TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 14/04/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 707 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1097 2023 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LAUDANI NINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
CF , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
CATANIA (CT) il 26/10/1979 , rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVERI BARBARA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 3.4.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso contestuale depositato in data 27/07/2023 chiedeva pronunciarsi Parte_1
la sua separazione personale e conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 14 settembre 2010 in Controparte_1
Militello In Val Di Catania (CT), , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Militello In Val Di Catania (CT), anno 2010 numero 24 parte II serie A
Deduceva che era venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi e chiedeva pertanto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e, decorso il necessario termine di legge pronunciare altresì sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Costituitosi in giudizio non si opponeva all'accoglimento della Controparte_1
domanda di separazione e divorzio.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, ma le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione che chiedevano venisse dunque omologata con sentenza
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Con sentenza del 14.8.2024 veniva omologata la separazione tra i coniugi e la causa rimessa sul ruolo con separata ordinanza al fine di provvedere sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 3.4.2025 tenutasi con le modalità ci cui all'art 127 ter c.p.c. le parti insistevano nella domanda e il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La presente domanda è stata proposta ai sensi dell'art t. 473-bis.49 c.p.c. che, come noto , ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie.
La succitata norma dispone che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine
a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Tale condizione si è verificata nel caso di specie, sicchè la domanda di cessazione degli effetti civili può essere oggi esaminata e decisa nel merito, dovendo sottolinearsi che in seguito ad apposito ricorso delle parti la separazione tra le stesse è stata trasformata in consensuale .
Tanto premesso si osserva che tale domanda è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza emessa in data 17.8.2024 da questo Tribunale nel presente procedimento che ha omologato la separazione consensuale tra le parti
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni del divorzio, come richiesto da entrambe le parti vanno integralmente confermate le condizioni di cui alla sentenza di omologa quelle In tale pronuncia si esaurisce il contenuto della presente sentenza , non essendo stata formulata da alcuna delle parti alcuna domanda accessoria
La natura del procedimento e l'esito della controversia giustificano a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
14.9.2010 tra e (trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1 civili del comune di Militello Val di Catania al n. 24 parte II serie A) alle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione inter partes del 17.8.2024
compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Militello Val di
Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 10.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1097 2023 R.G.
PROMOSSO DA
, CF nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. LAUDANI NINA presso il cui studio ha eletto domicilio;
Ricorrente contro
CF , nata a [...] Controparte_1 C.F._2
CATANIA (CT) il 26/10/1979 , rappresentata e difesa dall'Avv. OLIVERI BARBARA presso il cui studio ha eletto domicilio
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 3.4.2025 , come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso contestuale depositato in data 27/07/2023 chiedeva pronunciarsi Parte_1
la sua separazione personale e conseguente cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data 14 settembre 2010 in Controparte_1
Militello In Val Di Catania (CT), , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Militello In Val Di Catania (CT), anno 2010 numero 24 parte II serie A
Deduceva che era venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi e chiedeva pertanto dichiararsi la separazione giudiziale dei coniugi e, decorso il necessario termine di legge pronunciare altresì sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio .
Costituitosi in giudizio non si opponeva all'accoglimento della Controparte_1
domanda di separazione e divorzio.
Fissata l'udienza di comparizione personale dei coniugi il tentativo di conciliazione aveva esito negativo, ma le parti dichiaravano di avere raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione che chiedevano venisse dunque omologata con sentenza
Autorizzate le stesse a precisare le conclusioni e discutere la causa il Presidente poneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Con sentenza del 14.8.2024 veniva omologata la separazione tra i coniugi e la causa rimessa sul ruolo con separata ordinanza al fine di provvedere sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 3.4.2025 tenutasi con le modalità ci cui all'art 127 ter c.p.c. le parti insistevano nella domanda e il Presidente si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
La presente domanda è stata proposta ai sensi dell'art t. 473-bis.49 c.p.c. che, come noto , ha previsto la possibilità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione e divorzio per i giudizi contenziosi, prevedendo che le parti, nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie.
La succitata norma dispone che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine
a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”. Tale condizione si è verificata nel caso di specie, sicchè la domanda di cessazione degli effetti civili può essere oggi esaminata e decisa nel merito, dovendo sottolinearsi che in seguito ad apposito ricorso delle parti la separazione tra le stesse è stata trasformata in consensuale .
Tanto premesso si osserva che tale domanda è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza emessa in data 17.8.2024 da questo Tribunale nel presente procedimento che ha omologato la separazione consensuale tra le parti
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L.
n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Quanto alle condizioni del divorzio, come richiesto da entrambe le parti vanno integralmente confermate le condizioni di cui alla sentenza di omologa quelle In tale pronuncia si esaurisce il contenuto della presente sentenza , non essendo stata formulata da alcuna delle parti alcuna domanda accessoria
La natura del procedimento e l'esito della controversia giustificano a parere del Collegio, l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data
14.9.2010 tra e (trascritto nel registro degli atti Parte_1 Controparte_1 civili del comune di Militello Val di Catania al n. 24 parte II serie A) alle condizioni di cui alla sentenza di omologa della separazione inter partes del 17.8.2024
compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Militello Val di
Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 10.4.2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo