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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 855/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 855/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZANO CP_1 Pt_1 P.IVA_1
PAOLA e dell'avv. LOMBARDO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA
TARO 56 ROMA presso il difensore avv. RAZZANO PAOLA.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. UBERTI MANUELA GIOVANNA e P.IVA_2 dell'avv. COLOMBO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CORTEVECCHIA,
45 presso il difensore avv. UBERTI MANUELA GIOVANNA. CP_2
APPELLATO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di declaratoria di incompetenza per materia resa dal Tribunale di Bologna -
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la società in persona del Parte_2
suo presidente e legale rappresentante, con atto di citazione in riassunzione, ritualmente e tempestivamente notificato, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di
Ferrara, l' , in persona del suo commissario Controparte_2
straordinario, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo corrispondente alla rivalutazione ISTAT da applicarsi sull'intero corrispettivo ad essa dovuto per la gestione dei servizi “no core” (prestazioni di carattere non sanitario bensì di servizio e di supporto alle attività sanitarie e assistenziali svolte dall'ospedale, quali sanificazione, pulizia, vigilanza, logistica e centralino).
In particolare, la società attrice aveva asserito che, ai sensi dell' art. 4 del contratto inter partes, datato novembre 2006, ed avente ad oggetto la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di completamento del nuovo ospedale di in CP_2
località Cona, il suo ampliamento, con successiva gestione dei servizi “no core” e dei servizi commerciali compatibili, la rivalutazione ISTAT avrebbe dovuto applicarsi sull'intera misura del pattuito corrispettivo, omnicomprensivamente inteso, senza alcuna distinzione o differenziazione tra le sue componenti, in quanto dalle parti espressamente assoggettato a revisione annuale per l'adeguamento al costo della vita, sulla base dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in conformità all'allegato Piano Economico Finanziario (PEF), datato giugno 2005, che prevedeva anch'esso la revisione annuale dell'intero corrispettivo su base ISTAT.
L'Azienda convenuta si era costituita nel giudizio come sopra riassunto, e, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie, aveva evidenziato come le contraenti, all'esito di interlocuzioni negoziali intervenute nel periodo intercorrente tra la predisposizione del sopra richiamato PEF (2005) e la sottoscrizione del contratto per cui è causa (2006), pagina 2 di 10 previa esplicita distinzione del dovuto compenso in due componenti (corrispettivo e rimborso), avevano previsto l'applicazione della rivalutazione ISTAT solo sulle somme da versare a titolo di corrispettivo in senso stretto e non anche su quelle spettanti all'impresa a titolo di rimborso.
La convenuta, pertanto, aveva concluso, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Con sentenza n. 161/2021, resa in data 09/03/2021, l'adìto Tribunale di Ferrara rigettava la domanda proposta dalla società affermando che, tra il 2005 ed il Parte_2
2006, le parti avevano testualmente distinto il compenso in due voci : “corrispettivo” e
“rimborso”, prevedendo l'applicazione della rivalutazione ISTAT alla sola prima componente e non anche alla seconda prevista al solo fine di remunerare l'investimento iniziale e del tutto indifferente alle variazioni di consistenza, evidenziando come siffatta regolamentazione negoziale era comunque redditizia per la società concessionaria attrice, seppure con un margine inferiore a quello inizialmente previsto dal PEF.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, la società Parte_2 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, l'
[...]
, proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza. Controparte_3
In particolare, l'appellante, formulando due motivi di appello, ha cesurato l'impugnata sentenza poiché, a suo dire, frutto di errata valutazione della documentazione in atti.
La società appellante ha, quindi, testualmente concluso chiedendo: “Voglia la Corte di
Appello di Bologna, rigettata ogni contraria istanza proposta da TE
, accogliere l'appello proposto e pertanto: in via principale e nel
[...]
merito: - annullare e/o revocare la sentenza n. 161 del 25/02/2021 resa dal Tribunale di
Ferrara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Marianna Cocca, nell'ambito del giudizio R.G.
n. 2862/2019, nella parte in cui rigetta le domande di parte attrice e la condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell' ; - accogliere, TE in riforma della menzionata sentenza, le domande di parte attrice e per l'effetto: - accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento integrale CP_5
del corrispettivo per la gestione dei servizi “no core” con riconoscimento pagina 3 di 10 dell'applicabilità della rivalutazione sull'intera misura del corrispettivo, come previsto e disciplinato dall'art. 4 del Contratto di Concessione, - condannare l TE
convenuta al pagamento di tutte le somme indebitamente trattenute, a titolo di mancato parziale riconoscimento della rivalutazione ISTAT sul corrispettivo, ovvero non corrisposte sulle fatture emesse da quantificate alla data del 31 dicembre CP_5
2018 in €. 3.803.517,92, oltre IVA di legge, oltre alle successive somme maturande, nonché al pagamento degli interessi di mora nella misura di legge come calcolati dalle rispettive scadenze ovvero, in subordine, a far data dalla domanda di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, incluso il rimborso del contributo unificato e la restituzione delle spese di lite liquidate nelle sentenze di primo grado e già corrisposte da parte attrice”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l Controparte_2
ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, e,
[...]
concludendo, ha chiestol'integrale conferma dell'appellata sentenza.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare in data 16/07/2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello così come proposto dalla società non sia fondato e che, per l'effetto, l'impugnata Parte_2
sentenza debba essere integralmente confermata.
Come in precedenza esposto, l'odierna appellante, svolgendo due motivi di gravame tra di loro interdipendenti e, per ciò, suscettibili di delibazione unitaria, ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, valutando erroneamente la documentazione versata in atti e, segnatamente, la clausola di cui all'art. 4 del contratto inter partes e l'allegato PEF, ha escluso che la rivalutazione
ISTAT fosse applicabile al pattuito compenso nel suo integrale e indistinto ammontare.
- Qualificazione del rapporto tra le parti. pagina 4 di 10 Ed invero, giova anzitutto osservare che la società è una società di Controparte_6 progetto costituita dall'ATI aggiudicataria della concessione per il completamento del nuovo polo ospedaliero di e per la gestione, per un periodo di 29 anni, dei servizi CP_2
“no core” e dei servizi commerciali compatibili.
A fronte del costo complessivo di costruzione dell'opera di circa € 140.000.000,00, ha anticipato il 30% (circa € 45.000.000,00) e per consentire il recupero Controparte_6
della somma è stata prevista la facoltà per la concessionaria di gestire i menzionati servizi per 29 anni, con onere economico a carico dell
[...]
in proporzione all'entità dei servizi erogati. Controparte_3
Il rapporto tra le parti si inquadra, quindi, nella concessione di “opere fredde”, la cui realizzazione non è finanziata ricorrendo al mercato.
Infatti, la concedente è anche la principale acquirente dei servizi resi e la componente dei ricavi e del flusso di cassa netto diretto a ripagare i costi di investimento, di gestione,
i finanziatori nonché a remunerare il capitale, proviene principalmente dal canone erogato in favore del concessionario a fronte del servizio prestato, eventualmente incrementato da ulteriori proventi derivanti da gestione di attività a mercato.
- Applicazione della rivalutazione ISTAT solo sul corrispettivo propriamente inteso
Tutto ciò premesso, deve precisarsi che la documentazione prodotta dalle parti deve essere valutata e interpretata nel suo complesso, al fine di ricostruire l'effettiva volontà negoziale delle parti, facendo, anzitutto, ricorso al criterio ermeneutico letterale, il quale, sicuramente fondamentale nell'espletamento della suddetta attività esegetica, deve comunque essere coordinato con gli ulteriori criteri interpretativi e, segnatamente, con quello teleologico-funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. n. 23701/2016).
Infatti, è pur sempre necessario riscostruire la “comune intenzione delle parti stipulanti” senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti.
Ne deriva che il dato testuale, pur rivestendo un rilievo contrale, non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni pagina 5 di 10 negoziali non è un “prius”, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. n. 14432/2016).
Orbene, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti anche successivo al contratto medesimo concorrono fra loro in via paritaria a definire la comune volontà dei contraenti.
Il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo che, come anticipato, non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 24560/2016).
Nel caso di specie, occorre, per ciò, mettere in relazione tra loro i documenti tecnico- negoziali sopra menzionati e quelli in itinere formatisi nel corso delle intermedie interlocuzioni tra le parti, le cui intese sono poi confluite nel testo contrattuale definitivo.
Ed invero, il PEF del 2005, quale strumento di garanzia dell'equilibrio economico e finanziario del progetto, prevedeva la revisione annuale dell'intero corrispettivo su base
ISTAT.
Tuttavia, con nota n. 4079 del febbraio 2006, la società comunicava Parte_2
all' di essere disponibile all'introduzione di Controparte_2 un canone di riequilibrio (o di disponibilità) pari al “margine annuo SPV” evidenziato nel PEF (quale differenza fra prezzo per l' e costo dei servizi) e ad esso Pt_3 sostitutivo, destinato a ripagare l'investimento e restituire così ai canoni dei servizi “no core” l'esclusiva funzione di compensare la prestazione dei servizi stessi.
In tal modo, veniva manifestata la disponibilità ad introdurre un meccanismo di riequilibrio economico e finanziario diverso e, soprattutto, sostitutivo rispetto a quello pagina 6 di 10 originariamente previsto nel PEF, costituito dal canone di disponibilità, destinato, in quanto tale, esclusivamente al rimborso dell'iniziale investimento.
Successivamente, con note prot. nn. 9895 e 10268 del marzo 2006, le parti, in continuità con le pregresse interlocuzioni, prevedevano la corresponsione al concessionario di una somma fissa e invariabile, a rimborso dell'investimento effettuato e a prescindere dalle effettive quantità dei servizi erogati.
In particolare, veniva stabilito che il margine annuo conseguito per i servizi a canone, inteso come differenza tra l'importo dei “canoni ed il corrispondente “costi Pt_3 gestori”, necessario al pagamento degli oneri dell'investimento, sia pari al valore evidenziato nel PEF, così risultando indipendente da eventuali variazioni di consistenza dei servizi eccedenti l'alea del 5%, mentre il corrispettivo sarebbe stato erogato sulla base di quanto effettivamente somministrato a partire dall'unità che supera l'alea del
5%.
Tale pattuizione è stata poi riproposta all'art. 4 del contratto di concessione inter partes successivamente stipulato nel novembre 2006.
Nello specifico, le parti stabilivano che, nell'ambito di variazioni di consistenza comprese entro il 5%, il corrispettivo liquidato e pagato per singolo servizio non subisce modifiche.
Diversamente, il corrispettivo corrisposto viene erogato sulla base di quanto effettivamente somministrato a partire dall'unità che supera l'alea del 5%.
Inoltre, in caso di scostamento negativo, il concedente, oltre al pagamento del servizio prestato, corrisponde al concessionario un importo addizionale.
Così ricostruita la disciplina negoziale rinveniente dalla complessiva documentazione in atti, al riguardo si osserva che, nonostante la indubbia e incontestata centralità, in generale, dello strumento del PEF allegato al contratto di concessione, ai fini della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, non si può prescindere dal contenuto delle note del marzo 2006, parimenti richiamate in contratto, le quali, cronologicamente, funzionalmente e logicamente, superano e sostituiscono pagina 7 di 10 l'antecedente PEF, datato 2005, poiché esplicative di volontà e finalità di riequilibrio economico dell'accordo sostanzialmente diverse dalle precedenti.
In siffatta prospettiva ermeneutica, non appare determinante l'impiego, nell'art. 4 del contratto, del termine “corrispettivo”, senza alcuna distinzione relativa alla sua composizione, visto che proprio tale clausola contrattuale è stata modificata alla luce dell'interlocuzione con cui le parti, successivamente al PEF, riconoscevano la quota di rimborso a prescindere dalle quantità dei servizi effettivamente erogati dal concessionario.
Peraltro, il senso letterale del termine “corrispettivo” individua il compenso di una prestazione e cioè quanto è in rapporto di corrispettività con un'attività svolta.
Esso, dunque, non può essere logicamente ed eziologicamente riferito alle somme che vengono erogate comunque, ovverosia a prescindere dai servizi erogati dal concessionario, senza alcun collegamento con gli stessi, poiché finalizzate solo a restituire il capitale investito.
Diversamente opinando, conseguirebbe un ingiustificato arricchimento Parte_2
ove la rivalutazione ISTAT fosse applicata anche sulla quota fissa di rimborso finalizzata al recupero dell'investimento non soggetta a variabilità.
Né assume contrario rilievo la circostanza che, nel caso di specie, diversamente da quanto convenuto in altri contratti di concessione di costruzione e gestione di strutture ospedaliere, non sia prevista la corresponsione di un “canone di disponibilità”.
Infatti, fermo che l'istituzione del “canone di disponibilità” non è l'unica soluzione possibile per separare il rimborso dal corrispettivo, le parti, nell'ipotesi in esame, hanno utilizzato una modalità diversa per raggiungere il medesimo scopo.
Da ultimo, appare quantomeno opportuno evidenziare che l'operato del Collegio
Tecnico costituito nel 2017, chiamato a formulare una valutazione sulla sostenibilità del
PEF alla luce delle modifiche intervenute dall'aggiudicazione alla concessione stessa, non ha svolto osservazioni di segno contrario, e, inoltre, che lo stesso consulente di parte pur rilevando che il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di progetto, Parte_2
pagina 8 di 10 con la mancata applicazione dell'aggiornamento ISTAT al margine di redditività, si ridurrebbe dal 7,2% previsto dal PEF contrattuale al circa 5,4% dell'analisi di sensitività, senza, per ciò, azzerarlo o ridurlo a percentuali irrisorie, fornisce dati economici che collocano comunque il TIR su livelli superiori al WACC (Costo Medio ponderato del capitale), assicurando, così, all'investimento un elevato margine di convenienza e reddittività, contrariamente a quanto asserito dalla concessionaria che, infondatamente, ha reclamato l'applicazione della rivalutazione ISTAT sull'intero e indistinto compenso, anziché, come pattuito, sul solo corrispettivo in senso stretto.
Pertanto, alla luce delle assorbenti e decisive argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata, con condanna della soccombente società appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi, come da dispositivo, in base a parametri medi previsti per cause di valore non determinabile.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, nella fattispecie in esame, ricorrono, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, le condizioni per dichiarare l'appellante tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_2
sentenza n. 161/2021, resa dal Tribunale di Ferrara in data 09/03/2021.
CONDANNA la società appellante al rimborso, in favore della convenuta appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
pagina 9 di 10 DICHIARA
parte appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott. Andrea Lama Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 855/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RAZZANO CP_1 Pt_1 P.IVA_1
PAOLA e dell'avv. LOMBARDO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA
TARO 56 ROMA presso il difensore avv. RAZZANO PAOLA.
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. UBERTI MANUELA GIOVANNA e P.IVA_2 dell'avv. COLOMBO MARCO, elettivamente domiciliato in VIA CORTEVECCHIA,
45 presso il difensore avv. UBERTI MANUELA GIOVANNA. CP_2
APPELLATO
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note difensive depositate in via telematica.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di declaratoria di incompetenza per materia resa dal Tribunale di Bologna -
Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la società in persona del Parte_2
suo presidente e legale rappresentante, con atto di citazione in riassunzione, ritualmente e tempestivamente notificato, aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di
Ferrara, l' , in persona del suo commissario Controparte_2
straordinario, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo corrispondente alla rivalutazione ISTAT da applicarsi sull'intero corrispettivo ad essa dovuto per la gestione dei servizi “no core” (prestazioni di carattere non sanitario bensì di servizio e di supporto alle attività sanitarie e assistenziali svolte dall'ospedale, quali sanificazione, pulizia, vigilanza, logistica e centralino).
In particolare, la società attrice aveva asserito che, ai sensi dell' art. 4 del contratto inter partes, datato novembre 2006, ed avente ad oggetto la concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, dei lavori di completamento del nuovo ospedale di in CP_2
località Cona, il suo ampliamento, con successiva gestione dei servizi “no core” e dei servizi commerciali compatibili, la rivalutazione ISTAT avrebbe dovuto applicarsi sull'intera misura del pattuito corrispettivo, omnicomprensivamente inteso, senza alcuna distinzione o differenziazione tra le sue componenti, in quanto dalle parti espressamente assoggettato a revisione annuale per l'adeguamento al costo della vita, sulla base dell'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in conformità all'allegato Piano Economico Finanziario (PEF), datato giugno 2005, che prevedeva anch'esso la revisione annuale dell'intero corrispettivo su base ISTAT.
L'Azienda convenuta si era costituita nel giudizio come sopra riassunto, e, contestando la fondatezza delle deduzioni avversarie, aveva evidenziato come le contraenti, all'esito di interlocuzioni negoziali intervenute nel periodo intercorrente tra la predisposizione del sopra richiamato PEF (2005) e la sottoscrizione del contratto per cui è causa (2006), pagina 2 di 10 previa esplicita distinzione del dovuto compenso in due componenti (corrispettivo e rimborso), avevano previsto l'applicazione della rivalutazione ISTAT solo sulle somme da versare a titolo di corrispettivo in senso stretto e non anche su quelle spettanti all'impresa a titolo di rimborso.
La convenuta, pertanto, aveva concluso, chiedendo il rigetto delle domande formulate dall'attrice.
Con sentenza n. 161/2021, resa in data 09/03/2021, l'adìto Tribunale di Ferrara rigettava la domanda proposta dalla società affermando che, tra il 2005 ed il Parte_2
2006, le parti avevano testualmente distinto il compenso in due voci : “corrispettivo” e
“rimborso”, prevedendo l'applicazione della rivalutazione ISTAT alla sola prima componente e non anche alla seconda prevista al solo fine di remunerare l'investimento iniziale e del tutto indifferente alle variazioni di consistenza, evidenziando come siffatta regolamentazione negoziale era comunque redditizia per la società concessionaria attrice, seppure con un margine inferiore a quello inizialmente previsto dal PEF.
Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notificato, la società Parte_2 ha convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, l'
[...]
, proponendo impugnazione avverso la suddetta sentenza. Controparte_3
In particolare, l'appellante, formulando due motivi di appello, ha cesurato l'impugnata sentenza poiché, a suo dire, frutto di errata valutazione della documentazione in atti.
La società appellante ha, quindi, testualmente concluso chiedendo: “Voglia la Corte di
Appello di Bologna, rigettata ogni contraria istanza proposta da TE
, accogliere l'appello proposto e pertanto: in via principale e nel
[...]
merito: - annullare e/o revocare la sentenza n. 161 del 25/02/2021 resa dal Tribunale di
Ferrara, Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Marianna Cocca, nell'ambito del giudizio R.G.
n. 2862/2019, nella parte in cui rigetta le domande di parte attrice e la condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell' ; - accogliere, TE in riforma della menzionata sentenza, le domande di parte attrice e per l'effetto: - accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento integrale CP_5
del corrispettivo per la gestione dei servizi “no core” con riconoscimento pagina 3 di 10 dell'applicabilità della rivalutazione sull'intera misura del corrispettivo, come previsto e disciplinato dall'art. 4 del Contratto di Concessione, - condannare l TE
convenuta al pagamento di tutte le somme indebitamente trattenute, a titolo di mancato parziale riconoscimento della rivalutazione ISTAT sul corrispettivo, ovvero non corrisposte sulle fatture emesse da quantificate alla data del 31 dicembre CP_5
2018 in €. 3.803.517,92, oltre IVA di legge, oltre alle successive somme maturande, nonché al pagamento degli interessi di mora nella misura di legge come calcolati dalle rispettive scadenze ovvero, in subordine, a far data dalla domanda di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, incluso il rimborso del contributo unificato e la restituzione delle spese di lite liquidate nelle sentenze di primo grado e già corrisposte da parte attrice”.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata, l Controparte_2
ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame ex adverso dedotti, e,
[...]
concludendo, ha chiestol'integrale conferma dell'appellata sentenza.
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta, ex art. 127 ter c.p.c., in modalità cartolare in data 16/07/2024, la Corte, esaminate le note difensive depositate dalle parti in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, l'appello così come proposto dalla società non sia fondato e che, per l'effetto, l'impugnata Parte_2
sentenza debba essere integralmente confermata.
Come in precedenza esposto, l'odierna appellante, svolgendo due motivi di gravame tra di loro interdipendenti e, per ciò, suscettibili di delibazione unitaria, ha censurato l'impugnata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado, valutando erroneamente la documentazione versata in atti e, segnatamente, la clausola di cui all'art. 4 del contratto inter partes e l'allegato PEF, ha escluso che la rivalutazione
ISTAT fosse applicabile al pattuito compenso nel suo integrale e indistinto ammontare.
- Qualificazione del rapporto tra le parti. pagina 4 di 10 Ed invero, giova anzitutto osservare che la società è una società di Controparte_6 progetto costituita dall'ATI aggiudicataria della concessione per il completamento del nuovo polo ospedaliero di e per la gestione, per un periodo di 29 anni, dei servizi CP_2
“no core” e dei servizi commerciali compatibili.
A fronte del costo complessivo di costruzione dell'opera di circa € 140.000.000,00, ha anticipato il 30% (circa € 45.000.000,00) e per consentire il recupero Controparte_6
della somma è stata prevista la facoltà per la concessionaria di gestire i menzionati servizi per 29 anni, con onere economico a carico dell
[...]
in proporzione all'entità dei servizi erogati. Controparte_3
Il rapporto tra le parti si inquadra, quindi, nella concessione di “opere fredde”, la cui realizzazione non è finanziata ricorrendo al mercato.
Infatti, la concedente è anche la principale acquirente dei servizi resi e la componente dei ricavi e del flusso di cassa netto diretto a ripagare i costi di investimento, di gestione,
i finanziatori nonché a remunerare il capitale, proviene principalmente dal canone erogato in favore del concessionario a fronte del servizio prestato, eventualmente incrementato da ulteriori proventi derivanti da gestione di attività a mercato.
- Applicazione della rivalutazione ISTAT solo sul corrispettivo propriamente inteso
Tutto ciò premesso, deve precisarsi che la documentazione prodotta dalle parti deve essere valutata e interpretata nel suo complesso, al fine di ricostruire l'effettiva volontà negoziale delle parti, facendo, anzitutto, ricorso al criterio ermeneutico letterale, il quale, sicuramente fondamentale nell'espletamento della suddetta attività esegetica, deve comunque essere coordinato con gli ulteriori criteri interpretativi e, segnatamente, con quello teleologico-funzionale, che attribuisce rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass. n. 23701/2016).
Infatti, è pur sempre necessario riscostruire la “comune intenzione delle parti stipulanti” senza “limitarsi al senso letterale delle parole”, ma avendo riguardo al “comportamento complessivo” dei contraenti.
Ne deriva che il dato testuale, pur rivestendo un rilievo contrale, non è necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione dell'accordo, giacché il significato delle dichiarazioni pagina 5 di 10 negoziali non è un “prius”, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore (Cass. n. 14432/2016).
Orbene, il criterio letterale e quello del comportamento delle parti anche successivo al contratto medesimo concorrono fra loro in via paritaria a definire la comune volontà dei contraenti.
Il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo che, come anticipato, non può arrestarsi alla ricognizione del tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extra testuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare e non bisognose di approfondimenti interpretativi, dal momento che un'espressione prima facie chiara può non apparire più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti (Cass. n. 24560/2016).
Nel caso di specie, occorre, per ciò, mettere in relazione tra loro i documenti tecnico- negoziali sopra menzionati e quelli in itinere formatisi nel corso delle intermedie interlocuzioni tra le parti, le cui intese sono poi confluite nel testo contrattuale definitivo.
Ed invero, il PEF del 2005, quale strumento di garanzia dell'equilibrio economico e finanziario del progetto, prevedeva la revisione annuale dell'intero corrispettivo su base
ISTAT.
Tuttavia, con nota n. 4079 del febbraio 2006, la società comunicava Parte_2
all' di essere disponibile all'introduzione di Controparte_2 un canone di riequilibrio (o di disponibilità) pari al “margine annuo SPV” evidenziato nel PEF (quale differenza fra prezzo per l' e costo dei servizi) e ad esso Pt_3 sostitutivo, destinato a ripagare l'investimento e restituire così ai canoni dei servizi “no core” l'esclusiva funzione di compensare la prestazione dei servizi stessi.
In tal modo, veniva manifestata la disponibilità ad introdurre un meccanismo di riequilibrio economico e finanziario diverso e, soprattutto, sostitutivo rispetto a quello pagina 6 di 10 originariamente previsto nel PEF, costituito dal canone di disponibilità, destinato, in quanto tale, esclusivamente al rimborso dell'iniziale investimento.
Successivamente, con note prot. nn. 9895 e 10268 del marzo 2006, le parti, in continuità con le pregresse interlocuzioni, prevedevano la corresponsione al concessionario di una somma fissa e invariabile, a rimborso dell'investimento effettuato e a prescindere dalle effettive quantità dei servizi erogati.
In particolare, veniva stabilito che il margine annuo conseguito per i servizi a canone, inteso come differenza tra l'importo dei “canoni ed il corrispondente “costi Pt_3 gestori”, necessario al pagamento degli oneri dell'investimento, sia pari al valore evidenziato nel PEF, così risultando indipendente da eventuali variazioni di consistenza dei servizi eccedenti l'alea del 5%, mentre il corrispettivo sarebbe stato erogato sulla base di quanto effettivamente somministrato a partire dall'unità che supera l'alea del
5%.
Tale pattuizione è stata poi riproposta all'art. 4 del contratto di concessione inter partes successivamente stipulato nel novembre 2006.
Nello specifico, le parti stabilivano che, nell'ambito di variazioni di consistenza comprese entro il 5%, il corrispettivo liquidato e pagato per singolo servizio non subisce modifiche.
Diversamente, il corrispettivo corrisposto viene erogato sulla base di quanto effettivamente somministrato a partire dall'unità che supera l'alea del 5%.
Inoltre, in caso di scostamento negativo, il concedente, oltre al pagamento del servizio prestato, corrisponde al concessionario un importo addizionale.
Così ricostruita la disciplina negoziale rinveniente dalla complessiva documentazione in atti, al riguardo si osserva che, nonostante la indubbia e incontestata centralità, in generale, dello strumento del PEF allegato al contratto di concessione, ai fini della regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra le parti, non si può prescindere dal contenuto delle note del marzo 2006, parimenti richiamate in contratto, le quali, cronologicamente, funzionalmente e logicamente, superano e sostituiscono pagina 7 di 10 l'antecedente PEF, datato 2005, poiché esplicative di volontà e finalità di riequilibrio economico dell'accordo sostanzialmente diverse dalle precedenti.
In siffatta prospettiva ermeneutica, non appare determinante l'impiego, nell'art. 4 del contratto, del termine “corrispettivo”, senza alcuna distinzione relativa alla sua composizione, visto che proprio tale clausola contrattuale è stata modificata alla luce dell'interlocuzione con cui le parti, successivamente al PEF, riconoscevano la quota di rimborso a prescindere dalle quantità dei servizi effettivamente erogati dal concessionario.
Peraltro, il senso letterale del termine “corrispettivo” individua il compenso di una prestazione e cioè quanto è in rapporto di corrispettività con un'attività svolta.
Esso, dunque, non può essere logicamente ed eziologicamente riferito alle somme che vengono erogate comunque, ovverosia a prescindere dai servizi erogati dal concessionario, senza alcun collegamento con gli stessi, poiché finalizzate solo a restituire il capitale investito.
Diversamente opinando, conseguirebbe un ingiustificato arricchimento Parte_2
ove la rivalutazione ISTAT fosse applicata anche sulla quota fissa di rimborso finalizzata al recupero dell'investimento non soggetta a variabilità.
Né assume contrario rilievo la circostanza che, nel caso di specie, diversamente da quanto convenuto in altri contratti di concessione di costruzione e gestione di strutture ospedaliere, non sia prevista la corresponsione di un “canone di disponibilità”.
Infatti, fermo che l'istituzione del “canone di disponibilità” non è l'unica soluzione possibile per separare il rimborso dal corrispettivo, le parti, nell'ipotesi in esame, hanno utilizzato una modalità diversa per raggiungere il medesimo scopo.
Da ultimo, appare quantomeno opportuno evidenziare che l'operato del Collegio
Tecnico costituito nel 2017, chiamato a formulare una valutazione sulla sostenibilità del
PEF alla luce delle modifiche intervenute dall'aggiudicazione alla concessione stessa, non ha svolto osservazioni di segno contrario, e, inoltre, che lo stesso consulente di parte pur rilevando che il TIR (Tasso Interno di Rendimento) di progetto, Parte_2
pagina 8 di 10 con la mancata applicazione dell'aggiornamento ISTAT al margine di redditività, si ridurrebbe dal 7,2% previsto dal PEF contrattuale al circa 5,4% dell'analisi di sensitività, senza, per ciò, azzerarlo o ridurlo a percentuali irrisorie, fornisce dati economici che collocano comunque il TIR su livelli superiori al WACC (Costo Medio ponderato del capitale), assicurando, così, all'investimento un elevato margine di convenienza e reddittività, contrariamente a quanto asserito dalla concessionaria che, infondatamente, ha reclamato l'applicazione della rivalutazione ISTAT sull'intero e indistinto compenso, anziché, come pattuito, sul solo corrispettivo in senso stretto.
Pertanto, alla luce delle assorbenti e decisive argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'appellata sentenza deve essere integralmente confermata, con condanna della soccombente società appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio da liquidarsi, come da dispositivo, in base a parametri medi previsti per cause di valore non determinabile.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del gravame, nella fattispecie in esame, ricorrono, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n. 228/2012, le condizioni per dichiarare l'appellante tenuta al versamento del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_2
sentenza n. 161/2021, resa dal Tribunale di Ferrara in data 09/03/2021.
CONDANNA la società appellante al rimborso, in favore della convenuta appellata, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.750,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
pagina 9 di 10 DICHIARA
parte appellante tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da L. n.
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 18 marzo 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
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