Sentenza 6 agosto 2003
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, secondo cui le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del d.P.R. n. 1124 del 1965, fino a concorrenza della rendita stessa (disposizione che deve interpretarsi nel senso che il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale che abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità, mentre non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensioni, come quelle di vecchiaia o di anzianità originate dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato) trova applicazione anche con riferimento alle pensioni di invalidità liquidate prima della entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, rientrando le stesse nel medesimo ambito di tutela delle altre due prestazioni previste da quest'ultima legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11890 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. COLETTI Gabriella - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA TU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO RICCIO, NICOLA VALENTE, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato - avverso la sentenza n. 343/01 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 25/09/01 - R.G.N. 66/2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/03 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Trento ha confermato la decisione, appellata da TU AN, con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da costei nei confronti dell'INPS e diretta ad ottenere gli aumenti annuali, a decorrere dal 1^ gennaio 1996, sulla pensione di reversibilità derivante dal trattamento d'invalidità del quale era stato titolare il coniuge, aumenti che l'Istituto le aveva negato per il divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335 con la rendita INAIL ai superstiti, costituita a favore della stessa.
La AN ha proposto ricorso per Cassazione, con un solo motivo. L'INPS si è limitato a depositare la procura speciale al difensore. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico mezzo di annullamento la ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335 e riportandosi alla formulazione letterale della norma, sostiene che questa non si riferisce, nel disporre il divieto di cumulo delle prestazioni là indicate, alle pensioni di reversibilità derivanti da pensioni d'invalidità, quale appunto quella di cui era titolare il defunto coniuge, quando era in vita. La pensione di reversibilità, precisa la ricorrente, le era stata liquidata con decorrenza dal 1^ marzo 1974 (essendo il coniuge deceduto il 16 febbraio 1974), mentre la rendita INAIL con decorrenza dal 17 febbraio 1974, erroneamente quindi la sentenza impugnata aveva applicato il divieto in questione.
Il motivo è infondato, avendo la Corte territoriale deciso conformemente al principio elaborato dalla giurisprudenza in tema di cumulo fra le due suddette prestazioni. Si è infatti ritenuto (vedi, per tutte, Cass. 22 dicembre 2000 n. 16129, 20 dicembre 2001 n. 16105, 27 settembre 2002 n. 14033), che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335, nella parte in cui dispone che: "Le
pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa
..." va interpretato nel senso che il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale, che, come nella specie, abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità, mentre esso non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensioni (come quella di anzianità o di vecchiaia) originate dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato.
A nulla rileva che il trattamento pensionistico erogato dall'IMPS al coniuge della ricorrente era una pensione di invalidità. La disposizione in esame è senza dubbio ricollegabile ad esigenza di contenimento della spesa pubblica e rientrando la pensione di invalidità nell'ambito della medesima tutela delle altre due prestazioni, pensione d'inabilità e assegno d'invalidità, di cui alla disciplina della legge n. 222 del 1984, che ha introdotto modifiche in tema di invalidità pensionabile, non v'è ragione di differenziare, ai fini del divieto di cumulo posto dalla legge n. 335 del 1995, la situazione dell'invalido che fruisca di una delle prestazioni previste dalla legge n. 222 del 1984, da quella dell'invalido che abbia ottenuto la prestazione per l'invalidità anteriormente alla modifiche apportate dalla legge ora citata. Come rilevato dalla Corte Costituzionale (v. ordinanza n. 227 del 29 maggio 2002, con la quale è stata dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995 n. 335), "il legislatore, nel dimensionare la prestazione a carico dell'INPS, può tenere conto del fatto che il lavoratore assicurato benefici già - in ragione di uno stesso evento inabilitante - di una rendita a carico dell'INAIL", e dunque ciò che rileva è che il trattamento pensionistico liquidato per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, abbia titolo nel medesimo evento invalidante che ha dato luogo alla rendita a carico dell'INAIL. Nella specie, la Corte di merito con statuizione non censurata - e peraltro l'unica doglianza in appello concerneva la non applicabilità del divieto di cumulo delle prestazione in relazione a pensione di invalidità, liquidata anteriormente alla legge n. 222 del 1984 - ha affermato l'unicità dell'evento invalidante per le due prestazioni in questione, rendendo così palese l'operatività del predetto divieto.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Non si deve provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio, nonostante la soccombenza della ricorrente, non avendo l'Istituto svolto alcuna attività difensiva ed essendo rimasto il deposito, da parte dell'ente intimato, della procura al difensore, senza che costui abbia partecipato alla discussione orale, atto privo di qualsiasi specifica utilità processuale e quindi sostanzialmente superfluo (Cass. 4 novembre 1995 n. 11499).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2003