Sentenza 4 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 04/10/2021, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/10/2021
N. 01174/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2017, proposto da
HE RT, rappresentata e difesa dagli avvocati Eliana Bertagnolli, Mattia Lancerotto, Giandomenico Albarello, con domicilio eletto presso lo studio Eliana Bertagnolli in Mestre, via Fapanni n. 46;
contro
VE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Ezio Zanon, con domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale del Veneto, in Venezia, Cannaregio 23;
Regione Veneto non costituita in giudizio;
per l'accertamento
della formazione del silenzio assenso ex art. 20 della L. n. 241/1990 sulla domanda di riconoscimento della sussistenza di una causa di forza maggiore presentata ad VE in data 5 aprile 2016;
e per l'annullamento
del provvedimento n. prot. 111687 del 14.11.2016, emesso da VE e notificato alla ricorrente in pari data, riportante il “diniego riconoscimento causa forza maggiore relativamente al mancato raggiungimento dei requisiti minimi”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di VE;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il presente ricorso, parte ricorrente ha chiesto l’accertamento della formazione del silenzio assenso ex art. 20 della L. n. 241/1990 sulla domanda di riconoscimento della sussistenza di una causa di forza maggiore presentata ad VE in data 5 aprile 2016, nonché l’annullamento del provvedimento, prot. n. 111687 del 14 novembre 2016, emesso da VE e notificato alla ricorrente in pari data, riportante il “diniego riconoscimento causa forza maggiore relativamente al mancato raggiungimento dei requisiti minimi”;
- VE si è costituita in giudizio con memoria solo formale;
- la Regione Veneto non si è costituita in giudizio;
- parte ricorrente ha depositato in giudizio dichiarazione di rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese di lite, notificata, ex art. 84 c.p.a., alle controparti;
- VE ha depositato in giudizio apposito atto con cui dichiara di accettare la suddetta rinuncia a spese compensate;
Ritenuto che, in considerazione della rituale rinuncia al ricorso, vada dichiarata l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse possano essere compensate tra la ricorrente e VE, tenuto conto dell’accordo raggiunto sul punto tra le parti, e che nulla vada disposto nei confronti della Regione Veneto, attesa la mancata costituzione in giudizio della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia al ricorso e dichiara l’estinzione del presente giudizio.
Spese compensate tra la ricorrente e VE.
Nulla per le spese nei confronti della Regione Veneto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO