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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3983 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 273/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice AR OL all'udienza del 5 novembre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Vignola, giusta C.F._1 procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_2
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta di nato il Persona_1
06/03/1919 a Conversano (BA).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 23/12/2023, il ricorrente ha dedotto che
[...]
è suo avo e che è divenuto cittadino argentino in data 07/07/1955. A Persona_1 dimostrazione del diritto di cittadinanza asseritamente vantato, ha rappresentato il seguente albero genealogico:
Pag. 1 di 7 emigrato in Argentina, contraeva matrimonio in data 07/07/1945 Persona_1 con e dalla loro unione nasceva il 23/05/1946. Controparte_3 Persona_2
L'avo si naturalizzava cittadino argentino il 07/07/1955, quando la figlia Persona_2 non aveva ancora raggiunto la maggiore età. si sposava nel 1966 con
[...] Per_3 [...]
e dalla loro unione nasceva in data 11/03/1982 . Persona_4 Persona_5
Quest'ultima, in data 17/11/2003, dava alla luce (odierno Controparte_1 richiedente).
In definitiva, la parte ricorrente ha sostenuto che l'avo avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi successori e ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria difensiva depositata in data 26/06/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda non è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano, è nato a [...] Persona_1
(BA), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Va esaminata in via preliminare la questione di diritto, che la parte ricorrente ha ampiamente illustrato nell'atto introduttivo del giudizio, riguardante l'effetto della perdita della cittadinanza italiana dell'avo, dopo la nascita della figlia Per_2
Pag. 2 di 7 se, cioè, tale evento abbia potuto determinare la mancata trasmissione Persona_2 della cittadinanza alla figlia, il che implicherebbe il venir meno di uno dei presupposti della domanda di accertamento proposta.
La natura della questione, in uno con il carattere del giudizio che concerne diritti indisponibili, indipendentemente dall'atteggiamento processuale assunto dal CP_2 convenuto in giudizio, ne impone l'esame da parte del Giudice, senza che vi sia necessità di instaurare il contraddittorio sul punto ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., avendo - come detto - formato oggetto di diffusa esposizione da parte del ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio (sulla rilevabilità d'ufficio delle questioni che attengono alle eccezioni in senso lato, nella specifica materia dei diritti della cittadinanza,
Cass., Sez. 6, n. 6205 del 18/3/2014; Sez. 1, n. 12894 dell'11/5/2023).
Considerando la disciplina applicabile ratione temporis alle vicende in esame, la fattispecie su descritta era regolata dall'art. 12 della l. 13 giugno 1912, n. 555. Disponeva l'art. 12, comma 2: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, nata in [...] Persona_2 argentino – e per tale ragione cittadina argentina secondo la legge straniera dell'epoca – aveva acquistato anche la cittadinanza italiana perché figlia di Persona_1
Ebbene è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, che “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge citata, non rilevando né l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, né che nella carta d'identità del padre, rilasciata dallo stato straniero, risulti il possesso della cittadinanza italiana, essendo principio indiscusso di diritto internazionale che ciascuno
Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. I già menzionati minori possono riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge” (Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 27/04/2011, Rv. 618019 – 01; nello stesso senso di recente Sez. 1, Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023, Rv. 671530 - 01).
Pag. 3 di 7 La tesi contraria ritiene che nella fattispecie sottoposta al giudizio trovi applicazione l'art. 7 l. n. 555/1912, secondo il quale “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. La disposizione (che mirava a favorire il mantenimento di entrambe le cittadinanze possedute da coloro che già in possesso della cittadinanza italiana, ne avessero acquisita una all'estero, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo paese, sia il legame col paese d'origine), in quanto norma speciale rispetto all'art. 12 della stessa legge, determinerebbe la conseguenza che il discendente di avo italiano, nato prima della naturalizzazione del genitore, conservava entrambe le cittadinanze.
Il suddetto orientamento giunge a tale conclusione, essenzialmente, attraverso il rilievo secondo cui l'effetto della perdita della cittadinanza del figlio minore, quale diretta conseguenza della volontà del genitore di rinunciare alla propria cittadinanza italiana, è condizionato da una specifica situazione, come risulta all'inciso contenuto nell'art. 12 cit., che subordina la perdita della cittadinanza da parte del minore all'acquisto di una cittadinanza straniera da parte di quest'ultimo (“divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno
Stato straniero”); ipotesi non ricorrente nella specie poiché la figlia dell'avo Persona_2 aveva già acquistato la cittadinanza straniera, per effetto della nascita sul territorio
[...] argentino, e pertanto non poteva “diventare straniero” dopo la perdita della cittadinanza da parte del genitore.
Siffatta ricostruzione normativa non è persuasiva.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi con recente sentenza enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n.
555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel
Pag. 4 di 7 regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (Sez. 1, Ordinanza n. 454 del 08/01/2024, Rv. 669901 - 01).
La decisione, pur concernendo l'applicazione ad una caso di specie in cui operava la normativa anteriore alla l. 555/1912 (ossia, l'art. 11 del codice civile del 1865), opera un'accurata ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia, chiarendo che: a) nel vigore del codice civile del 1865 la condizione del bipolide (che avesse acquistato iure sanguinis la cittadinanza del genitore – allora il solo padre – e iure soli la cittadinanza del
Paese estero ove era nato) rilevava esclusivamente quale fatto, “senza riconoscere effetti, all'interno dell'ordinamento nazionale, alla condizione giuridica acquisita secondo le regole dello Stato straniero”, impostazione che “non contempla[va] la condizione del bipolide involontario, vale a dire quella di colui che acquista nello stesso momento due cittadinanze, senza alcun concorso della sua volontà”; b) solo con la l. 555/1912 è stata positivamente riconosciuta e disciplinata la condizione del bipolide di diritto (e non già come mera condizione di fatto), ossia del cittadino dello Stato che contemporaneamente possa appartenere anche ad un altro Stato;
c) il bipolide non è considerato uno “straniero” dalla legge del 1912, limitandosi il legislatore a prendere atto che si possa essere contemporaneamente cittadino di due Paesi diversi, ribadendo che “resta cittadino italiano, salvo che volontariamente rinunci al suo status civitatis, una volta raggiunta la maggiore età”. In tale cornice normativa, l'arresto citato ha chiarito il rapporto esistente tra le norme degli art. 7 e 12: «alla regola dell'art. 7 si contrappone la regola dettata dall'art. 12 della stessa legge. Ed infatti, mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino
(iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno
Stato straniero”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli
Pag. 5 di 7 apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto
1961» (pag. 14).
In definitiva, il bipolide che perde la cittadinanza italiana diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, considerato che “nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo
Stato italiano, finché conserva la cittadinanza italiana” (pag. 15 della sentenza citata); regola giuridica che risponde alle finalità della legislazione del 1912, dirette a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia (intesa all'epoca come comunità in cui il “capo famiglia” era responsabile quanto alla protezione degli altri membri della famiglia e adottava decisioni vincolanti per tutti i componenti) e a scongiurare il rischio di apolidia
(essendo prevista la perdita della cittadinanza italiana solo a condizione che vi fosse la garanzia di acquisto di altra cittadinanza).
Applicando il principio di diritto ora riassunto, la cittadina argentina Persona_2 per essere nata nel territorio dell'Argentina e italiana perché figlia di Persona_1 in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del ha perso la
[...] Per_1 cittadinanza italiana, divenendo “straniera” per l'ordinamento italiano poiché cittadina argentina. Non è stato allegato né provato che la una volta raggiunta la maggiore Per_1 età, abbia esercitato il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana (come disciplinato dagli artt. 3 e 9 della l. 555/1912); pertanto, ella non poteva trasmetterla ai suoi discendenti e, quindi, neanche al ricorrente.
Il difetto di uno dei presupposti della domanda ne comporta, dunque, il rigetto.
Le spese di lite. Le spese processuali possono essere compensate in considerazione, per un verso, del contrasto interpretativo registrato e, per altro, del contegno assunto dall'amministrazione che non si è opposta all'accoglimento della domanda.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria. Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 5 novembre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_2
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Il Giudice
AR OL
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sez. spec. in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice AR OL all'udienza del 5 novembre 2025, disposta ai sensi degli artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Vignola, giusta C.F._1 procura alle liti in atti;
PARTE RICORRENTE contro
; Controparte_2
PARTE RESISTENTE con l'intervento del
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BARI;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente in linea diretta di nato il Persona_1
06/03/1919 a Conversano (BA).
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 23/12/2023, il ricorrente ha dedotto che
[...]
è suo avo e che è divenuto cittadino argentino in data 07/07/1955. A Persona_1 dimostrazione del diritto di cittadinanza asseritamente vantato, ha rappresentato il seguente albero genealogico:
Pag. 1 di 7 emigrato in Argentina, contraeva matrimonio in data 07/07/1945 Persona_1 con e dalla loro unione nasceva il 23/05/1946. Controparte_3 Persona_2
L'avo si naturalizzava cittadino argentino il 07/07/1955, quando la figlia Persona_2 non aveva ancora raggiunto la maggiore età. si sposava nel 1966 con
[...] Per_3 [...]
e dalla loro unione nasceva in data 11/03/1982 . Persona_4 Persona_5
Quest'ultima, in data 17/11/2003, dava alla luce (odierno Controparte_1 richiedente).
In definitiva, la parte ricorrente ha sostenuto che l'avo avrebbe trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis ai suoi successori e ne ha chiesto l'accertamento in via giudiziale a seguito del silenzio perpetrato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria difensiva depositata in data 26/06/2024, non rilevando motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione e omessa ogni attività istruttoria, la causa viene decisa ex artt. 281sexies e 281terdecies c.p.c. all'udienza odierna, con immediato deposito del dispositivo e dei motivi in quanto linearmente strutturata in fatto ed in diritto.
DIRITTO
La domanda non è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano, è nato a [...] Persona_1
(BA), come risulta dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal predetto Comune ed allegato al ricorso.
L'inquadramento della domanda. Va esaminata in via preliminare la questione di diritto, che la parte ricorrente ha ampiamente illustrato nell'atto introduttivo del giudizio, riguardante l'effetto della perdita della cittadinanza italiana dell'avo, dopo la nascita della figlia Per_2
Pag. 2 di 7 se, cioè, tale evento abbia potuto determinare la mancata trasmissione Persona_2 della cittadinanza alla figlia, il che implicherebbe il venir meno di uno dei presupposti della domanda di accertamento proposta.
La natura della questione, in uno con il carattere del giudizio che concerne diritti indisponibili, indipendentemente dall'atteggiamento processuale assunto dal CP_2 convenuto in giudizio, ne impone l'esame da parte del Giudice, senza che vi sia necessità di instaurare il contraddittorio sul punto ai sensi dell'art. 101, comma 2, cod. proc. civ., avendo - come detto - formato oggetto di diffusa esposizione da parte del ricorrente nel proprio atto introduttivo del giudizio (sulla rilevabilità d'ufficio delle questioni che attengono alle eccezioni in senso lato, nella specifica materia dei diritti della cittadinanza,
Cass., Sez. 6, n. 6205 del 18/3/2014; Sez. 1, n. 12894 dell'11/5/2023).
Considerando la disciplina applicabile ratione temporis alle vicende in esame, la fattispecie su descritta era regolata dall'art. 12 della l. 13 giugno 1912, n. 555. Disponeva l'art. 12, comma 2: “I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9”.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, nata in [...] Persona_2 argentino – e per tale ragione cittadina argentina secondo la legge straniera dell'epoca – aveva acquistato anche la cittadinanza italiana perché figlia di Persona_1
Ebbene è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, qui condivisa, che “I figli minori di persona che, ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 12, terzo comma, della legge citata, non rilevando né l'esistenza di una valida consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa cittadinanza, né che nella carta d'identità del padre, rilasciata dallo stato straniero, risulti il possesso della cittadinanza italiana, essendo principio indiscusso di diritto internazionale che ciascuno
Stato determina le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. I già menzionati minori possono riacquistare la cittadinanza italiana mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento del diciottesimo atto di età, ai sensi degli artt. 3 e 9 della medesima legge” (Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 27/04/2011, Rv. 618019 – 01; nello stesso senso di recente Sez. 1, Ordinanza n. 17161 del 15/06/2023, Rv. 671530 - 01).
Pag. 3 di 7 La tesi contraria ritiene che nella fattispecie sottoposta al giudizio trovi applicazione l'art. 7 l. n. 555/1912, secondo il quale “Salve speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali, il cittadino italiano nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma, divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi”. La disposizione (che mirava a favorire il mantenimento di entrambe le cittadinanze possedute da coloro che già in possesso della cittadinanza italiana, ne avessero acquisita una all'estero, al fine di garantire sia l'integrazione nel nuovo paese, sia il legame col paese d'origine), in quanto norma speciale rispetto all'art. 12 della stessa legge, determinerebbe la conseguenza che il discendente di avo italiano, nato prima della naturalizzazione del genitore, conservava entrambe le cittadinanze.
Il suddetto orientamento giunge a tale conclusione, essenzialmente, attraverso il rilievo secondo cui l'effetto della perdita della cittadinanza del figlio minore, quale diretta conseguenza della volontà del genitore di rinunciare alla propria cittadinanza italiana, è condizionato da una specifica situazione, come risulta all'inciso contenuto nell'art. 12 cit., che subordina la perdita della cittadinanza da parte del minore all'acquisto di una cittadinanza straniera da parte di quest'ultimo (“divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno
Stato straniero”); ipotesi non ricorrente nella specie poiché la figlia dell'avo Persona_2 aveva già acquistato la cittadinanza straniera, per effetto della nascita sul territorio
[...] argentino, e pertanto non poteva “diventare straniero” dopo la perdita della cittadinanza da parte del genitore.
Siffatta ricostruzione normativa non è persuasiva.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi con recente sentenza enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di doppia cittadinanza, ai sensi della l. n.
555 del 1912, il figlio di cittadino italiano nato all'estero poteva contemporaneamente acquisire la cittadinanza italiana iure sanguinis e quella del luogo di nascita iure soli, e in tal caso aveva diritto a conservare la doppia cittadinanza, restando a tutti gli effetti cittadino italiano, salvo rinuncia da maggiorenne, a meno che il padre convivente non perdesse la cittadinanza italiana per atto di impulso volontario, mentre il figlio era ancora minore, con acquisto di altra cittadinanza per naturalizzazione, in ragione di una decisione che, in quanto adottata dal "capo famiglia" titolare della patria potestà, nel
Pag. 4 di 7 regime giuridico applicabile ratione temporis, produceva effetti anche nella sfera giuridica dei figli minori a lui sottoposti” (Sez. 1, Ordinanza n. 454 del 08/01/2024, Rv. 669901 - 01).
La decisione, pur concernendo l'applicazione ad una caso di specie in cui operava la normativa anteriore alla l. 555/1912 (ossia, l'art. 11 del codice civile del 1865), opera un'accurata ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia, chiarendo che: a) nel vigore del codice civile del 1865 la condizione del bipolide (che avesse acquistato iure sanguinis la cittadinanza del genitore – allora il solo padre – e iure soli la cittadinanza del
Paese estero ove era nato) rilevava esclusivamente quale fatto, “senza riconoscere effetti, all'interno dell'ordinamento nazionale, alla condizione giuridica acquisita secondo le regole dello Stato straniero”, impostazione che “non contempla[va] la condizione del bipolide involontario, vale a dire quella di colui che acquista nello stesso momento due cittadinanze, senza alcun concorso della sua volontà”; b) solo con la l. 555/1912 è stata positivamente riconosciuta e disciplinata la condizione del bipolide di diritto (e non già come mera condizione di fatto), ossia del cittadino dello Stato che contemporaneamente possa appartenere anche ad un altro Stato;
c) il bipolide non è considerato uno “straniero” dalla legge del 1912, limitandosi il legislatore a prendere atto che si possa essere contemporaneamente cittadino di due Paesi diversi, ribadendo che “resta cittadino italiano, salvo che volontariamente rinunci al suo status civitatis, una volta raggiunta la maggiore età”. In tale cornice normativa, l'arresto citato ha chiarito il rapporto esistente tra le norme degli art. 7 e 12: «alla regola dell'art. 7 si contrappone la regola dettata dall'art. 12 della stessa legge. Ed infatti, mentre l'art. 7 considera la condizione del cittadino italiano (iure sanguinis) che nasce e risiede in un altro Stato dal quale viene ritenuto cittadino
(iure soli), disponendo che egli conserva la cittadinanza italiana se non vi rinuncia una volta divenuto maggiorenne, l'art. 12 della stessa legge regola una fattispecie connotata da un quid pluris, e cioè che il minore sia figlio di persona che perde (volontariamente) la cittadinanza italiana, e dispone che “i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno
Stato straniero”. La norma prevede quindi una regola speciale per il minorenne non emancipato, figlio di chi perde la cittadinanza, in quanto sussistano due condizioni: 1) che abbia la stessa residenza del genitore esercente la potestà, e in tal senso la norma è coerente con l'art. 11 cod. civ. del 1865; 2) che acquisti la cittadinanza dello Stato straniero;
e ricorre certamente questa condizione quando il soggetto già possieda la cittadinanza dello Stato straniero perché la norma è finalizzata (anche) a non creare degli
Pag. 5 di 7 apolidi, e sotto questo profilo se ne apprezza la modernità, posto che anticipa le disposizioni della
Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, adottata a New York il 30 agosto
1961» (pag. 14).
In definitiva, il bipolide che perde la cittadinanza italiana diviene “straniero” rispetto allo
Stato italiano, considerato che “nessuno (neppure il bipolide) può essere considerato “straniero” dallo
Stato italiano, finché conserva la cittadinanza italiana” (pag. 15 della sentenza citata); regola giuridica che risponde alle finalità della legislazione del 1912, dirette a conservare l'unità di cittadinanza all'interno della stessa famiglia (intesa all'epoca come comunità in cui il “capo famiglia” era responsabile quanto alla protezione degli altri membri della famiglia e adottava decisioni vincolanti per tutti i componenti) e a scongiurare il rischio di apolidia
(essendo prevista la perdita della cittadinanza italiana solo a condizione che vi fosse la garanzia di acquisto di altra cittadinanza).
Applicando il principio di diritto ora riassunto, la cittadina argentina Persona_2 per essere nata nel territorio dell'Argentina e italiana perché figlia di Persona_1 in conseguenza della perdita della cittadinanza italiana del ha perso la
[...] Per_1 cittadinanza italiana, divenendo “straniera” per l'ordinamento italiano poiché cittadina argentina. Non è stato allegato né provato che la una volta raggiunta la maggiore Per_1 età, abbia esercitato il diritto di riacquistare la cittadinanza italiana (come disciplinato dagli artt. 3 e 9 della l. 555/1912); pertanto, ella non poteva trasmetterla ai suoi discendenti e, quindi, neanche al ricorrente.
Il difetto di uno dei presupposti della domanda ne comporta, dunque, il rigetto.
Le spese di lite. Le spese processuali possono essere compensate in considerazione, per un verso, del contrasto interpretativo registrato e, per altro, del contegno assunto dall'amministrazione che non si è opposta all'accoglimento della domanda.
La presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale dell'udienza odierna, nella quale viene pronunciata, si ha per pubblicata con la sottoscrizione, seguita dall'immediato deposito in cancelleria. Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Pag. 6 di 7 il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, all'udienza del 5 novembre 2025, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del
, così provvede: Controparte_2
1. RIGETTA la domanda;
2. COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Il Giudice
AR OL
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