Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/06/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 99/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
DO. Giuseppe Minutoli Presidente
DO. Antonino Zappalà Consigliere
DO. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 99/2022 R. G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ammeSA al PAte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio a spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 10 gennaio
2022, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giovanni Gulino (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Strada San Giacomo n. 23, è elettivamente domiciliata,
Appellante contro
(già ) di Controparte_1 Controparte_2
Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore (Cod. Fisc. e p. IVA ), P.IVA_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Antonino Comunale (con pec indicata) e
Vincenza Maccora, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale della steSA Azienda, in
Messina, Contrada Papardo,
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. ), PAte_2 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. Francesco Suria (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, V.le S. Martino is.79 n. 261, è elettivamente domiciliato,
, nata a [...] il [...] (Cod. Fisc. , PAte_3 CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. RoSAna Turzi, (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina Via F. Bisazza n. 10, è elettivamente domiciliata,
(C.F. ), contumace, CP_3 C.F._4
Appellati
e nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. Controparte_4
, P.IVA n. ), con sede in Verona, Lungadige Cangrande n.16, P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Luigi Ragno (con pec indicata), presso il cui studio, in Messina, Strada San Giacomo n. 19, è elettivamente domiciliata,
in persona del legale rappresentante pro tempore (CF Controparte_5
e P. IVA n. , con sede in Trieste, via Largo Ugo Irneri n. 1, rappresentata e difesa, per P.IVA_4 procura in atti, dall'Avv. Salvatore Giuseppe Carrabba (con pec indicata), presso il cui studio, in
Messina, Via Cernaia n. 3, è elettivamente domiciliata,
1
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1907/2021 emeSA, in data 10 novembre 2021, dal
Tribunale di Messina, in composizione monocratica.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 18 luglio 2013, conveniva in giudizio, davanti al PAte_1
Tribunale di Messina, l' , Controparte_6 [...]
, e esponendo: che, nella primavera del 2008, in seguito PAte_2 CP_3 PAte_3 ad una visita specialistica effettuata dalla dott.SA le era stata diagnosticata una PAte_3
“fibromatosi uterina”, per la quale, in data 15 aprile 2008, era stata sottoposta ad intervento di isterectomia per via laparoscopica senza annessectomia, venendo dimeSA, due giorni dopo, con diagnosi di “mioma uterino”; che tale tipo di intervento era stato proposto dal dott. che lo Pt_2 aveva descritto come preferibile, comportando una convalescenza aSAi più breve rispetto alla chirurgia classica;
che, tuttavia, dopo l'intervento si erano manifestate complicanze, per le quali, essendole stata diagnosticata una fistola vescico-vaginale, in data 13 giugno 2008, era stata sottoposta ad altro intervento, presso l'Ospedale di riparazione della fistola vescico- Controparte_7 vaginale, neocisto ureterostomia, per stenosi uretere e fistola uretero-vaginale.
Ciò premesso, l'attrice deduceva la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che l'avevano avuta in cura presso l' , segnatamente di quelli Controparte_1 che avevano raccolto il consenso informato, senza illustrarle le possibili complicanze dell'intervento, di quelli che non l'avevano indirizzata verso una metodica di cura più sicura, di quelli che avevano eseguito l'intervento con imperizia, imprudenza e negligenza, di quelli che, nella fase post-operatoria, non avevano tempestivamente diagnosticato le complicanze urologiche, ponendovi rimedio.
Chiedeva, pertanto: “1) In via preliminare, per quanto espresso in narrativa, riconoscere e dichiarare la responsabilità solidale e concorsuale dei convenuti nella causazione del danno subito dalla sig.ra PA
, a seguito dell'evento sopra descritto;
2) Per l'effetto, condannare i convenuti, in PAte_1 solido, in favore dell'attrice al risarcimento di tutti i danni patiti e quantificabili complessivamente in € 140.000,00, oltre spese mediche nella misura di € 1.000,00 nonché alla rifusione delle spese giudiziarie, delle spese di c.t.p., oltre competenze ed onorari di causa, come da legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza PAte_3 delle doglianze svolte da parte attrice;
rilevava che, nell'ambito del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia penale presentata dalla nei confronti dei sanitari, i consulenti del PM, Pt_1 dott.ri e , avevano entrambi escluso una cattiva esecuzione dell'intervento di Per_1 Per_2 isterectomia al quale la era stata sottoposta;
la metodologia scelta dai sanitari era corretta e Pt_1 nessun addebito poteva muoversi agli stessi. Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attrici e, comunque, in caso di condanna, chiedeva di essere garantita e manlevata da che CP_5 chiedeva di poter chiamare in causa.
Si costituiva , evidenziando anch'egli che le consulenze disposte nell'ambito del PAte_2 procedimento penale a carico dei sanitari convenuti, instaurato a seguito della denuncia dell'odierna attrice, avevano accertato la mancanza di colpa o negligenza nell'operato dei medici;
rilevava che il consenso all'intervento era stato regolarmente prestato dalla la quale era stata informata Pt_1 anche delle possibili complicanze dell'intervento di laparoscopia, tra cui quella verificatasi nella
2 specie. Chiedeva il rigetto delle domande attrici, nonché l'autorizzazione a chiamare in causa la
, per essere da quest'ultima garantito e manlevato in caso di Controparte_4 soccombenza.
Si costituiva in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità della CP_3 domanda attrice per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio;
nel merito contestava la fondatezza delle domande e ne chiedeva il rigetto, prospettando l'applicabilità, al caso in esame, del decreto Balduzzi con conseguente riconducibilità della responsabilità dei medici convenuti nel paradigma dell'art. 2043 c.c.. Chiedeva, comunque, di essere garantito dall'
[...]
convenuta in caso di soccombenza. CP_1
Si costituiva, altresì, l' Controparte_6 chiedendo il rigetto delle domande. Ribadiva che le consulenze disposte nell'ambito del procedimento penale a carico dei sanitari convenuti avevano accertato la mancanza di colpa o negligenza nell'operato dei medici e che la aveva prestato regolare consenso Pt_2 CP_3 PAte_3 Pt_1 all'intervento, dopo essere stata informata anche delle possibili complicanze dello stesso. Contestava anche la domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti dell' , CP_3 Controparte_1 potendo piuttosto quest'ultima esperire azione di rivalsa nei confronti dei medici in caso di soccombenza.
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva eccependo l'improcedibilità della CP_5 domanda per mancato esperimento della mediazione, nonché il difetto di legittimazione passiva della dott.SA rilevava che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Balduzzi, i sanitari PAte_3 potevano rispondere solo a titolo di responsabilità extracontrattuale, a differenza dell'
[...]
la cui eventuale responsabilità aveva natura contrattuale. Chiedeva, quindi, il rigetto delle CP_1 domande dell'attrice e, in caso di condanna della convenuta eccepiva l'operatività della PAte_3 polizza “a secondo rischio”, oltre il massimale assicurato dall' Controparte_1
Si costituiva in giudizio la , rilevando che i medici convenuti, alla Controparte_4 luce della Legge Balduzzi, potevano essere chiamati a rispondere per eventuali colpe mediche solo ex art. 2043 c.c. e non a titolo di responsabilità contrattuale;
nel merito contestava la fondatezza delle doglianze svolte dalla e chiedeva il rigetto delle domande. Pt_1
Disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 1907/2021 emeSA, in data 10 novembre 2021, il Tribunale di Messina, così provvedeva: “rigetta l'eccezione di improcedibilità delle domande attrici sollevata dal convenuto e da rigetta le domande attrici;
compensa CP_3 CP_5 interamente le spese processuali tra le parti;
condanna la al Controparte_4 rimborso, a favore del convenuto delle spese processuali, liquidate in € 770,13 per PAte_2 spese ed € 7.254,00 per compensi ex D.M. n. 55/14 (valore indeterminabile, importi medi per le quattro fasi), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'Erario”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello chiedendo, in riforma della sentenza PAte_1 appellata, l'accoglimento delle domande formulate nel corso del primo grado del giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio l' (già Controparte_8 [...]
), eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità Controparte_2 dell'appello, ai sensi degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.
3 Si è costituito in giudizio , contestando l'appello proposto da in PAte_2 PAte_1 quanto inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto. In subordine, in caso di accoglimento delle domande formulate in citazione, ha chiesto di ritenere e dichiarare che la è tenuta a garantire e manlevare il dott. in virtù della Controparte_4 Pt_2 polizza per i rischi derivanti da attività professionale, e conseguentemente la condanna della assicuratrice al pagamento diretto delle somme eventualmente riconosciute in favore dell'attrice. Ha chiesto, inoltre, la condanna della al pagamento delle spese Controparte_4 processuali in favore del dott. ai sensi dell'art. 1917, comma 3°, c.c., anche del presente grado Pt_2 di appello. Con vittoria di spese e compensi di difesa.
Si è costituita eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ex artt. PAte_3
342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza appellata. In via subordinata, in caso di accoglimento dell'impugnazione, ha chiesto la condanna della società in persona del legale CP_5 rappresentante pro tempore, al rimborso di quanto l'appellata fosse costretta, eventualmente, a pagare in conseguenza del presente giudizio, ivi compreso il rimborso delle spese processuali. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Si è costituita, altresì, in giudizio la eccependo, Controparte_4 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c.. Nel merito, ha contestato la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza appellata. In via di mero subordine, ha chiesto che siano determinate le quote di responsabilità ricadenti su ciascuno dei soggetti appellati. Ha chiesto, inoltre, che sia ritenuta e dichiarata inammissibile e/o improponibile e comunque infondata la domanda, avanzata dal dott. di condanna della Pt_2 [...] al pagamento delle spese processuali del presente grado di appello, ai sensi Controparte_4 dell'art. 1917, comma 3°, c.c.. Con vittoria di spese processuali del secondo grado di giudizio. Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità CP_5 dell'appello e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di appello, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza appellata. Nella denegata e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle istanze dell'appellante, ha chiesto che sia accertato e dichiarato l'apporto causale della condotta di ciascun operatore sanitario, graduando la eventuale responsabilità di ciascuno dei convenuti e di ridurre le pretese di controparte nei limiti del giusto e del provato. In via meramente gradata, ha chiesto che sia ritenuto e dichiarato il diritto alla rivalsa/regresso nei confronti dell' , per tutte le somme che la compagnia Controparte_9 dovesse essere eventualmente condannata a corrispondere a parte attrice. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado, da porre a carico di chi di ragione.
Malgrado la rituale notificazione dell'atto introduttivo, non si è costituito in giudizio CP_3
per cui ne va dichiarata la contumacia.
[...]
A seguito della trattazione, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 17 giugno 2024, la causa
è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito alle eccezioni di carattere preliminare formulate in ordine alla inammissibilità dell'appello, occorre osservare che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. ed appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti
4 compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
1. Con il primo motivo di gravame, il difensore dell'appellante ha dedotto “In via preliminare, sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, comma 1 n. 3 c.p.c. omeSA indicazione delle conclusioni delle parti - omeSA pronuncia”. Ha eccepito che la sentenza appellata è nulla per essere state omesse del tutto le conclusioni rassegnate dalle parti. Ha aggiunto che, in particolare, parte attrice, con le note di trattazione del 16 novembre 2020, aveva sollevato censure gravissime relative alla CTU svolta, che avrebbero di certo legittimato l'accoglimento della richiesta volta alla dichiarazione di nullità della steSA e/o alla ricusazione del consulente.
La censura è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza steSA, per omeSA pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 28 gennaio 2025, n. 2033).
Nel caso in esame, pur non avendo trascritto in sentenza le conclusioni formulate dalle parti, il primo giudice non è incorso in alcuna omissione in ordine alle domande ed eccezioni formulate dalle parti, né in carenze di motivazione in ordine ai punti decisivi dalle stesse prospettati.
Contrariamente a quanto asserito dall'appellante, dalla motivazione della sentenza emerge chiaramente che il Tribunale ha bene esaminato le conclusioni delle parti.
In particolare, nelle note conclusive depositate, in data 24 settembre 2021, nell'interesse dell'attrice, il difensore ha precisato le conclusioni riportandosi, genericamente, a tutti i precedenti documenti, atti e verbali di causa e richiamando, in particolare “quanto dedotto con memoria del 26.02.2019 ed
a verbale all'udienza dell'11.11.2019, con riferimento alla dichiarazione di nullità della perizia a firma del DO. . Con riferimento alla relazione del c.t.u., dott.SA , il difensore Per_3 Persona_4 si è limitato a dedurre che “la consulente dott.SA , dopo aver elogiato la professionalità ed il Per_4 curriculum del convenuto DO. non ha ritenuto di doversi confrontare scientificamente con le Pt_2 diverse conclusioni degli altrettanto stimati Colleghi e di cui dichiara di Controparte_10 CP_11 aver preso visione con lo studio degli atti di causa”.
Il Tribunale, in ordine alla declaratoria di nullità della relazione svolta dal primo c.t.u., dott. Per_3 ha richiamato le argomentazioni, esaustive, di cui all'ordinanza dell'11 novembre 2019, mentre con riferimento alle doglianze espreSAmente mosse all'elaborato del secondo c.t.u., DO.SA , ha Per_4 evidenziato come quest'ultima avesse puntualmente risposto “ai rilievi svolti da parte attrice e ribaditi in sede di discussione orale, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dai periti nominati nell'ambito del procedimento penale dott.ri e , precisando “La dott.SA Controparte_10 CP_11
ha, infatti, precisato che è noto che tutte le donne che presentano fibromi uterini hanno la Per_4 tendenza ad andare in menopausa tardivamente in quanto lo stesso iperestrogenismo responsabile della patologia uterina condiziona un prolungamento della età fertile. Pertanto, non si poteva aspettare semplicemente che la menopausa ponesse fine alle menometrorragie proprio perché non era dato sapere quando la menopausa sarebbe arrivata, con ciò confutando espreSAmente quanto sostenuto dai periti dott.ri e a pag. 35 della loro relazione. In ogni caso Controparte_10 CP_11 la menopausa non avrebbe certo giovato ad evitare che la patologia virale riscontrata all'esame
5 istologico sulla cervice uterina potesse trasformarsi in carcinoma. La dott.SA ha, inoltre, Per_4 precisato che la comparsa della sintomatologia descritta dall'attrice dopo dieci giorni dall'intervento eseguito dimostrava che la introduzione del blu di metilene in vescica o l'isolamento dell'uretere non avrebbero evitato la complicanza, dal momento che detta fistola è stata il risultato della caduta di una escara che è avvenuta diversi giorni dopo l'intervento stesso. Infatti, l'intervento è stato eseguito il 15 aprile e la signora ha notato la fuoriuscita di liquido dalla vagina il 27 Pt_1 aprile. Il chirurgo non ha lesionato la vescica durante l'intervento altrimenti la sintomatologia sarebbe iniziata immediatamente: infatti, al controllo del 21, non si è avuta alcuna sintomatologia sospetta. Certamente la fistola è stata conseguenza dell'atto operatorio ma come complicanza non prevenibile! Appare evidente che la c.t.u. nominata nel presente giudizio si è confrontata anche con le conclusioni rassegnate dagli altri consulenti che avevano già esaminato il caso, rispondendo in modo esaustivo, sulla scorta delle proprie competenze mediche, ai quesiti demandati da questo giudice”. Le conclusioni formulate nell'interesse di parte attrice sono state, evidentemente, esaminate e valutate dal Tribunale, per cui il vizio denunciato si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza.
D'altra parte, come pure chiarito dalla Suprema Corte di CaSAzione, la parte che sostiene che l'imparzialità di un consulente tecnico d'ufficio è stata compromeSA deve proporne la ricusazione entro il termine di cui all'art. 192, comma 2, c.p.c. e, in mancanza di rituale ricusazione, la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo (cfr. Cass. Civ., sez. II, 11/07/2024, n. 19073).
E' stato, inoltre, chiarito che “L'art. 192, comma 2, c.p.c. prevede che l'istanza di ricusazione del consulente tecnico d'ufficio dev'essere presentata con apposito ricorso da depositare in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione e, quindi, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo;
a tale regola non è consentito derogare nemmeno in caso di sopravvenuta conoscenza dell'incompatibilità, potendosi in tale ipotesi soltanto prospettare le ragioni atte a giustificare un eventuale provvedimento giudiziale di sostituzione, ex art. 196 c.p.c., insindacabile in caSAzione se la motivazione è immune da vizi logici” (Cass. Civ., sez. III, 13/03/2023, n. 7280).
Nella specie, nessuna istanza di ricusazione del c.t.u. è mai stata formulata dall'attrice, ai sensi dell'art. 192 c.p.c., né, in sede di precisazione delle conclusioni, è stata chiesta la sostituzione del consulente per motivi di incompatibilità, o opportunità.
D'altra parte, nessun dubbio sulla imparzialità del c.t.u. poteva essere ingenerato dal fatto che la
DO.SA , dopo avere osservato, esaminando la documentazione in atti, che “La descrizione Per_4 dell'intervento chirurgico non ha fatto rilevare difficoltà tecniche particolari”, abbia ricordato “che il DO. vanta una esperienza di molti anni e di moltissimi interventi di endoscopia PAte_2 chirurgica ginecologica”, aggiungendo che “Indipendentemente tuttavia dalla esperienza del ginecologo, si ribadisce il concetto che niente, durante l'intervento, ha lasciato presupporre che vi fosse stata una lesione vescicale”. Inoltre, occorre osservare che, come meglio si vedrà, l'esperienza dell'operatore e il numero di interventi di isterectomia per via laparoscopica dallo stesso già eseguiti costituisce uno dei parametri in base ai quali valutare la correttezza della scelta del metodo di asportazione dell'utero, tra quelli possibili, e, in particolare, il tasso di rischio che, nel corso dell'esecuzione dell'intervento, si
6 verifichino le complicanze urologiche, comuni a tutti i tipi di isterectomia. Per cui non sorprende che il c.t.u. abbia menzionato tale dato.
D'altra parte, la imparzialità del consulente (che, peraltro, ha chiarito di non avere mai operato con il
DO. emerge chiaramente dal complessivo esame della relazione, laddove le valutazioni dalla Pt_2 steSA espresse risultano puntualmente supportate da dati obiettivi e criteri scientifici, dalla steSA esplicitati e resi facilmente verificabili (peraltro, non confutati dal c.t.p. con argomentazioni altrettanto convincenti sul piano meramente scientifico, piuttosto che personale).
2. Con il secondo motivo di gravame, il difensore ha argomentato “Ancora in via preliminare, sulla nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4) c.p.c. - motivazione perpleSA ed obiettivamente incomprensibile”. A dire del difensore, la sentenza appellata sarebbe affetta da nullità radicale anche per violazione dell'art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c., avendo il primo giudice formulato la propria decisione in maniera contraddittoria e lacunosa con una motivazione nel complesso incomprensibile.
Anche tale censura appare infondata, atteso che il primo giudice ha, bene e comprensibilmente, esposto le ragioni, di fatto e di diritto, poste a fondamento della decisione, in modo da consentire un controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento. D'altra parte, in linea di principio, il giudice non è tenuto a dare conto in motivazione del fatto di avere valutato analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare ogni singola argomentazione prospettata dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi per giungere alle proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. I,
12/12/2024, n. 32214).
In ogni caso, anche ove si ritenesse fondata la prospettata violazione, la conseguente pronuncia di nullità della sentenza non escluderebbe il dovere della Corte di decidere la causa nel merito, atteso che il vizio di nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione non rientra fra quelli, taSAtivamente indicati, che ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., comportano la rimessione della causa al primo giudice, dovendo il giudice del gravame, ove ritenga la sussistenza del vizio, porvi rimedio integrando la motivazione e pronunciando nel merito della domanda (cfr.
Cass. Civ., sez. III, 21/02/2011, n. 4217).
3. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Nel merito. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 30 Codice Deontologia Medica;
della L. 23 dicembre 1978, n. 833; della
L. 28 marzo 2002, n. 145 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea di Oviedo 4.4.1997; degli artt. 2, 13 e 32 Cost.; degli artt. 1, 2 e 3 CEDU;
della L. n. 219 del 2017; della L. n. 24 del
2017”. Ha evidenziato che, nel caso di specie, non soltanto il trattamento chirurgico era stato eseguito senza un'adeguata informazione sui possibili rischi (come del resto accertato dal Giudice), ma soprattutto senza rendere edotta la paziente delle alternative meno invasive rispetto al trattamento chirurgico eseguito, alcune delle quali di natura farmacologica, per cui doveva presumersi il dissenso della paziente.
Anche tale doglianza è infondata.
Occorre premettere, in diritto, che, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
“In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel
7 primo caso, l'omeSA o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa” (ex plurimis, Cass. Civ., sez. III, 04/11/2020, n. 24471). Il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è autonomamente risarcibile se, e solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale, diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr. Cass.
Civ., sez. III, 12 giugno 2023, n. 16633; Cass. Civ., sez. III, 2 gennaio 2025, n. 38).
PAtendo, infatti, dal presupposto che, in ossequio al principio generale della causalità giuridica, solo i danni effettivamente subiti e specificamente dimostrati dal danneggiato sono risarcibili, va da sé che la violazione dell'obbligo di informazione medica (ossia la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente) non costituisce un danno risarcibile in sé (cfr. Cass. Civ., sez. III, 26/06/2024, n.17649).
E' stato, inoltre, precisato che “Il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, pur neceSArio ed anche se eseguito secundum legem artis, ma tuttavia effettuato senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e, dunque, senza un consenso consapevolmente prestato, dovrà conseguire alla allegazione del relativo pregiudizio ad opera del paziente, riverberando il rifiuto del consenso alla pratica terapeutica sul piano della causalità giuridica ex art. 1223 c.c. e cioè della relazione tra evento lesivo del diritto alla autodeterminazione - perfezionatosi con la condotta omissiva violativa dell'obbligo informativo preventivo - e conseguenze pregiudizievoli che da quello derivano secondo un nesso di regolarità causale. Il paziente che alleghi
l'altrui inadempimento sarà dunque onerato della prova del nesso causale tra inadempimento
e danno, posto che: a) il fatto positivo da provare è il rifiuto che sarebbe stato opposto dal paziente al medico;
b) il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla scelta soggettiva del paziente, sicché la distribuzione del relativo onere va individuato in base al criterio della cd. vicinanza della prova;
c) il discostamento della scelta del paziente dalla valutazione di necessità/opportunità dell'intervento operata dal medico costituisce eventualità non corrispondente all'id quod plerumque accidit. Tale prova potrà essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni, queste ultime fondate, in un rapporto di proporzionalità diretta, sulla gravità delle condizioni di salute del paziente e sul grado di neceSArietà dell'operazione, non potendosi configurare, “ipso facto”, un danno risarcibile con riferimento alla sola omeSA informazione, attesa l'impredicabilità di danni in re ipsa nell'attuale sistema della responsabilità civile” (Cass. Civ., sez. III, 11/11/2019, n. 28985). Nel caso in esame, l'attrice, ha lamentato la sussistenza di profili di responsabilità professionale a carico dei sanitari che avevano raccolto il consenso informato dell'attrice, senza illustrarle le possibili
8 complicanze urologiche dell'intervento di isterectomia, e di quelli che non l'avevano indirizzata verso
“una metodica di cura più sicura”, ma non ha allegato alcun pregiudizio, diverso da quello biologico, derivante dalla lamentata lesione del diritto all'autodeterminazione. Inoltre, con riferimento all'incidenza della mancata informazione sul dedotto danno alla salute, l'attrice non ha allegato e dimostrato, anche tramite presunzioni (indicando fatti noti dai quali desumere il rifiuto), che, ove compiutamente informata, avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento di isterectomia propostole dai medici.
Solo in grado di appello, il difensore ha dedotto che il rifiuto avrebbe dovuto presumersi - pur in mancanza di allegazione - per il fatto che, come riferito dalla steSA c.t.u., DO.SA , nel caso in Per_4 esame vi erano altre alternative di cura rispetto al trattamento chirurgico eseguito, anche farmacologiche con l'utilizzo di sostanze ormonali, quindi di gran lunga meno invasive, e per il fatto che la sig.ra non era mai stata sottoposta ad interventi analoghi. Pt_1
Tale argomentazione, tuttavia, non appare condivisibile.
A parte la considerazione che la prova per presunzioni presuppone che l'attore abbia assolto (tempestivamente) all'onere di allegazione sullo stesso gravante, occorre osservare che lo stesso consulente tecnico d'ufficio, dopo avere affermato che, pur se astrattamente possibile in caso di fibromatosi uterina, la cura farmacologica a base di ormoni, non sarebbe stata risolutiva nel caso in esame, essendo stata riscontrata una “zona di adenomiosi”, che oltre a causare dolori pelvici cronici
“non risente della terapia farmacologica”. D'altra parte, come pure evidenziato dal c.t.u. “La scelta della isterectomia è stata convalidata, inoltre, da quanto risultato dall'esame istologico del pezzo operatorio. Infatti, è emerso che la signora era affetta da una patologia di natura virale a livello della cervice uterina che, anche Pt_1 se asintomatica, avrebbe potuto trasformarsi in carcinoma cervicale”. Né il verosimile dissenso poteva presumersi dal mero fatto che la non avesse mai subito Pt_1 interventi di tale tipo.
4. Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Ancora nel merito, violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 ss. cod. civ. Errore di fatto in ordine alla sussistenza della responsabilità per colpa medica”. A dire del difensore, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere, recependo le, parziali ed approssimative, conclusioni del c.t.u., la non imputabilità alla colpa medica dei convenuti dei danni derivati dall'intervento eseguito sull'attrice.
Anche tale censura è infondata.
Ha lamentato, in particolare, il difensore che il primo giudice avrebbe dovuto tenere conto di quanto esposto, in ordine alla scelta del metodo di asportazione dell'utero da praticare sulla paziente, dal consulente tecnico di parte Prof. - nominato dal P.M. nell'ambito del procedimento penale CP_11 originato dalla denuncia dell'attrice - il quale aveva ritenuto che fosse preferibile effettuare una
“isterectomia vaginale” (VH), in luogo della “isterectomia vaginale laparoscopicamente assistita”
(LAVH) in concreto eseguita, essendo quest'ultima “gravata da maggiore incidenza di complicanze in particolare di lesioni ureterali (le più gravi nell'ambito delle vie urinarie), che non si verificano quasi mai quando l'utero viene asportato per via vaginale”.
In proposito, tuttavia, occorre osservare, in primo luogo, che lo stesso Prof. a precisato che, CP_11 da uno studio condotto da OH nel 2005, “quando la VH veniva meSA a confronto con la LH, non si notava una differenza significativa per quanto riguarda le lesioni vescicali: 1,6 % vs 1,2%”
(dunque, maggior rischio nel caso di VH) e che, da uno studio condotto in Francia era emerso come,
“nella LH, l'incidenza delle lesioni vescicali diminuisce con l'esperienza dell'operatore… su 1501
9 LH eseguite in circa 15 anni, l'incidenza delle lesioni, pari al 2% nelle prime 40 procedure, si riduceva allo 0,4% dopo 100 procedure”. Dunque, la scelta tra le due possibili tecniche, VH e LAVH, non poteva non risentire, nella specie, della specifica esperienza acquisita nel tempo dall'equipe medica diretta dal DO. , che rendeva, in concreto, meno rischiosa la isterectomia PAte_2 vaginale laparoscopicamente assistita.
In secondo luogo, la valutazione espreSA dal predetto consulente in ordine al maggior tasso di complicanze ureterali riscontrabili in caso di LAVH, oltre a non essere stata condivisa dal c.t.u. nominato nel presente giudizio, DO.SA , che ha ritenuto ugualmente valide le due tecniche Per_4 operatorie (VH e LH), entrambe meno invasive rispetto alla “isterectomia addominale” (AH), appare smentita alla luce delle argomentazioni svolte dagli altri consulenti nominati dal P.M. nell'ambito del procedimento penale.
In particolare, la DO.SA , dopo avere esaminato lo studio condotto da un gruppo Persona_5 di ricercatori dell'Università Cattolica di Lovanio, in Belgio, in merito alle complicanze, minori
(febbre superiore ai 38,5° C, dopo 2 giorni, incisione della vescica inferiore a 2 cm e adenomiosi iatrogena) e maggiori (emorragia, fistola vescico-peritoneale, danno ureterale, perforazione o fistola rettale), comuni a tutti i tipi di isterectomia, ha osservato che “i risultati ottenuti da una serie di 4505 donne hanno mostrato chiaramente che, se eseguita da mani esperte, l'isterectomia laparoscopica non è associata a un aumento dei tassi di complicazioni maggiori”, aggiungendo che “la tecnica della isterectomia laparoscopica non aumenta l'incidenza di complicanze intra o postoperatorie”.
Analoghe considerazioni medico-legali ha svolto il DO. il quale ha precisato che Persona_6
“Nell'isterectomia vaginale laparoscopico assistita (LAVH), come nel caso specifico, la procedura è abbastanza simile all'isterectomia vaginale poiché l'utero viene rimosso attraverso a vagina. Prima della rimozione, però il chirurgo usa il laparoscopio per esplorare l'utero e gli organi circostanti e per separare gli annessi (ovaie e salpingi) e parte dell'utero dalle sue connessioni legamentose e vascolari”. Non può, quindi, condividersi l'argomentazione difensiva, basata sul solo elaborato del Prof.
secondo la quale sarebbe stata imprudente la scelta di asportare l'utero mediante LAHV, CP_11 anziché per via vaginale (VH).
Ha dedotto, inoltre, l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto conto di tutte le complicanze manifestatesi a seguito dell'intervento di isterectomia, concentrando la propria attenzione, ed escludendone la prevenibilità ed evitabilità, sulla sola fistola vescicale e trascurando il danno ureterale. Ha evidenziato, inoltre, che nella relazione del Prof. le lesioni urologiche, nella CP_11 loro totalità, erano state ritenute conseguenza di “un uso improprio del coagulatore bipolare, giacché si manifestarono a distanza di alcuni giorni dall'intervento, come tipicamente accade in caso di danno termico” e della mancata adozione delle “misure precauzionali in grado di impedirne o di ridurne fortemente l'incidenza”. Occorre premettere che dalla documentazione in atti emerge che, in seguito all'intervento di isterectomia, si manifestavano alcune complicanze, consistite in “fistola vescico-vaginale e stenosi uretere pelvico sn” (come emerge dalla cartella clinica relativa al ricovero presso l'U.O. di urologia dell' di , dove l'attrice è stata sottoposta ad intervento Controparte_12 Controparte_7 di “riparazione di fistola V.V., Neocistoureterostomia”, come descritto nella scheda allegata alla steSA cartella clinica).
Si legge, in particolare, nella relazione del consulente del P.M., Prof. “Non si evince dalla CP_11
10 descrizione dell'atto operatorio, che furono intraprese quelle misure precauzionali in grado di impedirne o di ridurne fortemente l'incidenza, quali l'instillazione di bleu di metilene in vescica (prevenzione delle lesioni vescicali) e l'identificazione dell'uretere sino all'incrocio con i vasi uterini (prevenzione delle lesioni ureterali). Considerata anche l'assenza di patologie (ad esempio endometriosi, flogosi pelviche, processi aderenziali, fibromi infraligmentari ecc.) tali da creare difficoltà nell'esecuzione dell'intervento, è da ritenere che alla loro omissione siano correlabili le lesioni patite dalla paziente”. Sennonché, con riferimento alla “fistola vescico-vaginale”, il c.t.u., DO.SA , ha spiegato, con Per_4 argomentazioni più convincenti, che, in ragione del fatto che tale complicanza si era resa visibile solo dopo che erano trascorsi ben 10 giorni dalla dimissione con la sintomatologia riferita dalla perizianda, costituita da abbondante perdita limpida acquosa dalla vagina, doveva ritenersi “Assolutamente verosimile che, alla caduta di una escara prodotta dalla coagulazione di un vaso vicino alla parete vescicale, si sia formata una lesione della parete steSA e di conseguenza un tragitto fistoloso con la vagina. Sicuramente complicanza dell'intervento chirurgico, prevedibile ma non prevenibile né evitabile”, ribadendo, in sede di chiarimenti, che la “lesione fistolosa che si è verificata in seguito all'intervento chirurgico, si chiarisce ancora ancora una volta che la introduzione del blu di metilene in vescica o l'isolamento dell'uretere non avrebbero evitato la complicanza, dal momento che detta fistola è stata il risultato della caduta di una escara che è avvenuta diversi giorni dopo l'intervento stesso. Infatti, l'intervento è stato eseguito il 15 aprile e la signora ha notato la fuoriuscita Pt_1 di liquido dalla vagina il 27 aprile. Il chirurgo non ha lesionato la vescica durante l'intervento, altrimenti la sintomatologia sarebbe iniziata immediatamente: infatti, al controllo del 21, non si è avuta alcuna sintomatologia sospetta”. Per quanto riguarda la “stenosi ureterale”, si osserva, invece, che la DO.SA , dopo avere Per_2 chiarito che “nella prevenzione delle lesioni ureterali l'isolamento dell'uretere e l'ispezione del suo decorso contribuisce alla prevenzione o al rapido riconoscimento della lesione”, ha aggiunto
“Tuttavia, la visualizzazione dell'uretere è un tempo previsto nell'isterectomia radicale per problemi oncologici e non per l'isterectomia semplice”, ribadendo: “la lesione ureterale può essere evitata sclerotizzando e seguendo tutto il decorso degli ureteri ma sottolineo che l'isterectomia semplice non prevede questo tempo operatorio”. Ha, inoltre, chiarito che “le lesioni delle vie urinarie vengono anche dalla letteratura più moderna considerate possibili complicanze dopo isterectomia”, e si verificano con frequenza a causa della
“stretta vicinanza anatomica tra le vie urinarie stesse e gli organi genitali interni”, concludendo che, nel caso esaminato “non sono frutto di imprudenza o negligenza ma possibili complicanze della steSA isterectomia”. Analogamente, il DO. ha concluso che patologie insorte, “fistola vescico-vaginale e una Per_1 stenosi ureterale sinistra, non sono imputabili al cattivo operato dei sanitari, essendo dette evenienze delle complicanze contemplate in letteratura”.
Correttamente, dunque, il primo giudice ha escluso profili di responsabilità in capo ai medici che hanno eseguito l'intervento di isterectomia, ritenendo che le complicanze fossero prevedibili, ma non prevenibili, né evitabili, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile.
Ne segue il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza appellata, anche in ordine al profilo delle spese processuali, potendo ritenersi assorbito il relativo motivo di appello, con cui il difensore si è limitato a lamentare che la “errata statuizione contenuta nella sentenza abbia prodotto come inevitabile conseguenza anche l'errore in ordine al capo sulle spese di lite”, e non avendo gli
11 appellati proposto specifica impugnazione in ordine alla compensazione delle spese disposta dal primo giudice.
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La regolamentazione delle spese processuali segue la regola della soccombenza, per cui
[...] va condannata alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese del presente PAte_1 grado del giudizio, che si liquidano - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia
(disputatum), dichiarato dallo stesso appellante, e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - in complessivi € 7.160,00 (di cui € 1.489,00, per la fase di studio, € 956,00, per la fase introduttiva, € 2.163,00, per la fase di trattazione, ed € 2.552,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge, per ciascuno degli appellati, comprese le terze chiamate.
In proposito, può essere richiamato l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo” (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 03/02/2025, n. 2520).
Nulla occorre disporre in ordine alle spese relativamente alla parte rimasta contumace.
L'appellato ha chiesto la condanna della propria Compagnia Assicuratrice, PAte_2 [...]
al pagamento delle spese processuali del presente grado, ex art. 1917, Controparte_4 comma terzo, c.c..
Il diritto alla refusione delle spese di resistenza, ex art. 1917, comma 3, c.c., che deriva dal contratto di assicurazione, spetta, in linea di principio, anche in caso di vittoria in giudizio nei confronti del terzo, salvi naturalmente gli effetti della compensatio lucri cum damno, se quelle spese gli siano state già versate dal terzo (cfr. Cass. Civ., sez. III, 16/02/2024, n. 4275, in parte motiva).
Come precisato dalla Suprema Corte di CaSAzione, l'eventuale clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali, o tecnici, non designati dall'assicuratore, è nulla ex art. 1932 c.c., dal momento che deroga in pejus al disposto dell'art. 1917, comma 3, c.c. (cfr. Cass. Civ., sez. III, 05/07/2022, n. 21220).
Tuttavia, le spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, c.c., sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato.
Come pure chiarito dalla Suprema Corte di CaSAzione, “nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promoSA dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, sostenute), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato” (ex multis, Cass. Civ., sez. VI,
05/07/2022, n. 21290; cfr. Cass. Civ., sez. III, 15/09/2023, n. 26683; Cass. n. 4786/2021).
12 Nel caso in esame, l'assicurato non ha provato un effettivo esborso già sostenuto per le spese di difesa e resistenza nel giudizio di appello, né ha precisato l'ammontare, per cui la domanda contrattuale formulata nei confronti della assicuratrice va rigettata.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la steSA impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1907/2021 emeSA, in data 10 novembre 2021, dal Tribunale PAte_1 di Messina, in composizione monocratica, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna alla rifusione, in favore degli appellati costituiti, delle spese PAte_1 processuali del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 7.160,00 ciascuno per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Rigetta la domanda, formulata da , di condanna della PAte_2 Controparte_4 al pagamento delle spese processuali del presente grado, ai sensi dell'art. 1917,
[...] comma 3, c.c.;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(DO.SA Silvana Cannizzaro) (DO. Giuseppe Minutoli)
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