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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 16/06/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1300/2025 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ZZ Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Volontaria giurisdizione. iscritta al n. r.g. 1300/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARNEMOLLA CRISTINA
e
LU LI (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. OCHI C.F._2
CARLA
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/06/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 10/04/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23/10/2004 in Livorno e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte II Serie A n 263.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza, in quanto coincidenti con l'interesse preminente della prole.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LIVORNO il 23/10/2004 tra e LI LU, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1
Comune di LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte II Serie A n 263.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare posta in Livorno, Via della Bassata 25, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 26 part. 943 sub 45 (l'appartamento) e al foglio 26 part. 943 sub 633 (il garage) sarà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie ZZ e _1
(casa familiare di cui la sig.ra è assegnataria con diritto di abitazione in quanto Per_1 _1 affidataria della figlia minore). 2) La sig.ra si obbliga a cedere/trasferire entro due mesi dal deposito della Parte_1 sentenza di divorzio il diritto di proprietà pari al 50%, sulla casa coniugale posta in Livorno Via della Bassata n. 25 (distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 26 part. 943 sub 45 l'appartamento con annessa cantina ubicata al piano cantinato;
al foglio 26 part. 943 sub 633 , il garage) al sig. NL TT il quale si obbliga ad accettarla. Il trasferimento della piena proprietà del 50% del ridetto immobile è da intendersi effettuato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il procedimento consensuale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e pertanto quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della sottoscrizione da parte degli stessi coniugi di tutti gli accordi del presente ricorso congiunto;
le spese occorrenti per il trasferimento della quota parte di proprietà faranno carico al sig. NL TT. La figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_2
l'abitazione posta in Livorno, Via della Bassata n. 25. 3) Il Sig. TT potrà tenere con sé la figlia minore una settimana il mercoledì sera Per_1 dalle 19 con pernottamento e venerdì sera dalle 19 con pernottamento e la settimana successiva il mercoledì sera dalle 19 con pernottamento e il sabato mattina fino alla domenica sera fino alle 21:30; il sig. TT inoltre accompagnerà a scuola il martedì Per_1 mattina e la riprenderà dalla palestra il martedì sera, riportandola a casa della madre dopo cena, alle 21:30 con pernotto dalla madre o a scelta della figlia con pernotto dal padre. Inoltre, durante le vacanze estive il sig. TT terrà con sé 15 giorni con Per_1 pernottamento, di cui almeno 7 consecutivi, oltre ai giorni già spettanti da calendario normale, così come la sig.ra terrà con sé almeno 15 giorni con pernottamento, _1 Per_1 di cui almeno 7 consecutivi, oltre ai giorni già spettanti da calendario normale, periodo da comunicare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
4) Per quanto riguarda le altre vacanze scolastiche: durante le vacanze natalizie Per_1 trascorrerà sette giorni con il padre dal pomeriggio dopo il lavoro fino alle 21:30 escluso il pernottamento e sette giorni con la madre e ad anni alternati i giorni di Natale o Santo Stefano, un giorno con la madre e l'altro con il padre, e, sempre ad anni alternati, dal 31 dicembre dal pomeriggio dopo il lavoro - nel caso in cui lo trascorra con il padre - al 1 gennaio e il giorno dell'Epifania; durante le vacanze di Pasqua trascorrerà tre giorni Per_1 col padre dal pomeriggio dopo il lavoro fino alle 21:30 escluso il pernottamento e tre giorni con la madre, mentre verranno alternati i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo, un anno Pasqua con la madre e col padre il lunedì dell'Angelo e viceversa. Tutte le altre festività di calendario verranno trascorse alternativamente con la madre o con il padre.
5) La figlia maggiorenne potrà vedere il padre con le stesse modalità previste Persona_3 dal decreto di omologa della separazione rg 1946/2019 – Tribunale di Livorno e anche con le nuove modalità previste per la sorella minore, se lo vorrà.
6) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie il sig. TT corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 900,00 (novecento/00) per 12 mensilità da rivalutare _1 annualmente secondo gli indici ISTAT. L'importo si intende in ragione della metà per ciascuna figlia e dovrà essere versato entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno suddivise come da indicazione contenuta nel decreto di omologa della separazione rg 1946/2019 – Tribunale di Livorno. Per quanto riguarda l'assegno universale il sig. TT percepirà l'importo pari a un terzo della somma spettante al nucleo familiare e la sig.ra due terzi dell'importo. _1
7) Il sig. TT si impegna a versare entro due mesi dal deposito del ricorso l'importo corrispondente agli arretrati della rivalutazione ISTAT non ancora corrisposta dal 2020 al 2025, fino alla data del deposito del presente ricorso e pari a Euro 4.297,56.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di LIVORNO (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 16/06/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa ZZ Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ZZ Fodra Presidente dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di Volontaria giurisdizione. iscritta al n. r.g. 1300/2025 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CARNEMOLLA CRISTINA
e
LU LI (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. OCHI C.F._2
CARLA
Con l'intervento del PM sede che ha espresso parere favorevole
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 12/06/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 10/04/2025, veniva chiesta la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 23/10/2004 in Livorno e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Livorno nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte II Serie A n 263.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi come confermato in udienza, in quanto coincidenti con l'interesse preminente della prole.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in LIVORNO il 23/10/2004 tra e LI LU, trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1
Comune di LIVORNO nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 2004 Parte II Serie A n 263.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La casa familiare posta in Livorno, Via della Bassata 25, identificata al catasto dei fabbricati al foglio 26 part. 943 sub 45 (l'appartamento) e al foglio 26 part. 943 sub 633 (il garage) sarà assegnata alla sig.ra che continuerà ad abitarvi insieme alle figlie ZZ e _1
(casa familiare di cui la sig.ra è assegnataria con diritto di abitazione in quanto Per_1 _1 affidataria della figlia minore). 2) La sig.ra si obbliga a cedere/trasferire entro due mesi dal deposito della Parte_1 sentenza di divorzio il diritto di proprietà pari al 50%, sulla casa coniugale posta in Livorno Via della Bassata n. 25 (distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 26 part. 943 sub 45 l'appartamento con annessa cantina ubicata al piano cantinato;
al foglio 26 part. 943 sub 633 , il garage) al sig. NL TT il quale si obbliga ad accettarla. Il trasferimento della piena proprietà del 50% del ridetto immobile è da intendersi effettuato nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali inerenti il procedimento consensuale per la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e pertanto quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della sottoscrizione da parte degli stessi coniugi di tutti gli accordi del presente ricorso congiunto;
le spese occorrenti per il trasferimento della quota parte di proprietà faranno carico al sig. NL TT. La figlia minore sarà affidata a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Persona_2
l'abitazione posta in Livorno, Via della Bassata n. 25. 3) Il Sig. TT potrà tenere con sé la figlia minore una settimana il mercoledì sera Per_1 dalle 19 con pernottamento e venerdì sera dalle 19 con pernottamento e la settimana successiva il mercoledì sera dalle 19 con pernottamento e il sabato mattina fino alla domenica sera fino alle 21:30; il sig. TT inoltre accompagnerà a scuola il martedì Per_1 mattina e la riprenderà dalla palestra il martedì sera, riportandola a casa della madre dopo cena, alle 21:30 con pernotto dalla madre o a scelta della figlia con pernotto dal padre. Inoltre, durante le vacanze estive il sig. TT terrà con sé 15 giorni con Per_1 pernottamento, di cui almeno 7 consecutivi, oltre ai giorni già spettanti da calendario normale, così come la sig.ra terrà con sé almeno 15 giorni con pernottamento, _1 Per_1 di cui almeno 7 consecutivi, oltre ai giorni già spettanti da calendario normale, periodo da comunicare entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
4) Per quanto riguarda le altre vacanze scolastiche: durante le vacanze natalizie Per_1 trascorrerà sette giorni con il padre dal pomeriggio dopo il lavoro fino alle 21:30 escluso il pernottamento e sette giorni con la madre e ad anni alternati i giorni di Natale o Santo Stefano, un giorno con la madre e l'altro con il padre, e, sempre ad anni alternati, dal 31 dicembre dal pomeriggio dopo il lavoro - nel caso in cui lo trascorra con il padre - al 1 gennaio e il giorno dell'Epifania; durante le vacanze di Pasqua trascorrerà tre giorni Per_1 col padre dal pomeriggio dopo il lavoro fino alle 21:30 escluso il pernottamento e tre giorni con la madre, mentre verranno alternati i giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo, un anno Pasqua con la madre e col padre il lunedì dell'Angelo e viceversa. Tutte le altre festività di calendario verranno trascorse alternativamente con la madre o con il padre.
5) La figlia maggiorenne potrà vedere il padre con le stesse modalità previste Persona_3 dal decreto di omologa della separazione rg 1946/2019 – Tribunale di Livorno e anche con le nuove modalità previste per la sorella minore, se lo vorrà.
6) A titolo di contributo per il mantenimento delle figlie il sig. TT corrisponderà alla sig.ra la somma di euro 900,00 (novecento/00) per 12 mensilità da rivalutare _1 annualmente secondo gli indici ISTAT. L'importo si intende in ragione della metà per ciascuna figlia e dovrà essere versato entro il 10 di ogni mese. Le spese straordinarie saranno suddivise come da indicazione contenuta nel decreto di omologa della separazione rg 1946/2019 – Tribunale di Livorno. Per quanto riguarda l'assegno universale il sig. TT percepirà l'importo pari a un terzo della somma spettante al nucleo familiare e la sig.ra due terzi dell'importo. _1
7) Il sig. TT si impegna a versare entro due mesi dal deposito del ricorso l'importo corrispondente agli arretrati della rivalutazione ISTAT non ancora corrisposta dal 2020 al 2025, fino alla data del deposito del presente ricorso e pari a Euro 4.297,56.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di LIVORNO (LI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 16/06/2025
Il Giudice Relatore La Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott.ssa ZZ Fodra