio di Stato, non essendo stata, la sentenza, notificata, sulla base di un’interpretazione restrittiva della lex specialis, nel senso di considerare pendenti esclusivamente quei giudizi non ancora definiti con una statuizione giurisdizionale.
Tale impostazione, infatti, non sarebbe coerente con il dato testuale contenuto nell’art. 2 del D.M. n. 107/2023, emanato in attuazione del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2023, né con un’interpretazione sistematica e teleologica dalla legge, finalizzata, per l’appunto, alla deflazione del contenzioso insorto a seguito delle numerose impugnazioni degli esiti della procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 1259/2017.
Ritiene il Collegio, in conformità con quanto già affermato da questo Tribunale in sede cautelare, che tali doglianze siano condivisibili e meritino accoglimento.
In punto di diritto, giova richiamare l’art. 5, comma 11 quinquies del D.L. n. 198/2022, secondo cui “Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull'Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso. Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso;
b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato.”.
L’art. 2 del D.M. n. 107/2023 (rubricato “soggetti destinatari”), emanato in esecuzione del predetto dato legislativo, ha quindi previsto che:
“1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale”.
Il comma 2 dell’art. 2 del D.M. n. 107/2023 ha, poi, specificato che “Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.”.
Il successivo comma 3 dell’art. 2 del D.M. n. 10/2023 ha, poi, ulteriormente precisato che “3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale; c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale; d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte. Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro .”.
Infine, il comma 5 dell’art 2 D.M. n. 107/2023 ha disposto che “5 . Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.”.
Ciò posto, ritiene il Collegio che la risoluzione della presente controversia discenda inevitabilmente dalla definizione del concetto di “giudizio pendente”, indicato dal citato art. 2 del D.M. n. 107/2023.
Orbene, sul punto, giova premettere che non esiste nel codice del processo amministrativo una specifica disposizione che chiarisca cosa si intenda per giudizio pendente, per cui deve farsi necessariamente riferimento alle disposizioni contenute nel codice del processo civile giusta il rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a. (vedi: Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 3 luglio 2012, n. 24).
Il concetto di pendenza deve essere quindi desunto dall’art. 324 c.p.c., in tema di cosa giudicata formale, secondo cui “Si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta né a regolamento di competenza, né ad appello, né a ricorso per cassazione, né a revocazione per i motivi di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 395”. La formula "cosa giudicata formale" indica quindi una decisione non più impugnabile in quanto i mezzi di impugnazione sono già stati proposti o non sono più proponibili per la scadenza dei relativi termini. Il giudicato formale è causa di quello sostanziale, che consiste nel valore vincolante della sentenza tra le parti, i loro eredi o aventi causa (art. 2909 c.c.).
È vero che l’emissione di un provvedimento giurisdizionale definitivo (in rito o nel merito) determina la fine della “pendenza” (c.d. pendenza in senso stretto) della lite, ma è altrettanto vero che la stabilizzazione degli effetti della pronuncia del Giudice non può che avvenire una volta che siano stati esperiti tutti i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento ovvero nel caso in cui la parte abbia prestato acquiescenza (art. 329 c.p.c.) ovvero ancora qualora essa abbia espressamente rinunciato al gravame (c.d. pendenza in senso lato).
Che il concetto di pendenza debba essere interpretato in senso lato risulta confermato dal rilievo secondo cui l’ordinamento ha previsto, in ipotesi del tutto eccezionali, strumenti di impugnazione straordinaria in tutte quelle ipotesi in cui il processo non sia più, per l’appunto, pendente ovvero le parti non abbiamo avuto la possibilità di partecipare al processo (vedi: revocazione straordinaria di cui all’art. 395, n. 1, 2, 3, 6 e opposizione di terzo di cui all’art. 404 c.p.c.).
Applicando le conclusioni di cui sopra al processo amministrativo, deve quindi affermarsi il principio per il quale il giudizio deve considerarsi non (più) pendente qualora sia stata emessa una pronuncia giurisdizionale non (più) soggetta ad impugnazione ordinaria.
Queste affermazioni sono state, peraltro, confermate dal Consiglio di Stato, che ha, sul punto, precisato che “sussiste la pendenza del procedimento allorché sia stata emessa la relativa sentenza e non sia ancora decorso il termine per la proposizione dell'impugnazione ordinaria (cfr. Cass. 15 gennaio 2013 n. 841; Cass. 3 aprile 2006 n. 7802; Cass. 2 luglio 2010 n. 15778).” (vedi: Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza del 5 aprile 2019, n. 2252).
Quanto, poi, all’art. 2 del D.M. n. 107/2023, si osserva che il dato testuale della norma non pone alcuna restrizione al concetto di pendenza del giudizio (c.d. pendenza in senso stretto), essendosi limitato a disporre che, per l’appunto, il giudizio stesso dovesse essere pendente alla data del 28 febbraio 2023; ritenere quindi che si debba distinguere, ai fini della verifica della legittimazione alla partecipazione al concorso de quo, tra i soggetti che, alla suddetta data, abbiano o meno presentato appello non trova quindi alcuna corrispondenza nel dato normativo e si pone in contrasto con gli scopi deflattivi del D.L. n. 198/2022, come convertito nella Legge n. 14/2023.
Peraltro, diversamente ragionando si verrebbe a determinare anche un’evidente violazione del principio di non discriminazione tra coloro che, proposto ricorso, non avevano avuto (ancora) alcuna decisione dal Giudice ovvero coloro che, ottenuta la pronuncia, avessero avuto il tempo di interporre appello (e che, quindi, potevano partecipare alla procedura straordinaria di reclutamento) e coloro che, invece, proposto comunque ricorso, avevano ricevuto l’esito del giudizio a ridosso della scadenza del termine del 28 febbraio 2023 nell’evidente impossibilità di predisporre utilmente il gravame prima del predetto termine.
Inoltre, questa Sezione, chiamata a pronunciarsi in sede cautelare su casi analoghi a quelli oggetto del presente giudizio, ha, per l’appunto, aderito alla tesi estensiva del concetto di pendenza, affermando che “ l’art. 2, comma 1, del predetto Decreto Ministeriale prevedeva, tra l’altro, che potessero partecipare al corso intensivo di formazione di che trattasi i soggetti che abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta e tale circostanza sembrerebbe essere sicuramente sussistere nel caso concreto, quanto meno con riferimento alla interposta impugnazione avverso il mancato superamento della prova scritta mediante ricorso iscritto innanzi a questo T.A.R. (omissis) - circostanza non contestata dall’Amministrazione intimata - con giudizio di primo grado conclusosi con sentenza (omissis), depositata il 3 novembre 2022, il cui termine (lungo) per la proposizione del giudizio di appello scadeva il 3 maggio 2023 ” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, ordinanza del 6 novembre 2024, n. 4996); decisione peraltro confermata in appello anche dal Consiglio di Stato con l’ordinanza del 22 gennaio 2025, n. 297).
Tanto ciò chiarito, osserva il Collegio che, nel caso di specie, la parte ricorrente ha dichiarato nella propria domanda di avere pendente, alla data del 28 febbraio 2023, un giudizio avverso il mancato superamento della prova scritta relativamente alla procedura di reclutamento di cui al D.D.G. n. 1259/2017, avente n. 5176/2019 R.G., giudizio definito con sentenza del T.A.R. Lazio n. 15988/2022, pubblicata il 30 novembre 2022, non notificata dall’amministrazione e pertanto il cui termine lungo per interporre appello scadeva il 30 maggio 2023.
Ne consegue, pertanto, che il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso principale, nella parte in cui ritiene non sussistente il giudizio pendente ai fini della partecipazione alla procedura de qua, è illegittimo e deve, pertanto, essere annullato, dovendo essere accertato il diritto della parte ricorrente a partecipare alla procedura di reclutamento de qua.
L’accoglimento del ricorso principale determina l’accoglimento anche dei motivi aggiunti con i quali è stata impugnata la graduatoria definitiva, così come rettificata.
A tal proposito, questo Collegio precisa che l’accoglimento dei motivi aggiunti determina il consolidamento della posizione della parte ricorrente all’interno della graduatoria definitiva, con salvezza degli effetti degli altri provvedimenti impugnati, salvi comunque i conseguenti provvedimenti successivi dell’Amministrazione circa l’assegnazione della sede.
In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è fondato e deve essere accolto nei sensi e nei termini suindicati.
Tenuto conto dell’assoluta novità della questione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
ARngela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | ARngela Caminiti |
IL SEGRETARIO