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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 26/08/2025, n. 891 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 891 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4810/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4810/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO MONICA e TE C.F._1 dell'avv. GALASSO MASSIMO ( ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2 PINDARO 27 PESCARA presso i difensori
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CANTAGALLO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Piazza Luca da Penne, n. 3 65017 PENNE presso il difensore avv. CANTAGALLO RAFFAELLA
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1465/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 17-10-2022. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 12-12-2022, , titolare della omonima TE ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1465/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 17-10-2022 in favore della Controparte_1 [...]
, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 38.209,83, oltre interessi Controparte_1 e spese della procedura, a titolo di pagamento del prezzo della vendita di bovini da carne, come da fatture allegate al ricorso per ingiunzione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, per le causali tutte dianzi esposte, denegata e respinta qualsivoglia istanza avversa, anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto: 1) revocare il D.I. n. 1465/2022 del 17.10.2022 per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. ed insussistenza del relativo diritto di credito;
2) ritenere in ogni caso manifestamente infondata e quindi rigettare la pretesa della opposta
[...]
avanzata nei confronti dell'odierno opponente nella Parte_2 pagina 1 di 5 sua interezza, sia per quanto attiene alla sorte capitale che per quanto attiene agli interessi moratori richiesti ex D. Lgs. n. 231/2002; 3) solo in estremo subordine e per mero tuziorismo difensivo, ritenere comunque infondata la domanda avversa relativamente all'ammontare complessivo preteso, riducendolo a quello inferiore che dovesse effettivamente risultare di giustizia;
4) in ogni caso escludendo gli interessi moratori richiesti ex D. Lgs. n. 231/2002. Con il favore delle spese di lite ed ogni altra conseguenza di legge”. A sostegno della domanda, sosteneva: che il trasferimento sarebbe avvenuto nell'ambito di operazioni concordate e programmate fra le parti (producendo un contratto di affitto di fondo rustico in data 22- 01-2018, e riferendo di un contratto di comodato d'uso di attrezzature e di una vendita dei c.d. “diritti senza terra”), con cui e avrebbero deciso di affidare al figlio CP_1 Controparte_1 Pt_1 l'esercizio dell'intera Azienda agricola;
che la cessione dei bovini sarebbe avvenuta non quale
“compravendita”, ma come cessione a titolo gratuito, tanto che in sede di registrazione, in data 07-02- 2018, della cessione presso la ASL Pescara-Penne, Ufficio sanità animale, il codice azienda era rimasto immutato da genitori a figlio (027/PE/113); che la sede legale di entrambe le aziende risulterebbe essere identica (Penne, C.da Teto n. 12) e sia nel Registro di Stalla del cedente (opposta) che in quello del cessionario (opponente) non risulterebbe il titolo (se gratuito o oneroso) del trasferimento tra privati dei bovini;
che i rapporti familiari col passare del tempo si erano deteriorati fino ad interrompersi, e i genitori avrebbero assunto iniziative giuridiche nei confronti del figlio solo dopo essere venuti al corrente della vendita a terzi di bovini da parte di quest'ultimo; che le fatture azionate costituirebbero atti unilateralmente predisposti senza pieno valore probatorio;
che la quantificazione dell'importo preteso sarebbe frutto di una mera prospettazione arbitraria, mancando un formale contratto di compravendita;
solo in via subordinata, deduceva che, semmai dovesse ritenersi che i bovini fossero stati ceduti, giammai avrebbe potuto richiedersi l'importo ingiunto, indicando come congruo il diverso valore massimo, tra € 18.071,00 ed € 20.059,00, come riportato nella relazione di parte opponente prodotta in atti, e che non dovrebbero applicarsi gli interessi moratori per essere la detta operazione intercorsa tra “privati” e non trattandosi di transazione commerciale.
2) Si costituiva in giudizio la in Controparte_2 persona dei soci amministratori e legali rappresentanti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., munire totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1465/2022 (R.G. N. 3814/2022) del Tribunale di Pescara emesso in data 17.10.2022 e notificato il 03.11.2022 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
2) In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione proposta dal Sig. titolare della omonima ditta individuale, in quanto TE infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1465/2022 (R.G. N. 3814/2022) del Tribunale di Pescara emesso in data 17.10.2022 e notificato il 03.11.2022; 3) In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi. 4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre alle successive occorrende”. A sostegno delle proprie ragioni, deduceva che: non esisterebbe alcun atto di cessione d'azienda da parte della in favore della ditta individuale Controparte_1 Pt_1
evidenziando che la legge prevede determinate forme per il trasferimento a titolo gratuito della
[...] proprietà dell'azienda da genitore a figlio;
che entrambe le aziende agricole sarebbero attualmente esistenti e la società opposta avrebbe mantenuto la propria identità, come da visura camerale prodotta in atti;
che il documento rilasciato dalla ASL sarebbe una mera dichiarazione finalizzata a consentire al servizio veterinario l'identificazione e la verifica della corretta tenuta degli animali, non potendo qualificare giuridicamente il trasferimento;
che il codice d'azienda sarebbe rimasto immutato perché era stato ceduto l'intero allevamento conservando la stessa ubicazione nella stessa stalla, come stabilito dalla legge in materia;
che non rientrerebbe in alcuna fattispecie contrattuale - gratuita – la cessione di pagina 2 di 5 n. 19 bovini (di valore economico significativo) da un soggetto giuridico ad un altro, peraltro in presenza di una fattura di vendita in acconto, emessa in concomitanza del trasferimento, mai contestata dal cessionario e contabilizzata;
che il credito sarebbe pienamente fondato in quanto i 19 bovini erano stati trasferiti quale merce e beni aziendali tra aziende agricole tenute alla contabilità, e non quale
“bene personale” da genitori a figlio;
che la fattura emessa in acconto il 15-02-2018 avrebbe documentato ed attestato il formale passaggio di proprietà mediante il mezzo della vendita, la cui forma in materia sarebbe libera, e la contrattazione sarebbe avvenuta verbalmente, come consentito;
che la fattura in acconto e quella a saldo, contabilizzate e registrate, non sarebbero mai state contestate dal destinatario;
che nei registri di stalla prodotti da entrambe le parti per tutti i bovini trasferiti in data 07- 02-2018 in favore di sarebbe stata apposta la dicitura “vendita”; che il prezzo di vendita TE sarebbe stato concordato tra le parti sulla base del confronto con operazioni passate e secondo corretti indici di mercato;
che a conferma della correttezza della valutazione contenuta nelle fatture, in apposita relazione di stima, il Dott. Agr. aveva ritenuto congruo un valore netto pari ad € Per_1 Parte_3
34.000,00, IVA esclusa;
che la vendita dei bovini non sarebbe avvenuta tra soggetti “privati” ma tra società o imprese regolarmente iscritte, registrate ed operanti nel settore agricolo e che i creditori, stante il mancato pagamento, avrebbero richiesto l'applicazione degli interessi previsti per legge.
3) Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conclusasi con esito negativo la procedura di mediazione demandata, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta. Dalle risultanze istruttorie non è emersa infatti conferma della natura gratuita della cessione dei bovini per cui è causa. L'opponente ha sostenuto che il trasferimento dei bovini sarebbe avvenuto nell'ambito di operazioni concordate e programmate fra le parti, con cui i genitori avrebbero deciso di affidare al figlio Pt_1 l'esercizio dell'intera Azienda agricola e che la cessione dei bovini sarebbe avvenuta non quale
“compravendita”, ma come cessione a titolo gratuito;
in realtà, di detti assunti non vi è sufficiente prova in atti. Non depone in tal senso la mera sottoscrizione tra le parti di un contratto di affitto di fondo rustico, in data 22-01-2018, relativo alla conduzione dei terreni dei genitori, con annessi fabbricati, siti in Penne, alla C.da Teto, nonché di ulteriori terreni e relativi fabbricati rurali siti in Castiglione M. ON (doc.1 fascicolo opponente), tanto più che risulta in atti che il abbia pagato i canoni di TE affitto e abbia restituito il prestito infruttifero di € 26.000,00 concessogli dai genitori (come da docc. 2, 3 e 7 dell'opposta e da deduzioni degli opposti, non contestate dall'opponente, in merito al pagamento dei canoni in questione); così come non depongono in tal senso il comodato d'uso di tutte le attrezzature agricole presenti in azienda e la vendita dei c.d. “diritti senza terra”, essendo tutte dette operazioni evidentemente finalizzate a consentire l'insediamento dell'attività agricola del TE (iscritta in data 07-02-2018, come da visura camerale sub doc. 8 fasc. opposta) a seguito della domanda del PSR (Piano di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014/2020 di primo insediamento – Bando Pubblico
“Pacchetto Giovani” della Regione Abruzzo), atteso che per l'accesso ai fondi comunitari il aveva Pt_1 necessità di attestare liquidità o disponibilità atte a garantire l'attuazione del piano di sviluppo aziendale, di dotarsi del registro di stalla e di animali, di esibire fatture quietanzate in sede di collaudo. Ciò non comportava necessariamente una cessione gratuita degli animali da parte dei genitori, avendo peraltro il come già osservato, iniziato a pagare regolarmente il canone di affitto e restituito le Pt_1 rate del prestito infruttifero, a conferma del fatto che non si trattava di liberalità da parte dei genitori stessi. Non esiste, poi, in atti alcun atto di cessione d'azienda ed entrambe le aziende agricole risultano essere ancora esistenti e con una propria identità (come da visure prodotte in atti sub docc. 1 e 8 fascicolo opposti). pagina 3 di 5 Né la gratuità della cessione può desumersi dal documento rilasciato dalla ASL Pescara-Penne, Ufficio sanità animale, del 7-02-2018 (prodotto sub doc. 1 del fascicolo monitorio), che ha evidentemente la finalità di consentire al servizio veterinario l'identificazione e la verifica della corretta tenuta degli animali (come disposto dal DPR n. 317/1996 art. 1, vigente all'epoca dei fatti di causa, abrogato dal d. lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali”, che ha riordinato l'intera materia), e che non specifica se la cessione sia a titolo gratuito o oneroso, contenendo solo l'espressione “cede”. Pure il fatto che il codice azienda fosse rimasto immutato da genitori a figlio (027/PE/113), come risulta dai Registri di prodotti in atti da entrambe le parti, non è significativo, essendo stato Pt_4 ceduto l'intero allevamento, conservando la stessa ubicazione nella medesima stalla.
5) Quanto alla dedotta mancanza di un formale contratto di compravendita, deve rilevarsi che il contratto di vendita di animali è contratto a forma libera, non essendo prevista la forma scritta per la sua validità, risultando dunque del tutto verosimile che la contrattazione sia avvenuta verbalmente. Se si fosse invece trattato di cessione a titolo gratuito, allora avrebbe dovuto essere rispettata la forma prevista per le donazioni, non trattandosi di donazione di modico valore e non essendo stato dedotto, né tantomeno dimostrato, di essere in presenza di una liberalità d'uso o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. Non emergono peraltro, in atti, elementi in tal senso.
6) A ciò si aggiunga che le fatture, sia quella in acconto sia quella emessa a saldo, non sono mai state contestate dall'odierno opponente. E che egli fosse a conoscenza dell'emissione delle stesse, o quantomeno di quella in acconto, si evince sia dal fatto che la fattura in acconto del 15-2-2018 reca il timbro del , oltre a quello dei suoi genitori, sia dalla deposizione del teste TE S_
, commercialista di entrambe le parti, escusso all'udienza del 15-5-2024, il quale ha riferito che la
[...] fattura di acconto era stata registrata nella contabilità del padre come vendita e nella contabilità di Pt_1 come acquisto in pari data e che, due o tre anni dopo l'emissione della stessa, gli
[...] TE chiese di inviargli la fattura e l' gliela inviò via whatsapp. Ebbene, né successivamente S_ all'invio in questione né a seguito del ricevimento della messa in mora del 2-12-2021 risulta che il Pt_1 abbia contestato detta fattura.
[...] Orbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. Sez. 2, 08/02/2024, n. 3581, Rv. 670294 – 01; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Conseguentemente, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005), valendo anche a corroborare gli altri elementi probatori in atti. Tra questi, oltre a quelli già citati, possono annoverarsi anche i registri di stalla prodotti da entrambe le parti, ove tutti i bovini trasferiti in data 07-02-2018 in favore di risultano oggetto di TE vendita (doc. 2 fascicolo monitorio). 6) Anche dalle altre deposizioni testimoniali non sono emersi elementi utili a dimostrare la gratuità della cessione, atteso che gli unici testi che hanno dichiarato che la cessione dei bovini sarebbe stata gratuita sono la compagna del ( , per ciò stesso non pienamente attendibile, la TE Per_2 quale ha solo genericamente confermato che la cessione sarebbe stata a titolo gratuito, senza specificare pagina 4 di 5 null'altro in merito, nonché un amico dello stesso ( ), che ha genericamente riferito Pt_1 Tes_2 di aver sentito dire dai genitori che avrebbero fornito un aiuto economico a cedendogli Pt_1 gratuitamente i bovini, ma senza assistere alla pattuizione. Per contro, pur se i testi addotti dalla parte opposta non sono tutti attendibili (quali la figlia e sorella dell'opponente che avrebbe motivi di attrito con il fratello, il fratello dell'opposto Pt_5 CP_3 e la di lui moglie ), essi hanno comunque reso dichiarazioni concordanti sia in merito Parte_6 alla gratuità della cessione sia in merito alla pattuizione del prezzo e il teste indifferente alle parti Tes_3 in quanto estraneo alla famiglia, ha dichiarato con dovizia di particolari di aver assistito alla pattuizione della vendita e del relativo prezzo, in base alla tipologia dei capi e ai prezzi di mercato di capi venduti in precedenza. 7) In merito al quantum richiesto, deve innanzitutto rilevarsi che i testi addotti dagli opposti hanno tutti dichiarato di aver assistito personalmente alla contrattazione intercorsa tra le odierne parti per la vendita dei bovini presenti in stalla al prezzo netto di circa € 35.000,00 (oltre iva); tra questi, in merito al teste deve rilevarsi che non risultano ragioni per motivare della sua attendibilità, non Tes_3 apparendo corrispondente a verità la circostanza che egli sia il compagno di e avendo Persona_3 egli assistito alla contrattazione poiché aiutava i coniugi nei lavori di giardinaggio e in altri lavori. Pt_1 Inoltre, la perizia di parte del 6-3-2023 (doc. 4 opposta), confermata all'udienza del 15-05-2024 dal teste Dott. , ha analiticamente spiegato come fosse congruo il valore di € Testimone_4 34.900,00, iva esclusa, facendo riferimento alla consistenza dell'allevamento alla data del 07-02-2018, alle condizioni generali dell'allevamento dei bovini, tenuto conto dell'elevato valore genetico nonché della selezione praticata dall'allevatore, nonché del valore di mercato dei bovini oggetto di compravendita ottenuto sulla base di cessioni eseguite dalla stessa azienda per bestiame similare rilevabile dai documenti di vendita, allegando altresì alla relazione peritale le fatture “comparabili”, riferite alle precedenti vendite da parte della società agricola degli opposti e il Registro di stalla in cui sono riportate le dette vendite. Per contro, la perizia di parte prodotta dall'opponente (doc. 3 del relativo fascicolo) appare più sintetica e non risulta aver analizzato tutti gli aspetti estimativi e gli elementi rilevanti per una approfondita valutazione. Anche gli interessi risultano essere stati correttamente richiesti, atteso che l'operazione di compravendita non è avvenuta tra soggetti “privati”, ma tra società o imprese, regolarmente iscritte ed operanti nel settore agricolo. Deve dunque essere ritenuta la congruità del prezzo richiesto. 8) In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, anche in considerazione della sua mancata disponibilità a proseguire la mediazione, come da verbale del 19-6-2023 innanzi alla Camera di Conciliazione Forense, prodotto in atti (doc. prodotto da parte opposta in data 9-8-2023).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4810/2022, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1465/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 17-10-2022, confermandolo in toto e dichiarandone la definitiva esecutività; condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.500,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 26 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Franceschelli ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4810/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALASSO MONICA e TE C.F._1 dell'avv. GALASSO MASSIMO ( ), elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2 PINDARO 27 PESCARA presso i difensori
OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CANTAGALLO RAFFAELLA, elettivamente domiciliata in P.IVA_1 Piazza Luca da Penne, n. 3 65017 PENNE presso il difensore avv. CANTAGALLO RAFFAELLA
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1465/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 17-10-2022. CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 12-12-2022, , titolare della omonima TE ditta individuale, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1465/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 17-10-2022 in favore della Controparte_1 [...]
, con il quale gli si ingiungeva il pagamento della somma di € 38.209,83, oltre interessi Controparte_1 e spese della procedura, a titolo di pagamento del prezzo della vendita di bovini da carne, come da fatture allegate al ricorso per ingiunzione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'On. Tribunale adito, per le causali tutte dianzi esposte, denegata e respinta qualsivoglia istanza avversa, anche ai sensi dell'art. 648 c.p.c. non ricorrendone i presupposti di legge, accogliere la proposta opposizione e, per l'effetto: 1) revocare il D.I. n. 1465/2022 del 17.10.2022 per carenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. ed insussistenza del relativo diritto di credito;
2) ritenere in ogni caso manifestamente infondata e quindi rigettare la pretesa della opposta
[...]
avanzata nei confronti dell'odierno opponente nella Parte_2 pagina 1 di 5 sua interezza, sia per quanto attiene alla sorte capitale che per quanto attiene agli interessi moratori richiesti ex D. Lgs. n. 231/2002; 3) solo in estremo subordine e per mero tuziorismo difensivo, ritenere comunque infondata la domanda avversa relativamente all'ammontare complessivo preteso, riducendolo a quello inferiore che dovesse effettivamente risultare di giustizia;
4) in ogni caso escludendo gli interessi moratori richiesti ex D. Lgs. n. 231/2002. Con il favore delle spese di lite ed ogni altra conseguenza di legge”. A sostegno della domanda, sosteneva: che il trasferimento sarebbe avvenuto nell'ambito di operazioni concordate e programmate fra le parti (producendo un contratto di affitto di fondo rustico in data 22- 01-2018, e riferendo di un contratto di comodato d'uso di attrezzature e di una vendita dei c.d. “diritti senza terra”), con cui e avrebbero deciso di affidare al figlio CP_1 Controparte_1 Pt_1 l'esercizio dell'intera Azienda agricola;
che la cessione dei bovini sarebbe avvenuta non quale
“compravendita”, ma come cessione a titolo gratuito, tanto che in sede di registrazione, in data 07-02- 2018, della cessione presso la ASL Pescara-Penne, Ufficio sanità animale, il codice azienda era rimasto immutato da genitori a figlio (027/PE/113); che la sede legale di entrambe le aziende risulterebbe essere identica (Penne, C.da Teto n. 12) e sia nel Registro di Stalla del cedente (opposta) che in quello del cessionario (opponente) non risulterebbe il titolo (se gratuito o oneroso) del trasferimento tra privati dei bovini;
che i rapporti familiari col passare del tempo si erano deteriorati fino ad interrompersi, e i genitori avrebbero assunto iniziative giuridiche nei confronti del figlio solo dopo essere venuti al corrente della vendita a terzi di bovini da parte di quest'ultimo; che le fatture azionate costituirebbero atti unilateralmente predisposti senza pieno valore probatorio;
che la quantificazione dell'importo preteso sarebbe frutto di una mera prospettazione arbitraria, mancando un formale contratto di compravendita;
solo in via subordinata, deduceva che, semmai dovesse ritenersi che i bovini fossero stati ceduti, giammai avrebbe potuto richiedersi l'importo ingiunto, indicando come congruo il diverso valore massimo, tra € 18.071,00 ed € 20.059,00, come riportato nella relazione di parte opponente prodotta in atti, e che non dovrebbero applicarsi gli interessi moratori per essere la detta operazione intercorsa tra “privati” e non trattandosi di transazione commerciale.
2) Si costituiva in giudizio la in Controparte_2 persona dei soci amministratori e legali rappresentanti, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, non essendo l'opposizione avversaria fondata su prova scritta o di pronta soluzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c., munire totalmente o parzialmente il decreto ingiuntivo n. 1465/2022 (R.G. N. 3814/2022) del Tribunale di Pescara emesso in data 17.10.2022 e notificato il 03.11.2022 di efficacia provvisoriamente esecutiva;
2) In via principale e nel merito: rigettare l'opposizione proposta dal Sig. titolare della omonima ditta individuale, in quanto TE infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 1465/2022 (R.G. N. 3814/2022) del Tribunale di Pescara emesso in data 17.10.2022 e notificato il 03.11.2022; 3) In via subordinata: condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa che risulterà di giustizia, oltre interessi. 4) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre alle successive occorrende”. A sostegno delle proprie ragioni, deduceva che: non esisterebbe alcun atto di cessione d'azienda da parte della in favore della ditta individuale Controparte_1 Pt_1
evidenziando che la legge prevede determinate forme per il trasferimento a titolo gratuito della
[...] proprietà dell'azienda da genitore a figlio;
che entrambe le aziende agricole sarebbero attualmente esistenti e la società opposta avrebbe mantenuto la propria identità, come da visura camerale prodotta in atti;
che il documento rilasciato dalla ASL sarebbe una mera dichiarazione finalizzata a consentire al servizio veterinario l'identificazione e la verifica della corretta tenuta degli animali, non potendo qualificare giuridicamente il trasferimento;
che il codice d'azienda sarebbe rimasto immutato perché era stato ceduto l'intero allevamento conservando la stessa ubicazione nella stessa stalla, come stabilito dalla legge in materia;
che non rientrerebbe in alcuna fattispecie contrattuale - gratuita – la cessione di pagina 2 di 5 n. 19 bovini (di valore economico significativo) da un soggetto giuridico ad un altro, peraltro in presenza di una fattura di vendita in acconto, emessa in concomitanza del trasferimento, mai contestata dal cessionario e contabilizzata;
che il credito sarebbe pienamente fondato in quanto i 19 bovini erano stati trasferiti quale merce e beni aziendali tra aziende agricole tenute alla contabilità, e non quale
“bene personale” da genitori a figlio;
che la fattura emessa in acconto il 15-02-2018 avrebbe documentato ed attestato il formale passaggio di proprietà mediante il mezzo della vendita, la cui forma in materia sarebbe libera, e la contrattazione sarebbe avvenuta verbalmente, come consentito;
che la fattura in acconto e quella a saldo, contabilizzate e registrate, non sarebbero mai state contestate dal destinatario;
che nei registri di stalla prodotti da entrambe le parti per tutti i bovini trasferiti in data 07- 02-2018 in favore di sarebbe stata apposta la dicitura “vendita”; che il prezzo di vendita TE sarebbe stato concordato tra le parti sulla base del confronto con operazioni passate e secondo corretti indici di mercato;
che a conferma della correttezza della valutazione contenuta nelle fatture, in apposita relazione di stima, il Dott. Agr. aveva ritenuto congruo un valore netto pari ad € Per_1 Parte_3
34.000,00, IVA esclusa;
che la vendita dei bovini non sarebbe avvenuta tra soggetti “privati” ma tra società o imprese regolarmente iscritte, registrate ed operanti nel settore agricolo e che i creditori, stante il mancato pagamento, avrebbero richiesto l'applicazione degli interessi previsti per legge.
3) Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, conclusasi con esito negativo la procedura di mediazione demandata, espletata l'istruttoria a mezzo di produzione documentale e prova orale, la causa, sulle conclusioni come sopra trascritte, veniva trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
4) L'opposizione non può essere ritenuta fondata e deve essere respinta. Dalle risultanze istruttorie non è emersa infatti conferma della natura gratuita della cessione dei bovini per cui è causa. L'opponente ha sostenuto che il trasferimento dei bovini sarebbe avvenuto nell'ambito di operazioni concordate e programmate fra le parti, con cui i genitori avrebbero deciso di affidare al figlio Pt_1 l'esercizio dell'intera Azienda agricola e che la cessione dei bovini sarebbe avvenuta non quale
“compravendita”, ma come cessione a titolo gratuito;
in realtà, di detti assunti non vi è sufficiente prova in atti. Non depone in tal senso la mera sottoscrizione tra le parti di un contratto di affitto di fondo rustico, in data 22-01-2018, relativo alla conduzione dei terreni dei genitori, con annessi fabbricati, siti in Penne, alla C.da Teto, nonché di ulteriori terreni e relativi fabbricati rurali siti in Castiglione M. ON (doc.1 fascicolo opponente), tanto più che risulta in atti che il abbia pagato i canoni di TE affitto e abbia restituito il prestito infruttifero di € 26.000,00 concessogli dai genitori (come da docc. 2, 3 e 7 dell'opposta e da deduzioni degli opposti, non contestate dall'opponente, in merito al pagamento dei canoni in questione); così come non depongono in tal senso il comodato d'uso di tutte le attrezzature agricole presenti in azienda e la vendita dei c.d. “diritti senza terra”, essendo tutte dette operazioni evidentemente finalizzate a consentire l'insediamento dell'attività agricola del TE (iscritta in data 07-02-2018, come da visura camerale sub doc. 8 fasc. opposta) a seguito della domanda del PSR (Piano di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014/2020 di primo insediamento – Bando Pubblico
“Pacchetto Giovani” della Regione Abruzzo), atteso che per l'accesso ai fondi comunitari il aveva Pt_1 necessità di attestare liquidità o disponibilità atte a garantire l'attuazione del piano di sviluppo aziendale, di dotarsi del registro di stalla e di animali, di esibire fatture quietanzate in sede di collaudo. Ciò non comportava necessariamente una cessione gratuita degli animali da parte dei genitori, avendo peraltro il come già osservato, iniziato a pagare regolarmente il canone di affitto e restituito le Pt_1 rate del prestito infruttifero, a conferma del fatto che non si trattava di liberalità da parte dei genitori stessi. Non esiste, poi, in atti alcun atto di cessione d'azienda ed entrambe le aziende agricole risultano essere ancora esistenti e con una propria identità (come da visure prodotte in atti sub docc. 1 e 8 fascicolo opposti). pagina 3 di 5 Né la gratuità della cessione può desumersi dal documento rilasciato dalla ASL Pescara-Penne, Ufficio sanità animale, del 7-02-2018 (prodotto sub doc. 1 del fascicolo monitorio), che ha evidentemente la finalità di consentire al servizio veterinario l'identificazione e la verifica della corretta tenuta degli animali (come disposto dal DPR n. 317/1996 art. 1, vigente all'epoca dei fatti di causa, abrogato dal d. lgs. 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali”, che ha riordinato l'intera materia), e che non specifica se la cessione sia a titolo gratuito o oneroso, contenendo solo l'espressione “cede”. Pure il fatto che il codice azienda fosse rimasto immutato da genitori a figlio (027/PE/113), come risulta dai Registri di prodotti in atti da entrambe le parti, non è significativo, essendo stato Pt_4 ceduto l'intero allevamento, conservando la stessa ubicazione nella medesima stalla.
5) Quanto alla dedotta mancanza di un formale contratto di compravendita, deve rilevarsi che il contratto di vendita di animali è contratto a forma libera, non essendo prevista la forma scritta per la sua validità, risultando dunque del tutto verosimile che la contrattazione sia avvenuta verbalmente. Se si fosse invece trattato di cessione a titolo gratuito, allora avrebbe dovuto essere rispettata la forma prevista per le donazioni, non trattandosi di donazione di modico valore e non essendo stato dedotto, né tantomeno dimostrato, di essere in presenza di una liberalità d'uso o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. Non emergono peraltro, in atti, elementi in tal senso.
6) A ciò si aggiunga che le fatture, sia quella in acconto sia quella emessa a saldo, non sono mai state contestate dall'odierno opponente. E che egli fosse a conoscenza dell'emissione delle stesse, o quantomeno di quella in acconto, si evince sia dal fatto che la fattura in acconto del 15-2-2018 reca il timbro del , oltre a quello dei suoi genitori, sia dalla deposizione del teste TE S_
, commercialista di entrambe le parti, escusso all'udienza del 15-5-2024, il quale ha riferito che la
[...] fattura di acconto era stata registrata nella contabilità del padre come vendita e nella contabilità di Pt_1 come acquisto in pari data e che, due o tre anni dopo l'emissione della stessa, gli
[...] TE chiese di inviargli la fattura e l' gliela inviò via whatsapp. Ebbene, né successivamente S_ all'invio in questione né a seguito del ricevimento della messa in mora del 2-12-2021 risulta che il Pt_1 abbia contestato detta fattura.
[...] Orbene, secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, “la fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (Cass. Sez. 2, 08/02/2024, n. 3581, Rv. 670294 – 01; Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 35870 del 06/12/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 2211 del 25/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 26801 del 21/10/2019; Sez. 2, Sentenza n. 15832 del 19/07/2011). Conseguentemente, l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova scritta tra imprenditori dell'esistenza del credito, giacché la relativa annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ex art. 2720 c.c. (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1444 del 15/01/2024; Sez. 6-2, Ordinanza n. 1972 del 23/01/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 2514 del 27/01/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 128 del 04/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 35171 del 18/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29176 del 20/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 32935 del 20/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 3383 del 18/02/2005), valendo anche a corroborare gli altri elementi probatori in atti. Tra questi, oltre a quelli già citati, possono annoverarsi anche i registri di stalla prodotti da entrambe le parti, ove tutti i bovini trasferiti in data 07-02-2018 in favore di risultano oggetto di TE vendita (doc. 2 fascicolo monitorio). 6) Anche dalle altre deposizioni testimoniali non sono emersi elementi utili a dimostrare la gratuità della cessione, atteso che gli unici testi che hanno dichiarato che la cessione dei bovini sarebbe stata gratuita sono la compagna del ( , per ciò stesso non pienamente attendibile, la TE Per_2 quale ha solo genericamente confermato che la cessione sarebbe stata a titolo gratuito, senza specificare pagina 4 di 5 null'altro in merito, nonché un amico dello stesso ( ), che ha genericamente riferito Pt_1 Tes_2 di aver sentito dire dai genitori che avrebbero fornito un aiuto economico a cedendogli Pt_1 gratuitamente i bovini, ma senza assistere alla pattuizione. Per contro, pur se i testi addotti dalla parte opposta non sono tutti attendibili (quali la figlia e sorella dell'opponente che avrebbe motivi di attrito con il fratello, il fratello dell'opposto Pt_5 CP_3 e la di lui moglie ), essi hanno comunque reso dichiarazioni concordanti sia in merito Parte_6 alla gratuità della cessione sia in merito alla pattuizione del prezzo e il teste indifferente alle parti Tes_3 in quanto estraneo alla famiglia, ha dichiarato con dovizia di particolari di aver assistito alla pattuizione della vendita e del relativo prezzo, in base alla tipologia dei capi e ai prezzi di mercato di capi venduti in precedenza. 7) In merito al quantum richiesto, deve innanzitutto rilevarsi che i testi addotti dagli opposti hanno tutti dichiarato di aver assistito personalmente alla contrattazione intercorsa tra le odierne parti per la vendita dei bovini presenti in stalla al prezzo netto di circa € 35.000,00 (oltre iva); tra questi, in merito al teste deve rilevarsi che non risultano ragioni per motivare della sua attendibilità, non Tes_3 apparendo corrispondente a verità la circostanza che egli sia il compagno di e avendo Persona_3 egli assistito alla contrattazione poiché aiutava i coniugi nei lavori di giardinaggio e in altri lavori. Pt_1 Inoltre, la perizia di parte del 6-3-2023 (doc. 4 opposta), confermata all'udienza del 15-05-2024 dal teste Dott. , ha analiticamente spiegato come fosse congruo il valore di € Testimone_4 34.900,00, iva esclusa, facendo riferimento alla consistenza dell'allevamento alla data del 07-02-2018, alle condizioni generali dell'allevamento dei bovini, tenuto conto dell'elevato valore genetico nonché della selezione praticata dall'allevatore, nonché del valore di mercato dei bovini oggetto di compravendita ottenuto sulla base di cessioni eseguite dalla stessa azienda per bestiame similare rilevabile dai documenti di vendita, allegando altresì alla relazione peritale le fatture “comparabili”, riferite alle precedenti vendite da parte della società agricola degli opposti e il Registro di stalla in cui sono riportate le dette vendite. Per contro, la perizia di parte prodotta dall'opponente (doc. 3 del relativo fascicolo) appare più sintetica e non risulta aver analizzato tutti gli aspetti estimativi e gli elementi rilevanti per una approfondita valutazione. Anche gli interessi risultano essere stati correttamente richiesti, atteso che l'operazione di compravendita non è avvenuta tra soggetti “privati”, ma tra società o imprese, regolarmente iscritte ed operanti nel settore agricolo. Deve dunque essere ritenuta la congruità del prezzo richiesto. 8) In conclusione, l'opposizione deve essere rigettata e l'impugnato decreto ingiuntivo deve essere confermato. Le spese seguono la soccombenza dell'opponente, anche in considerazione della sua mancata disponibilità a proseguire la mediazione, come da verbale del 19-6-2023 innanzi alla Camera di Conciliazione Forense, prodotto in atti (doc. prodotto da parte opposta in data 9-8-2023).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 4810/2022, per le causali di cui in motivazione, così provvede: respinge l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1465/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 17-10-2022, confermandolo in toto e dichiarandone la definitiva esecutività; condanna l'opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 4.500,00, dovuti per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Pescara, 26 agosto 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Franceschelli
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