Art. 7.
Per la validita' delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva occorre almeno la presenza della meta' piu' uno dei componenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza: in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.
Per la validita' delle riunioni del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva occorre almeno la presenza della meta' piu' uno dei componenti.
Le delibere sono adottate a maggioranza: in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.