Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 06/02/2023, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/02/2023
N. 00296/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01070/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2022, proposto da
OL CA, rappresentato e difeso dall'avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pollica, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza di demolizione n. 15 del 25 marzo 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, CA OL (in appresso, C. N.) impugnava, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di demolizione n. 15 del 25 marzo 2022, emessa dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Pollica, sulla scorta della relazione di sopralluogo prot. n. 246 dell’11 febbraio 2022 e in parziale revoca della pregressa ordinanza di demolizione n. 53 del 2 agosto 2019.
2. Gli illeciti edilizi contestati con la gravata misura repressivo-ripristinatoria afferivano al compendio immobiliare in proprietà del C., ubicato in Pollica, frazione Acciaroli, località San Primo, n. 46, censito in catasto al foglio 17, particelle 435, 620 e 1159, nonché ricadente in zona assoggettata a vincolo paesaggistico giusta d.m. 9 aprile 1969 e ricompresa nella perimetrazione del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
In dettaglio si trattava delle seguenti opere, realizzate sine titulo: a) «sistemazione esterna con pietre tondeggianti e di varia dimensione … detta sistemazione ha comportato la sistemazione di n. 14 muri aventi una lunghezza complessiva di circa m 400 ed un’altezza media di m 1,2»; b) ampliamento del locale destinato a deposito-cantina al piano seminterrato dell’edificio principale; c) costruzione di un locale adiacente e antistante all’ampliamento sub b, avente dimensioni pari a m 2,50 x 4,60 x h 2,15; d) «realizzazione al piano seminterrato di n. 4 aperture e di un porticato ricavato nell’intercapedine assentita»; e) «realizzazione di una pavimentazione in mattoni per una superficie di circa mq 68, realizzazione di una scala di collegamento del piano seminterrato al piano terra dell’abitazione e recupero del sottoscala per una superficie di circa mq 7,60»; f) «realizzazione degli spioventi copri-porta, al piano seminterrato, per una superficie di circa mq 19,24 ed al piano terra per una superficie totale di circa mq 21,62»; g) «posa in opera di vetrate laterali alla tettoia assentita con permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 17 gennaio 2017»; h) «realizzazione, al piano terra, di una tettoia in legno aperta per una superficie di circa mq 86,25; prolungamento della tettoia assentita di circa mq 6,87; pavimentazione in mattoni dell’area di impronta della tettoia per circa mq 86,25»; i) «realizzazione, a monte della proprietà, di una tettoia in legno a due falde bullonate al suolo per una superfice totale di mq 167, 28; realizzazione all’interno della tettoia, di un’altra struttura in legno per una superficie di circa mq 32,89»; l) «- realizzazione, a monte del fabbricato, di una struttura costituita da muri e platea in cls. per una superficie di circa mq 70,00; - realizzazione di un’altra struttura in c.a. avente una superficie di circa mq 19,30; - realizzazione di una struttura in c.a. interrata di circa mq 25,28 ed un volume di cica mc 60,67»; m) pavimentazione in pietra di un’area di circa mq 60, «oltre alla realizzazione di una scala sempre in pietra composta da n. 4 pedate» ed «un’altra di collegamento con la zona sottostante sempre in pietra composta da n. 13 pedate»; n) «realizzazione di gradonate in pietra … in sostituzione dell’attuale rampa di collegamento alla zona di cui sopra»; o) «realizzazione di gradini in cls., in sostituzione della rampa precedentemente accertata di accesso alla struttura in cls. già oggetto di precedente accertamento»; p) «pavimentazione dell’area di impronta della tettoia in legno e delle superfici pertinenziali, oggetto di precedente accertamento»; q) «pavimentazione dell’ultimo gradino per circa 6 mq» della rampa di collegamento di cui alla lett. m.
3. A sostegno dell’esperito gravame, il ricorrente deduceva, in estrema sintesi, che: a) fermo restando che sarebbero stati contraddittoriamente contestati l’ampliamento del locale destinato a deposito-cantina al piano seminterrato dell’edificio principale e la costruzione di un locale ad esso adiacente e antistante, nonostante se ne fosse acclarata l’avvenuta rimozione da parte dell’interessato, gli altri interventi contestati non avrebbero potuto sanzionarsi in via demolitoria, dacché non comportanti incrementi plano-volumetrici né la creazione di un organismo edilizio totalmente difforme da quello assentito, bensì integranti gli estremi delle mere opere pertinenziali e/o delle mere sistemazioni esterne, e riconducibili, come tali, all’orbita dell’attività edilizia libera ovvero dell’attività edilizia assoggettata al regime abilitativo della SCIA; b) ove pure gli interventi de quibus avessero comportato incrementi plano-volumetrici, questi sarebbero, comunque, rientrati nella soglia di tolleranza del 2% ex art. 34 bis del d.p.r. n. 380/2001; c) la sanzione demolitoria sarebbe stata, poi, illegittimamente ingiunta senza la previa ponderazione dell’applicabilità della sanzione alternativa pecuniaria, senza la previa riconsiderazione motivata del quadro di abusività esistente, all’indomani della parziale rimozione degli illeciti edilizi accertati, senza la previa verifica dell’effettiva insussistenza di titoli abilitativi ai sensi dell’art. 27, comma 4, della l. r. Campania n. 31/2021, nonché in violazione del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo;
4. L’intimato Comune di Pollica non si costituiva in giudizio.
5. All’udienza pubblica del 10 gennaio 2023, la causa era trattenuta in decisione.
6. Venendo ora a scrutinare il ricorso, l’argomento censorio rubricato retro, sub n. 3.a, merita favorevole apprezzamento nei limiti indicati in appresso.
6.1. Innanzitutto, coglie nel segno la difesa attorea, allorquando denuncia la palese contraddittorietà tra la ricontestazione degli abusi indicati retro, sub n. 2.b-c, già addebitati al C. con l’ordinanza di demolizione n. 53 del 2 agosto 2019, e la revoca parziale di quest’ultima, disposta con la qui impugnata ordinanza di demolizione n. 15 del 25 marzo 2022, a seguito dell’accertamento di ottemperanza alla pregressa misura repressivo-ripristinatoria, quanto agli abusi anzidetti, giusta relazione di sopralluogo prot. n. 246 dell’11 gennaio 2022.
6.2. Coglie, del pari, nel segno la ricorrente, allorquando assume l’inapplicabilità della sanzione demolitoria – irrogata, nella specie, unicamente ai sensi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001, e non anche ai sensi degli artt. 27, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001 e 167, comma 1 s., del d.lgs. n. 42/2004 – in rapporto alle opere di sistemazione esterna illustrate retro, sub n. 2.a («sistemazione esterna con pietre tondeggianti e di varia dimensione … detta sistemazione ha comportato la sistemazione di n. 14 muri aventi una lunghezza complessiva di circa m 400 ed un’altezza media di m 1,2»), 2.e («realizzazione di una pavimentazione in mattoni per una superficie di circa mq 68»), 2.m (pavimentazione in pietra di un’area di circa mq 60, «oltre alla realizzazione di una scala sempre in pietra composta da n. 4 pedate» ed «un’altra di collegamento con la zona sottostante sempre in pietra composta da n. 13 pedate»), 2.n («realizzazione di gradonate in pietra … in sostituzione dell’attuale rampa di collegamento alla zona di cui sopra»), 2.o («realizzazione di gradini in cls., in sostituzione della rampa precedentemente accertata di accesso alla struttura in cls. già oggetto di precedente accertamento»), 2.p («pavimentazione … delle superfici pertinenziali, oggetto di precedente accertamento») e 2.q («pavimentazione dell’ultimo gradino per circa 6 mq» della rampa di collegamento di cui al n. 2.m).
In questo senso, la Sezione ha già avuto modo di affermare che simili interventi di sistemazione degli spazi esterni non soggiacciono al regime abilitativo del permesso di costruire e, quindi, in assenza di quest’ultimo, alla comminatoria della sanzione demolitoria, la quale, alla luce del disposto dell’art. 149, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 42/2004, neppure risulta giustificabile ai fini della tutela paesaggistica (cfr. sent. n. 860/2021).
Ed invero, trattasi di opere di pavimentazione attratti dall’art. 6, comma 1, lett. e ter, del d.p.r. n. 380/2001 all’orbita dell’attività edilizia libera (cfr. sub n. 1 e 40 del Glossario Attività Edilizia Libera di cui al d.m. 2 marzo 2018) ovvero di interventi meramente pertinenziali annoverati sub n. 34 della Sez. II (Edilizia) della Tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 tra quelli subordinati a CILA.
6.3. Alla stregua delle perspicue riproduzioni fotografiche a corredo della relazione di sopralluogo prot. n. 4137 del 10 maggio 2018, la configurazione morfologica e la funzione meramente protettiva rivestite dai contestati «spioventi copri-porta» ai piani terra e seminterrato (cfr. retro, sub n. 2.f) inducono ad assecondare anche le proposizioni attoree circa l’inapplicabilità della sanzione demolitoria per essi irrogata, trattandosi, all’evidenza, di opere insuscettibili di alterare sia la consistenza plano-volumetrica sia l’assetto prospettico dell’edificio originario.
7. Ad opposte conclusioni reiettive occorre, invece, addivenire con riguardo al profilo di censura rivolto alla rilevata «realizzazione al piano seminterrato di n. 4 aperture e di un porticato ricavato nell’intercapedine assentita» (cfr. retro, sub n. 2.d).
In dettaglio, la relazione di sopralluogo prot. n. 4137 del 10 maggio 2018 così ritrae il manufatto de quo: «… al piano seminterrato sono state realizzate n. 4 aperture aventi dimensioni di circa m 1,40 x 2,30 di accesso al locale interno … presenza di un porticato in cls. e pietre ricavato nell’intercapedine assentita ed avente dimensioni di circa m 1,60 x 10,75 ed un’altezza di circa m 2,75 … presenza di n. 2 archi in pietra a sostegno del porticato ed aventi una larghezza di circa m 2,90 ed un’altezza centrale di circa m 1,15».
La costruzione di un porticato chiuso su tre lati, unitamente alla realizzazione di n. 4 aperture, in corrispondenza del piano seminterrato, così come emergente dalla documentazione fotografica a corredo della citata relazione di sopralluogo prot. n. 4137 del 10 maggio 2018, ha comportato, per la consistenza dell’intervento e per la natura dei materiali utilizzati, la creazione non già di una struttura meramente pertinenziale, bensì di nuova volumetria e superficie utile, ossia una trasformazione urbanisticamente rilevante dell’assetto edilizio preesistente, necessitante del previo rilascio del permesso di costruire e, in mancanza di quest’ultimo, sanzionabile in via demolitoria (cfr., in tal senso, Cons. Stato, sez. VI, n. 3133/2019; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 546/2019; TAR Campania, SA, sez. II, n. 386/2018; Napoli, sez. VIII, n. 5733/2019; TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 291/2021; TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, n. 232/2021).
8. Analoghe considerazioni possono svolgersi con riferimento alla «realizzazione di una scala di collegamento del piano seminterrato al piano terra dell’abitazione e recupero del sottoscala per una superficie di circa mq 7,60» (cfr. retro, sub n. 2.e).
In questo senso, giova rammentare che «la costruzione di una scala esterna ad un fabbricato, in considerazione della sua idoneità a modificare la sagoma e il prospetto del manufatto, è subordinata al previo ottenimento del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10, lett. c, del d.p.r. n. 380/2001» (TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 5071/2009; sez. IV, n. 2274/2018).
9. Neppure sono accreditabili le tesi attoree incentrate sulla natura meramente pertinenziale e sull’irrilevanza urbanistica della realizzazione di nuove tettoie, dell’ampliamento e della trasformazione di quella legittimata giusta permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 17 gennaio 2017, nonché delle connesse opere di pavimentazione (cfr. retro, sub n. 2.g-h-i-p).
In dettaglio, a tenore della relazione di sopralluogo prot. n. 4137 del 10 maggio 2018: - «al piano terra, nella parte a monte del fabbricato, alla tettoia assentita con permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 17 gennaio 2017 sono state apposte delle vetrate laterali aventi misure di circa m 2,10 x 4,95»; - «la tettoia assentita è stata prolungata di circa m 1,10 x 6,25 per una superficie di circa mq 6,87, mediante posa in opera di travi in legno bullonate a quella esistente»; - «adiacente alla tettoia aperta, ne è stata realizzata un’altra ad una falda sempre costituita da pilastri e travi in legno bullonati al suolo e con copertura in lastre metalliche … la stessa misura circa m 11,50 x 7,50, per una superficie di circa mq 86,25»; - «la superficie di calpestio ricavata al di sotto della nuova tettoia è stata pavimentata in mattoni occupando la … area di impronta della stessa di circa mq 86,25»; - «a monte della proprietà … è stata realizzata una tettoia in legno a due falde costituita da travi e orditura in legno bullonata al suolo con soprastanti lastre metalliche … la stessa misura una larghezza di circa m 8,20 … il lato più lungo circa m 21,80 e quello corto circa m 19,00 per una superficie totale di circa mq 167,28 … ha un’altezza minima fuori terra di circa m 3,20 ed una massima di circa m 4,00 … all’interno della tettoia è stata realizzata un’altra struttura costituita da pilastri e travi in legno aventi misure di circa m 12,90 x 2,55 per una superficie di circa mq 32,89 ed un’altezza di circa m 2,15».
Nella successiva relazione di sopralluogo prot. n. 3362 dell’11 aprile 2019 si è, altresì, rilevata l’avvenuta pavimentazione anche della seconda tettoia in legno dianzi descritta.
Ora, alla stregua dell’analitica descrizione contenuta nelle citate relazioni di sopralluogo prot. n. 4137 del 10 maggio 2018 e prot. n. 3362 dell’11 aprile 2019, nonché della perspicua documentazione fotografica ad esse allegata è agevole avvedersi della circostanza che, da un lato, la tettoia legittimata giusta permesso di costruire in sanatoria n. 1 del 17 gennaio 2017 ha formato oggetto di una significativa trasformazione, sia mediante ampliamento per una superficie pari a mq 6,87, sia mediante installazione di vetrate laterali di chiusura, idonee a generare una consistenza plano-volumetrica urbanisticamente rilevante, ed ha finito, così, per assumere i connotati propri dell’organismo edilizio radicalmente diverso da quello preesistente.
Del pari, è agevole avvedersi della circostanza che le altre due tettoie in legno (ad unica e doppia falda), realizzate ex novo, pur risultando perimetralmente aperte, per le loro dimensioni in superficie (mq 86,25 e mq 167,28), oltre che in altezza, e per le loro caratteristiche strutturali (con pilastri e travi in legno bullonati al suolo, copertura in lastre metalliche e sottostante piano di calpestio pavimentato), si sono configurate, senza dubbio, non già a guisa di semplici manufatti a protezione di una contenuta area ricompresa entro il compendio immobiliare in proprietà del C., bensì a guisa di cospicue estensioni dell’originaria edificazione, suscettibili di accrescere e/o di diversificare le attitudini funzionali dell’insediamento: le descritte caratteristiche dimensionali e costruttive impediscono, cioè, di ritenere, in sostanza, meramente ‘aperte’ e ‘pertinenziali’ strutture che, per raggiungere ciascuno dei lati esterni, si addentrano ad una rilevante profondità rispetto all’opposto lato esterno e che, tramite il loro stabile ancoraggio al suolo, hanno comportato un’apprezzabile trasformazione dell’assetto del territorio.
Con specifico riguardo alla natura asseritamente pertinenziale di siffatta tipologia costruttiva, è appena il caso di rammentare che, per consolidata giurisprudenza, che la tettoia ha autonomia solo civilisticamente pertinenziale, e non individuale e funzionale, entrando a far parte integrante di una costruzione preesistente, a guisa di opera nuova, la cui realizzazione comporta una trasformazione del territorio e dell'assetto edilizio anteriore: essa arreca, infatti, un proprio impatto volumetrico e, se e in quanto priva di connotati di precarietà, è destinata a soddisfare esigenze non già temporanee e contingenti, ma durevoli nel tempo, con conseguente incremento del godimento dell'immobile cui inerisce e del relativo carico urbanistico (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 3490/2006; TAR Campania, Napoli, sez. VII, n. 16226/2007; n. 16493/2007; n. 361/2008; sez. III, n. 10059/2008; sez. VI, n. 21346/2008; sez. II, n. 492/2009; sez. VIII, n. 2438/2009; sez. II, n. 8320/2009; sez. VIII, n. 883/2914; SA, sez. II, n. 9/2015; Napoli, sez. III, n. 1351/2017; TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 6544/2007; TAR Abruzzo, Pescara, n. 98/2008; TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 3323/2008).
In argomento, si è, inoltre, precisato che: «La nozione civilistica di pertinenza differisce da quella a fini urbanistico-edilizi. La qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile soltanto a opere di modesta entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzino per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 2 gennaio 2018, n. 24, 2 febbraio 2017, n. 694, 4 gennaio 2016, n. 19, 11 marzo 2014, n. 3952; sez. V, n. 817/2013; sez. IV, n. 615/2012) … a differenza della nozione civilistica di pertinenza, ai fini edilizi un manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma è anche sfornito di un autonomo valore di mercato e non incide sul "carico urbanistico" mediante la creazione di un ‘nuovo volume’ (v. Cons. Stato, sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615). Nell'ordinamento statale, infatti, vige il principio generale per il quale occorre il rilascio della concessione edilizia (o del titolo avente efficacia equivalente) quando si tratti di un ‘manufatto edilizio’ (cfr. Cons. stato, sez. VI, 24 luglio 2014, n. 3952). Fatta salva una diversa normativa regionale o comunale, ai fini edilizi manca la natura pertinenziale quando sia realizzato un nuovo volume, su un'area diversa ed ulteriore rispetto a quella già occupata dal precedente edificio, ovvero sia realizzata una qualsiasi opera come, ad esempio, una tettoia, che ne alteri la sagoma» (Cons. Stato, sez. VI, n. 904/2019; sul punto, cfr. anche, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 19/2016; n. 1155/2017; TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 471/2015; TAR Umbria, Perugia, n. 377/2015; TAR Campania, SA, sez. I, n. 1816/2016; Napoli, sez. VI, n. 732/2017; sez. VII, n. 2967/2018; SA, sez. II, n. 1/2019).
10. L’analitica descrizione contenuta nella relazione di sopralluogo prot. n. 4137 del 10 maggio 2018 e la perspicua documentazione fotografica ad esse allegata valgono, poi, a smentire le (peraltro, non circostanziate) deduzioni di parte ricorrente circa l’inapplicabilità della sanzione demolitoria agli abusi indicati retro, sub n. 2.l.
In dettaglio, a tenore della citata relazione di sopralluogo prot. n. 4137 del 10 maggio 2018: «a) A monte del fabbricato … è stata realizzata una struttura costituita da muri e platea in cls. … detti muri sviluppano una lunghezza totale di circa m 49,00, un'altezza che varia da circa m 0,30 a circa m 1,40 ed uno spessore di m 0,30 … la platea occupa una superficie di circa mq 70,00; b) in aderenza ai muri di cui sopra è stata realizzata un'altra struttura in c.a. avente una superficie di circa mq 19,30 ed un'altezza interna di circa m 1,85; c) a monte della tettoia, già oggetto del precedente accertamento … è stata realizzata una struttura in c.a. interrata avente dimensioni di circa m 6,40 x 3,95 ed un'altezza di circa m 2,40 … la stessa occupa una superficie di circa mc 60,67».
Trattasi, ictu oculi, di un corpo di fabbrica a sé stante rispetto all’edificazione preesistente, arrecante, a prescindere dalla porzione interrata, un apprezzabile impatto plano-volumetrico, nonché implicante, in virtù delle relative caratteristiche costruttive, una trasformazione significativa e permanente dell’assetto del suolo. Corpo di fabbrica che, non essendone ravvisabile la stretta pertinenzialità rispetto all’immobile principale, risulta riconducibile alla categoria ex art. 3, comma 1, lett. e.1, del d.p.r. n. 380/2001 e che, quindi, non avrebbe potuto realizzarsi sine titulo senza incorrere nella sanzione demolitoria.
11. I rilievi formulati retro, sub n. 6, in accoglimento delle tesi attoree, implicano l’assorbimento degli ulteriori motivi di gravame (rubricati retro, sub n. 3.b-c) avverso le contestazioni di illeciti edilizi rivelatesi illegittime (cfr. retro, sub n. 2.a-b-e-m-n-o-p-q).
12. Per converso, le considerazioni reiettive svolte retro, sub n. 7-10, inducono a dequotare detti ulteriori motivi di gravame avverso le contestazioni di illeciti edilizi resistite all’ordine di doglianze rubricato retro, sub n. 3.a (cfr. retro, sub n. 2.d-f-g-h-i-l-p).
13. In particolare, l’acclarata consistenza dei manufatti risultati abusivamente eseguiti rende del tutto inattendibile l’assunto di continenza degli stessi entro la soglia di tolleranza del 2% ex art. 34 bis del d.p.r. n. 380/2001 (cfr. retro, sub n. 3.b), soprattutto tenuto conto che il C. neppure documenta quale sia l’ingombro plano-volumetrico dell’edificio principale originario.
14. Nel contempo, l’accertata sussistenza dei presupposti applicativi dell’art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 elideva in radice sia la predicata irrogabilità della sanzione alternativa pecuniaria, sia la denunciata violazione del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo.
Al riguardo, occorre, in primis, rimarcare che il comma 2 del citato art. 31 del d.p.r. n. 380/2001 non contempla l'irrogazione di una sanzione alternativa a quella ripristinatoria (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VI, n. 4899/2009; sez. III, n. 1411/2015; sez. II, n. 5022/2016).
La misura alternativa pecuniaria è, infatti, prevista unicamente per le diverse ipotesi di opere di ristrutturazione eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire ovvero di opere di nuova costruzione eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, mentre non è prevista dal comma 2 dell’art. 31 cit. per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire. «Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, – recita la disposizione richiamata – accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3»: in altri termini, nello schema giuridico delineato dal legislatore, non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali sulla sanzione da irrogare, atteso che l'esercizio del potere repressivo dell'abuso edilizio costituisce atto dovuto, per il quale è in re ipsa l'interesse pubblico alla sua rimozione (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 443/2009; sez. VIII, n. 4645/2011).
L’evidenziata insussistenza di margini di discrezionalità nell’attività rigorosamente vincolata di applicazione della misura demolitoria rende, altresì, inconferente la censura di violazione del principio di proporzionalità dell’agere amministrativo.
15. Ancora, il C. non può fondatamente dolersi dell’omessa riconsiderazione motivata del quadro di abusività esistente, all’indomani della parziale rimozione degli illeciti edilizi accertati.
Ciò, in quanto la parziale ottemperanza all’ingiunzione di demolizione n. 53 del 2 agosto 2019 non ha, di per sé, neutralizzato o attenuato l’autonoma rilevanza, ai fini repressivo-ripristinatori, degli abusi indicati retro, sub n. 2.d-f-g-h-i-l-p.
16. Prova troppo, infine, l’argomento, propugnato da parte ricorrente, secondo cui illegittimamente l’amministrazione comunale intimata, prima di emettere l’ordinanza di demolizione n. 15 del 25 marzo 2022, avrebbe dovuto verificare ex officio l’effettiva insussistenza di titoli abilitativi ai sensi dell’art. 27, comma 4, della l. r. Campania n. 31/2021.
Un simile assunto sconta, infatti, sul piano processuale la mancata dimostrazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 64, comma 1, cod. proc. amm., della legittimazione edilizia delle opere contestate come abusive.
17. In conclusione, stante la sua acclarata fondatezza nei profili scrutinati retro, sub n. 6, il ricorso in epigrafe va accolto limitatamente ad essi, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.
18. Quanto alle spese di lite, la reciproca soccombenza ne giustifica l’irripetibilità nei confronti del non costituito Comune di Pollica.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione, per l’effetto annullando in parte qua l’ordinanza di demolizione n. 15 del 25 marzo 2022, mentre lo respinge per il resto.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:
OL Durante, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Laura Zoppo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | OL Durante |
IL SEGRETARIO