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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa Maria Assunta NICCOLI Consigliere Relatore
dr.ssa Giulia CARLEO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 966 del ruolo generale dell'anno 2023
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Caterina in virtù di procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
1 rappresentato e difeso dall'avv. Lisetta D'Onofrio in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n.
695/2023 pubblicata il 14/08/2023 (Risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051
cc)
sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte depositate nei termini concessi dal C.I. ai sensi dell'art. 352 cpc
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21/09/2012 conveniva in Parte_2
giudizio innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania il , in Controparte_1
persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti all'infortunio a lei occorso il 04/07/2011, in Camerota (SA), lungo il percorso che conduce alla “Spiaggia di Pozzallo”.
L'attrice riferiva che, dopo aver lasciato in sosta la propria autovettura, insieme al marito percorreva a piedi l'ultimo tratto di strada, che si presentava “pieno di dissesti e
sconnessioni” e a causa dei quali cadeva rovinosamente a terra;
che a seguito della caduta, stante la mancanza di copertura telefonica e la conseguente impossibilità di allertare nell'immediato i soccorsi, raggiungeva dapprima, con un mezzo di fortuna,
l'autovettura del marito e, una volta giunti a Marina di veniva trasportata CP_1
dall'autoambulanza all'Ospedale di Sapri;
che nel pomeriggio dello stesso giorno veniva trasferita presso gli “OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona” di
Salerno dove le veniva diagnosticata la frattura trimalleolare del piede destro;
che il
06/07/2011 le veniva praticato un intervento chirurgico di “sintesi con placca” e successiva ingessatura;
che in seguito era costretta ad un lungo periodo di convalescenza;
che l'infortunio era riconducibile ad esclusiva responsabilità del
2 di che, in quanto custode, avrebbe dovuto provvedere a mantenere la CP_1 CP_1
strada in condizioni tali da non costituire insidie e/o trabocchetti per gli utenti e che,
pertanto, per la previsione dell'art. 2051 c.c. doveva rispondere delle lesioni patite da
CP_ essa attrice;
che, in ogni caso, era da ravvisarsi una responsabilità dell' convenuto anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. dal momento che era evidente la violazione, da parte di quest'ultimo, sia di specifiche norme di legge sia dei comuni obblighi di prudenza,
diligenza e perizia nella gestione della strada pubblica;
che dalle descritte lesioni erano derivati gravissimi danni patrimoniali e non patrimoniali;
che con raccomandata A/R
del 07/10/2011 aveva messo in mora il Comune di Camerota per il risarcimento, senza ottenere alcun riscontro. Per tutte queste ragioni chiedeva all'adito Tribunale di “1)
Dichiarare, per i motivi e per i titoli sopra espressi anche in via gradata od alternativa,
la responsabilità esclusiva del in ordine all'incidente occorso Controparte_1
all'attrice sig.ra in data 4 luglio 2011, per il quale è causa. 2) Parte_2
Conseguentemente, condannare il , in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, a risarcire alla sig.ra tutti i danni subiti e subendi (anche Parte_2
in corso di causa) in dipendenza dell'incidente medesimo, sia patrimoniali che non
patrimoniali, in tutte le relative componenti, da liquidare nella misura ritenuta di
giustizia in base alle risultanze di causa od anche, occorrendo, in via equitativa, oltre
rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento dannoso per cui è causa sino al
soddisfo, condannando il stesso a pagare all'attrice gli importi liquidati per gli CP_1
anzidetti titoli. 3) Condannare il alle spese e competenze di lite.”. Controparte_1
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il che, in via Controparte_1
preliminare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo “per difetto dei requisiti di cui
all'art. 163 cpc” essendo il petitum e la causa petendi della domanda assolutamente vaghi;
in subordine, nel merito, contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della pretesa risarcitoria evidenziando che, in alcun modo, la previsione normativa da
3 applicare al caso di specie poteva essere l'art. 2051 c.c. e ciò per due ordini di motivi:
perché il danno non si era verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo sviluppo dell'agente dannoso sorto dalla cosa medesima e perché, considerata la massiccia estensione del bene, non poteva ipotizzarsi l'effettivo potere fisico dell'Ente
convenuto sulla cosa e, quindi, il dovere di custodire la cosa medesima ovvero di vigilarla e mantenerne il controllo sì da impedire che produca danni a terzi;
che, altresì,
non poteva considerarsi applicabile alla fattispecie in esame l'art. 2043 c.c. in assenza dei requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità del
Co pericolo stesso dal momento che “ la strada che conduce da Marina alla CP_1
spiaggia di Pozzallo, si inoltra in un'area di rilevante interesse naturalistico,
paesaggistico e culturale del Cilento, in quanto è una zona paesaggistica ed ambientale
protetta, all'interno dell' area del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. La
spiaggia “Pozzallo” è raggiungibile con barche, via mare, e, via terra, attraverso un
primo tratto di strada asfaltata e l'ultimo tratto, che conduce alla spiaggia, attraverso
un sentiero non asfaltato, di tipo sentieristico e pista non carrabile”; che essendo il sentiero teatro del sinistro di formazione naturale, in ossequio alle prescrizioni dell' CP_3
, in cui lo stesso era ricompreso, non era possibile realizzare alcun tipo di
[...]
pavimentazione stradale che rendesse più agevole il percorso;
che, pertanto, la caduta doveva attribuirsi alla esclusiva responsabilità dell'attrice la quale, se avesse tenuto una condotta attenta e prudente, avrebbe potuto evitarla tenuto anche conto del fatto che il sentiero era segnalato come “sentiero del mediterraneo”, indicazione quest'ultima che consente al turista che non conosce i luoghi di informarsi sulla difficoltà del percorso.
Contestava, infine, la pretesa anche sotto il profilo del quantum debeatur in quanto ingiustificata e sprovvista di qualsiasi riscontro documentale e pertanto così concludeva:
“ Voglia il Tribunale 1) In via principale accertare e dichiarare la nullità della
citazione per le motivazioni di cui alla premessa del presente atto. 2) In via gradata, nel
4 merito rigettare la domanda attorea così come proposta, perché inammissibile ed
infondata in punto di fatto ed in punto di diritto. 3) Condannare, in ogni ipotesi,
l'attrice al pagamento delle competenze professionali e delle spese del presente
giudizio, con attribuzione alla sottoscritta procuratrice.”
La causa, trattata con l'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attrice e di prova per testi, dopo numerosi rinvii, all'udienza del 17/03/2022, veniva trattenuta dal Giudice
in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con la sentenza n. 695/2023, pubblicata il 14/08/2023, il Tribunale, addebitando la caduta alla condotta imprudente e negligente dell'attrice, rigettava la domanda sia nella prospettiva di cui all'art. 2051 c.c. che dell'art. 2043 c.c. e condannava l'attrice al pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione notificato il 27/09/2023 ha impugnato la Parte_2
sentenza innanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e, per l'effetto, sentir così provvedere: “1) accogliere il presente appello e, per l'effetto, annullare o
comunque riformare la sentenza civile n. 695 /2023 del Tribunale di Vallo della
Lucania pubblicata in data 14.08.2023, non notificata, per tutti i motivi di cui al
presente. Conseguentemente, nel merito, dichiarare la responsabilità esclusiva del
in ordine all'incidente occorso all'attrice Sig.ra Controparte_1 Parte_2
in data 04.07.2011 per il quale è causa e condannare il ,
[...] Controparte_1
in persona del Sindaco o altro legale rapp.tep.t., a risarcire alla Sig.ra Parte_2
tutti i danni subiti e subendi (anche in corso di causa) in dipendenza
[...]
dell'incidente medesimo, sia patrimoniali che non patrimoniali, in tutte le relative
componenti, da liquidare nella misura ritenuta di giustizia in base alle risultanze di
causa od anche, occorrendo, in via equitativa e, comunque, in misura non inferiore ad
€ 45.000,00, in conformità della liquidazione emergente dalle tabelle del Tribunale di
Milano, tenuto conto della percentuale di invalidità accertata dalla perizia medico-
5 legale mai specificamente impugnata, ovvero all'importo diverso (maggiore o minore),
liquidabile, oltre ancora all'importo per danno biologico equitativamente liquidato,
oltre, infine, rivalutazione ed interessi legali dalla data dell'evento dannoso per cui è
causa sino al soddisfo, condannando il stesso a pagare all'attrice gli importi CP_1
liquidati per gli anzidetti titoli;
2) in via subordinata istruttoria, ove la documentazione
prodotta e mai contestata fosse ritenuta insufficiente, si ribadisce la richiesta di CTU
medicolegale che, sulla base del materiale di causa e dell'esame diretto della
perizianda attrice, accerti e valuti le lesioni subite dalla Sig.ra Parte_2
nell'incidente per cui è causa, i tempi e le percentuali di invalidità temporanea, nonché
i postumi invalidanti permanenti, quantificando il relativo danno in tutte le sue
componenti;3) disciplinare le spese di primo e secondo grado, ponendole a carico
dell'appellato con attribuzione in favore del difensore dell'appellante”.
Si è costituito il che, in via preliminare, ha eccepito ai sensi Controparte_1
dell'art. 342 cpc la nullità e/o l'inammissibilità del gravame e, nel merito, ha resistito ai motivi di impugnazione concludendo per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze del giudizio di secondo grado, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 04/03/2025, sulle note scritte inviate dalle parti ai sensi dell'art. 127
ter cpc, il C.I. ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo -- Violazione e falsa applicazione dell'art.2051 c.c. sotto
molteplici profili (condizione della c.d. "insidia e trabocchetto" e presunta prova
liberatoria ("caso fortuito") discendente dalla condotta del danneggiato –
[...]
ha impugnato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice, affermando che Parte_2
la responsabilità dell'Ente proprietario della strada per i danni patiti dai terzi resta limitata alla sola ipotesi di evento lesivo discendente dalla cosiddetta insidia e trabocchetto ovvero da una situazione di pericolo occulto che, nel caso di specie, non
6 ricorreva, erroneamente aveva ritenuto che il danno patito fosse imputabile esclusivamente alla condotta dell'attrice “che non aveva adottato la diligenza dovuta”.
L'appellante contesta la decisione ed evidenzia che il principio espresso dal primo giudice era stato ampiamente superato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale, per recidere il nesso causale e produrre l'effetto liberatorio per il custode, la condotta del danneggiato deve invece presentare “i caratteri propri del fortuito e,
quindi, dell'imprevedibilità e della eccezionalità”, nel senso che la condotta della vittima del danno causato da una cosa in custodia può escludere la responsabilità del custode solo ove sia colposa ed imprevedibile, ossia quando essa, rivelandosi come
“autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, risulti dotata di efficacia causale
esclusiva nella produzione dell'evento lesivo” e che tale “efficacia causale esclusiva
sussiste soltanto quando la condotta sia qualificabile come "abnorme", cioè estranea al
novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”. Da
tanto l'appellante ricava la conseguenza che il passeggiare in pieno giorno, in condizioni climatiche ottimali, lungo un percorso che conduce ad un posto turistico segnalato da apposite indicazioni stradali non possa essere qualificato come comportamento negligente ed imprevedibile e, quindi, come caso fortuito. In ordine all'onere della prova, l'appellante fa rilevare che, una volta che il danneggiato abbia dimostrato l'esistenza di un danno e la sua derivazione causale dal bene in custodia, è il custode che, per andare esente da responsabilità, deve dimostrare che il danno è derivato dal caso fortuito, che, ove voglia farsi discendere dalla condotta dello stesso danneggiato, dovrà avere quelle caratteristiche indicate dal Giudice di legittimità.
Con riferimento al caso di specie, ritiene pertanto l'appellante che, esclusa la condizione dell'insidia, erroneamente riscontrata dal Tribunale, e difettando ogni elemento e/o prova sulla imprevedibilità ed abnormità del comportamento di essa danneggiata, non
7 poteva sussistere alcun fortuito collegato alla sua condotta e, di conseguenza, sussisteva la esclusiva responsabilità del custode.
Con il secondo motivo – Omessa valutazione delle reali e documentate condizioni della
res in custodia – l'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di valutare le reali condizioni della strada da lei percorsa, nonostante che dalla documentazione fotografica prodotta nel giudizio di primo grado si evincesse chiaramente la specifica pericolosità
della res per la presenza di “insidie micidiali” quali le “contropendenze” del piano stradale e i resti di un vecchia pavimentazione che sporgevano in modo non uniforme.
Con il terzo ed ultimo motivo – Errata e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. –
l'appellante ha impugnato il rigetto della domanda anche nella prospettiva dell'art. 2043 c.c., sul punto lamentando che la decisione del Tribunale era fondata sull'erroneo presupposto che l'Ente convenuto avesse dimostrato l'interruzione del nesso causale per effetto della condotta negligente ed imprudente dell'attrice, ma non aveva adeguatamente valutato la condizione insidiosa dei luoghi per la presenza di pericolosissime e non visibili deformità del tracciato stradale e non aveva effettuato alcun accertamento inteso a verificare se effettivamente la sua condotta si fosse sovrapposta alla situazione di pericolosità della cosa al punto da degradarla a mera occasione di danno, e ciò in quanto il riferimento fatto alla "imprudenza, negligenza,
imperizia" era generico e privo di concreto contenuto.
Al quarto punto dell'appello la sul rilievo che la documentazione medica Pt_2
prodotta in primo grado non era stata contestata dal ha chiesto che, in caso di CP_1
riforma della sentenza, essa sia utilizzata per quantificare i danni conseguenti alle lesioni da lei riportate. In subordine, ha chiesto la nomina di un CTU medico-legale per l'accertamento dell'invalidità temporanea e dei postumi permanenti conseguenti al sinistro.
8 2. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità, sollevata dalla difesa del con riferimento Controparte_1
alle prescrizioni contenute nell'art. 342 cpc. Ed infatti, l'onere di specificazione richiesto dalla norma contenuta nell'articolo richiamato non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che l'atto d'appello sia idoneo ad esplicitare, in maniera compiuta ed esauriente, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della sentenza appellata (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 10878/15 e, nello stesso senso, Cass. civ.
n. 13151/17).
Con riferimento al caso che ci occupa, può affermarsi che l'appello articolato da
è rispondente al modello legale di impugnazione previsto dall'art. Parte_2
342 cpc giacché in esso sono chiaramente indicate sia le parti della sentenza oggetto di gravame che le ragioni della invocata riforma, articolati come specifica confutazione dei motivi della decisione del primo giudice.
3. Nel merito l'appello va rigettato.
3.1. Rileva questo Collegio che, come si legge nella recente e condivisibile pronuncia n. 2376/2024, il Giudice di legittimità ha ritenuto di dover superare l'indirizzo interpretativo, che aveva rappresentato una temporanea deviazione rispetto alle decisioni assunte con le pronunce nn. 2477-2483/2018, secondo cui, “in ambito di
responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 cod. civ., nel caso di caduta di pedone in
una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del
mero accertamento di una condotta colposa della vittima (la quale potrà invece
assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi
dell'art. 1227, commi 1 o 2, cod. civ.), richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che
9 detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da
interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno” (Cass. n.26524/2020;
conf. Cass. n. 4035/2021).
Ed infatti, sull'indiscusso presupposto della natura oggettiva della responsabilità del custode e della ontologica distinzione tra caso fortuito e fatto del danneggiato o del terzo, è stato ribadito dalla Suprema Corte che “il requisito legale della rilevanza
causale del fatto del danneggiato è la colpa (…) intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con
l'ordinaria diligenza”, e ciò perché, mentre, al pari della concausa naturale, il fatto non colposo del danneggiato non incide sull'evento di danno sul piano della causalità
materiale, al contrario il fatto colposo comporta la riduzione del risarcimento sul piano della causalità giuridica “secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che
ne sono derivate” (cfr. Cass. n. 14228/2023 richiamata da Cass. n. 2376/2024).
Si è di conseguenza affermato che la condotta del danneggiato “nella motivata
valutazione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale
meramente concorrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto
del danneggiato e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile
al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva ove, per il grado della
colpa e il rilievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché
ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa”(…), “fermo restando, però, che nel
formulare il giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneggiato,
il giudice del merito deve tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e
del parametro della colpa” giacché, secondo quello che è “l'orientamento
assolutamente maggioritario della Corte”, peraltro “ribadito e definitivamente
«suggellato» anche dal suo massimo consesso” (il riferimento è a Cass. SU, n.
20943/2022)”, “non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente
10 colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale,
imprevedibile e inevitabile” (cfr. Cass. n. 14228/2023, richiamata da Cass. n. 2376/2024
e da Cass. n. 8450/2025).
Come pure già statuito da Cass.n. 11152/2023, al fine di ravvisare il fortuito, “ non è
necessario che si tratti di condotta abnorme, bensì colposamente incidente nella misura
apprezzata. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista
e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele
normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve
considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel
dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto
comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed
evento dannoso”.( conforme Cass. n. 21675/2023; n. 8450/2025).
3.2. Orbene, alla luce di siffatto consolidato orientamento, ritiene il Collegio che le argomentazioni addotte dall'appellante, fondate su un orientamento interpretativo ormai superato, non siano idonee a pervenire alla riforma dell'impugnata sentenza.
A tanto va aggiunto il rilievo che alcuna specifica contestazione è stata mossa avverso la valutazione degli elementi di fatto rilevati dal Tribunale, ovvero in ordine alla piena visibilità delle condizioni del sentiero naturalistico, indicato come percorso di trekking,
che la percorreva di mattina nel mese di luglio per accedere alla spiaggia del Pt_2
Pozzallo. Peraltro la difesa dell'attrice non ha circostanziato la vicenda non avendo allegato né, comunque, dimostrato, il punto esatto in cui la medesima cadde, giacché in atto di citazione ha genericamente riferito della caduta avvenuta nell'”ultimo tratto del
sentiero in quanto pieno di gravi dissesti e sconnessioni” e con la prova per testi ha chiesto di provare la circostanza, altrettanto generica, che “il tratto era sterrato, privo di
livellamenti, pieno di pietre di varie dimensioni e con molte buche profonde“ invocando
11 CP_ la dichiarazione di responsabilità dell' convenuto sul solo presupposto della descrizione dello stato dell'intero sentiero.
Le condizioni accidentate del sentiero, che, peraltro, rientrando nell'area del Parco del
Cilento, non potevano essere alterate dal che ne doveva invece preservare la CP_1
naturalità, essendo ben visibili dovevano indurre la a tenere un Pt_2
comportamento prudente ponendosi in corretta relazione con la situazione di pericolo e pertanto ad utilizzare, nel percorrerlo, strumenti di ausilio o modalità idonee ad evitare il rischio di infortunio, in mancanza dei quali la sua condotta colposa deve ritenersi essere stata la causa esclusiva dell'evento, alla luce del principio secondo cui “quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata
attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente
attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo
causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il
nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché
astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile
secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” ( cfr. Cass. n. 4588/2022; n.
11152/2023) .
Non è quindi predicabile alcuna responsabilità della P.A. per il danno derivante dalla caduta dell'odierna appellante dovendo ritenersi che la sua colpevole inavvedutezza comportamentale sia la causa esclusiva dello stesso;
comportamento che ha fatto sì che la cosa – il sentiero accidentato -- non sia da considerare la causa dell'evento dannoso ma la mera occasione del suo verificarsi. In altri termini, la caduta non è stata cagionata dalla cosa, se non sul piano naturalistico, ma dal comportamento imprudente della vittima che deve imputare a sé stessa le conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sua condotta.
12 I primi due motivi vanno di conseguenza rigettati.
3.2. Il terzo motivo è assorbito.
4. La sentenza impugnata va pertanto confermata .
5. Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 a € 52.000,00, relativo al valore della causa (€ 45.000,00), negli importi minimi, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto esaminate, e per le fasi trattate ( studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il 27/09/2023 da
[...]
nei confronti del , in persona del Sindaco Parte_2 Controparte_1
p.t., avverso la sentenza del Tribunale di Vallo della Lucania n. 695/2023, così
provvede:
1) RIGETTA L'APPELLO;
2) CONDANNA al pagamento delle spese di questo grado di Parte_2
giudizio, che liquida in favore del in € 3.473,00, oltre Controparte_1
rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv.
Lisetta D'Onofrio, che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13,
co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Consigliere Istruttore Il Presidente
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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