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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente Sentenza nella causa iscritta al n. 14839/2024 del R.G.
Tra
, nato a Giugliano in [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Maria Di Guida;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto
Parte ricorrente, a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio effettuato dal dott. Per_1
nel procedimento di accertamento tecnico preventivo – in cui aveva chiesto l'accertamento
[...] del requisito sanitario per fruire dell'indennità di accompagnamento ed il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 – depositava dichiarazione di dissenso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c.. Successivamente presentava nei termini di legge ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., allegando che il CTU non aveva dato una valutazione esaustiva delle patologie da cui è affetta come descritte in ricorso, tali da legittimare il riconoscimento del diritto a fruire dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda amministrativa. L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Ai fini dell'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti l'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge 21 novembre 1988, n. 508 rubricato “Aventi diritto alla indennità di accompagnamento” prevede testualmente:
“1. La disciplina della indennità di accompagnamento istituita con leggi 28 marzo 1968, n. 406, e 11 febbraio 1980, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è modificata come segue.
1 2. L'indennità di accompagnamento è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua…”.
Il CTU dott. , convocato nel corso del presente giudizio per procedere ad un Persona_1 supplemento di indagine a seguito di nuova documentazione medica ammessa in giudizio, ha esaminato in maniera esaustiva le patologie da cui è affetto il ricorrente, potendosi richiamare in questa sede l'analisi di cui all'elaborato peritale per quanto attiene alle singole patologie. Il consulente, nei chiarimenti resi nella presente fase processuale, ha esposto le seguenti valutazioni medico legali: “…CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI Le patologie presentate dal signor sono rappresentate da Parte_1
Pregresso k della tiroide trattato con intervento chirurgico di tiroidectomia e successiva somministrazione di radioiodio Pregresso linfoma non Hodgkin trattato con cicli di chemioterapia in follow up senza segni di ripresa di malattia Polimiosite Poliartrosi con deficit della deambulazione Vasculopatia cerebrale con iniziale declino cognitivo Il paziente per le patologie presentate deve essere considerato soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa. La documentazione clinica depositata con l'atto di dissenso in uno con il nuovo esame obiettivo praticato in data 11 luglio 2025 evidenzia un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente per quello che concerne le capacità motorie. L'esame clinico, infatti, evidenzia come il paziente per la tetraipostenia sia dipendente da terzi per i cambi posturali e per la deambulazione. È presente un disturbo dell'equilibrio con segno di Romberg positivo che aumenta notevolmente il rischio di cadute. In virtù di tali considerazioni, il signor è da ritenersi soggetto invalido Parte_1 ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa. Il paziente non è in grado di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore e non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dal mese di gennaio 2025. CONCLUSIONI Considerate nel loro insieme le affezioni riscontrate e tenuto conto della loro evoluzione clinica, del sesso, dell'età nonché dell'ambiente socio-economico in cui il periziando opera, ritengo che in relazione alle suddette infermità, in relazione alla seconda vista peritale praticata che evidenzia un peggioramento delle condizioni cliniche del paziente per quello che concerne le capacitò motorie, il signor è da ritenersi soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà Parte_1 persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa.
2 Il paziente non è in grado di deambulare senza l'ausilio permanente di un accompagnatore e non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua a partire dal mese di gennaio 2025”.
Il CTU nel proprio elaborato ha analizzato in maniera esaustiva il quadro patologico del ricorrente ed, in particolare, l'evoluzione dello stato psicofisico in base alla documentazione medica prodotta ed all'esame peritale condotto. Le conclusioni cui è giunto il consulente sono il risultato di un ragionamento rigorosamente scientifico ed esaurientemente argomentato e possono pertanto essere fatte proprie dal giudicante.
Deve pertanto accertarsi che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti la fruizione dell'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2025. Deve inoltre accertarsi che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa proposta il 08.11.2023, come accertato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo. Le spese di lite vanno compensate vista la decorrenza dell'accertamento del requisito sanitario. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come da Persona_1 separato decreto, vanno definitivamente ripartite in parti uguali tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-accerta che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a far data dal gennaio 2025;
-accerta che il ricorrente è in possesso delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della condizione di disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 a far data dalla domanda amministrativa proposta il 08.11.2023;
-compensa le spese di lite;
-pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata dal dott. , liquidate come Persona_1 da separato decreto, definitivamente a carico delle parti in causa in parti uguali. Si comunichi Così deciso il 09/12/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Giovanni Andrea Rippa
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