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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18733 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18733/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ALMICI FILIPPO MARIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via San Zeno, n. 93
e
(c.f. ), con l'avv. ALMICI FILIPPO Parte_2 C.F._2
MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via San Zeno, n. 93
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n.
898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto in Brescia, in data 18 novembre 1981 e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune, al
Numero 831 - Atti Di Matrimonio - Parte 2 Serie A- Anno1981 (doc. 1), ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Brescia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite
OMOLOGARE le seguenti condizioni congiuntamente concordate dai ricorrenti: Attribuzione a favore della signora di un assegno divorzile a carico del dott. di Pt_1 Pt_2
euro 300 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi ogni 5 del mese.
Darsi atto che, con l'adempimento di quanto sopra convenuto, i ricorrenti dichiarano di non avere altre pretese da far valere l'uno nei confronti dell'altro e di aver integralmente definito tutti i loro rapporti economici e o patrimoniali, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza che accolga le conclusioni ivi rassegnate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 7.10.2024 e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Brescia il 18.11.1981, da cui erano nati i figli il 28.10.1982 e Persona_1 Persona_2
il 27.6.1986, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 28.11.2023 dinanzi al
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 14.12.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., 1) dichiara lo cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Brescia (BS) il 18.11.1981, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981, parte II, serie A, n. 831;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18733/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. ALMICI FILIPPO MARIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia, Via San Zeno, n. 93
e
(c.f. ), con l'avv. ALMICI FILIPPO Parte_2 C.F._2
MARIA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia, Via San Zeno, n. 93
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 30.1.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lettera b) della l. n.
898/1970, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio di rito concordatario contratto in Brescia, in data 18 novembre 1981 e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune, al
Numero 831 - Atti Di Matrimonio - Parte 2 Serie A- Anno1981 (doc. 1), ordinando all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Brescia di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici.
Dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite
OMOLOGARE le seguenti condizioni congiuntamente concordate dai ricorrenti: Attribuzione a favore della signora di un assegno divorzile a carico del dott. di Pt_1 Pt_2
euro 300 mensili, oltre rivalutazione Istat annuale, da versarsi ogni 5 del mese.
Darsi atto che, con l'adempimento di quanto sopra convenuto, i ricorrenti dichiarano di non avere altre pretese da far valere l'uno nei confronti dell'altro e di aver integralmente definito tutti i loro rapporti economici e o patrimoniali, rinunciando all'impugnazione dell'emananda sentenza che accolga le conclusioni ivi rassegnate.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso datato il 7.10.2024 e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Brescia il 18.11.1981, da cui erano nati i figli il 28.10.1982 e Persona_1 Persona_2
il 27.6.1986, premettendo che, dopo la comparizione delle parti in data 28.11.2023 dinanzi al
Presidente del Tribunale di Brescia nel giudizio di separazione, il 14.12.2023 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b della legge n. 898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n. 162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di “dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., 1) dichiara lo cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato a Brescia (BS) il 18.11.1981, trascritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 1981, parte II, serie A, n. 831;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Brescia, camera di consiglio del 24.2.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti