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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/11/2024, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2634 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
oPROMOSSO DA
nata/o a Alcamo (TP) in data 27/12/1982, elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo Via Messina n.7/D, presso lo studio dell'avv. Milazzo Tommaso che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Alcamo (TP) in data 21/03/1987, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Alcamo, via M. Rostagno n.4 , presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pipitone che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/05/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente della stessa presso la madre.
3. Assegnare la casa coniugale, la cui proprietà è cointestata al SI. ed al proprio padre, Parte_1 al SI. con decorrenza dal 20.06.2024 in quanto sino a tale data ci vivrà la SInora Parte_1 unitamente alla figlia . Sino a tale data le utenze continueranno ad esser CP_1 Persona_1 pagate integralmente dal SI. che ne è l'intestatario. Parte_1
4. La SInora al termine del corrente anno scolastico della figlia e quindi in data CP_1
20.06.2024 si trasferirà con quest'ultima in Castellamare del Golfo (TP) in Via Pitagora n. 3 presso l'abitazione del proprio padre e nonno materno della piccola , SI. Persona_1 Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a [...]
[...] C.F._1 pensionato civile e residente presso detta abitazione. La SInora porterà via con sé solo CP_1 gli effetti personali propri e della figlia, il corredo di matrimonio regalato dai propri genitori e fisserà la propria residenza presso l'abitazione poc'anzi citata.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il SI. potrà vedere e tenere Parte_1 con se la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, dalle 18.00 del venerdì sino alle 21.30 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se i figli ogni qualvolta ne farà esplicita richiesta alla SInora con congruo anticipo di 24 ore e comunque almeno un pomeriggio CP_1
a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6. Porre a carico di un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento della figlia e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della coniuge stante la momentanea non autosufficienza economica della SI.ra . I citati Controparte_1 assegni verranno corrisposti entro giorno 15 di ogni mese.
2 7. L'assegno di mantenimento per la figlia verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. La SInora una volta trasferitasi a Castellamare del Golfo, considerate le maggiori CP_1 opportunità lavorative, qualora trovi lavoro anche solo stagionale ne darà opportuna comunicazione al SI. rinunciando formalmente al proprio assegno di mantenimento. Parte_1
8. Porre a carico di entrambi i coniugi, in ragione di metà per ciascuno, le spese straordinarie sostenute per la piccola , purché previamente concordate e debitamente documentate Persona_1 dalla madre . Nello specifico ed a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: Controparte_1 libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
Infine, dichiarano le parti che sia per la determinazione della natura delle spese che per le modalità di comunicazione - i criteri di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Palermo.
9. Il SI. alla data di deposito del presente ricorso ha già lasciato su autorizzazione della Parte_1 moglie la casa coniugale e vi rientrerà solo dopo il trasferimento della moglie e della CP_1 figlia a Castellamare del Golfo nei termini di cui sopra.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/05/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/09/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Castellammare del Golfo al n. 73 - P. II - serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 2634 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024
oPROMOSSO DA
nata/o a Alcamo (TP) in data 27/12/1982, elettivamente domiciliato in Parte_1
Palermo Via Messina n.7/D, presso lo studio dell'avv. Milazzo Tommaso che lo rappresenta e difende per mandato in atti
E
, nato/a a Alcamo (TP) in data 21/03/1987, elettivamente domiciliata in Controparte_1
Alcamo, via M. Rostagno n.4 , presso lo studio dell'avv. Vincenzo Pipitone che la rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30/05/2024.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 5 novembre 2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Persona_1 prevalente della stessa presso la madre.
3. Assegnare la casa coniugale, la cui proprietà è cointestata al SI. ed al proprio padre, Parte_1 al SI. con decorrenza dal 20.06.2024 in quanto sino a tale data ci vivrà la SInora Parte_1 unitamente alla figlia . Sino a tale data le utenze continueranno ad esser CP_1 Persona_1 pagate integralmente dal SI. che ne è l'intestatario. Parte_1
4. La SInora al termine del corrente anno scolastico della figlia e quindi in data CP_1
20.06.2024 si trasferirà con quest'ultima in Castellamare del Golfo (TP) in Via Pitagora n. 3 presso l'abitazione del proprio padre e nonno materno della piccola , SI. Persona_1 Parte_2
(C.F. ) nato il [...] a [...]
[...] C.F._1 pensionato civile e residente presso detta abitazione. La SInora porterà via con sé solo CP_1 gli effetti personali propri e della figlia, il corredo di matrimonio regalato dai propri genitori e fisserà la propria residenza presso l'abitazione poc'anzi citata.
5. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita il SI. potrà vedere e tenere Parte_1 con se la figlia: nei week-end a fine settimana alternati, dalle 18.00 del venerdì sino alle 21.30 della domenica;
nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con se i figli ogni qualvolta ne farà esplicita richiesta alla SInora con congruo anticipo di 24 ore e comunque almeno un pomeriggio CP_1
a settimana dall'uscita da scuola sino alle ore 21.30 nella settimana che si conclude con il week-end di sua pertinenza e per due pomeriggi a settimana dall'uscita da scuola fino alle ore 21.30 nella settimane che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con se i figli ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive i figli trascorreranno con ciascuno dei due genitori 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per i giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
6. Porre a carico di un assegno mensile di euro 300,00 a titolo di concorso al Parte_1 mantenimento della figlia e un assegno mensile di euro 200,00 per il mantenimento della coniuge stante la momentanea non autosufficienza economica della SI.ra . I citati Controparte_1 assegni verranno corrisposti entro giorno 15 di ogni mese.
2 7. L'assegno di mantenimento per la figlia verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT. La SInora una volta trasferitasi a Castellamare del Golfo, considerate le maggiori CP_1 opportunità lavorative, qualora trovi lavoro anche solo stagionale ne darà opportuna comunicazione al SI. rinunciando formalmente al proprio assegno di mantenimento. Parte_1
8. Porre a carico di entrambi i coniugi, in ragione di metà per ciascuno, le spese straordinarie sostenute per la piccola , purché previamente concordate e debitamente documentate Persona_1 dalla madre . Nello specifico ed a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: Controparte_1 libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
Infine, dichiarano le parti che sia per la determinazione della natura delle spese che per le modalità di comunicazione - i criteri di cui al protocollo adottato dal Tribunale di Palermo.
9. Il SI. alla data di deposito del presente ricorso ha già lasciato su autorizzazione della Parte_1 moglie la casa coniugale e vi rientrerà solo dopo il trasferimento della moglie e della CP_1 figlia a Castellamare del Golfo nei termini di cui sopra.
10. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
11. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 30/05/2024, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 12/09/2015 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di
Castellammare del Golfo al n. 73 - P. II - serie A - Anno 2015).
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 13 novembre 2024.
Il Presidente
Piergiorgio Morosini
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