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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/10/2025, n. 509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 509 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 28/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Enrico CANEPA Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio Controparte_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA appellato
***
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 09/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso ex art 414 c.p.c. la ricorrente, in servizio come personale A.T.A. presso l'I.T.C. Matteucci, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento disciplinare della
“sospensione dal servizio di 1 giorno” a lei comminata in data 03/03/2023.Nello specifico, la ricorrente ha segnalato che la contestazione disciplinare, a lei comunicata in data 7/11/2022, aveva il seguente tenore: “in data 7 ottobre 2022, avendo la collaboratrice scolastica polemizzato con l'assistente Parte_1 amministrativa *** in servizio all'Ufficio Personale, in merito alle modalità di espletamento delle pratiche amministrative concernenti la concessione delle ferie, veniva convocata: alle ore 13.15 dalla Dirigente Scolastica Giuseppina Tinti alle ore 13.20 dalla D.S.G.A. sig.ra In entrambi i casi la collaboratrice Parte_2
pag. 1 di 6 scolastica Sig.ra in servizio al piano terra, alla quale era stato chiesto Parte_3 di avvisare la sig.ra che era attesa dal Dirigente scolastico prima e dal D.S.G.A. Pt_1 poi, riceveva un netto rifiuto e la richiesta di riferire che si sarebbe presentata solo in presenza di una formale comunicazione scritta” Tali comportamenti avrebbero arrecato “disservizi e intralcio alla quotidiana organizzazione scolastica” ed in quanto integranti violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dall'art. 13 del C.C.N.L., in tesi del ministero, avrebbero giustificato l'irrogazione della sanzione disciplinare oggetto della presente impugnativa. La ricorrente ha contestato la violazione di predetti obblighi evidenziando che la sua funzione primaria in qualità di “collaboratore scolastico” è quella di vigilanza sugli allievi e che, pertanto, non avrebbe dovuto e potuto lasciare il suo posto di lavoro se non previamente autorizzata, segnalando altresì che l'altro collaboratore scolastico addetto alla sorveglianze delle aule attigue a quelle assegnate alla ricorrente non era presente in quel momento poiché intento a pulire una delle aule a lui assegnate. La ricorrente ha dedotto altresì che la richiesta le era pervenuta in mancanza di una formale richiesta e in maniera inadeguata, senza garantire alcuna riservatezza. Ha esposto, infine, che il comportamento a lei contestato non è indicato tra quelli descritti all'art. 13 del c.c.n.l. di riferimento e ha segnalato che, in ogni caso, la sanzione comminata è sproporzionata al fatto contestato. Per tutti questi motivi, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare. Si è costituita parte resistente contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo nella conferma della legittimità della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente. Ha evidenziato che la ricorrente ha ammesso il comportamento ascrittole, rispondendo solamente che non avrebbe potuto recarsi negli uffici della D.S. e della D.S.G.A. perché in tal caso avrebbe violato il proprio dovere di vigilanza sugli allievi;
ha evidenziato che la convocazione della sig.ra proveniva dal D.S. Pt_1
o dal D.S.G.A. e che tale convocazione presupponeva e conteneva quindi implicitamente l'autorizzazione a lasciare la postazione di lavoro per adempiere a quanto richiestole dalla dirigenza. Circa le modalità con cui la convocazione era stata comunicata alla ricorrente, parte resistente ha contestato l'asserita violazione della privacy segnalando che nulla era stato riferito alla collega della sig.ra in Pt_1 relazione ai motivi della convocazione ed ha evidenziato che la forma della convocazione non avrebbe rilevanza, non essendo prescritta la forma scritta. Quanto alla proporzionalità del provvedimento, ha evidenziato di aver comminato la sanzione della sospensione di 1 giorno in quanto già in precedenza, con atto prot. 568 del 15/02/2023, la ricorrente era stata destinataria di una multa di n. 4 ore per analoghe violazioni e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 c.4 del C.C.N.L. scuola, è prevista la “sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni” nel caso di “recidiva nelle mancanze previste dal comma 3”. Per tutti questi motivi, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.” Il Tribunale adito ha rigettato il ricorso riscontrando nella condotta della dipendente gli estremi della punibilità disciplinare dal momento che:
pag. 2 di 6 - ella ha violato il dovere di collaborazione posto alla base di ogni rapporto di lavoro e, nello specifico, l'obbligo del prestatore di lavoro di attenersi agli ordini impartiti dal superiore gerarchico il quale, peraltro, convocandola a più riprese la aveva implicitamente autorizzata – per quello specifico incombente – a lasciare la postazione lavorativa;
- non v'è stata alcuna lesione del diritto alla riservatezza essendosi la collega incaricata di comunicarle la convocazione a tanto limitata;
- non v'era, nel caso di specie, alcun obbligo di forma scritta della convocazione da osservarsi, né la ricorrente si era impegnata a spiegare, anche “per interposta persona”, il motivo del suo rifiuto a rispondere ad essa;
- tenuto conto della recidiva in cui era incorsa la ricorrente (già in precedenza destinataria della sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore per violazione dell'art. 13 CCNL), la sanzione de qua è da considerarsi proporzionata. 2. Ha proposto appello la censurando il decisum di primo grado nelle Pt_1 seguenti sue parti (in difetto di ripartita esposizione dei “motivi”):
- quanto alla mancanza di obbligo di forma scritta dell'ordine impartitole dalla Dirigenza, invoca l'appellante il disposto di cui all'art. 9, co. 2 D.P.R. n. 62/2013 secondo il quale “tutti i 'processi decisionali' adottati da pubblici dipendenti (inclusi quindi gli ordini di servizio) debbano essere sempre resi per iscritto, nel rispetto della tracciabilità dei processi decisionali adottati, garantita attraverso adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità”: da tanto discenderebbe l'illegittimità dell'ordine di servizio oralmente recapitatole;
- quanto alla riconducibilità della condotta per cui è causa nell'alveo dell'art. 13, co. 3, lett. b), lamenta la ricorrente che la norma non prevede espressamente quella sanzione e non potendo, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, il datore di lavoro ricorrere all'irrogazione di sanzioni più gravi di quelle ex lege previste, ribadendo dunque l'appellante la mancanza di proporzionalità della sanzione disciplinare – della sospensione di 1 giorno dal lavoro - comminatale;
- quanto alla “recidiva” in cui ella sarebbe incorsa (e che avrebbe giustificato la sanzione della sospensione), la rileva la sua mancata preventiva Pt_1 contestazione da parte del datore di lavoro – che ricorda obbligatoria ex Cass. n. 18294/2022 – nella comunicazione che aveva avviato il procedimento disciplinare: di essa l'appellante è stata resa edotta solo nel provvedimento applicativo della sanzione. 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del il quale ha preso CP_2 posizione contraria a quanto ex adverso dedotto in particolare ribadendo:
- l'assenza di obbligatorietà della forma scritta per la convocazione/ordine di servizio in discorso;
- la congruità della sanzione disciplinare comminata ex art. 13 CCNL;
- l'inammissibilità della censura mossa dall'appellante alla sentenza di primo grado circa l'obbligatorietà della preventiva comunicazione della recidiva, costituendo questa un nuovo motivo di ricorso, non sollevato in primo grado [salvo
pag. 3 di 6 poi, nel merito, evidenziare che solo ove la recidiva formi “elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già mero criterio di determinazione della sanzione ad essa proporzionata” (ex Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15566/2019), come nel caso di specie, essa vada comunicata in via preventiva], concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, vinte le spese.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello è infondato e deve essere respinto. I fatti oggetto di contestazione disciplinare non sono negati nella loro materialità. La difesa della lavoratrice è infatti anche in questo grado incentrata sul fatto che “Il giorno 07/10/2022, la ricorrente, mentre era intenta a vigilare sulle classi di sua spettanza, dunque nel pieno svolgimento delle mansioni demandatele dal CCNL, è stata chiamata dalla collaboratrice scolastica che l'ha informata Parte_3 dell'ordine ricevuto dalla Dirigente e dalla D.S.G.A. di recarsi in segreteria. La ricorrente non ha rifiutato di recarsi in segreteria ma ha fatto presente alla collaboratrice scolastica che vi si sarebbe recata soltanto se l'ordine di lasciare la postazione di lavoro le fosse stato impartito per iscritto” (pag. 4 appello). Il rifiuto non è negato, ma solo spiegato: ribadisce la di aver ritenuto di dover Pt_1 ricevere comunicazione scritta e di avere, dunque, legittimamente disatteso la richiesta. Ebbene, la pretestuosità della giustificazione è evidente e pare superfluo dedicare molte parole alla sua spiegazione, apparendo davvero fuori luogo il richiamo a
“processi decisionali” attraverso i quali si perviene ad ordini di servizio.
La norma invocata dalla ricorrente (l'art. 9 del D.P.R. n. 62/2013) dispone che “
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità”: si tratta di disposizione volta innanzi tutto a regolare il rapporto della Pubblica Amministrazione con i terzi che con essa vengono in contatto (e non i rapporti interni ai dipendenti); sono chiare le premesse del testo, che richiama “… in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;…” Nel caso in esame si ha una mera convocazione da parte di un superiore, nella normale dinamica di contatti tra dipendenti – che certo prescinde da formalità non coerenti (e spesso proprio non compatibili) con lo scopo e con i tempi della relazione sociale.
pag. 4 di 6 Il rifiuto, reiterato, di recarsi al colloquio deve dunque essere ascritto all'ipotesi di condotta non conforme ai principi di correttezza (nel caso specifico, verso i superiori), prevista dall'art. 13 comma 3 del CCNL1. Quanto poi alla misura della sanzione, non può non considerarsi che il rifiuto è stato ripetuto due volte in breve volgere di tempo, il che consente di attribuire alla mancanza una particolare gravità (sanzionata dal comma 4° della detta norma con sospensione dal servizio fino a dieci giorni2). 1
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970; g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 2
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 7. La
pag. 5 di 6 A ciò si aggiunga che già in passato la lavoratrice aveva tenuto condotte non consone, il che di per sé legittimava l'aggravamento della sanzione, indipendentemente dalla contestazione della recidiva, convenendosi con l'Amministrazione appellata quanto alla superfluità dell'adempimento laddove essa recidiva non rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata ma solo criterio di determinazione della sanzione più appropriata (e si veda in questo senso, ex multis, Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15566, secondo cui “la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, o comunque i precedenti disciplinari che la integrano, ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già mero criterio di determinazione della sanzione ad essa proporzionata;
la completezza e la validità della contestazione non possono peraltro essere escluse per il semplice fatto che nella formulazione della contestazione il riferimento ai precedenti disciplinari non sia accompagnato dall'espressione tecnica "recidiva", rilevando poi ai fini della indispensabile precisione della contestazione dei fatti addebitati anche il riferimento a precedenti comunicazioni scritte al lavoratore”). La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma.
6. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della ripetitività delle difese e della modestia del valore di causa – seguono la soccombenza.
7. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 290/2024 del Tribunale di Parte_1
Forlì pubblicata il giorno 17/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello e
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 9/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 28/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Enrico CANEPA Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio Controparte_1 dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI BOLOGNA appellato
***
Oggetto: sanzione disciplinare conservativa posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 09/10/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso ex art 414 c.p.c. la ricorrente, in servizio come personale A.T.A. presso l'I.T.C. Matteucci, ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento disciplinare della
“sospensione dal servizio di 1 giorno” a lei comminata in data 03/03/2023.Nello specifico, la ricorrente ha segnalato che la contestazione disciplinare, a lei comunicata in data 7/11/2022, aveva il seguente tenore: “in data 7 ottobre 2022, avendo la collaboratrice scolastica polemizzato con l'assistente Parte_1 amministrativa *** in servizio all'Ufficio Personale, in merito alle modalità di espletamento delle pratiche amministrative concernenti la concessione delle ferie, veniva convocata: alle ore 13.15 dalla Dirigente Scolastica Giuseppina Tinti alle ore 13.20 dalla D.S.G.A. sig.ra In entrambi i casi la collaboratrice Parte_2
pag. 1 di 6 scolastica Sig.ra in servizio al piano terra, alla quale era stato chiesto Parte_3 di avvisare la sig.ra che era attesa dal Dirigente scolastico prima e dal D.S.G.A. Pt_1 poi, riceveva un netto rifiuto e la richiesta di riferire che si sarebbe presentata solo in presenza di una formale comunicazione scritta” Tali comportamenti avrebbero arrecato “disservizi e intralcio alla quotidiana organizzazione scolastica” ed in quanto integranti violazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dall'art. 13 del C.C.N.L., in tesi del ministero, avrebbero giustificato l'irrogazione della sanzione disciplinare oggetto della presente impugnativa. La ricorrente ha contestato la violazione di predetti obblighi evidenziando che la sua funzione primaria in qualità di “collaboratore scolastico” è quella di vigilanza sugli allievi e che, pertanto, non avrebbe dovuto e potuto lasciare il suo posto di lavoro se non previamente autorizzata, segnalando altresì che l'altro collaboratore scolastico addetto alla sorveglianze delle aule attigue a quelle assegnate alla ricorrente non era presente in quel momento poiché intento a pulire una delle aule a lui assegnate. La ricorrente ha dedotto altresì che la richiesta le era pervenuta in mancanza di una formale richiesta e in maniera inadeguata, senza garantire alcuna riservatezza. Ha esposto, infine, che il comportamento a lei contestato non è indicato tra quelli descritti all'art. 13 del c.c.n.l. di riferimento e ha segnalato che, in ogni caso, la sanzione comminata è sproporzionata al fatto contestato. Per tutti questi motivi, la ricorrente ha chiesto di accertare e dichiarare l'illegittimità della sanzione disciplinare. Si è costituita parte resistente contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo nella conferma della legittimità della sanzione disciplinare comminata alla ricorrente. Ha evidenziato che la ricorrente ha ammesso il comportamento ascrittole, rispondendo solamente che non avrebbe potuto recarsi negli uffici della D.S. e della D.S.G.A. perché in tal caso avrebbe violato il proprio dovere di vigilanza sugli allievi;
ha evidenziato che la convocazione della sig.ra proveniva dal D.S. Pt_1
o dal D.S.G.A. e che tale convocazione presupponeva e conteneva quindi implicitamente l'autorizzazione a lasciare la postazione di lavoro per adempiere a quanto richiestole dalla dirigenza. Circa le modalità con cui la convocazione era stata comunicata alla ricorrente, parte resistente ha contestato l'asserita violazione della privacy segnalando che nulla era stato riferito alla collega della sig.ra in Pt_1 relazione ai motivi della convocazione ed ha evidenziato che la forma della convocazione non avrebbe rilevanza, non essendo prescritta la forma scritta. Quanto alla proporzionalità del provvedimento, ha evidenziato di aver comminato la sanzione della sospensione di 1 giorno in quanto già in precedenza, con atto prot. 568 del 15/02/2023, la ricorrente era stata destinataria di una multa di n. 4 ore per analoghe violazioni e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 c.4 del C.C.N.L. scuola, è prevista la “sanzione disciplinare della sospensione del servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni” nel caso di “recidiva nelle mancanze previste dal comma 3”. Per tutti questi motivi, la resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.” Il Tribunale adito ha rigettato il ricorso riscontrando nella condotta della dipendente gli estremi della punibilità disciplinare dal momento che:
pag. 2 di 6 - ella ha violato il dovere di collaborazione posto alla base di ogni rapporto di lavoro e, nello specifico, l'obbligo del prestatore di lavoro di attenersi agli ordini impartiti dal superiore gerarchico il quale, peraltro, convocandola a più riprese la aveva implicitamente autorizzata – per quello specifico incombente – a lasciare la postazione lavorativa;
- non v'è stata alcuna lesione del diritto alla riservatezza essendosi la collega incaricata di comunicarle la convocazione a tanto limitata;
- non v'era, nel caso di specie, alcun obbligo di forma scritta della convocazione da osservarsi, né la ricorrente si era impegnata a spiegare, anche “per interposta persona”, il motivo del suo rifiuto a rispondere ad essa;
- tenuto conto della recidiva in cui era incorsa la ricorrente (già in precedenza destinataria della sanzione disciplinare della multa di n. 4 ore per violazione dell'art. 13 CCNL), la sanzione de qua è da considerarsi proporzionata. 2. Ha proposto appello la censurando il decisum di primo grado nelle Pt_1 seguenti sue parti (in difetto di ripartita esposizione dei “motivi”):
- quanto alla mancanza di obbligo di forma scritta dell'ordine impartitole dalla Dirigenza, invoca l'appellante il disposto di cui all'art. 9, co. 2 D.P.R. n. 62/2013 secondo il quale “tutti i 'processi decisionali' adottati da pubblici dipendenti (inclusi quindi gli ordini di servizio) debbano essere sempre resi per iscritto, nel rispetto della tracciabilità dei processi decisionali adottati, garantita attraverso adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità”: da tanto discenderebbe l'illegittimità dell'ordine di servizio oralmente recapitatole;
- quanto alla riconducibilità della condotta per cui è causa nell'alveo dell'art. 13, co. 3, lett. b), lamenta la ricorrente che la norma non prevede espressamente quella sanzione e non potendo, per consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, il datore di lavoro ricorrere all'irrogazione di sanzioni più gravi di quelle ex lege previste, ribadendo dunque l'appellante la mancanza di proporzionalità della sanzione disciplinare – della sospensione di 1 giorno dal lavoro - comminatale;
- quanto alla “recidiva” in cui ella sarebbe incorsa (e che avrebbe giustificato la sanzione della sospensione), la rileva la sua mancata preventiva Pt_1 contestazione da parte del datore di lavoro – che ricorda obbligatoria ex Cass. n. 18294/2022 – nella comunicazione che aveva avviato il procedimento disciplinare: di essa l'appellante è stata resa edotta solo nel provvedimento applicativo della sanzione. 3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione del il quale ha preso CP_2 posizione contraria a quanto ex adverso dedotto in particolare ribadendo:
- l'assenza di obbligatorietà della forma scritta per la convocazione/ordine di servizio in discorso;
- la congruità della sanzione disciplinare comminata ex art. 13 CCNL;
- l'inammissibilità della censura mossa dall'appellante alla sentenza di primo grado circa l'obbligatorietà della preventiva comunicazione della recidiva, costituendo questa un nuovo motivo di ricorso, non sollevato in primo grado [salvo
pag. 3 di 6 poi, nel merito, evidenziare che solo ove la recidiva formi “elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già mero criterio di determinazione della sanzione ad essa proporzionata” (ex Cass. Civ. Sez. Lav. n. 15566/2019), come nel caso di specie, essa vada comunicata in via preventiva], concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della impugnata sentenza, vinte le spese.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. L'appello è infondato e deve essere respinto. I fatti oggetto di contestazione disciplinare non sono negati nella loro materialità. La difesa della lavoratrice è infatti anche in questo grado incentrata sul fatto che “Il giorno 07/10/2022, la ricorrente, mentre era intenta a vigilare sulle classi di sua spettanza, dunque nel pieno svolgimento delle mansioni demandatele dal CCNL, è stata chiamata dalla collaboratrice scolastica che l'ha informata Parte_3 dell'ordine ricevuto dalla Dirigente e dalla D.S.G.A. di recarsi in segreteria. La ricorrente non ha rifiutato di recarsi in segreteria ma ha fatto presente alla collaboratrice scolastica che vi si sarebbe recata soltanto se l'ordine di lasciare la postazione di lavoro le fosse stato impartito per iscritto” (pag. 4 appello). Il rifiuto non è negato, ma solo spiegato: ribadisce la di aver ritenuto di dover Pt_1 ricevere comunicazione scritta e di avere, dunque, legittimamente disatteso la richiesta. Ebbene, la pretestuosità della giustificazione è evidente e pare superfluo dedicare molte parole alla sua spiegazione, apparendo davvero fuori luogo il richiamo a
“processi decisionali” attraverso i quali si perviene ad ordini di servizio.
La norma invocata dalla ricorrente (l'art. 9 del D.P.R. n. 62/2013) dispone che “
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità”: si tratta di disposizione volta innanzi tutto a regolare il rapporto della Pubblica Amministrazione con i terzi che con essa vengono in contatto (e non i rapporti interni ai dipendenti); sono chiare le premesse del testo, che richiama “… in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;…” Nel caso in esame si ha una mera convocazione da parte di un superiore, nella normale dinamica di contatti tra dipendenti – che certo prescinde da formalità non coerenti (e spesso proprio non compatibili) con lo scopo e con i tempi della relazione sociale.
pag. 4 di 6 Il rifiuto, reiterato, di recarsi al colloquio deve dunque essere ascritto all'ipotesi di condotta non conforme ai principi di correttezza (nel caso specifico, verso i superiori), prevista dall'art. 13 comma 3 del CCNL1. Quanto poi alla misura della sanzione, non può non considerarsi che il rifiuto è stato ripetuto due volte in breve volgere di tempo, il che consente di attribuire alla mancanza una particolare gravità (sanzionata dal comma 4° della detta norma con sospensione dal servizio fino a dieci giorni2). 1
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi collegiali, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165/2001; b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche educative e per quello amministrativo e tecnico dell'AFAM, condotte negligenti e non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di terzi;
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 6 della legge. n. 300/1970; g) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165/2001; h) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies, del d.lgs. n. 165/2001; i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione, agli utenti o ai terzi. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti. 2
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per: a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3; b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3; c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'articolo 55-quater, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 165/2001, assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico e amministrativo dell'AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito dell'espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino il recupero psico-fisico; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970; g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. e) del d. lgs. n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni scolastiche educative e dell'AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità; j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia, comunque, derivato grave danno all'amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001. 6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165/2001. 7. La
pag. 5 di 6 A ciò si aggiunga che già in passato la lavoratrice aveva tenuto condotte non consone, il che di per sé legittimava l'aggravamento della sanzione, indipendentemente dalla contestazione della recidiva, convenendosi con l'Amministrazione appellata quanto alla superfluità dell'adempimento laddove essa recidiva non rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata ma solo criterio di determinazione della sanzione più appropriata (e si veda in questo senso, ex multis, Cassazione civile sez. lav., 10/06/2019, n.15566, secondo cui “la preventiva contestazione dell'addebito al lavoratore incolpato deve riguardare, a pena di nullità della sanzione o del licenziamento disciplinare, anche la recidiva, o comunque i precedenti disciplinari che la integrano, ove questa rappresenti elemento costitutivo della mancanza addebitata e non già mero criterio di determinazione della sanzione ad essa proporzionata;
la completezza e la validità della contestazione non possono peraltro essere escluse per il semplice fatto che nella formulazione della contestazione il riferimento ai precedenti disciplinari non sia accompagnato dall'espressione tecnica "recidiva", rilevando poi ai fini della indispensabile precisione della contestazione dei fatti addebitati anche il riferimento a precedenti comunicazioni scritte al lavoratore”). La sentenza impugnata merita dunque integrale conferma.
6. Le spese del grado – liquidate tenendo conto della ripetitività delle difese e della modestia del valore di causa – seguono la soccombenza.
7. Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 290/2024 del Tribunale di Parte_1
Forlì pubblicata il giorno 17/12/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. rigetta l'appello e
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese del grado, liquidate in 500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se e in quanto dovuto. Bologna, 9/10/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165 del 2001.
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