Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1964, n. 28
Articolo 2
Versione
11 marzo 1964
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 300.000.000, da erogare all'Istituto centrale di statistica a titolo di contributo straordinario, per far fronte ai maggiori oneri sostenuti nell'esecuzione del 1° censimento generale dell'agricoltura, effettuato il 15 aprile 1961.
Entrata in vigore il 11 marzo 1964