Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11890
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Sentenza 6 agosto 2003

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La disposizione di cui all'art. 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995, secondo cui le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del d.P.R. n. 1124 del 1965, fino a concorrenza della rendita stessa (disposizione che deve interpretarsi nel senso che il previsto divieto di cumulo trova applicazione quando i due benefici abbiano il medesimo ed immediato presupposto nell'infortunio o nella malattia professionale che abbiano comportato l'attribuzione, oltre che della rendita, anche di un trattamento di inabilità o di invalidità, mentre non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensioni, come quelle di vecchiaia o di anzianità originate dal versamento dei contributi e dall'età dell'assicurato) trova applicazione anche con riferimento alle pensioni di invalidità liquidate prima della entrata in vigore della legge n. 222 del 1984, rientrando le stesse nel medesimo ambito di tutela delle altre due prestazioni previste da quest'ultima legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2003, n. 11890
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11890
    Data del deposito : 6 agosto 2003

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