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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/11/2025, n. 6382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6382 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5736/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Nella seguente composizione:
Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere rel.
all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 5736 del Ruolo generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1
D'SI presso il cui studio in Roma, in Via Cardinal de Luca n. 22 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE E
e Controparte_1 CP_2 CP_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana e
[...]
ES PI presso il cui studio in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 81 sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 3998/21 pubblicata in data 8.3.2021.
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello di Roma riformare integralmente la sentenza n. 3998/21 del Tribunale di Roma. Per gli effetti, così provvedere. A) Accertare e dare atto che le notizie riguardanti l'attore, riportate in narrativa, pubblicate dal quotidiano la REPUBBLICA dell'11.3.15 e del 12.3.15 violano il diritto di cronaca e costituiscono diffamazione a mezzo stampa. B) Accertare e dare atto che le pubblicazioni dette hanno arrecato grave nocumento fisico, psichico e materiale all'attore. C) In conseguenza condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento dei relativi danni, questi determinati in euro 26.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1 D) In via subordinata, condannare i convenuti al risarcimento dei danni in via generica, riservata la liquidazione in separata sede. E) Ordinare alla Società appellata di rimuovere dal proprio sito GOOGLE le notizie riguardanti l'On.le relative alle Parte_1 pubblicazioni dell'11 e del 12.3.15 oggetto di causa. F) Condannare i convenuti, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario. G) Condannare gli appellati alla restituzione delle somme incamerate in esecuzione della sentenza di primo grado.” per gli appellati , Controparte_1 CP_2
e :
[...] Controparte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del gravame avversario ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 5 della presente comparsa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prestata acquiescenza e/o rinuncia, e comunque la mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. del dott. alla pretesa risarcitoria avanzata in Parte_1 primo grado, con conseguente passaggio in giudicato su tale capo della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 7 della presente comparsa;
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto dal dott. , in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa;
- in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal dott. nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio Parte_1 di appello, anche in punto di richieste istruttorie;
- condannare l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese, anche generali, competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Si ripropongono espressamente tutte le eccezioni, deduzioni e richieste avanzate in prime cure, ai sensi dell'art. 346 c.p.c..” MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“rigetta le domande attoree;
condanna alla rifusione, in favore della parte convenuta, Parte_1 delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.107,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%), come per legge.”
2 Così decidendo, il Tribunale ha rigettato la domanda azionata proposta da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
quale editrice del quotidiano , di , nella
[...] CP_4 CP_2 qualità di direttore responsabile della testata, e di Controparte_3 giornalista, volta a ottenere la condanna degli stessi in solido al risarcimento del danno derivante dal carattere diffamatorio e lesivo della reputazione di quanto riportato negli articoli pubblicati in data 11 e 12 marzo 2015 dal titolo “Il patto del deputato con banda del caveau” e “Il deputato del patto con la gang del caveau – 'Ora mi vergogno di andare alla Camera'”. Negli articoli in questione si riferiva della presenza del nome dell'On.
[...]
all'interno di un'informativa redatta dalla Squadra Mobile della Pt_1
Questura di Foggia, nell'ambito di indagini delegate dalla Procura di Foggia per una rapina per oltre 15 milioni di euro, ai danni del Banco di Napoli, nell'anno 2012. Qui il giornalista ripercorreva gli sviluppi della predetta indagine, da cui emergeva l'esistenza di contatti tra e taluni pregiudicati, allo Pt_1 scopo di far restituire ad una delle vittime la refurtiva. Nella sentenza, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che il giornalista avesse svolto una critica politica fondata su una notizia di cronaca vera, ovvero sulla presenza del nominativo dell'On.
[...]
nell'informativa della polizia giudiziaria trasmessa alla Procura della Pt_1
Repubblica di Foggia. A fondamento della decisione, il Tribunale ha escluso il carattere diffamatorio degli articoli, la cui pubblicazione rientrava nei limiti del legittimo esercizio del diritto di critica politica, tutelato dall'art. 21 Cost. Il ruolo pubblico e l'incarico istituzionale ricoperto dall'on. nel Pt_1
2015, epoca di pubblicazione della notizia, fondavano, secondo il Tribunale, un interesse pubblico e generale alla conoscenza della stessa,
“contribuendo alla formazione dell'opinione pubblica e di ciascuno nell'effettuare le proprie scelte, anche politiche”. Peraltro, i fatti storici riportati nell'articolo pubblicato l'11 marzo 2015 non erano stati oggetto di contestazione da parte dell'attore che nel 2012 non rivestiva la carica parlamentare, come riferito dall'articolista Caporale, che il 12 marzo 2015 aveva intervistato l'on. , con ciò dando ampio spazio alla posizione Pt_1 del medesimo onorevole, le cui affermazioni non erano state contestate nell'atto introduttivo. Inoltre, secondo il Giudice di prime cure, la veridicità e la portata meramente informativa delle notizie, trascritte nei limiti della continenza oggettiva e soggettiva, in quanto contenenti la descrizione dell'inchiesta e la specificazione che l'attore non fosse mai stato indagato dalla Procura di Foggia, in una con la veridicità, mai contestata, delle notizie riportate e la rilevanza pubblica della conoscenza di siffatte forme di contiguità tra coloro che ricoprono incarichi istituzionali ed esponenti
3 della malavita, escludono del tutto il carattere diffamatorio degli articoli in esame. escludevano il carattere diffamatorio degli articoli in esame.
Con l'odierno appello, la parte, dopo un'ampia digressione descrittiva dedicata ai “fatti di causa” ha formulato vari motivi censura avverso la decisione, concludendo come in epigrafe. Con un primo rilievo, contesta la sentenza laddove afferma che la parte non avrebbe mai contestato i fatti storici riportati nell'articolo pubblicato il 11.03.2015, non avendo così considerato le contestazioni che lo stesso
[...]
aveva sollevato nel contesto degli “atti parlamentari allegati al Pt_1 fascicolo di parte attrice nei quali avrebbe rinvenuto la formale contestazione di qualsiasi forma di addebito riferita ai fatti oggetto della diffamazione”. Il motivo è da respingere. Non giova all'appellante sostenere di avere “contestato” i fatti narrati nell'articolo di cui è causa “addirittura” nell'ambito degli “atti parlamentari” prodotti in primo grado e richiamati nel corpo del motivo, dato che il rilievo del giudice va riferito all'applicazione del principio di non contestazione cui all'art. 115 cpc, ovvero ad una contestazione avvenuta in sede processuale, “dalla parte costituita”. Nessuna rilevanza dirimente ha, poi, la censura (pag.7) del passaggio motivazionale ove il giudice ha evidenziato il diritto della opinione pubblica di formarsi una opinione politica, diritto condizionato, come spiega il Tribunale, alla diffusione di una notizia di portata “informativa”. Radicalmente inammissibile, ai sensi dell'art. 342 sub 2) e 3) cpc il motivo articolato alle pagg.
8-17 dell'atto di gravame, in quanto del tutto privo di qualsivoglia censura della ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice o, tantomeno, delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione. In questa parte, la impugnazione deve ritenersi priva di portata impugnatoria, risolvendosi unicamente nel richiamo a principi teorici e giurisprudenziali relativi all'illecito di diffamazione, sanza alcun riferimento alla fattispecie dedotta in lite. I rilievi sintetizzati bastano al rigetto del gravame. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della domanda. Va dichiarata la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e avverso la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 3998/2021, pubblicata l'8.03.2021, così provvede:
4 - Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquidano in complessivi € 4.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%; Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
5
Nicola Saracino Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere rel.
all'esito di camera di consiglio ha emesso la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 5736 del Ruolo generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parte_1
D'SI presso il cui studio in Roma, in Via Cardinal de Luca n. 22 è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE E
e Controparte_1 CP_2 CP_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Virginia Ripa di Meana e
[...]
ES PI presso il cui studio in Roma, Piazza Santi Apostoli n. 81 sono elettivamente domiciliati;
APPELLATI avente ad OGGETTO: appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di Roma n. 3998/21 pubblicata in data 8.3.2021.
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'adita Corte di Appello di Roma riformare integralmente la sentenza n. 3998/21 del Tribunale di Roma. Per gli effetti, così provvedere. A) Accertare e dare atto che le notizie riguardanti l'attore, riportate in narrativa, pubblicate dal quotidiano la REPUBBLICA dell'11.3.15 e del 12.3.15 violano il diritto di cronaca e costituiscono diffamazione a mezzo stampa. B) Accertare e dare atto che le pubblicazioni dette hanno arrecato grave nocumento fisico, psichico e materiale all'attore. C) In conseguenza condannare gli appellati, in solido tra loro, al risarcimento dei relativi danni, questi determinati in euro 26.000,00 ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
1 D) In via subordinata, condannare i convenuti al risarcimento dei danni in via generica, riservata la liquidazione in separata sede. E) Ordinare alla Società appellata di rimuovere dal proprio sito GOOGLE le notizie riguardanti l'On.le relative alle Parte_1 pubblicazioni dell'11 e del 12.3.15 oggetto di causa. F) Condannare i convenuti, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione in favore del difensore anticipatario. G) Condannare gli appellati alla restituzione delle somme incamerate in esecuzione della sentenza di primo grado.” per gli appellati , Controparte_1 CP_2
e :
[...] Controparte_3
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la inammissibilità del gravame avversario ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 5 della presente comparsa;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la prestata acquiescenza e/o rinuncia, e comunque la mancata riproposizione ex art. 346 c.p.c. del dott. alla pretesa risarcitoria avanzata in Parte_1 primo grado, con conseguente passaggio in giudicato su tale capo della sentenza impugnata per tutti i motivi esposti nel paragrafo 7 della presente comparsa;
- nel merito, ed in ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto dal dott. , in quanto infondato in fatto ed in Parte_1 diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti nella presente comparsa;
- in ogni caso, rigettare integralmente tutte le domande avanzate dal dott. nel giudizio di primo grado e nel presente giudizio Parte_1 di appello, anche in punto di richieste istruttorie;
- condannare l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese, anche generali, competenze ed onorari del presente grado di giudizio. Si ripropongono espressamente tutte le eccezioni, deduzioni e richieste avanzate in prime cure, ai sensi dell'art. 346 c.p.c..” MOTIVI DELLA DECISIONE L'appellante ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“rigetta le domande attoree;
condanna alla rifusione, in favore della parte convenuta, Parte_1 delle spese di lite liquidate in complessivi euro 6.107,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (15%), come per legge.”
2 Così decidendo, il Tribunale ha rigettato la domanda azionata proposta da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
quale editrice del quotidiano , di , nella
[...] CP_4 CP_2 qualità di direttore responsabile della testata, e di Controparte_3 giornalista, volta a ottenere la condanna degli stessi in solido al risarcimento del danno derivante dal carattere diffamatorio e lesivo della reputazione di quanto riportato negli articoli pubblicati in data 11 e 12 marzo 2015 dal titolo “Il patto del deputato con banda del caveau” e “Il deputato del patto con la gang del caveau – 'Ora mi vergogno di andare alla Camera'”. Negli articoli in questione si riferiva della presenza del nome dell'On.
[...]
all'interno di un'informativa redatta dalla Squadra Mobile della Pt_1
Questura di Foggia, nell'ambito di indagini delegate dalla Procura di Foggia per una rapina per oltre 15 milioni di euro, ai danni del Banco di Napoli, nell'anno 2012. Qui il giornalista ripercorreva gli sviluppi della predetta indagine, da cui emergeva l'esistenza di contatti tra e taluni pregiudicati, allo Pt_1 scopo di far restituire ad una delle vittime la refurtiva. Nella sentenza, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda attorea, ritenendo che il giornalista avesse svolto una critica politica fondata su una notizia di cronaca vera, ovvero sulla presenza del nominativo dell'On.
[...]
nell'informativa della polizia giudiziaria trasmessa alla Procura della Pt_1
Repubblica di Foggia. A fondamento della decisione, il Tribunale ha escluso il carattere diffamatorio degli articoli, la cui pubblicazione rientrava nei limiti del legittimo esercizio del diritto di critica politica, tutelato dall'art. 21 Cost. Il ruolo pubblico e l'incarico istituzionale ricoperto dall'on. nel Pt_1
2015, epoca di pubblicazione della notizia, fondavano, secondo il Tribunale, un interesse pubblico e generale alla conoscenza della stessa,
“contribuendo alla formazione dell'opinione pubblica e di ciascuno nell'effettuare le proprie scelte, anche politiche”. Peraltro, i fatti storici riportati nell'articolo pubblicato l'11 marzo 2015 non erano stati oggetto di contestazione da parte dell'attore che nel 2012 non rivestiva la carica parlamentare, come riferito dall'articolista Caporale, che il 12 marzo 2015 aveva intervistato l'on. , con ciò dando ampio spazio alla posizione Pt_1 del medesimo onorevole, le cui affermazioni non erano state contestate nell'atto introduttivo. Inoltre, secondo il Giudice di prime cure, la veridicità e la portata meramente informativa delle notizie, trascritte nei limiti della continenza oggettiva e soggettiva, in quanto contenenti la descrizione dell'inchiesta e la specificazione che l'attore non fosse mai stato indagato dalla Procura di Foggia, in una con la veridicità, mai contestata, delle notizie riportate e la rilevanza pubblica della conoscenza di siffatte forme di contiguità tra coloro che ricoprono incarichi istituzionali ed esponenti
3 della malavita, escludono del tutto il carattere diffamatorio degli articoli in esame. escludevano il carattere diffamatorio degli articoli in esame.
Con l'odierno appello, la parte, dopo un'ampia digressione descrittiva dedicata ai “fatti di causa” ha formulato vari motivi censura avverso la decisione, concludendo come in epigrafe. Con un primo rilievo, contesta la sentenza laddove afferma che la parte non avrebbe mai contestato i fatti storici riportati nell'articolo pubblicato il 11.03.2015, non avendo così considerato le contestazioni che lo stesso
[...]
aveva sollevato nel contesto degli “atti parlamentari allegati al Pt_1 fascicolo di parte attrice nei quali avrebbe rinvenuto la formale contestazione di qualsiasi forma di addebito riferita ai fatti oggetto della diffamazione”. Il motivo è da respingere. Non giova all'appellante sostenere di avere “contestato” i fatti narrati nell'articolo di cui è causa “addirittura” nell'ambito degli “atti parlamentari” prodotti in primo grado e richiamati nel corpo del motivo, dato che il rilievo del giudice va riferito all'applicazione del principio di non contestazione cui all'art. 115 cpc, ovvero ad una contestazione avvenuta in sede processuale, “dalla parte costituita”. Nessuna rilevanza dirimente ha, poi, la censura (pag.7) del passaggio motivazionale ove il giudice ha evidenziato il diritto della opinione pubblica di formarsi una opinione politica, diritto condizionato, come spiega il Tribunale, alla diffusione di una notizia di portata “informativa”. Radicalmente inammissibile, ai sensi dell'art. 342 sub 2) e 3) cpc il motivo articolato alle pagg.
8-17 dell'atto di gravame, in quanto del tutto privo di qualsivoglia censura della ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice o, tantomeno, delle violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione. In questa parte, la impugnazione deve ritenersi priva di portata impugnatoria, risolvendosi unicamente nel richiamo a principi teorici e giurisprudenziali relativi all'illecito di diffamazione, sanza alcun riferimento alla fattispecie dedotta in lite. I rilievi sintetizzati bastano al rigetto del gravame. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano in base al valore della domanda. Va dichiarata la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato già dovuto per la impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
, e avverso la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 sentenza del Tribunale di Roma n. 3998/2021, pubblicata l'8.03.2021, così provvede:
4 - Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquidano in complessivi € 4.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%; Dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, dei presupposti per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.10.2025 Il consigliere est. Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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