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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 24/06/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 24/06/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 611/2024 R.G. innanzi al Giudice Giulia
Capannoli alle h. 11.53 è comparso per parte appellante l'Avv. Andrea
Bozzi; nessuno per parte appellata già contumace.
È presente la Dott.ssa Persona_1 CP_1
Il giudice invita parte appellante alla precisazione delle conclusioni e l'Avv.
Bozzi conclude come da ricorso introduttivo.
Il giudice invita l'appellante alla discussione della causa.
L'avv. Bozzi si riporta al ricorso e alla memoria depositata in data
22.4.2025 dichiarando sin da ora che non comparirà per la lettura della sentenza.
IIll ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia di secondo grado iscritta al n. 611/2024 R.G.
tra
1 ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Andrea Bozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Arnolfo di
Cambio n. 16, Colle di Val d'Elsa (SI);
PARTE APPELLANTE nneeii ccoonnffrroonnttii ddii
( ) Controparte_2 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 428/2022 del Giudice di Pace di
Siena, depositata in data 6.10.2023, resa nell'abito della controversia n.
854/2020 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. adiva il Giudice di Pace di Siena citando in giudizio Parte_1 il al fine di chiedere l'annullamento del Controparte_2 verbale di contestazione dell'infrazione n. 142770P per la violazione degli artt. 141 co.2 e co. 11 C.d.S., elevato dalla Polizia Municipale di Colle di
Val d'Elsa il 20.1.2020 e notificato in data 14.2.2020, in conseguenza del sinistro del 29.11.2019.
All'uopo, deduceva: - l'omessa contestazione immediata della sanzione;
-
l'erronea individuazione della norma violata dalla ricorrente;
- la condotta diligente della conducente in ordine alla prevedibilità dell'ostacolo.
Si costituiva il contestando le avverse Controparte_2 deduzioni e chiedendo la conferma del provvedimento opposto.
All'esito del giudizio il Giudice di Pace di Siena, con la sentenza n.
428/2022, respingeva il ricorso confermando il verbale di contestazione n.
142770P emesso dalla Polizia Municipale di Colle di Val d'Elsa (SI) per la somma di € 67,80, di cui € 25,80 per spese.
2 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 censurando: - l'erroneità, l'illogicità, la contraddittorietà della motivazione e l'errata e carente valutazione dei mezzi di prova offerti dalla convenuta;
- l'erronea individuazione della norma violata dalla ricorrente.
Con atto del 12.6.2024 il ha depositato, Controparte_2 personalmente, una memoria difensiva, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con provvedimento del 24.06.2024, il Giudice, preso atto della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, richiamando la normativa cui al D.Lgs. n. 150/2011, che circoscrive al solo giudizio di primo grado le deroghe all'ordinaria disciplina della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione, ha dichiarato la contumacia del
[...]
rinviando per la discussione e decisione della causa Controparte_2 all'udienza del 17.4.2025.
Con provvedimento del 29.10.2024, il Giudice scrivente è divenuta assegnataria del presente giudizio, e all'udienza del 17.4.2025, rilevata la possibile inappellabilità della sentenza di primo grado ex art. 339 comma
3 c.p.c., ha assegnato a parte appellante termine fino al 2.5.2025 per deduzioni sul punto, fissando l'udienza ex art. 437 c.p.c. l'udienza del 13 maggio in cui, stante la mancata comparizione delle parti, veniva disposto rinvio all'odierna udienza.
3. In ordine di priorità logico – giuridica si rileva che l'art. 339 comma 3
c.p.c. prevede che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia” e che ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 6 comma 12 del D.lgs. n.
150/2011 è prevista l'inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. per i giudizi di opposizione ad ordinanza - ingiunzione “Con la sentenza che
3 accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte
l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Sul punto, si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che “La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad C.
1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°,
c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n.
150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (cfr. Cass. n. 26613 del
2018 che, sia pur con riguardo alla normativa Ric. 2021 n. 2729 - Sez. 2-6
- CC del 18 novembre 2021 3 previgente, sul punto però non mutata, ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del gravame aveva dichiarato
l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall'art. 339, comma 3 0 , c.p.c. erroneamente ritenendo, come ha fatto la sentenza qui impugnata, che l'opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità in quanto relativa a sanzione per
l'emissione di assegno bancario senza provvista dell'importo di C.
1.047,00) (cfr. Cass. Civ. n. 922/2022, Cass. Civ. n. 26613/2018).
Pertanto, la sentenza oggetto del presente giudizio appello, avendo ad oggetto l'opposizione a un verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada, non è soggetta alle preclusioni di cui agli art. 339 comma 3 e
113 comma 2 c.p.c.
4. Passando alla disamina dell'appello, entrambi i due motivi di appello risultano infondati.
4.1. In ordine alla prima censura, parte ricorrente ha dedotto che la violazione, asseritamente commessa dalla medesima, ovvero quella di cui agli artt. 141 co.2 e 11 C.d.S., non rientrando tra quelle accertate mediante autovelox, deve essere contestata immediatamente.
4 L'art. 200, comma 1, Codice della Strada prevede che “Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore”, laddove il
“quando è possibile” include ed eccettua l'ipotesi in esame in cui l'incidente per le sue peculiarità esiga accertamenti protratti e verifiche da parte dei verbalizzanti;
difatti, all' 201 co. 1 C.d.S. è previsto che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento”.
Da quest'ultima disposizione discende che, ove l'infrazione del C.d.S. non possa essere contestata nell'immediato, nel redigere il verbale l'organo accertatore deve riportare gli estremi della violazione, indicando in modo specifico i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Circa il sindacato giurisdizione sui motivi che hanno indotto l'amministrazione a far luogo alla contestazione differita, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, al di fuori delle ipotesi in cui non è necessario, ex lege, far luogo alla contestazione immediata ed in cui conseguentemente non è necessario esplicitare i motivi dell'impossibilità della contestazione immediata, in quanto motivi insiti nella natura stessa delle violazioni, appieno può esplicarsi il sindacato giurisdizionale in ordine alle motivazioni che hanno indotto
l'Amministrazione a far luogo alla contestazione "differita" (cfr. Cass. n.
18023/2018; Cass. n. 23222/2013) e che “in tema di violazioni del codice stradale, questa Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dall'art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale
5 alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento” (cfr. Cass. Civ n. 28220/2021; Cass. Civ. n.
11184/2001).
Quindi, la mancata contestazione immediata della violazione del codice della strada non inficia la legittimità del verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, qualora già nel verbale sia presente l'indicazione delle ragioni per le quali non si è proceduto alla contestazione immediata, anche attraverso un sintetico riferimento ad esse (cfr. Cass.
Civ. n. 18023/2018; Cass. Civ. n. 16555/2013).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel caso in cui si sia verificato un sinistro stradale, è sufficiente il mero riferimento nel verbale al verificarsi del sinistro perché sia legittima la contestazione differita, dovendosi evidentemente procedere ad effettuare rilievi e valutazioni, (cfr. Cass. Civ. n. 24756/2020; Cass. Civ. n. 21264/2014;
Cass. Civ. n. 16555/2013). Nel valutare la legittimità di un verbale con contestazione differita, il giudice, deve, quindi, limitarsi a verificare l'indicazione di una plausibile ragione che abbia determinato il differimento
(quale, nella specie, si rivela sicuramente la necessità di eseguire rilievi e accertamenti circa la dinamica del sinistro), non potendo, peraltro, censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza, né le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della p.a.
(cfr. Cass. Civ. n. 21878/2009).
Ebbene, nella presente fattispecie, a seguito dell'incidente stradate avvenuto il 29.11.2019, in cui era stata coinvolta l'appellante, è stata elevata nei suoi confronti la sanzione per violazione degli art. 141 c. 2 e
11 C.d.S. e nel verbale di contestazione è riportato “Non è stato possibile contestare nell'immediatezza la violazione agli interessati in quanto
6 l'accertamento è stato definito su esito dell'elaborazione degli atti del sinistro stradale n. 102 del 29/11/2019” (vd. all. 2, fasc. di primo grado).
Si ritiene, quindi, legittima l'avvenuta contestazione differita della violazione;
d'altronde, soltanto all'esito di una completa ricostruzione della dinamica dell'incidente, ovvero solo a seguito delle risultanze raccolte sul posto (rilievi fotoplanimetrici, dichiarazioni dei coinvolti e teste, danni riportati dai veicoli, lesini riportate dai soggetti coinvolti nell'incidente) e di una compiuta valutazione degli esiti dello stesso, l'amministrazione procedente ha potuto correttamente elevare una sanzione nei confronti del trasgressore.
4.2. Per ciò che concerne la seconda censura, parte appellate lamenta l'erronea individuazione della norma violata ritenendo applicabile l'art. 141 comma 3, anziché il comma 2, CdS.
L'art. 141 comma 2 C.d.S. prevede che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, mentre il comma 2 statuisce che
“In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole
o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'art. 141 C.d.S. - in tema di velocità da tenere - oltre a fissare un obbligo generico di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare - avuto riguardo alle diverse condizioni che possano incidere sulla circolazione - pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose, impone al conducente l'obbligo di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo
7 di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Si tratta di una regola di condotta di particolare rigore, che impone al conducente di conservare una condotta tanto prudente e accorta da consentirgli di arrestare il proprio mezzo in condizioni di sicurezza, che esclude la colpa solo in ipotesi di ostacoli imprevedibili (in tal senso tra le altre Cass. Pen.
n. 8090/13).
Va, altresì, osservato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non rileva l'eventuale differente grado di colpa tra conducenti, dovendosi esclusivamente valutare la sussistenza degli elementi integrativi della violazione;
difatti, l'accertamento di una violazione al codice della strada, oggetto di un giudizio di opposizione, non coincide con l'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale in vista della pronuncia di risarcimento del danno giacché nel primo caso il vaglio giudiziale è esclusivamente incentrato sul riscontro della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione (cfr.
Cass Civ. n. 8552/2009; Cass Civ. n. 728/2008).
Così inquadrata la regola in materia di velocità da tenere, l'apprezzamento e la ricostruzione della condotta di guida va eseguito tenendo conto degli elementi disponibili che, oltre alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico, in caso di scontro con altro veicolo ricomprendono necessariamente anche degli effetti provocati dall'urto.
Dall'esame del rapporto di incidente stradale (vd. all. 2 fascicolo di primo grado, comparsa di costituzione ) si evince la Controparte_2 ricostruzione della dinamica del sinistro “il conducente dell'autocarro
Peugeto FT, , dopo essere uscito dal cancello della ditta Controparte_3
“FAMA”, posta in loc. San Marziale al civico n°24, accedeva al piazzale antistante e, secondo le dichiarazioni del testimone e dello stesso conducente, si fermava davanti all'uscita della ditta. A quel punto sopraggiungeva, dalla sua sinistra, l'autovettura RD ST condotta da
, la quale, in conseguenza di una distrazione alla Parte_1 guida dovuta, come dalla stessa riferito, all'atto di slacciarsi la cintura di sicurezza in vista di un prossimo parcheggio, non si avvedeva della
8 presenza del Peugeot ed andava ad urtarlo. L'impatto avveniva tra la parte anteriore – laterale destra della RD ST e la parte anteriore – laterale sinistra del Peugeot FT che, come indicano le tracce di pneumatico lasciate sul fondo stradale, traslava finno ad assumere la posizione parallela al cancello e alla recinzione della ditta alla sua destra, mentre la ST si fermava alla sua sinistra, con le rispettive parti laterali
– anteriori che rimanevano a contatto tra loro. Per quanto sopra esposto alla conducente della RD ST verrà contestata la violazione dell'art.
1421 c.2 e c. 11 del C.d.S. (omesso controllo del veicolo)”. Inoltre, nel verbale di contestazione è indicata specificatamente la disposizione normativa violata in relazione all'accertamento dell'omesso controllo del veicolo “Ha violato la norma del Codice della Strada di cui all'art. 141 c. 2
e c.11 perché, conducente del veicolo sopra indicato, non era in grafo di conservane il controllo ed arrestarlo tempestivamente in presenza di un ostacolo prevedibile, costituito da un altro veicolo che era uscito dal cancello di una ditta privata. Nella circostanza, avveniva l'urto tra le rispettive parti anteriori – laterali dei due veicoli”.
Tanto premesso in fatto, occorre rilevare che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c)in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel
9 verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. Civ. n. 6565/2007).
Ciò detto, se è pur vero che per contestare le affermazioni su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, contenute nel verbale non è necessario proporre querela di falso, essendo sufficiente fornire prove idonee a vincerne la presunzione di veridicità (cfr.
Cass. Civ. n. 457/2006) è, tuttavia, vero che nel caso di specie l'appellata non ha fornito alcun elemento di prova volto a superare le citate presunzioni;
difatti, le allegazioni generiche si sono limitate nella negazione della condotta, avendo l'appellante solo dedotto che l'ostacolo costituito dal veicolo era imprevedibile e fuori dalla sua visuale e che, pertanto, non poteva evitare l'impatto.
Inoltre, non appare condivisibile nemmeno la deduzione secondo cui all'appellante non potrebbe essere ascritta la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 141 C.d.S., in quanto avrebbe tenuto una condotta diligente, ma al tempo stesso la medesima condotta sarebbe riconducibile all'art. 141 comma 3 C.d.S..
Difatti, quest'ultima disposizione, che risponde alla medesima ratio di cui al comma precedente, ovvero l'obbligo generico di regolare la velocità del veicolo così da evitare pericoli per le cose e persone, specifica il comportamento che il conducente deve tenere in prossimità delle intersezioni (art. 3 comma 25 “INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.”; comma 26 “INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune
a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse”), che non si ritiene applicabile
10 nel caso di specie, in quanto l'incidente stradale è avvenuto tra l'uscita del resede privato e l'immissione nella pubblica via.
Pertanto, parte appellante non ha assolto l'obbligo di tenere un'andatura idonea a garantirle il controllo del veicolo e la possibilità di effettuare manovre finalizzate ad evitare la collisione con ostacoli prevedibili e percepibili nel proprio campo visivo, prevenendo così le altrui imprudenze;
il che costituisce la ratio del precetto normativo di cui all'art. 141 C.d.S., che, ove impone l'obbligo di moderare la velocità, detta una regola generale di comune prudenza per tutti gli automobilisti.
Per completezza, infine, si precisa che non rileva quanto allegato da parte appellante in ordine alla sentenza 534/2020 del Giudice di Pace di Siena, attinente ai medesimi fatti e resa nel procedimento n. 853/2020, pendente tra le medesime parti, per la presunta violazione dell'art. 172
C.d.S. da parte della Infatti, se è pur vero che il predetto Parte_1 giudizio si è concluso con l'accoglimento del ricorso proposto dalla odierna appellate, la motivazione si basa sul presupposto che non costituendosi in giudizio il questo non ha soddisfatto l'onere del preventivo CP_2 deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria, non consentendo una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa, con conseguente annullamento del verbale impugnato.
Alla luce delle considerazioni svolte, le censure mosse da parte appellante non possono trovare accoglimento con conferma della sentenza n.
428/2022 del Giudice di Pace di Siena.
5. Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
Infine, poiché l'impugnazione (introdotta dopo l'entrata in vigore della l.
228/12 il cui art. 1, comma 17, ha modificato il D.P.R. 115/2002) è stata respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater D.P.R. ora menzionato a versare allo Stato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, rideterminato a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 428/2022 del
Giudice di Pace di Siena depositata in data 6.10.2023;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato a carico di parte appellante.
Siena, 24/06/2025 La Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
Chiamata la causa iscritta al N. 611/2024 R.G. innanzi al Giudice Giulia
Capannoli alle h. 11.53 è comparso per parte appellante l'Avv. Andrea
Bozzi; nessuno per parte appellata già contumace.
È presente la Dott.ssa Persona_1 CP_1
Il giudice invita parte appellante alla precisazione delle conclusioni e l'Avv.
Bozzi conclude come da ricorso introduttivo.
Il giudice invita l'appellante alla discussione della causa.
L'avv. Bozzi si riporta al ricorso e alla memoria depositata in data
22.4.2025 dichiarando sin da ora che non comparirà per la lettura della sentenza.
IIll ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee si ritira in camera di consiglio all'esito della quale pronuncia la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIENA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia di secondo grado iscritta al n. 611/2024 R.G.
tra
1 ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Andrea Bozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Arnolfo di
Cambio n. 16, Colle di Val d'Elsa (SI);
PARTE APPELLANTE nneeii ccoonnffrroonnttii ddii
( ) Controparte_2 P.IVA_1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 428/2022 del Giudice di Pace di
Siena, depositata in data 6.10.2023, resa nell'abito della controversia n.
854/2020 R.G. avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. adiva il Giudice di Pace di Siena citando in giudizio Parte_1 il al fine di chiedere l'annullamento del Controparte_2 verbale di contestazione dell'infrazione n. 142770P per la violazione degli artt. 141 co.2 e co. 11 C.d.S., elevato dalla Polizia Municipale di Colle di
Val d'Elsa il 20.1.2020 e notificato in data 14.2.2020, in conseguenza del sinistro del 29.11.2019.
All'uopo, deduceva: - l'omessa contestazione immediata della sanzione;
-
l'erronea individuazione della norma violata dalla ricorrente;
- la condotta diligente della conducente in ordine alla prevedibilità dell'ostacolo.
Si costituiva il contestando le avverse Controparte_2 deduzioni e chiedendo la conferma del provvedimento opposto.
All'esito del giudizio il Giudice di Pace di Siena, con la sentenza n.
428/2022, respingeva il ricorso confermando il verbale di contestazione n.
142770P emesso dalla Polizia Municipale di Colle di Val d'Elsa (SI) per la somma di € 67,80, di cui € 25,80 per spese.
2 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello Parte_1 censurando: - l'erroneità, l'illogicità, la contraddittorietà della motivazione e l'errata e carente valutazione dei mezzi di prova offerti dalla convenuta;
- l'erronea individuazione della norma violata dalla ricorrente.
Con atto del 12.6.2024 il ha depositato, Controparte_2 personalmente, una memoria difensiva, chiedendo il rigetto dell'appello.
Con provvedimento del 24.06.2024, il Giudice, preso atto della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza, richiamando la normativa cui al D.Lgs. n. 150/2011, che circoscrive al solo giudizio di primo grado le deroghe all'ordinaria disciplina della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione, ha dichiarato la contumacia del
[...]
rinviando per la discussione e decisione della causa Controparte_2 all'udienza del 17.4.2025.
Con provvedimento del 29.10.2024, il Giudice scrivente è divenuta assegnataria del presente giudizio, e all'udienza del 17.4.2025, rilevata la possibile inappellabilità della sentenza di primo grado ex art. 339 comma
3 c.p.c., ha assegnato a parte appellante termine fino al 2.5.2025 per deduzioni sul punto, fissando l'udienza ex art. 437 c.p.c. l'udienza del 13 maggio in cui, stante la mancata comparizione delle parti, veniva disposto rinvio all'odierna udienza.
3. In ordine di priorità logico – giuridica si rileva che l'art. 339 comma 3
c.p.c. prevede che “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei princìpi regolatori della materia” e che ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 6 comma 12 del D.lgs. n.
150/2011 è prevista l'inapplicabilità dell'art. 113 comma 2 c.p.c. per i giudizi di opposizione ad ordinanza - ingiunzione “Con la sentenza che
3 accoglie l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte
l'ordinanza o modificarla anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta, che è determinata in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Sul punto, si è espressa anche la Corte di Cassazione affermando che “La sentenza che definisce il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, compresa quella del giudice di pace, è, infatti, soggetta ad appello che, pur se si tratta di cause di valore non superiore ad C.
1.100,00, non è sottoposto alle limitazioni di cui all'art. 339, comma 3°,
c.p.c. poiché, per espressa disposizione dell'art. 6, comma 12, del d.lgs. n.
150 del 2011, non è applicabile l'art. 113, comma 2°, c.p.c. e non è, quindi, possibile una pronuncia secondo equità (cfr. Cass. n. 26613 del
2018 che, sia pur con riguardo alla normativa Ric. 2021 n. 2729 - Sez. 2-6
- CC del 18 novembre 2021 3 previgente, sul punto però non mutata, ha cassato la pronuncia con la quale il giudice del gravame aveva dichiarato
l'inammissibilità dell'appello in quanto non proposto per i motivi contemplati dall'art. 339, comma 3 0 , c.p.c. erroneamente ritenendo, come ha fatto la sentenza qui impugnata, che l'opposizione rientrasse tra quelle da decidersi secondo equità in quanto relativa a sanzione per
l'emissione di assegno bancario senza provvista dell'importo di C.
1.047,00) (cfr. Cass. Civ. n. 922/2022, Cass. Civ. n. 26613/2018).
Pertanto, la sentenza oggetto del presente giudizio appello, avendo ad oggetto l'opposizione a un verbale di accertamento di infrazione del Codice della Strada, non è soggetta alle preclusioni di cui agli art. 339 comma 3 e
113 comma 2 c.p.c.
4. Passando alla disamina dell'appello, entrambi i due motivi di appello risultano infondati.
4.1. In ordine alla prima censura, parte ricorrente ha dedotto che la violazione, asseritamente commessa dalla medesima, ovvero quella di cui agli artt. 141 co.2 e 11 C.d.S., non rientrando tra quelle accertate mediante autovelox, deve essere contestata immediatamente.
4 L'art. 200, comma 1, Codice della Strada prevede che “Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore”, laddove il
“quando è possibile” include ed eccettua l'ipotesi in esame in cui l'incidente per le sue peculiarità esiga accertamenti protratti e verifiche da parte dei verbalizzanti;
difatti, all' 201 co. 1 C.d.S. è previsto che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento”.
Da quest'ultima disposizione discende che, ove l'infrazione del C.d.S. non possa essere contestata nell'immediato, nel redigere il verbale l'organo accertatore deve riportare gli estremi della violazione, indicando in modo specifico i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.
Circa il sindacato giurisdizione sui motivi che hanno indotto l'amministrazione a far luogo alla contestazione differita, la Corte di legittimità ha avuto modo di chiarire che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, al di fuori delle ipotesi in cui non è necessario, ex lege, far luogo alla contestazione immediata ed in cui conseguentemente non è necessario esplicitare i motivi dell'impossibilità della contestazione immediata, in quanto motivi insiti nella natura stessa delle violazioni, appieno può esplicarsi il sindacato giurisdizionale in ordine alle motivazioni che hanno indotto
l'Amministrazione a far luogo alla contestazione "differita" (cfr. Cass. n.
18023/2018; Cass. n. 23222/2013) e che “in tema di violazioni del codice stradale, questa Corte ha più volte affermato che la contestazione immediata imposta dall'art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale
5 alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento” (cfr. Cass. Civ n. 28220/2021; Cass. Civ. n.
11184/2001).
Quindi, la mancata contestazione immediata della violazione del codice della strada non inficia la legittimità del verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, qualora già nel verbale sia presente l'indicazione delle ragioni per le quali non si è proceduto alla contestazione immediata, anche attraverso un sintetico riferimento ad esse (cfr. Cass.
Civ. n. 18023/2018; Cass. Civ. n. 16555/2013).
Sempre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che nel caso in cui si sia verificato un sinistro stradale, è sufficiente il mero riferimento nel verbale al verificarsi del sinistro perché sia legittima la contestazione differita, dovendosi evidentemente procedere ad effettuare rilievi e valutazioni, (cfr. Cass. Civ. n. 24756/2020; Cass. Civ. n. 21264/2014;
Cass. Civ. n. 16555/2013). Nel valutare la legittimità di un verbale con contestazione differita, il giudice, deve, quindi, limitarsi a verificare l'indicazione di una plausibile ragione che abbia determinato il differimento
(quale, nella specie, si rivela sicuramente la necessità di eseguire rilievi e accertamenti circa la dinamica del sinistro), non potendo, peraltro, censurare l'organizzazione del servizio di vigilanza, né le modalità organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni da parte della p.a.
(cfr. Cass. Civ. n. 21878/2009).
Ebbene, nella presente fattispecie, a seguito dell'incidente stradate avvenuto il 29.11.2019, in cui era stata coinvolta l'appellante, è stata elevata nei suoi confronti la sanzione per violazione degli art. 141 c. 2 e
11 C.d.S. e nel verbale di contestazione è riportato “Non è stato possibile contestare nell'immediatezza la violazione agli interessati in quanto
6 l'accertamento è stato definito su esito dell'elaborazione degli atti del sinistro stradale n. 102 del 29/11/2019” (vd. all. 2, fasc. di primo grado).
Si ritiene, quindi, legittima l'avvenuta contestazione differita della violazione;
d'altronde, soltanto all'esito di una completa ricostruzione della dinamica dell'incidente, ovvero solo a seguito delle risultanze raccolte sul posto (rilievi fotoplanimetrici, dichiarazioni dei coinvolti e teste, danni riportati dai veicoli, lesini riportate dai soggetti coinvolti nell'incidente) e di una compiuta valutazione degli esiti dello stesso, l'amministrazione procedente ha potuto correttamente elevare una sanzione nei confronti del trasgressore.
4.2. Per ciò che concerne la seconda censura, parte appellate lamenta l'erronea individuazione della norma violata ritenendo applicabile l'art. 141 comma 3, anziché il comma 2, CdS.
L'art. 141 comma 2 C.d.S. prevede che “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”, mentre il comma 2 statuisce che
“In particolare, il conducente deve regolare la velocità nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve, in prossimità delle intersezioni e delle scuole
o di altri luoghi frequentati da fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti discese, nei passaggi stretti o ingombrati, nelle ore notturne, nei casi di insufficiente visibilità per condizioni atmosferiche o per altre cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque nei tratti di strada fiancheggiati da edifici”.
L'art. 141 C.d.S. - in tema di velocità da tenere - oltre a fissare un obbligo generico di regolare la velocità del veicolo in modo da evitare - avuto riguardo alle diverse condizioni che possano incidere sulla circolazione - pericoli per la sicurezza delle persone e delle cose, impone al conducente l'obbligo di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo
7 di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile. Si tratta di una regola di condotta di particolare rigore, che impone al conducente di conservare una condotta tanto prudente e accorta da consentirgli di arrestare il proprio mezzo in condizioni di sicurezza, che esclude la colpa solo in ipotesi di ostacoli imprevedibili (in tal senso tra le altre Cass. Pen.
n. 8090/13).
Va, altresì, osservato che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa non rileva l'eventuale differente grado di colpa tra conducenti, dovendosi esclusivamente valutare la sussistenza degli elementi integrativi della violazione;
difatti, l'accertamento di una violazione al codice della strada, oggetto di un giudizio di opposizione, non coincide con l'accertamento della responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro stradale in vista della pronuncia di risarcimento del danno giacché nel primo caso il vaglio giudiziale è esclusivamente incentrato sul riscontro della fondatezza della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione (cfr.
Cass Civ. n. 8552/2009; Cass Civ. n. 728/2008).
Così inquadrata la regola in materia di velocità da tenere, l'apprezzamento e la ricostruzione della condotta di guida va eseguito tenendo conto degli elementi disponibili che, oltre alle condizioni dei luoghi, della strada e del traffico, in caso di scontro con altro veicolo ricomprendono necessariamente anche degli effetti provocati dall'urto.
Dall'esame del rapporto di incidente stradale (vd. all. 2 fascicolo di primo grado, comparsa di costituzione ) si evince la Controparte_2 ricostruzione della dinamica del sinistro “il conducente dell'autocarro
Peugeto FT, , dopo essere uscito dal cancello della ditta Controparte_3
“FAMA”, posta in loc. San Marziale al civico n°24, accedeva al piazzale antistante e, secondo le dichiarazioni del testimone e dello stesso conducente, si fermava davanti all'uscita della ditta. A quel punto sopraggiungeva, dalla sua sinistra, l'autovettura RD ST condotta da
, la quale, in conseguenza di una distrazione alla Parte_1 guida dovuta, come dalla stessa riferito, all'atto di slacciarsi la cintura di sicurezza in vista di un prossimo parcheggio, non si avvedeva della
8 presenza del Peugeot ed andava ad urtarlo. L'impatto avveniva tra la parte anteriore – laterale destra della RD ST e la parte anteriore – laterale sinistra del Peugeot FT che, come indicano le tracce di pneumatico lasciate sul fondo stradale, traslava finno ad assumere la posizione parallela al cancello e alla recinzione della ditta alla sua destra, mentre la ST si fermava alla sua sinistra, con le rispettive parti laterali
– anteriori che rimanevano a contatto tra loro. Per quanto sopra esposto alla conducente della RD ST verrà contestata la violazione dell'art.
1421 c.2 e c. 11 del C.d.S. (omesso controllo del veicolo)”. Inoltre, nel verbale di contestazione è indicata specificatamente la disposizione normativa violata in relazione all'accertamento dell'omesso controllo del veicolo “Ha violato la norma del Codice della Strada di cui all'art. 141 c. 2
e c.11 perché, conducente del veicolo sopra indicato, non era in grafo di conservane il controllo ed arrestarlo tempestivamente in presenza di un ostacolo prevedibile, costituito da un altro veicolo che era uscito dal cancello di una ditta privata. Nella circostanza, avveniva l'urto tra le rispettive parti anteriori – laterali dei due veicoli”.
Tanto premesso in fatto, occorre rilevare che nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c)in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel
9 verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell'opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. Civ. n. 6565/2007).
Ciò detto, se è pur vero che per contestare le affermazioni su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, contenute nel verbale non è necessario proporre querela di falso, essendo sufficiente fornire prove idonee a vincerne la presunzione di veridicità (cfr.
Cass. Civ. n. 457/2006) è, tuttavia, vero che nel caso di specie l'appellata non ha fornito alcun elemento di prova volto a superare le citate presunzioni;
difatti, le allegazioni generiche si sono limitate nella negazione della condotta, avendo l'appellante solo dedotto che l'ostacolo costituito dal veicolo era imprevedibile e fuori dalla sua visuale e che, pertanto, non poteva evitare l'impatto.
Inoltre, non appare condivisibile nemmeno la deduzione secondo cui all'appellante non potrebbe essere ascritta la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 141 C.d.S., in quanto avrebbe tenuto una condotta diligente, ma al tempo stesso la medesima condotta sarebbe riconducibile all'art. 141 comma 3 C.d.S..
Difatti, quest'ultima disposizione, che risponde alla medesima ratio di cui al comma precedente, ovvero l'obbligo generico di regolare la velocità del veicolo così da evitare pericoli per le cose e persone, specifica il comportamento che il conducente deve tenere in prossimità delle intersezioni (art. 3 comma 25 “INTERSEZIONE A LIVELLI SFALSATI: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.”; comma 26 “INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune
a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse”), che non si ritiene applicabile
10 nel caso di specie, in quanto l'incidente stradale è avvenuto tra l'uscita del resede privato e l'immissione nella pubblica via.
Pertanto, parte appellante non ha assolto l'obbligo di tenere un'andatura idonea a garantirle il controllo del veicolo e la possibilità di effettuare manovre finalizzate ad evitare la collisione con ostacoli prevedibili e percepibili nel proprio campo visivo, prevenendo così le altrui imprudenze;
il che costituisce la ratio del precetto normativo di cui all'art. 141 C.d.S., che, ove impone l'obbligo di moderare la velocità, detta una regola generale di comune prudenza per tutti gli automobilisti.
Per completezza, infine, si precisa che non rileva quanto allegato da parte appellante in ordine alla sentenza 534/2020 del Giudice di Pace di Siena, attinente ai medesimi fatti e resa nel procedimento n. 853/2020, pendente tra le medesime parti, per la presunta violazione dell'art. 172
C.d.S. da parte della Infatti, se è pur vero che il predetto Parte_1 giudizio si è concluso con l'accoglimento del ricorso proposto dalla odierna appellate, la motivazione si basa sul presupposto che non costituendosi in giudizio il questo non ha soddisfatto l'onere del preventivo CP_2 deposito dei documenti atti a dimostrare la legittimità della pretesa sanzionatoria, non consentendo una compiuta verifica sulla correttezza dell'operato dell'amministrazione stessa, con conseguente annullamento del verbale impugnato.
Alla luce delle considerazioni svolte, le censure mosse da parte appellante non possono trovare accoglimento con conferma della sentenza n.
428/2022 del Giudice di Pace di Siena.
5. Nulla sulle spese, stante la contumacia di parte appellata.
Infine, poiché l'impugnazione (introdotta dopo l'entrata in vigore della l.
228/12 il cui art. 1, comma 17, ha modificato il D.P.R. 115/2002) è stata respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1- quater D.P.R. ora menzionato a versare allo Stato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, rideterminato a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 428/2022 del
Giudice di Pace di Siena depositata in data 6.10.2023;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato a carico di parte appellante.
Siena, 24/06/2025 La Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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