Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr. 16/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Filippo LABELLARTE Presidente
dott. Luciano GUAGLIONE Consigliere
dott. Stefano PESCATORE Giudice Ausiliario Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di appello promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Domenico CodiceFiscale_2
Romito, con domicilio eletto in Bari alla via Principe Amedeo 115,
pec: Email_1
APPELLANTI
Contro
e per essa (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), in persona del Presidente del C.d.A. e legale P.IVA_1 rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittoria Paolini (c.f.
[...]
, con domicilio eletto in Trani, al Corso Regina Elena 12, C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Stefania Sforza
pec: Email_2
Oggetto: appello avverso la sentenza 1445/2018, pubblicata il 3 luglio
2018, resa dal Tribunale di Trani a definizione del procedimento RG
3407/2010, non notificata. Appello del 27 dicembre 2018.
Conclusioni: All'udienza del 1° dicembre 2023, celebrata in modalità cartolare, le parti concludevano come da note depositate in via telematica e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo:
1: giudizio di primo grado:
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_3 [...]
convenivano in giudizio (poi fusa Parte_2 Controparte_3 nella ora , chiedendo dichiararsi Controparte_4 Controparte_2
l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia e/o annullabilità dell'operazione di vendita in quote fondi NEXTRA TREND, eseguita in data 2.3.2000 dalle attrici, con conseguente condanna della banca convenuta al rimborso di €
22.587,79, oltre interessi e rivalutazione;
in via subordinata, accertare il grave inadempimento contrattuale e precontrattuale della convenuta, per aver violato le regole imposte a tutela dei risparmiatori, e, previa eventuale risoluzione dei relativi contratti di fornitura servizi finanziari e di acquisto dei singoli prodotti, condannarsi la banca al risarcimento del danno.
A fondamento della domanda deducevano la inesistenza di un contratto quadro di negoziazione strumenti finanziari, il mancato assolvimento dell'obbligo informativo da parte della l'inadeguatezza CP_2 dell'operazione di vendita in quote fondi NEXTRA TREND in relazione al profilo di rischio delle clienti.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo l'integrale CP_2 rigetto delle domande attoree, allegando l'avvenuta sottoscrizione di un regolare contratto quadro in data 25.6.1998, l'adempimento degli obblighi pag. 2/10 informativi circa il rischio connesso all'investimento contestato, nonché il rifiuto delle sorelle , reiterato nel tempo, di fornire informazioni sul Pt_2 loro profilo di investimento. Con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1,
c.p.c. eccepiva altresì la prescrizione del diritto vantato da controparte.
Istruita con produzione documentale e prove orali (interrogatorio formale delle attrici e prova per testi), veniva decisa con la sentenza appellata.
2: la sentenza appellata
Il Giudice accoglieva in parte la domanda, in quanto rigettava la domanda di nullità del contratto quadro sottoscritto da e Parte_1
e, accertato l'inadempimento della agli Parte_2 CP_2 obblighi informativi nei confronti della investitrice in Parte_1 relazione all'ordine di acquisto di fondi Nexta Trend, la condannava al risarcimento del danno patito nella misura di € 17.500,00 compresi accessori, compensando le spese di lite.
Ritenuta tardiva l'eccezione di prescrizione, nel merito rigettava l'eccezione di nullità del contratto quadro, basata sulla circostanza che lo stesso non recava la firma per accettazione della banca. Né poteva ritenersi che la copia del contratto non fosse stata consegnata alle attrici, atteso il senso delle dichiarazioni rese e la sottoscrizione del contratto. Né poteva ritenersi nullo per mancato adeguamento all'art. 30 del
Regolamento Consob 11522/98, atteso che lo stesso era conforme ai requisiti richiesti ed era stata sottoscritta anche una appendice al contratto per l'adeguamento al Regolamento Consob 11254/98, idoneo a soddisfare i requisiti di cui all'art. 30 del Regolamento del 1998, con ciò rendendo non necessaria la stipula di un nuovo contratto, potendosi ritenere assolto il requisito di forma anche dal collegamento tra il contratto sottoscritto nel giugno 2018 e la successiva appendice di aggiornamento.
Quanto alla violazione degli obblighi informativi scaturenti dal contratto di negoziazione nonché dal d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.)
pag. 3/10 e prima ancora dal d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415, la sola Parte_1 aveva sottoscritto l'investimento Carifondo Trend, poi divenuto Nexta
Trend in assenza di informazioni, per cui non aveva potuto valutare la adeguatezza della operazione alla propria propensione al rischio, né vi era stata una preventiva raccolta di informazioni su tale adeguatezza da parte dell'istituto bancario, né la aveva fornito la prova di avere agito con CP_2 la diligenza richiesta, a ciò non essendo sufficiente la prova orale della teste che curò l'investimento e a nulla rilevando che le sorelle si Pt_2 rifiutarono di fornire informazioni per la profilatura del cliente e sulla loro propensione al rischio, il che avrebbe obbligato l'intermediario ad astenersi dall'effettuare operazioni non adeguate.
Su tali premesse veniva riconosciuto il risarcimento non nella piena misura chiesta dall'attrice, ma per il minore di € 22.587,79, pari alla differenza tra il capitale investito e quello disinvestito, poi ridotto come in sentenza, essendo stato ravvisato un concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c., come eccepito da parte convenuta, atteso che la
[...]
, aveva ricevuto in data 29.12.2000 € 37.169,08 e in data Parte_1
29.6.2001 € 34.460,73 due comunicazioni con le quali era stata informata dell'andamento dei titoli, per cui era stata messa in condizione di avvedersi di aver investito in strumenti finanziari che stavano comportando una cospicua perdita del proprio capitale già ridottosi rispetto all'investimento di oltre cinquantamila euro.
3: secondo grado di giudizio
Avverso la sentenza proponevano appello le originarie attrici, chiedendone la riforma.
In via preliminare chiedevano dichiararsi la decadenza della Banca dal poter proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, essendosi costituita il giorno della prima udienza, con particolare riferimento all'eccezione di prescrizione ed alla applicazione dell'art. 1227
c.c.
pag. 4/10 Nel merito, consideravano la sentenza viziata per il seguente motivo:
Quanto all'applicazione dell'art. 1227 c.c. : a) errata applicazione di legge e conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.; b) contraddittorietà ed errata valutazione delle risultanze probatorie e conseguente errata applicazione di legge.
Ritenevano le appellanti che il Tribunale, dopo aver accertato l'inadempimento della ai propri obblighi informativi al momento della CP_2 sottoscrizione degli ordini di investimento da parte della Parte_1
e riconosciuto il diritto della al risarcimento del danno Parte_1 subito, avrebbe errato nell'applicare l'art. 1227 c.c. comma 1 sul presupposto che, pur avendo ricevuto gli estratti conto trimestrali, la Pt_2 non si era attivata per porre rimedio alla perdita, in ciò riconoscendo un suo concorso di colpa e ciò nonostante la tardività dell'eccezione, formulata solo con la comparsa conclusionale. In ogni caso, avrebbe potuto essere applicato il solo secondo comma dell'art. 1227 c.c., che disciplina la fattispecie in cui il comportamento del danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, atteso che la difesa della Banca aveva fondato il concorso di colpa su di una presunta
“omessa vigilanza” sull'andamento dei titoli, tale da costituire condotta negligente.
E in ogni caso nel caso concreto non sarebbe stato applicabile neanche il secondo comma dell'art. 1227 c.c., non avendo considerato il Tribunale che le non avevano una piena consapevolezza dei rischi a causa della Pt_2 bassa scolarizzazione finanziaria che impediva loro di attuare le migliori decisioni, per cui la loro inerzia non era colposa ma frutto di un normale affidamento nei confronti della Banca.
Concludeva pertanto per la riforma della sentenza, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , eccependo in via preliminare la nullità CP_4 dell'atto di citazione per omessa indicazione dell'anno in cui avrebbe dovuto pag. 5/10 tenersi l'udienza, essendo stati riportati in citazione solo il giorno ed il mese. Nel merito, deduceva la carenza di legittimazione attiva di Parte_2
, non avendo le parti appellato la sentenza nella parte in cui ne
[...] aveva negato la legittimazione attiva, non avendo sottoscritto il Carifondo
Trend, poi divenuto Nextra Trend, oggetto dell'accolta domanda risarcitoria.
Nel merito, quanto alla eccepita decadenza in cui sarebbe incorsa la all'esito della propria tardiva costituzione in giudizio, riteneva il CP_2 rilievo inammissibile per carenza di interesse, essendo (la sig. Parte_1
) risultata vincitrice, oltre che infondato, poiché correttamente il
[...]
Tribunale di Trani aveva dichiarato il concorso di colpa della danneggiata sotto il profilo dell'art. 1227, comma 1 c.c. (con rilevabilità ed indagine d'ufficio circa tale profilo di responsabilità). Parimenti infondato era da ritenersi il riferimento all'art. 1227 secondo comma c.c., atteso che la
Banca aveva dimostrato la propensione all'investimento delle signore , Pt_2 che avevano negli anni ripetutamente investito il loro denaro con operazioni diversificate per natura e consistenza, tanto da non poter essere definite né neofite né tantomeno sprovvedute. Quanto alla richiesta integrazione del danno non liquidato, poiché la condanna di primo grado era stata al pagamento della somma di € 17.500,00 compresi accessori, la differenza massima dovuta (€ 5.087,00), ove riconosciuta, avrebbe dovuto intendersi anch'essa omnicomprensiva. Corretta era stata anche la compensazione delle spese.
Concludeva pertanto perché fosse stata dichiarata la nullità della citazione in appello, nel merito, per il rigetto del gravame, con vittoria di spese.
In data 1° dicembre 2021 si costituiva con atto di intervento in sostituzione ex art. 111 c.p.c. che aveva acquistato Controparte_2 con contratto di cessione di ramo d'azienda l'insieme dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività bancaria, costituito dalle 587 succursali bancarie e relativi punti operativi, compresa la filiale ove era intrattenuto il rapporto pag. 6/10 oggetto di causa, con tutti i beni, diritti, obbligazioni e rapporti, esibendo copia del contratto di cessione e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Così definita la posizione delle parti, la causa veniva trattenuta una prima volta in decisione, salvo poi essere rimessa sul ruolo per la impossibilità di comporre il Collegio, a causa del pensionamento di uno dei suoi componenti. Successivamente, all'udienza del 1° dicembre 2023 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa. Previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., veniva trattenuta in decisione.
4: Motivi della decisione
In via preliminare si osserva che l'eccezione di nullità della citazione non è stata reiterata in sede di comparsa conclusionale per cui deve intendersi che la parte via abbia rinunciato.
Quanto alla posizione di , poiché non risulta Parte_2 oggetto di gravame la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto valido il contratto quadro, l'appello proposto in nome della stessa va dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
Nel merito, va esaminata un'altra questione pregiudiziale, ovvero se l'art. 1227 c.c. costituisca una eccezione di mero fatto o una eccezione di natura processuale.
La parte convenuta in giudizio può assumere, rispetto alla domanda di parte attrice, un atteggiamento di cosiddetta mera difesa, limitandosi a contestare l'esistenza dei fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della sua domanda;
oppure proporre eccezioni processuali e di merito, non rilevabili d'ufficio, quali, ad esempio, la prescrizione, la compensazione, la novazione, costituendosi, in tal caso, nel rispetto dei termini processuali.
Nel caso di specie il Giudice di prime cure ha ritenuto la richiesta di applicazione dell'art. 1227 c.c. una mera difesa. Tale conclusione può essere condivisa.
pag. 7/10 Va a tale riguardo ribadito che la giurisprudenza di legittimità ammette in maniera univoca la rilevabilità d'ufficio in relazione al solo comma 1 dell'art. 1227 c.c., che si riferisce al cd. concorso colposo del creditore, poiché la sua prospettazione, costituendo una mera difesa, non richiede la proposizione di un'eccezione in senso proprio1.
Al contrario, in maniera altrettanto pacifico è stato ritenuto che l'ipotesi, di cui all'art. 1227, 2° comma, c.c., giuridicamente distinta da quella del 1° comma, in quanto tesa a far valere un diritto, contrapposto e antagonista, rispetto a quello della controparte, per essere fatta valere deve essere proposta nei termini processuali previsti per la proposizione di eccezioni in senso sostanziale.
Procedendo alla disamina del fatto concreto, non può ritenersi ammissibile la tesi sostenuta dalla difesa delle appellanti in merito alla loro bassa scolarizzazione finanziaria, in quanto in contrasto con le evidenze processuali.
Il Giudice di prime cure ha adeguatamente evidenziato come le Pt_2 non fossero poi del tutto sprovvedute in argomento. A seguito della sottoscrizione del contratto quadro (circostanza non oggetto di gravame e pertanto, come detto, sul punto si è formato giudicato tra le parti ), le Pt_2 effettuarono numerosi ordini di investimento, dotandosi di un pacchetto titoli2, che veniva movimentato sì da generare liquidità da reimpiegare in investimenti più convenienti. Si richiama in tal senso la testimonianza resa dalla teste (già riportata in sentenza), la quale, tra l'altro, dichiarò Tes_1 che le sorelle avevano effettuato in precedenza altre operazioni Pt_2 nell'ambito delle mere obbligazioni, quali prodotti più sicuri rispetto ai titoli azionari (come risulta anche dalla produzione della Banca in primo grado).
Ciò, se da un lato non può far ipotizzare una loro propensione al rischio o una dimestichezza negli investimenti, esclude che le stesse pag. 8/10 avessero una bassa scolarizzazione finanziaria, essendo perfettamente in grado di comprendere se un investimento garantisse rendimenti vantaggiosi o meno.
Di conseguenza, se da un lato la non può essere ritenuta esente CP_2 da responsabilità, atteso il mancato assolvimento degli obblighi informativi
(circostanza, questa, costituente parimenti giudicato tra le parti per omessa impugnazione) va confermata la decisione di primo, atteso che gli estratti conto inviati erano di facile comprensione ed evidenziavano un progressivo depauperamento del capitale investito, ridotto in data
29.12.2000 ad € 37.169,08 e in data 29.6.2001 ad € 34.460,73, a fronte di un investimento iniziale di oltre cinquantamila euro. E la stessa , Pt_2 sentita in sede di interrogatorio formale, confermò che solo a distanza di un anno si recò in Banca per chiedere informazioni sull'andamento del proprio portafoglio.
Tale condotta è stata correttamente inquadrata dal Giudice di prime cure nell'alveo dell'art. 1227, comma 1, c.c., integrando un concorso di colpa della danneggiata.
L'appello viene pertanto rigettato, ritenendosi assorbita ogni altra questione sollevata dalle appellanti.
5: liquidazione delle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza. Vengono liquidate secondo lo scaglione di valore (€uro 5.087,29) al valore medio della tariffa forense.
6: contributo unificato.
Il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al
pag. 9/10 periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.». Sussistono pertanto a carico delle appellanti i presupposti per l'applicazione della norma richiamata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello RG 16/2019, proposta da e contro Parte_1 Parte_2 Controparte_2 avverso la sentenza 1445/2018, pubblicata il 3 luglio 2018, resa dal
Tribunale di Trani a definizione del procedimento RG 3407/2010, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
A) Dichiara inammissibile l'appello proposto da per Parte_2 carenza di interesse;
B) Rigetta l'appello proposto da;
Parte_3
C) Condanna le appellanti al pagamento delle spese di lite in favore di che, come da motivazione, liquida in €uro Controparte_2
2.915,00, oltre rimborso forf., CPA ed IVA, se dovuta, in misura di legge sulle somme di condanna;
D) Dichiara che sussistono a carico delle appellanti i presupposti per l'applicazione del comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
(G.A. Avv. Stefano Pescatore) (Dott. Filippo Labellarte)
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