Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 27/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 746/2025 vg promosso dai coniugi:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CARRIERO EN
RI VA FORINO, C.F. con il patrocinio dell'avv. C.F._2
PINTO RI RAFFAELLA e dell'avv. CURRELI FLAVIANO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario di Modena
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il
25/02/2025 dai coniugi predetti;
pagina 1 di 7
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge;
- di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1°
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, il 16.06.2021, innanzi al presidente del Tribunale di Modena
nella procedura di separazione consensuale RG.N. 2302/21 – omologata con decreto del
24.06.2021;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) Ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sull'atto di matrimonio, trascritto nel pubblico registro del Comune di Napoli, n. 4, parte II sez. V, anno 2005.
2) Disporre che il Sig corrisponderà alla Sig.ra Forino Maria Giovanna, Parte_1
a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato a quest'ultima, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio , la somma di €.200,00 a tutto Per_1
pagina 2 di 7 agosto 2026 e che da settembre 2026 in avanti detto assegno sarà pari ad €.220,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro e non oltre i primi cinque giorni di ogni mese. Si dà atto che il mantenimento ordinario in favore del figlio
, per il periodo gennaio 2025-agosto 2026, è già stato interamente versato dal sig. Per_1
alla Sig.ra Forino. Pt_1
3) Le spese straordinarie, da sostenersi nell'interesse del figlio e riguardanti la Per_1
salute, la cura, l'educazione e l'istruzione dello stesso, saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno. Allo scopo i coniugi individuano tali spese come quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Modena del 25 settembre 2019 e precisamente, a titolo indicativo, ma non esaustivo:
• spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate dal servizio sanitario nazionale;
b) cure dentistiche e di controllo effettuate presso strutture pubbliche;
c) visite, accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) spese farmaceutiche da banco e non purchè prescritte dal medico del servizio sanitario nazionale;
f) acquisto di occhiali e/o lenti a contatto;
• spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure e trattamenti dentistici ed ortodontici e visite oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche (scuola materna, scuola elementare, scuola media, scuola superiore, università
etc.) imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio pagina 3 di 7 anno e materiale didattico richiesto dalla scuola ad inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse ed iscrizioni scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria in caso di studi fuori sede;
• spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato,
pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività
sportive, ricreative e ludiche e relative attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c)
viaggi e vacanze.
Le spese straordinarie dovranno essere sempre debitamente concordate e documentate da parte del genitore che le ha sostenute, mediante esibizione all'altro genitore dei giustificativi di spesa, pena la decadenza dal diritto di ottenerne il rimborso.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, WhatsApp, e-mail, fax, etc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 gg dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è
dovuto entro il mese successivo all'esibizione.
Le parti concordano, inoltre, che il diritto di detrazione fiscale in merito alle suddette spese sarà riconosciuto in capo ai genitori nella misura del 50% ciascuno;
pertanto gli pagina 4 di 7 stessi si impegnano a richiedere l'intestazione delle fatture/ricevute e scontrini sempre a nome del figlio.
4) Il padre terrà con sé il figlio minore due pomeriggi alla settimana, indicativamente il mercoledì e venerdì prendendolo da casa alle 16,00 e riaccompagnandolo alle 20,00,
seguendolo sia nell'espletamento dei compiti, che nello svolgimento delle eventuali attività
culturali e sportive che si svolgeranno in detti giorni. Nei giorni che precedono il giorno di riposo coincidenti con il diritto di visita il padre terrà il figlio anche a dormire accompagnandolo a scuola il giorno dopo (nei periodi di vacanza scolastica invece lo accompagnerà a casa dalla madre).
Il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni dal sabato alle ore 16,00 alla domenica alle ore 21,00, trattenendolo presso di sé e seguendolo in detti giorni sia nell'espletamento dei compiti, che nello svolgimento delle eventuali attività culturali e sportive che si svolgeranno nelle sopraindicate giornate. Il diritto di visita stabilito potrà subire modifiche in dipendenza delle esigenze lavorative dei genitori che con celerità si daranno comunicazione .
5) Per quanto riguarda le vacanze Natalizie e Pasquali i coniugi si impegnano a concordare tra loro i periodi, rispettivamente entro il 30 novembre e 28 febbraio di ogni anno, con previsione di trascorrere con il figlio il giorno di Natale e di Pasqua ad anni alterni.
In caso di mancato accordo, durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà ad anni alterni, la settimana dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e la settimana dal 31
dicembre al 6 gennaio con l'altro. Nell'anno 2025 il primo periodo di ferie natalizie sarà
goduto dalla madre. Il diritto di visita stabilito potrà subire modifiche in dipendenza delle esigenze lavorative dei genitori che, con celerità, si daranno comunicazione.
pagina 5 di 7 Per le festività pasquali il figlio, ad anni alterni, trascorrerà la domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro. Nel caso di mancato accordo il figlio trascorrerà tre giorni continuativi presso un genitore e tre giorni continuativi con l'altro genitore. Il diritto di visita stabilito potrà subire modifiche in dipendenza delle esigenze lavorative dei genitori che, con celerità, si daranno comunicazione.
6) Per le vacanze estive il minore trascorrerà due settimane con il padre e due settimane con la madre, anche non consecutive, le rispettive settimane verranno concordate per iscritto tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno: fermo restando il diritto di visita come concordato per i periodi estivi non coincidenti con le settimane assegnate al padre e alla madre.
7) Entrambi i coniugi rinunciano a chiedere un assegno di divorzio l'uno nei confronti dell'altro, dichiarando di essere economicamente autosufficienti.
8) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
9) I ricorrenti dichiarano di rinunciare a proporre impugnazione avverso l'emananda sentenza di divorzio congiunto”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in MODENA il
14/04/2005 fra nato a [...] il [...] e FORINO Parte_1
RI VA nata a [...] il [...] alle condizioni sopra trascritte,
il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2005 - Atto n.
4 - Parte II - Serie A);
pagina 6 di 7 3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data
21/05/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
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