TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1674 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1674 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. VESCHI DAVIDE (C.F. ) C.F._2
e
nata in [...] il [...] ( con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. CALDERISI ROBERTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi alcune modifiche e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
, matrimonio celebrato in Riccione, in data 1 giugno 2014, con atto trascritto nel registro dello CP_2
Stato Civile di detto Comune, n. 16, Parte 2, Serie A, Anno 2014 ed ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Riccione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2) La IGa riacquista il cognome che aveva da nubile, perdendo il diritto di Controparte_2
aggiungere al proprio quello dell'ex marito;
3) I genitori concordano nel mantenere affidato il figlio minore al Servizio Sociale territorialmente competente, in attesa di diversa determinazione da parte del Tribunale per i Minorenni.
4) Il piccolo manterrà la sua residenza abituale presso la casa familiare sita in Riccione (RN), Per_1
via Via Camaiore, 4/A, ove continuerà a risiedere insieme alla madre Controparte_2
5) il padre potrà vedere e tenere con sé il piccolo nelle modalità di seguito specificate: dal lunedì Per_1
all'uscita di scuola con il pernotto presso di lui, fino al mercoledì mattina, con accompagnamento del figlio a scuola e fine settimana. Qualora il figlio fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, questo, previo accordo telefonico con la madre, potrà modificare i giorni di visita.
6) Durante l'anno e/o le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno Per_1
della vigilia sino al pranzo del Natale e con l'altro genitore il pomeriggio del 25 dicembre sino al 26 prima di cena, nonché sempre ad anni alternati il giorno di capodanno dalla sera del 31 dicembre alla sera del primo gennaio.
Per i restanti giorni delle suddette festività i Sig.ri e concorderanno tra di loro i giorni CP_2 CP_1 pagina 2 di 4 in cui l'uno o l'altro terranno il figlio, sempre in considerazione delle esigenze e necessità personali di questi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa.
7) Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente ed a tal fine, la sig.ra
[...]
si impegna ad informare il sig. di ogni eventuale modifica della propria utenza CP_2 CP_1
telefonica. Il padre potrà comunicare con il figlio anche in videoconferenza così come potrà comunicare direttamente con quest'ultimo in caso disponga di una propria utenza mobile.
8) Il IG , contribuirà al mantenimento ordinario del piccolo mediante Controparte_1 Per_1 versamento della somma di € 300,00 mensili.
9) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi, da regolare secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna, per la ripartizione delle spese straordinarie, cui i ricorrenti fanno espresso riferimento.
10) Le rette mensili per la mensa scolastica verranno pagate dal padre, così come le rette per la partecipazione del piccolo all'attività sportiva praticata (calcio) saranno sostenute interamente Per_1
dal padre.
11) Gli istanti, essendo economicamente autosufficienti dichiarano e rinunciano al diritto di ricevere dall'altro l'assegno divorzile.
12) Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca ed a collaborare affinché siano garantite e conservate le relazioni genitori-figli e di quest'ultimi con i nonni e gli altri familiari.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
14) I genitori prestano fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento equipollente utile all'espatrio del figlio minore.
15) Le spese e le competenze professionali di entrambi i legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e il 1.06.2014 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_2
integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 16 Parte II Serie A Anno 2014 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel.
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1674 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato in [...] il [...] ( ) con il Controparte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. VESCHI DAVIDE (C.F. ) C.F._2
e
nata in [...] il [...] ( con il Controparte_2 CodiceFiscale_3 patrocinio dell'Avv. CALDERISI ROBERTA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 10/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 5.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso, apportandovi alcune modifiche e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...]
, matrimonio celebrato in Riccione, in data 1 giugno 2014, con atto trascritto nel registro dello CP_2
Stato Civile di detto Comune, n. 16, Parte 2, Serie A, Anno 2014 ed ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Riccione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2) La IGa riacquista il cognome che aveva da nubile, perdendo il diritto di Controparte_2
aggiungere al proprio quello dell'ex marito;
3) I genitori concordano nel mantenere affidato il figlio minore al Servizio Sociale territorialmente competente, in attesa di diversa determinazione da parte del Tribunale per i Minorenni.
4) Il piccolo manterrà la sua residenza abituale presso la casa familiare sita in Riccione (RN), Per_1
via Via Camaiore, 4/A, ove continuerà a risiedere insieme alla madre Controparte_2
5) il padre potrà vedere e tenere con sé il piccolo nelle modalità di seguito specificate: dal lunedì Per_1
all'uscita di scuola con il pernotto presso di lui, fino al mercoledì mattina, con accompagnamento del figlio a scuola e fine settimana. Qualora il figlio fosse ammalato nei giorni in cui dovrebbe essere con il padre, questo, previo accordo telefonico con la madre, potrà modificare i giorni di visita.
6) Durante l'anno e/o le vacanze estive il padre potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno.
Per quanto riguarda le vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con un genitore il giorno Per_1
della vigilia sino al pranzo del Natale e con l'altro genitore il pomeriggio del 25 dicembre sino al 26 prima di cena, nonché sempre ad anni alternati il giorno di capodanno dalla sera del 31 dicembre alla sera del primo gennaio.
Per i restanti giorni delle suddette festività i Sig.ri e concorderanno tra di loro i giorni CP_2 CP_1 pagina 2 di 4 in cui l'uno o l'altro terranno il figlio, sempre in considerazione delle esigenze e necessità personali di questi;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'Angelo e viceversa.
7) Il padre potrà comunicare telefonicamente con il figlio quotidianamente ed a tal fine, la sig.ra
[...]
si impegna ad informare il sig. di ogni eventuale modifica della propria utenza CP_2 CP_1
telefonica. Il padre potrà comunicare con il figlio anche in videoconferenza così come potrà comunicare direttamente con quest'ultimo in caso disponga di una propria utenza mobile.
8) Il IG , contribuirà al mantenimento ordinario del piccolo mediante Controparte_1 Per_1 versamento della somma di € 300,00 mensili.
9) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi, da regolare secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna, per la ripartizione delle spese straordinarie, cui i ricorrenti fanno espresso riferimento.
10) Le rette mensili per la mensa scolastica verranno pagate dal padre, così come le rette per la partecipazione del piccolo all'attività sportiva praticata (calcio) saranno sostenute interamente Per_1
dal padre.
11) Gli istanti, essendo economicamente autosufficienti dichiarano e rinunciano al diritto di ricevere dall'altro l'assegno divorzile.
12) Per il futuro i ricorrenti si impegnano a tenere un rapporto improntato al rispetto ed alla stima reciproca ed a collaborare affinché siano garantite e conservate le relazioni genitori-figli e di quest'ultimi con i nonni e gli altri familiari.
13) Per tutto quanto non previsto nel presente accordo verranno applicate le norme vigenti in materia.
14) I genitori prestano fin d'ora il consenso al rilascio del passaporto e/o di ogni documento equipollente utile all'espatrio del figlio minore.
15) Le spese e le competenze professionali di entrambi i legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e il 1.06.2014 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Controparte_2
integralmente trascritte;
pagina 3 di 4 b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 16 Parte II Serie A Anno 2014 );
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 12.06.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4