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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 20/08/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
RG Nr. 162/2023 cui è riunito RG. Nr. 165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4 settembre 2023
Da
(c.f.: ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AN AR La NG (UD), via Del Fieno n. 16/1, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Salini del
Foro di Brescia (c.f.: ; telefax: 0305031385; indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Email_1
Vecchioni del Foro di Trieste (c.f.: ; telefax: 04221847144; indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata: in Trieste, via Del Coroneo n. 21, giusta procura Email_2 alle liti conferita su supporto cartaceo di cui si deposita telematicamente la copia informatica autenticata con firma digitale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., appellante- appellata in causa riunita
Contro
1 P. IVA Controparte_1
, in persona del Direttore Generale dott. con sede in Udine, Via P.IVA_1 CP_2
Pozzuolo n. 330, rappresentata e difesa dall'Avv. Rino Battocletti, (cod. fisc. ), C.F._4 del foro di Udine, fax n. 0432/702147, pec: da considerarsi ad ogni Email_3 effetto di legge quale domicilio digitale, e domicilio fisico presso il suo studio in Trieste via M. T.
Cicerone n. 4 come da mandato in calce al presente atto in esecuzione del conforme decreto n. 1089
d.d. 05/10/2023 di affidamento del mandato a firma del Direttore dell' Controparte_1
per promuovere appello (all.a);
[...]
Appellata, appellante principale in causa riunita
appello avverso la sentenza n. 219/2022 (N. 339/2018 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Udine in data 8 marzo 2023 e non notificata
In punto: mobbing, demansionamento e risarcimento danno
CONCLUSIONI
Per parte appellante nella causa sub. Rg. 162/2025
In via principale:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento nei confronti della dott.ssa degli obblighi Parte_1 previsti dagli artt. 2087 c.c., 1175 c.c., 1375 c.c., 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 dal mese di settembre 2010;
- accertare e dichiarare la dequalificazione e il demansionamento della dott.ssa dal Parte_1
16.01.2017, in violazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- accertare e dichiarare la nullità dell'adibizione della dott.ssa dal 16.01.2017 a Parte_1 mansioni inferiori a quelle corrispondenti al profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto (categoria D, livello economico Ds), secondo i vigenti C.C.N.L. del Personale del Comparto
Sanità;
- accertata e dichiarata la responsabilità dell' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di successore a titolo universale dell' , per tutti i danni subiti e subendi dalla dott.ssa Controparte_3
in conseguenza dei fatti esposti, condannare l' Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_1
2 successore a titolo universale dell' , a risarcire tutti Controparte_3
i danni subiti e subendi dalla dott.ssa in conseguenza dei fatti esposti e, in Parte_1 particolare: i) il danno patrimoniale, liquidabile con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di € 42.499,56, salva la diversa somma, maggiore o minore, che sarà liquidata dal
Giudice del Lavoro con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato dal fatto al saldo;
ii) il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea e permanente dell'integrità psicofisica e dall'offesa alla personalità morale, alla dignità, al decoro e all'immagine, con conseguenti sofferenze fisiche e psichiche e con incidenze negative sugli aspetti dinamico - relazionali della vita e sulle attività quotidiane, liquidabile con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di
€ 203.602,08, salva la diversa somma, maggiore o minore, che sarà liquidata dal Giudice del Lavoro con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato dal fatto al saldo, o, in subordine, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea dell'integrità psicofisica e dall'offesa alla personalità morale, alla dignità, al decoro e all'immagine e il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica nei limiti della differenza tra il quantum che sarà liquidato dal
Giudice del Lavoro con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e il minor importo dell'indennizzo del danno biologico permanente astrattamente liquidabile dall' ai sensi CP_4 dell'art. 13 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, in base alla “tabella delle menomazioni” e alla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
12.07.2000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato dal fatto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e di compensi del giudizio di primo grado (comprese le spese della consulenza tecnica di parte, pari ad € 4.900,00, come da documenti n. 238, n. 239, n. 240 e n. 241 del fascicolo di primo grado della ricorrente) e del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
Conclusioni per parte appellata nella causa sub. Rg .165/2023: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, per le ragioni esposte, contrariis reiectis: in via preliminare: riunire il presente giudizio R.G. LAV. n. 165/2023 a quello R.G. LAV. n. 162/2023, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; nel merito:
3 rigettare l'appello proposto dall' , con sede legale in Controparte_1
Udine, Via Pozzuolo n. 330, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e di compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
Per parte appellata azienda nella causa sub. Rg.162/2023:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
RIUNIRSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 335 C.P.C. AL PRESENTE
PROCEDIMENTO QUELLO PORTANTE IL NUMERO 165/2003 DI QUESTA CORTE
TRATTANDOSI DI IMPUGNAZIONI PROPOSTE SEPARATAMENTE AVVERSO LA STESSA
SENTENZA N. 219/2022 DEL TRIBUNALE DI UDINE
NEL MERITO:
VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO, RESPINGERE L'APPELLO PROPOSTO DA
QUANTO INAMMISSIBILE E INFONDATO. Parte_2
CON VITTORIA DI SPESEE COMPETENZE ANCHE AI SENSI DELL'ART.46
DISP.ATT.C.P.C.
Per parte appellante nella causa sub. Rg.165/2023:
NEL MERITO:
VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO,IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA
IMPUGNATA,CONTRARIIS REIECTIS, RIGETTARSI LE DOMANDE PROPOSTE DA
NEI CONFRONTI DELL Parte_1 Controparte_5
ACCOLTE DAL TRIBUNALE DI UDINE SICCOME
[...]
INAMMISSIBILI E INFONDATE O IN SUBORDINE RIDURSI IL DANNO A QUANTO DI
GIUSTIZIA.SPESE E COMPETENZE DI DOPPIO GRADO RIFUSE O IN VIA DEL TUTTO
SUBORDINATA COMPENSATE IN TUTTO O IN PARTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine, accogliendo parzialmente le domande azionate in primo grado da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3 di cui era dipendente come Collaboratore Amministrativo professionale esperto, categoria D, livello economico Ds, Ccnl del personale del Comparto Sanità, accertava la condotta illecita della dirigente disponendo a carico dell'azienda sanitaria il risarcimento del danno non patrimoniale CP_6 derivato alla dall'offesa alla dignità, al decoro e all'immagine; danno liquidato in via equitativa Pt_1 in complessivi euro 25.000, oltre alla condanna al pagamento di una parte delle spese di lite.
4 Il tribunale in particolare con riguardo al primo periodo in cui la lamentava di essere stata derisa Pt_1 pubblicamente, umiliata e delegittimata dalla dirigente e che le sue richieste di Controparte_7 essere assegnata ad altra struttura non avevano avuto esito fino al proprio rientro da un lungo periodo di malattia nel mese di dicembre 2016, aveva rilevato che nel mese di agosto 2019 la ricorrente era stata nuovamente trasferita ad altra struttura ( ), e che pertanto non vi era Controparte_8 spazio per la condanna dell' a provvedere ad una diversa collocazione lavorativa della stessa, CP_3 in relazione alla quale non risultavano specifiche doglianze.
Il giudice richiamava pronunce di legittimità secondo le quali la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa comporta un inammissibile mutamento della domanda originaria;
la valutazione circa l'eventuale demansionamento era pertanto limitata al periodo dal 16.1.2017 al
7.5.2018, data di deposito del ricorso;
il tribunale osservava inoltre che parte di tale periodo doveva essere speso in attività di formazione e inserimento della lavoratrice nella nuova struttura;
quindi riteneva non configurabile un danno alla professionalità, tenuto conto anche dell'atteggiamento non collaborativo e vittimistico della ricorrente.
Quanto al lamentato mobbing per il periodo da agosto 2011 a novembre 2015, il giudice aveva escluso la sussistenza di un intento persecutorio e discriminante, rilevando che le condotte eccentriche ed a volte umilianti della dirigente erano rivolte a tutto il personale della struttura. Il tribunale CP_6 richiamava gli esiti della consulenza medico legale che aveva escluso ogni correlazione tra il disturbo lamentato e il contesto lavorativo, ed aveva evidenziato le caratteristiche isteriche patologiche della ricorrente. Escluso il mobbing, il tribunale di Udine aveva tuttavia individuato una condotta illecita della dirigente e disposto il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dall'offesa alla dignità, al decoro e all'immagine della;
danno liquidato in misura equitativa. Pt_1
2. Avverso la sentenza proponeva parziale impugnazione la che instava per l'accoglimento delle Pt_1 altre domande rigettate in primo grado con richiesta di integrazione istruttoria e rinnovo della consulenza svolta in primo grado.
A propria volta l' proponeva appello principale avverso la medesima sentenza, Controparte_3 instando per la riunione dei procedimenti di appello e la riforma parziale della decisione nel punto in cui il giudice aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Si costituiva inoltre nella causa proposta dalla , eccependone l'inammissibilità e instando nel merito per il Pt_1 suo rigetto.
3. La Corte di Appello di Trieste disposta la riunione necessaria dei due appelli, all'esito della discussione, disponeva consulenza medica e ulteriore integrazione su istanza della;
indi ottenuto Pt_1
l'elaborato finale all'udienza del 10 luglio 2025 dopo la discussione orale della causa, decideva la controversia come da dispositivo di cui dava lettura alle parti.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La impugnava la sentenza con dodici motivi. Pt_1
Con il primo motivo contestava il mancato accertamento del mobbing assumendo che il giudice, nel motivare il proprio rigetto, non aveva considerato alcune deposizioni testimoniali e le emergenze documentali dalle quali risultava provato il dedotto mobbing provocato dagli atti posti in essere dalla che si era risentita dell'istanza della di trasferimento presentata nel 2011. CP_6 Pt_1
Valorizzava in particolare le deposizioni di e eccependo l'inattendibilità delle Tes_1 Tes_2 dichiarazioni rese dalle altre testimoni e che avevano manifestato ostilità e avversione Tes_3 Tes_4 nei suoi confronti.
Con il secondo motivo la contestava il mancato riconoscimento da parte del giudice del danno Pt_1 non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica per illogica, contradditoria, immotivata adesione del giudice alle conclusioni errate della consulenza medico legale.
Contraddittorietà emergente anche dall'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, considerato che a tal fine il tribunale aveva accertato che la aveva compiuto nei suoi confronti, CP_6 reiteratamente, fatti illeciti idonei a screditarla pubblicamente e gratuitamente.
Rilevava come fosse contradditorio che il consulente avesse ricondotto il turbamento psicologico al furto subito nel 2015, quando i sintomi del malessere erano comparsi già dal 2011. In ogni caso contestava che il consulente d'ufficio non avesse risposto alle osservazioni del proprio consulente di parte.
In subordine instava per la liquidazione del danno differenziale.
Con il terzo motivo l'appellante contrastava la sentenza, instando per il rinnovo della consulenza tecnica per gli stessi motivi già espressi nel precedente motivo,
Con il quarto motivo la contestava la decisione nel punto in cui il giudice aveva rigettato le Pt_1 istanze di prova orale inerenti la prova della manifestazione dei disturbi del ritmo veglia- sonno provocati dalla condotta della dirigente.
Con il quinto motivo l'appellante impugnava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale emergente di euro 1512,00 per il rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per le attività di assistenza e consulenza stragiudiziali prestate dall'avvocato come da fatture dimesse in atti.
Con il sesto motivo la contrastava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la Pt_1 domanda di risarcimento del danno emergente consistente nel pagamento della consulenza di parte al dott. e le spese mediche conseguenti a visite ed esami diagnostici oltre che terapia Per_1 farmacologica e spese di alloggio per le visite mediche in Milano ( pari a complessivi euro 2656,81).
6 Impugnava altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante derivante dalle differenze tra la retribuzione cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato nel periodo da luglio a dicembre 2016 e il trattamento di malattia inferiore percepito negli stessi mesi.
Con il settimo motivo l'appellante contrastava la sentenza nel punto in cui il giudice non aveva ammesso la consulenza tecnica sull'ulteriore aspetto della malattia dal 27.10.15 al 5.12.16 conseguente alla condotta della ed anche la invalidità permanente provocata da questa CP_6 condotta che l'aveva indotta ad una lunga astensione dal lavoro.
Con l'ottavo motivo la contestava la sentenza del tribunale nel punto in cui il giudice aveva Pt_1 rigettato l'eccezione di nullità della deposizione resa dalla sig.ra , nonostante Tes_5
l'incapacità della testimone ritualmente eccepita dalla appellante.
Con il nono motivo la contrastava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva limitato Pt_1 temporalmente la domanda di accertamento del demansionamento, evidenziando di avere diritto al risarcimento del danno conseguente quale danno patrimoniale subito e subendo in conseguenza della dequalificazione e demansionamento fino alla effettiva adibizione a mansioni confacenti al suo inquadramento e ciò anche con riferimento al periodo successivo al deposito del ricorso di primo grado, trattandosi di pregiudizio conseguente alle condotte già allegate con il ricorso di primo grado.
Con il decimo motivo l'appellante contrastava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva rigettato la richiesta di esibizione delle lettere provenienti dalla dirigente e rivolte al direttore Tes_5 generale dalle quali sarebbe emerso con chiarezza che la era stata utilizzata nelle mansioni Pt_1 riconducibili al livello C e B e quindi inferiori al livello D di appartenenza della . Pt_1
Con l'undicesimo motivo la impugnava la sentenza per omessa pronuncia in merito al danno Pt_1 emergente consistente nel rimborso spese mediche e attività di assistenza e consulenza stragiudiziale del procuratore attoreo alla propria assistita.
Con dodicesimo motivo la contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la Pt_1 domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla offesa alla dignità e personalità oltre che immagine e mortificazione della professionalità; danno quantificato in euro 7.341,00.
5. L'appellata si è costituita rilevando l'eccessiva lunghezza (76 pagine) e poca chiarezza CP_3 dell'atto tanto da invocare una dichiarazione di inammissibilità anche solo parziale dell'appello .
Osservava che non era stata riproposta e quindi doveva ritenersi rinunciata, la domanda di condanna dell'ente ad adibire la ricorrente a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza che era stata formulata nel ricorso di primo grado con riferimento alle mansioni svolte al momento del deposito del ricorso;
quindi la non poteva censurare in appello la sentenza per la mancata Pt_1 considerazione del demansionamento successivo al deposito del ricorso di primo grado.
7 Quanto al profilo temporale rilevava che la materia del contendere era stata correttamente limitata dalla sentenza di primo grado al periodo precedente al deposito del ricorso.
Con riguardo al mobbing eccepiva che la contraddittorietà della prova in materia di mobbing impediva di considerare assolto l'onere probatorio che gravava sulla lavoratrice.
L'appellata in via ulteriore rilevava che il giudice non aveva valutato l'ignoranza da parte del datore di lavoro, della situazione mobbizzante o comunque stressogena, in tesi della causata dalla Pt_1 dirigente che costituiva elemento decisivo per il giudizio di responsabilità in capo CP_6 all'azienda.
6. Nel giudizio di appello sub. Rg.165/2023 in cui l'azienda era appellante, l'ente contrastava la sentenza con unico articolato motivo nella parte in cui il tribunale aveva condannato l'azienda al risarcimento del danno, osservando che i danni relativi all'onore e alla reputazione riconosciuti in sentenza erano conseguenti a comportamenti individuali e che non risultava provato che la Pt_1 avesse riferito ai vertici dell' di essere stata insultata e dileggiata dalla dirigente. Controparte_3
In subordine l'appellante contestava la misura del danno liquidato ritenendolo eccessivo.
7. Si è costituita l'appellata rilevando di avere ripetutamente riferito alla dirigente la Pt_1 Pt_3 situazione lavorativa e le condotte della osservava la che già l'eventuale diniego CP_6 Pt_1 della dirigente delle richieste scritte di riceverla costituiva inadempimento colpevole.
Richiamava la deposizione della teste . Tes_1
In ogni caso osservava che il datore di lavoro è responsabile anche direttamente dei fatti illeciti della propria dirigente ai sensi dell'art.1228 c.c.; si trattava di condotte dolose reiterate nel tempo.
Contestava il secondo motivo attesa la congruità del risarcimento e quanto motivato a sostegno della propria istanza di riforma della sentenza.
8. L'appello principale della di cui al ricorso sub. Rg. 162/2023 merita parziale accoglimento Pt_1 per le assorbenti ragioni che seguono, mentre va rigettata l'impugnazione principale proposta dalla
. Controparte_3
In via pregiudiziale di rito deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte appellata
[...]
; l'eccezione è stata proposta ai sensi dell'art. 46 disp. Att. C.p.c. considerata l'estensione del CP_3 ricorso in appello ( cfr. 76 pagine).
L'atto di appello contiene effettivamente una ampia digressione relativa al giudizio di primo grado;
tuttavia non risulta viziato consentendo, con i motivi specifici indicati, sia al Collegio che alla controparte di comprendere le ragioni di fatto e diritto poste a sostegno dell'impugnazione.
A ciò si aggiunga che la violazione delle norme di estensione tecnica dell'atto processuale, in assenza di previsione specifica, non conduce a conseguenze sulla validità dell'atto, potendo al più rilevare sotto il profilo della condanna alle spese ( cfr. in tal senso art. 46 disp. Att. C.p.c.)
8 9. Nel merito ritiene questo Collegio che il primo giudice abbia errato nella valutazione delle emergenze istruttorie;
questa Corte in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, in fase istruttoria ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica, ritenendo del tutto contradditorio l'elaborato di primo grado il cui autore, nell'escludere ogni rapporto di causalità tra le condotte accertate dal giudice e il malessere della , aveva ricondotto il disturbo psicologico della Pt_1 lavoratrice, certificato dal 2011, ad un fatto accaduto successivamente nel 2015 ( furto in abitazione familiare).
Inoltre il consulente di primo grado aveva ritenuto che il turbamento della fosse stato provocato Pt_1 esclusivamente dal suo modo di essere trattandosi di soggetto che presentava “ uno stato d'animo polarizzato in modo ossessivo nei confronti dell'ambiente lavorativo e della sua dirigenza..” omettendo di verificare se le condotte pregiudizievoli confermate dall'istruttoria potessero avere avuto o meno un effetto quanto meno concausale.
9.1. Le prove orali e la consulenza medico legale eseguita in questo grado consentono di ritenere fondata la domanda di accertamento della sottoposizione della ad uno stress lavorativo tale da Pt_1 provocare un danno alla salute.
La fattispecie di creazione giurisprudenziale rientra comunque nell'ambito del fenomeno della costrittività organizzativa e va ricondotta alla violazione da parte del datore di lavoro della norma di cui all'art. 2087 cc;
in particolare anche secondo la giurisprudenza più recente il mobbing :”è una nozione di tipo medico legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32257).”( cfr. Cass. 4664/2024).
E' dunque irrilevante la prova dell'intento vessatorio o illecito, essendo onere del lavoratore provare l'esistenza di un ambiente lavorativo logorante e/o stressante e ricadendo sul datore di lavoro l'onere di provare “…di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza”( cfr. Cass. 5061/2024).
10. In particolare in accoglimento del primo e secondo motivo di appello principale proposti dalla
, assorbito il terzo in ragione degli elementi probatori di seguito indicati, questo Collegio ritiene Pt_1 di poter ascrivere le condotte poste in essere dalla dal 2011 a novembre 2015 ( mese in CP_6 cui iniziava l'assenza prolungata della per malattia) ad una fattispecie di mobbing diversamente Pt_1 da quanto ritenuto dal primo giudice.
9 Trattasi di condotte di vessazione e mortificazione ingiustificata della sottoposta che avevano provocato il malessere psicofisico accertato dal consulente nominato in questo grado,
10.1. Il tribunale aveva rigettato questa domanda poiché dall'istruttoria orale era emerso che l'atteggiamento “ eccentrico” della dirigente aveva riguardato tutti i lavoratori e non soltanto la . Pt_1
Il giudice di prime cure osservava che la pur dando confidenza alle colleghe – tanto da CP_6 dare del “ TU” a tutti- non mancava di rimproverare pesantemente i propri sottoposti soprattutto per la lentezza del lavoro.
Eccentricità che secondo il tribunale ricadeva sull'intera struttura operativa;
tuttavia c'erano collaboratori che reagivano senza manifestare malessere, ed altri- come la – che si sentivano Pt_1 mortificati. Situazione ulteriormente appesantita dalla “ diffusa quanto molesta conflittualità da cortile” ( cfr. pagg. 24 motivazione sentenza impugnata), ossia l'ostilità riscontrata tra i colleghi, che aveva impedito al giudice di accogliere la domanda di mobbing, poiché l'attrice non aveva provato il dolo intenzionale che doveva caratterizzare la fattispecie.
11. Escluso il mobbing il giudice tuttavia concludeva come segue:”.. se tutti i rilievi che precedono
-si ripete- conducono ad escludere l'ipotesi del denunciato mobbing ed a rigettare la connessa pretesa risarcitoria, non per questo possono comunque negarsi, sotto diverso profilo, gli estremi di una condotta illecita, posta in essere dalla dirigente in prima battura, ma poi Controparte_7 avallata in ogni caso dalla colposa inerzia dell' , e tali da esporre la convenuta al CP_3 risarcimento del danno, benché nella differente e minor misura di seguito indicata. Il riferimento, qui, è -per l'appunto- al danno non patrimoniale derivato dall'offesa alla dignità, al decoro ed all'immagine della ricorrente, per essere stata quest'ultima destinataria, ad opera della Dirigente, di un trattamento che -anche se variamente riservato, con diversità di toni ed intensità- alla generalità del personale della - non poteva essere in alcun modo Parte_4 considerato quale lecita modalità per impostare seri e professionali rapporti di lavoro, né doveva, perciò, essere tollerato dall' stessa, la quale, informata dei profili di eccentricità della CP_3 si sarebbe dovuta subito attivare per richiamarla a contegni maggiormente CP_6 compatibili con il suo ruolo dirigenziale. Non occorrono molte parole, invero, per sostenere che frasi rivolte alla del tipo: “sei un bradipo”, “guarda come cammini”, “sei una stupida”, “sei una Pt_1 rimbambita”, “guarda come ti vesti”, “adesso che sai nuotare, sei diventata uno stronzo che galleggia” (v., in tal senso, , a pagg. 2 e 3 del verbale di udienza del 23.1.2019), Testimone_6 estratte dal comunque “… vasto repertorio di offese (dirette ai suoi) sottoposti …” (ibidem), costituiscano -specie se dette in presenza di colleghi- un contegno relazionale ingiustificabile in ogni situazione, ma del tutto fuori luogo in ambito lavorativo. Sotto questo profilo, dunque, il particolare contesto in cui tale condotta è stata posta in essere, la sua reiterazione nel tempo, l'attitudine a
10 screditare pubblicamente e gratuitamente la ricorrente, la fonte stessa di tale condotta, invero ascrivibile al vertice della struttura, giustificano una condanna dell' resistente a risarcire CP_3 alla dott.ssa il danno non patrimoniale per il pregiudizio arrecato all'onore ed alla Pt_1 reputazione di quest'ultima, in misura che si ritiene equo stimare, all'attualità, in complessivi €
25.000,00, senza che in alcun modo possa incidere, quale esimente, un presunto intento scherzoso della dirigente o, diversamente, la minor attitudine della ricorrente -rispetto alle sue colleghe- a reagire a queste esternazioni. (v. , a pag. e del verbale di udienza del 23.1.2019: “… Testimone_6
La stava zitta e ingoiava. …”). Pt_1
12. Argomentazioni che sono state contrastate efficacemente dall'appellante e che non sono condivise dal Collegio anche a fronte della consulenza tecnica espletata in questo grado.
In particolare il dott. alla luce delle risultanze dei test somministrati all'interessata la quale Per_2 dal 2015 era in cura presso il CSM di Palmanova che le aveva diagnosticato un quadro ansioso depressivo in connessione con l'ambiente lavorativo in essere da alcuni anni , ha ritenuto che vi fossero gli elementi necessari per ritenere che si fosse sviluppato, in dipendenza dai fatti per cui è causa, un disturbo dell'adattamento con sintomatologia ansioso-depressiva che è andato progressivamente attenuandosi nel corso del tempo, anche a fronte del cambiamento del contesto lavorativo. In particolare a pag. 30 e ss dell'elaborato peritale si legge quanto segue:“…con criterio di elevata probabilità scientifica ritengo sia credibile che la condizione di disagio e di tensione al lavoro abbia precipitato nella periziata, negli anni fra il 2010 ed il 2015, un disturbo dell'adattamento (disadattamento) di grado medio con sintomatologia ansioso-depressiva cronicizzatosi nel corso del tempo anche se è andato attenuandosi nel tempo con minori ricadute sul funzionamento personale, lavorativo e sociale”.
Concludendo per :“un periodo di malattia all'incirca di 6 mesi come danno biologico temporaneo parziale (di natura psichica) al tasso medio del 50% rispetto ad un soggetto sano con grado della sofferenza soggettiva medio, a fronte di un disturbo dell'adattamento che si era cronicizzato anche se è andato attenuandosi nella gravità negli anni recenti il che mi induce a stimare allo stato un danno biologico permanente del 7-8% (sette - otto percento) rispetto all'integrità preesistente della periziata con grado della sofferenza soggettiva moderato”.
13.Come emerge dalle prove orali ( cfr. dep. e , la rimproverava in modo Tes_1 Tes_2 CP_6 plateale principalmente la rispetto agli altri colleghi, usando nei suoi confronti toni offensivi;
Pt_1 la derideva di fronte ai colleghi per il modo di vestire e camminare ( cfr. dep. sui capitoli da 16 Tes_1
a 22 del ricorso di primo grado) e la tratteneva anche oltre l'orario di lavoro tenendola in sospeso anche rispetto alla richiesta di ferie (cfr. capitolo 44 deposizione ). Tes_1
11 Trattasi di prove orali che insieme alla consulenza d'ufficio consentono di accogliere la domanda risarcitoria, essendo provato che nel periodo dal 2010 al 2015, la si era trovata in un ambiente Pt_1 di lavoro stressogeno e di costrittività organizzativa idoneo a provocare la patologia psichica accertata dal medico legale.
Le condotte infatti si sono ripetute nel tempo- erano quotidiane secondo quanto riferito dalla testimone ed erano caratterizzate dalla circostanza di essere iniziate a seguito di richiesta Tes_2 di trasferimento della ad altro ufficio. Pt_1
Elemento valorizzabile al fine di ritenere provata l'allegazione della secondo cui le condotte Pt_1 della erano caratterizzate dal solo intento di punire la lavoratrice che, per quanto emerso CP_6 in giudizio, aveva tradito la fiducia del dirigente presentando l'istanza di trasferimento in un momento di particolare intensità del lavoro per l'ufficio diretto dalla cfr. dep. e . CP_6 Tes_1 Tes_2
Circostanze confermate anche dalla testimone che rispetto al capitolo 16 del ricorso di Tes_2 primo grado aveva dichiarato:”. Erano frequenti i rimproveri che la rivolgeva alla CP_6 Pt_1 di essere troppo lenta nell'evadere le pratiche . A volte la chiamava nel suo ufficio e quando la vedevo uscire notavo che era particolarmente scossa, altre volte glielo diceva apertamente in faccia anche in presenza dei colleghi. Tutto era eccessivo e si notava che c'era dell'altro nei rimproveri della alla .con la c'era un atteggiamento particolarmente oppressivo fatto di CP_6 Pt_5 Pt_1 continue chiamate e ripetuti rimproveri anche nel corso di una stessa giornata…”.
Anche la testimone che aveva reso una deposizione in cui nella sostanza riferiva che le Tes_4 reazioni comportamentali della erano eccessive e dipendevano soltanto dalla sua personalità Pt_1 eccentrica , tanto da riferire che si trattava di persona “ sclerata”, ha dovuto ammettere che la richiesta di trasferimento presentata nel 2011 dalla era stata vissuta dalla “ come un Pt_1 CP_6 tradimento di quella che riteneva oltre che una collega anche un'amica”.
Gli atti di derisione e di negazione delle ferie peraltro sono contrari anche alle norme comportamentali di cui ai codici di comportamento per il dirigente sia pubblico che dell'azienda sanitaria ( cfr. art. 13 rispettivi codici di comportamento deontologico di cui ai docc. 34 e 35 parte appellante).
13.1. L'azienda sulla quale incombeva l'onere di provare di aver rispettato la norma di cui all'art. 2087 cc, in primo grado si era limitata ad eccepire che la nel 2006 aveva chiesto CP_6 espressamente che la fosse trasferita presso la struttura ( fficio affari generali e legali Pt_1 CP_8 della azienda) di cui era divenuta direttrice e si era adoperata per conferirle dal 2010 in poi la PO
“Convenzioni” , prorogandola nel tempo.
L'ente aveva sempre negato le vessazioni, valorizzando i rapporti di conoscenza personale ed amicale esistenti tra la e la secondo l'azienda le tensioni esistevano con i colleghi e ciò Pt_1 CP_6
12 avrebbe giustificato la richiesta di trasferimento del 2011 ( cfr. doc. 31 parte attrice in primo grado), che non era stata osteggiata dalla anche se di fatto era rimasta senza seguito. CP_6
13.2. A fronte di ciò il Collegio osserva che anche se corrispondesse al vero che le problematiche inerivano a rapporti conflittuali tra dipendenti, o fossero state indotte da un eccesso di lavoro, comunque, atteso l'onere di sicurezza e prevenzione gravante sulla datrice di lavoro, sarebbe stato onere dell'azienda, ai sensi dell'art. 2087 c.c. intervenire tempestivamente, eventualmente trasferendo la in altra struttura, ovvero preoccupandosi di verificare se effettivamente la Pt_1 ripartizione del lavoro e delle pratiche da evadere fosse equilibrata .
Per contro nulla è stato disposto nonostante le richieste di colloquio e di intervento presentate dalla nel tempo ( cfr. doc. 31 e docc. 58 e 59 primo grado parte ricorrente). Pt_1
14. Per quanto esposto al fine di escludere ogni responsabilità l'azienda aveva sempre allegato di non essere a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere dalla nei confronti della CP_6
( cfr. appello nella causa 165-2023). Posizione difensiva inconsistente e superata dagli elementi Pt_1 indiziari concordi gravi e precisi raccolti in giudizio.
14.1.Le istanze di trasferimento documentate e presentate dalla alla formalizzate la Pt_1 Pt_3 prima in data 5.08.11 ed accompagnate da richieste di colloquio con i superiori, sono significative della conoscibilità della situazione da parte dei vertici aziendali( cfr. docc. 58 e 59).
La in tali richieste lamentava espressamente che la situazione stava degenerando ed era divenuta Pt_1 insostenibile e l'ente non era intervenuto, né si era preso in carico di verificare se la doglianza di eccesso di lavoro, riferita da alcuni colleghi quale causa della richiesta di trasferimento della , Pt_1 fosse fondata.
A ciò si aggiunga che la testimone a pag. 9 del verbale di udienza del 23.01.19 ha riconosciuto Tes_1 che i modi della erano noti a tutti:” soltanto che nessuno, al di fuori delle frasi di CP_6 circostanza del tipo ( porta pazienza sai che è fatta così) è mai intervenuto. Questo era proprio quello che la mi aveva fatto notare nel colloquio avuto con lei relativamente alla posizione Pt_3
Cameranesi…”( cfr. verbale primo grado).
15. Ritiene pertanto il Collegio che sussistano circostanze anche indiziarie sopra valorizzate e prove orali che consentano di confermare, rigettando in tal modo il primo motivo di appello della
[...]
, che l'ente datore di lavoro fosse a conoscenza che la usava modi inurbani ed CP_3 CP_6 aggressivi nei confronti della . Pt_1
La lavoratrice inoltre aveva sofferto più di altri colleghi- anche per una situazione personale peculiare evidenziata anche dal consulente tecnico- il disagio sviluppando una patologia che sarebbe stato onere della società prevenire – ad esempio- quanto meno con il richiamo della dirigente, ovvero aderendo alla richiesta di trasferimento della lavoratrice come- accaduto poi tardivamente- nel 2017.
13 Lo stesso consulente tecnico ha confermato che l'allontanamento da questa struttura e la collocazione in altro ufficio ha contribuito ad una attenuazione del disturbo dell'adattamento che nel tempo si è ridotto con minori ricadute sul funzionamento personale, lavorativo e sociale della . Pt_1
15.1.Trattandosi di condotta posta in essere in modo continuativo dalla superiore gerarchica, non rispettosa della personalità e dignità della lavoratrice, che ha provocato una patologia riconosciuta ed accertata dal consulente d'ufficio, con parere condiviso dalla Corte, sussistono tutti gli elementi per qualificare la fattispecie come mobbing.
Ne consegue una responsabilità risarcitoria in capo alla parte appellata che non ha Controparte_3 evitato, come era suo onere, lo sviluppo in capo alla dipendente di un disturbo dell'adattamento; in particolare il consulente ha rilevato l'esistenza di sintomi ansioso depressivi che hanno determinato una menomazione della sua integrità psicofisica in termini di danno biologico temporaneo e permanente. Danno che ha quantificato come segue:”. un periodo di malattia all'incirca di 6 mesi come danno biologico temporaneo parziale (di natura psichica) al tasso medio del 50% rispetto ad un soggetto sano con grado della sofferenza soggettiva medio, a fronte di un disturbo dell'adattamento che si era cronicizzato anche se è andato attenuandosi nella gravità negli anni recenti il che mi induce a stimare allo stato un danno biologico permanente del 7-8% (sette - otto percento) rispetto all'integrità preesistente della periziata con grado della sofferenza soggettiva moderato”.
16. Parere condiviso da questo Collegio anche se parzialmente contestato dalla parte appellante Pt_1 la quale ha rilevato tramite il proprio consulente di parte ( cfr. osservazioni in atti), come a Per_3 proprio avviso il danno temporaneo avrebbe dovuto essere esteso a tutto il periodo di assenza per malattia della ( dal 23.11.15 al 5.12.16) e anche al periodo dall'1.1.15 al 22.11.15 ( seppure in Pt_1 misura ridotta del 25%) ed al periodo di demansionamento di cui si dirà in prosieguo.
Quanto al danno permanente la ha condiviso la percentuale finale indicata dal professionista, Pt_1 pur osservando che il grado di sofferenza riconoscibile all'interessata, in ragione delle manifestazioni fisiche e dello stravolgimento delle abitudini di vita, avrebbe dovuto essere di grado elevato.
16.1. Tutte queste critiche sono rigettate da questa Corte poiché la documentazione invocata a sostegno dell'ampliamento del periodo di inabilità temporanea è generica trattandosi di mere prescrizioni mediche o assenze estemporanee di uno o piò giorni per cefalea o problemi pressori, che non sono di per se sufficienti per ritenere provato che abbiano determinato il danno temporaneo in misura pari al 25% anche per i mesi antecedenti l'assenza prolungata per malattia.
Inoltre a parere del Collegio merita condivisione la conclusione del dott. il quale, nel Per_2 richiamare la documentazione scientifica e in particolare le Linee Guida della Simla del 2016 ( cfr. pagg. 33 e ss. elaborato peritale in atti), ha evidenziato come nell'ambito di patologie di questo tipo,
14 la metodologia scientifica- condivisa nel corso della relazione anche dai consulenti di parte- ritenga convenzionalmente, che un disturbo dell'adattamento come quello sviluppato dalla si cronicizzi Pt_1 dopo un periodo di sei mesi di inabilità temporanea.
17. A fronte di ciò considerato che trattasi di vicenda in cui le condotte datoriali si inseriscono in un quadro e in una struttura di personalità pre-morbosa, assumendo le vicende lavorative sopra descritte un ruolo di concausa avente il rigore- secondo il consulente nominato- della probabilità scientifica elevata, nella determinazione della situazione di stress e disturbo dell'adattamento della , ritiene Pt_1 questo Collegio che il danno si sia stabilizzato e divenuto permanente al rientro in servizio della interessata dalla malattia, mentre soltanto una parte del periodo di assenza ( 6 mesi) è riconducibile alla patologia per cui è causa, tenuto conto anche dei tempi di manifestazione della stessa.
17.1. Quanto al danno differenziale il supplemento di consulenza tecnica disposto in questo grado, sull'esito del quale nessuna delle parti ha sollevato obiezioni, ha attestato che, nel caso di specie, qualora la avesse presentato domanda all' per malattia professionale, l'Istituto assicurativo Pt_1 CP_4 non avrebbe concesso alcun indennizzo poiché a fronte di una percentuale di danno biologico del
7/8% in ambito civilistico , in ambito l'istituto avrebbe applicato al più le voci “180 o 181 CP_4 relative al disturbo post traumatico da stress moderato”, con un punteggio che, per il caso specifico, non avrebbe superato il 5%.
Rimanendo nell'ambito della franchigia ne consegue che nessuna detrazione utile potrebbe essere disposta dal Collegio in favore del datore di lavoro che non può fruire di alcun esonero da parte dell' CP_4
18. Ai fini risarcitori deve essere considerata l'età della alla data del 5.12.2016 di stabilizzazione Pt_1 del danno( data di rientro dalla malattia ossia 47 anni), la percentuale di invalidità permanente ritenuta corretta dal consulente e pari al 7%, il punto del danno biologico previsto dalle tabelle di Milano del
2024 ( 2.089,92), l'incremento per la sofferenza soggettiva ( 25%) e il punto di danno non patrimoniale previsto per questo tipo di situazione ( 2612,40), con personalizzazione adeguata alla sofferenza moderata accertata dal professionista.
Il danno quantificato in questo grado considera anche il pregiudizio all'immagine professionale della che il dileggio continuo da parte della dirigente ha determinato nell'ambiente di lavoro nel Pt_1 periodo temporale dal 2011 al 2015.
Pertanto- secondo questo Collegio- la misura adeguata al ristoro dell'intero pregiudizio subito dall'interessata, è costituita dall'importo di euro 30064,00( somma attualizzata alla data di decorrenza delle tabelle di Milano del 2024); importo comprensivo del danno temporaneo calcolato per l'invalidità parziale al 50% per mesi sei e delle voci di danno calcolati secondo i valori punto sopra riportati,
15 A questo punto corre l'obbligo di devalutare l'importo sopra riportato alla data di stabilizzazione del danno e incrementarlo con la percentuale prevista dall'Istat per la rivalutazione e gli interessi legali ulteriormente maturati fino al saldo.
18.1.Trattasi di misura idonea a risarcire a titolo di danno non patrimoniale tutto il pregiudizio derivato alla dalla condotta datoriale in termini di danno alla salute oltre che di danno morale e Pt_1 alla vita di relazione, poiché il Collegio ha tenuto conto nel determinarlo dello sconvolgimento subito dalla lavoratrice alla vita ordinaria ed anche del pregiudizio dell'immagine professionale.
Eseguiti i calcoli con i criteri sopra riportati ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, il danno complessivo riconoscibile e posto a carico della è pari ad euro 25.242,65 cui Controparte_3 va aggiunto l'ulteriore rivalutazione per euro 5250,47 e gli interessi legali che fino all'indice del
31.5.2025 sono pari ad euro 3205,59 oltre agli accessori maturati in via ulteriore.
Misura che sostituisce l'importo attribuito in via equitativa dal giudice la cui sentenza in parte qua è sostituita dalla presente pronuncia.
19. Le considerazioni che precedono in merito alla natura del danno riconosciuto consentono di dichiarare assorbito il quarto motivo relativo alla prova testimoniale indotto dalla interessata per ottenere il riconoscimento del disagio subito alla vita di relazione, ritenuto il valore omnicomprensivo del danno non patrimoniale attribuito dal Collegio.
Nello stesso tempo queste considerazioni e la idoneità della misura al ristoro integrale del pregiudizio subito dalla , consentono di rigettare il secondo motivo di appello della azienda che aveva Pt_1 contestato, in via subordinata, la misura risarcitoria che riteneva eccessiva rivendicando un concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno. L'invocazione dell'art. 1227 c.c. va peraltro rigettato trattandosi di eccezione priva di riscontro probatorio.
20. Riconosciuto il danno non patrimoniale in accoglimento al motivo di appello compete alla Pt_1 anche il risarcimento per il danno patrimoniale emergente e lucro cessante.
Con il quinto motivo la lamentava l'omessa pronuncia del giudice rispetto al danno emergente Pt_1 azionato consistente nell'attività di assistenza tecnica stragiudiziale posta in essere dall'avvocato
Salini al fine di far ottenere alla il trasferimento( cfr. docc.77 e 177 parte appellante); attività Pt_1 utile e necessaria per poter far cessare la condotta pregiudizievole ed il cui costo sopportato dalla
è direttamente riconducibile alla condotta mobbizzante dell'azienda, considerato che soltanto Pt_1 in ragione degli interventi difensivi la è stata spostata d'ufficio nel 2017. Pt_1
21.1. Analogamente competono alla a titolo di ristoro di danno patrimoniale, in accoglimento Pt_1 del sesto motivo il ristoro delle spese mediche sopportate a causa della condotta della azienda;
spese che il professionista ha ritenuto congrue e riconducibili alla fattispecie per cui è causa ( cfr. pag. 35 perizia in atti).
16 Pertanto la ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale emergente pari ad euro 4170,81 ( Pt_1 cfr. euro 1512,00 di cui al quinto motivo cui va aggiunto l'importo di euro 2656,81 di cui al sesto motivo), oltre agli accessori per interessi legali maturati dai singoli esborsi al saldo;
esborsi documentati dalla ricorrente in primo grado e non contestati dalla resistente( cfr.pagg. 39-40 ricorso in appello e documentazione ivi indicata).
22. Merita accoglimento anche la richiesta risarcitoria della relativa al lucro cessante e Pt_1 consistente nella differenza tra il trattamento di malattia ottenuto dalla nel periodo di assenza Pt_1 dal lavoro dal mese di luglio a quello di dicembre 2016 e le retribuzioni che avrebbe percepito se non fosse stata assente.
Pregiudizio quantificato – senza contestazioni da parte della azienda sanitaria- dalla in euro Pt_1
2137,30; importo che va riconosciuto poiché trattasi del periodo di mesi sei che il professionista ha ritenuto necessario e sufficiente per stabilizzare in termini di permanenza il pregiudizio della salute riscontrato all'interessata.
Il danno patrimoniale è pertanto ascrivibile alla condotta illegittima posta in essere dall'ente e di cui la datrice di lavoro deve essere ritenuta responsabile.
Ne consegue l'assorbimento del settimo motivo di appello azionato al solo scopo di consentire l'accertamento del nesso causale per il danno da lucro cessante.
23. Gli altri motivi di appello inerenti la dequalificazione lamentata dalla lavoratrice per il periodo dal 16.01.17 ( quando la lavoratrice era stata trasferita presso la funzione di Staff formazione e valorizzazione del personale ), ruolo rivestito fino al 4.08.19 ( periodo successivo all'introduzione del giudizio di primo grado avvenuta con ricorso di data 7.05.18), sono infondati per le ragioni che seguono.
Il primo giudice aveva circoscritto la valutazione del lamentato demansionamento al primo periodo dal 16.01.17 al 7.5.18, ritenendo che la mancata impugnazione del trasferimento operato dall'ente ad altra struttura nell'agosto 2019 e in ogni caso la mancata contestazione anche in corso di causa del provvedimento de quo, fossero significativi della cessazione della materia del contendere e della piena soddisfazione della lavoratrice che era stata trasferita soltanto provvisoriamente alla funzione di Staff ( cfr. doc. 11 parte ricorrente in primo grado).
In ogni caso escludeva la rilevanza dei fatti e della documentazione che l'attrice aveva chiesto di produrre in corso di causa e delle circostanze relative ad episodi successivi al deposito del ricorso di primo grado, trattandosi di fatti diversi che qualora ammessi avrebbero determinato una modificazione della causa petendi non consentita dalla rigidità delle decadenze proprie del rito lavoro
( cfr. Cass. 23949/2013).
17 24. Questo Collegio ritiene infondato il motivo della dequalificazione e la relativa richiesta di risarcimento del danno professionale poiché, nel caso di specie, la norma di cui all'art. 52 TU
165/2001 non è stata violata dalla datrice di lavoro.
Rigetto nel merito che consente di superare anche la questione processuale della limitazione della domanda risarcitoria al periodo azionato nel ricorso e fino alla data di deposito dell'atto, trattandosi di domanda di accertamento che necessariamente rimane cristallizzata ai fatti allegati.
In ogni caso il motivo con cui l'appellante ha censurato la valutazione processuale del primo giudice, va rigettato poiché, come emerge dalla mera lettura del ricorso di primo grado ( cfr. in particolare pagg. 36,37,38,39,40,41,42), con la domanda giudiziale la aveva chiesto l'accertamento della Pt_1 dequalificazione subita dal 16.01.17 ad “ oggi “ ossia all'attualità del ricorso di primo grado del
7.05.18, instando per l'assegnazione di mansioni adeguate al livello Ds di inquadramento poiché i compiti di protocollazione, archiviazione e supporto nella segreteria assegnati nel periodo dal
16.01.17 al 9.06.17 e successivamente quelli di chiusura dei corsi di formazione non erano rispettosi del livello di inquadramento. La quindi aveva limitato le allegazioni alle condotte poste in Pt_1 essere dalla datrice di lavoro fino alla richiesta giudiziale.
A ciò si aggiunga che nel presente grado la non ha azionato la domanda di condanna della Pt_1 controparte alla adibizione a mansioni confacenti al proprio livello di inquadramento;
ne consegue la situazione di dequalificazione era venuta meno, tanto più che l'ulteriore spostamento nel 2019 è stato satisfattivo e non è mai stato contestato dalla lavoratrice che all'evidenza risultava soddisfatta delle mansioni attribuite.
25. A fronte di ciò consentire un ampliamento nei termini azionati nel nono motivo di appello, significherebbe consentire la modificazione della domanda che non è permessa dalle decadenze del rito con evidente lesione del diritto di difesa della controparte.
Né sussistono nel caso di specie gravi ragioni che lo consentano;
non si reputa fondata neppure l'interpretazione della ricorrente la quale aveva rilevato che si trattava della stessa situazione di dequalificazione che era proseguita anche dopo il 7.05.2018, invocando la richiesta di condanna al danno futuro contenuta nella richiesta di “danni subiti e subendi” di cui al danno patrimoniale professionale azionato in primo grado.
Infatti come evidenziato dal giudice di primo grado con orientamento giurisprudenziale confermato anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. tra le altre Cass. 31558/2021), le domande risarcitorie preludono allegazioni specifiche.
In corso di causa l'interessata aveva cercato di ampliare l'esame delle doglianze anche ad ulteriori episodi con il deposito di documenti che avrebbero provocato un ampliamento delle allegazioni non consentito e in ogni caso neppure giustificato dalla sussistenza di gravi motivi.
18 Pertanto il motivo va rigettato.
26. Nel merito i motivi di parte appellante sono infondati.
La inquadrata nel livello D posizione economica Ds come collaboratore amministrativo Pt_1 professionale esperto, lamentava che dal 16.01.17 al 9.06.17 avrebbe svolto mansioni di protocollazione archiviazione e inserimento dati nel programma informatico GFOR ( mansioni di livello B); mentre nel periodo successivo e fino al deposito del ricorso di data 7.05.18 avrebbe operato come addetto alla chiusura corsi di formazione , attività di livello C.
26.1. Nel pubblico impiego, non è applicabile la norma di cui all'art. 2103 cc , bensì la disposizione normativa di cui all'art. 52 TU 165/2001 per la quale non rileva il bagaglio professionale acquisito dal lavoratore né sussiste un obbligo per il datore di lavoro di rispettare l'equivalenza tra le mansioni nuove attribuite e quelle in precedenza realizzate. La necessità di maggiore flessibilità nel regime pubblico, notoriamente soggetto a carenza di personale, consente, nel rispetto del principio di buona amministrazione, di assegnare al dipendente anche mansioni diverse da quelle precedenti purchè rientranti nel livello di inquadramento, potendo essere esigito dal dipendente lo svolgimento di tutti i compiti previsti dalle declaratorie contrattuali .
Le differenze economiche tra i livelli all'interno della stessa categoria non rilevano ai fini della valutazione dell'allegato demansionamento, rilevando le mansioni prevalentemente assegnate e potendo il dipendente essere tenuto a svolgere anche mansioni accessorie inferiori qualora reso necessario dal servizio e purchè le stesse rivestano un carattere marginale rispetto ai compiti assegnati in prevalenza ( cfr. Cass. 19419/2020).
27. .In ragione della previsione contrattuale collettiva rientrano nel livello D:”..i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione
e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.”. Quanto al profilo di riferimento il contratto prevede quanto segue: Collaboratore amministrativo – professionale Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in
19 cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali
e professionali posseduti dal personale interessato.”( ccnl comparto sanità applicato).
27.1. L'appellante lamenta che a seguito del trasferimento e assegnazione provvisoria alla funzione di formazione e valorizzazione del personale dal 16 gennaio 2017 sarebbe stata assegnataria di mansioni di protocollazione, segreteria e gestione della corrispondenza, tipiche di personale appartenente alla categoria B e questo fino al 9.06.17.
Nella categoria B il Ccnl di riferimento inserisce:” i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.”.
In particolare il coadiutore amministrativo è qualificato come il lavoratore che :”.. Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.”.
28. Assumeva poi la che nel periodo successivo le sarebbero state assegnate comunque Pt_1 mansioni inferiori, in quanto adibita in prevalenza a compiti di chiusura dei corsi di formazione;
attività che a proprio avviso rientravano nella categoria inferiore C, profilo assistente amministrativo, poiché era sottoposta alle direttive e verifiche della collega di categoria D. Parte_6
Nella relativa declaratoria contrattuale sono inseriti i lavoratori:”.. …che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”.
Nel profilo di assistente sono inseriti:”.. Personale con mansioni amministrativo-contabili complesse
- anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro
20 macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”.
29. Censure infondate.
In primo luogo va ricordato che lo spostamento ad altra struttura è avvenuto al rientro della interessata da un lungo periodo di malattia iniziato a dicembre 2015; l'adibizione alla segreteria era avvenuta allo scopo di farle acquisire la piena consapevolezza della complessità della struttura che si occupa della formazione di tutto il personale aziendale ( circa 5400 dipendenti), oltre a quella dei medici.
L'adibizione alla segreteria non era stata realizzata dall'ente per finalità punitiva o demansionante considerato che – per quanto confermato dalle prove orali ed in particolare deposizioni e Tes_7 tutti i dipendenti che erano trasferiti alla struttura , indipendentemente dall'inquadramento Parte_6
e competenza, trascorrevano un periodo presso la segreteria organizzativa;
si trattava di una“ fase temporanea finalizzata anche a capire la successiva destinazione dopo aver compreso il contesto organizzativo in cui si trova ( cfr. dep. categoria D). In particolare la ha riferito Tes_7 Parte_6 che quanto meno fino al mese di giugno, si è occupata di affiancare la lavoratrice al fine di farle acquisire le conoscenze dei meccanismi di progettazione dei corsi, considerato che – in vista del proprio pensionamento- la lavoratrice avrebbe dovuto prendere il suo posto ( cfr, dichiarazioni
. Parte_6
D'altra parte come risulta dai docc. 2 e 3 di parte resistente nella segreteria avevano lavorato dipendenti di livello D ( e ) con titolarità anche di PO. Per_4 Per_5
Né ritiene il Collegio accoglibile l'eccezione di nullità per incapacità della testimonianza resa dalla
, dirigente della struttura presso cui era stata trasferita la;
infatti la premenzionata non è Tes_5 Pt_1 titolare di alcun interesse giuridico diretto alla partecipazione del presente giudizio, non avendo le parti azionato nei suoi confronti domande giudiziali.
Il tribunale di Udine pertanto ha fondatamente rigettato l'eccezione di incapacità sollevata dalla difesa della . Pt_1
Né la circostanza riferita dalla testimone di essere stata interpellata dall'avv. per CP_9 comprendere la situazione dell'ufficio da lei diretto, assume rilevanza ai fini della valutazione della serenità della sua deposizione.
Le dichiarazioni della non sono contradditorie né viziate da illogicità; elementi valorizzabili Tes_5 da questo Collegio al fine di utilizzare anche la sua deposizione per rigettare la domanda dell'appellante.
Questa testimone ha riferito in merito al primo periodo quanto segue:” La in questo contesto Pt_1 avrebbe dovuto imparare la gestione e il funzionamento di una segreteria organizzativa, rispetto alle linee di attività del servizio. All'epoca referente della segreteria era la signora ma Parte_6
21 l'esigenza di fondo era che le persone dedicate al servizio fossero almeno due sia per il numero di funzioni espresse dal servizio medesimo, sia per consentire un'alternanza tra le due. Ad oggi la ha ricevuto, come ho detto, la posizione organizzativa quale riconoscimento della Parte_6 consolidata esperienza professionale e dell'ottimo lavoro svolto nel tempo. Mi sarebbe piaciuto che, attesa la necessità che ho rappresentato e la natura nevralgica delle incombenze, la potesse Pt_1 assumere in tale settore una piena maturazione e competenza lavorativa. Ho preso atto invece, anche alla luce delle note che il legale della ricorrente ha fatto pervenire all'ufficio, che la non si era Pt_1 integrata affatto nell'attività e che aveva anzi manifestato una insoddisfazione, sempre tramite il suo legale, per quello che avrebbe dovuto essere il suo ruolo.”
30. Le deposizioni testimoniali indicate nei punti motivazionali che precedono e le ammissioni della che ha riconosciuto che l'assegnazione del compito di progettazione del regolamento delle Pt_1 sponsorizzazioni e della revisione del codice di comportamento dell'ASUI di Udine in data 12.01.18 erano confacenti al proprio livello di inquadramento, costituiscono elementi di prova valorizzabili per rigettare la domanda risarcitoria.
Sia la comprensibile necessità di far apprendere alla , del tutto avulsa e nuova al settore della Pt_1 formazione , il funzionamento dell'ufficio, che la considerazione che anche i colleghi inquadrati come lei- se necessario- svolgevano mansioni prive di discrezionalità ( cfr. dep. ) in Tes_8 Parte_6 caso di mancanza di altri soggetti o per ultimare il progetto, rafforzano il convincimento del Collegio della insussistenza del demansionamento.
I testimoni hanno confermato inoltre che la nel periodo successivo- anche dopo aver seguito un Pt_1 corso di formazione specifica a Udine- si era occupata della predisposizione dei corsi , come quello sulla privacy e di anticorruzione, e che l'attività di chiusura dei corsi che, secondo l'appellante,
l'avrebbero coinvolta in prevalenza per il periodo successivo, erano comunque attività confacenti al livello di inquadramento.
Come riferito dalla testimone la chiusura dei corsi non era attività meramente ripetitiva né Tes_8 priva di rilevanza, ma un momento fondamentale anche ai fini della rendicontazione e passaggio contabile. Esisteva poi l'ulteriore aspetto dei crediti formativi per i professionisti che erano soggetti a scadenza ed avevano rilevanza nella formazione dei professionisti ( cfr. dep. . Tes_8
Quanto poi alla lamentata attività di chiusura di corsi di formazione predisposti da altri soggetti, trattasi di attività che comunque non è sminuente o demansionante.
La testimone oltre a confermare di aver portato a termine progetti di formazione ideati e Tes_7 predisposti dalla ha riferito quanto segue A.D.R. “All'inizio, per quanto di mia competenza, mi Pt_1 sono occupata della progettazione dei corsi ed ho seguito, di questa attività, anche la fase di apertura
e chiusura degli stessi.” A.D.R. “Per quel che mi riguarda, ognuno gestisce la propria area di
22 competenza, ma eccezionalmente mi è capitato di dovermi sostituire in questi adempimenti nell'ambito di corsi progettati da altri COA. Mi risulta che, in effetti, la dott.ssa chiudesse corsi Pt_1 anche di altri COA. Si tratta di corsi c.d. a batteria, come le emergenze o quelli relative alla sicurezza.
Questo avviene, in particolare, nei periodi da metà gennaio a giugno e da settembre a dicembre dove, oltre all'erogazione dei corsi, dobbiamo anche fare attenzione e garantire il rispetto delle tempistiche di 90 giorni per la loro chiusura, con connessa fase di rilascio degli attestati ECM” ed ancora in merito alla funzione della :”.. A.D.R. “La mia posizione all'interno dell'area formazione è Pt_1 quella di COA impegnata nella progettazione. Stessa cosa penso di poter dire relativamente alla posizione della , quantomeno per il periodo in cui io ho lavorato con lei. Intendo riferirmi, in Pt_1 particolare, alle commissioni interne ECM di cui ho detto in precedenza”.
31. A fronte di questi elementi istruttori ritiene il Collegio di poter escludere che per il periodo in esame le attribuzioni della fossero di livello inferiore. Pt_1
D'altra parte l'appellante non ha mai lamentato uno svuotamento delle mansioni di appartenenza, ma ha rivendicato nella sostanza l'attribuzione di compiti esecutivi ovvero privi della discrezionalità necessaria, eccependo che nella sostanza quanto realizzato era sottoposto al coordinamento e responsabilità di altro soggetto ( di livello economico inferiore ( D e non Ds). Per_6
Allegazione fuorviante atteso che, per quanto emerso in istruttoria con le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, in fatto, l'iniziale affiancamento da parte della si era reso necessario per Per_6 consentire alla di acquisire un minimo di formazione e consapevolezza circa le funzioni Pt_1 dell'ufficio nuovo in cui era stata inserita.
Peraltro i rapporti con i colleghi non erano sereni atteso che la convinzione della di essere Pt_1 destinataria di trattamento demansionante e mortificante da parte dell'azienda, l'aveva indotta ad essere poco collaborativa ( cfr. dep. e , nonostante l'ente le abbia attribuito compiti Tes_7 Per_6 che sono rispettosi del livello rivestito.
Quanto esposto trova conferma nella circostanza che dal mese di luglio 2017 la si è occupata Pt_1 sia della predisposizione del regolamento sulla privacy, che del codice di comportamento, oltre che dell' organizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza. Corsi di cui curava poi anche la chiusura al pari degli altri colleghi aventi il suo inquadramento.
Il rigetto della domanda di accertamento del demansionamento consente di rigettare gli altri motivi istruttori e risarcitori, tutti connessi e collegati alla questione della dequalificazione.
Rigettato l'accertamento cadono anche le doglianze in punto danno patrimoniale e non patrimoniale.
32. All'esito del giudizio di appello, pertanto, la sentenza di primo grado merita riforma per la domanda di accertamento della condotta lesiva posta in essere dall'azienda a danno della dipendente.
23 L'accoglimento parziale delle domande attoree e il rigetto dell'appello della azienda costituisce motivo per la compensazione parziale delle spese di lite;
la quota residua, liquidata per entrambi i gradi in ragione del valore della domanda azionata, è posta a carico della azienda soccombente.
Alla compete anche il ristoro per l'esborso del consulente tecnico di parte;
esborso liquidato in Pt_1 ragione delle prove documentali di pagamento allegate dal difensore dell'appellante ( cfr. note allegate in corso di causa).
Quanto all'appello sub. Rg 165/2023 che è stato rigettato, questa Corte dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento di ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da , in riforma parziale della Parte_1 sentenza impugnata, accertata la violazione dell'art. 2087 c.c., ridetermina l'importo risarcitorio di cui alla sentenza n. 219/2022 e condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
[...] non patrimoniale complessivo di euro 25.242,65, importo devalutato alla all'1.12.2016, oltre ad euro 5250, 47 per rivalutazione ed euro 3205, 59 per interessi calcolati alla data del
31.05.2025 e gli ulteriori accessori maturati su questi importi fino al saldo, oltre al danno patrimoniale emergente di euro 4170,81 con gli interessi legali dai singoli esborsi al saldo ed euro 2137,30 per danno patrimoniale da lucro cessante con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Rigetta l'appello proposto dall' nel ricorso sub. Rg. 165/2023; Controparte_3
- Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite di entrambi i gradi e condanna la
[...]
appellata e rifondere alla la quota residua che, in detta frazione, liquida quanto CP_3 Pt_1 al primo grado in euro 5664,00, quanto al secondo grado in euro 6679,00 per compensi oltre, per entrambi i gradi, a rimborso spese generali IVA e CPA come per legge ed euro 4900,00 per esborsi;
- Pone a carico della le spese di ctu che liquida Controparte_1 in favore del dott. come da separato decreto;
Persona_7
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1 dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
24 Trieste, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Marina Caparelli
25
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro - composta dai Signori Magistrati
Dr. Marina Caparelli Presidente
Dr. Lucio Benvegnù Consigliere
Dr. Annalisa Multari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 4 settembre 2023
Da
(c.f.: ), nata in [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
AN AR La NG (UD), via Del Fieno n. 16/1, rappresentata e difesa dall'avv. Chiara Salini del
Foro di Brescia (c.f.: ; telefax: 0305031385; indirizzo di posta elettronica C.F._2 certificata: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luca Email_1
Vecchioni del Foro di Trieste (c.f.: ; telefax: 04221847144; indirizzo di posta C.F._3 elettronica certificata: in Trieste, via Del Coroneo n. 21, giusta procura Email_2 alle liti conferita su supporto cartaceo di cui si deposita telematicamente la copia informatica autenticata con firma digitale, ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., appellante- appellata in causa riunita
Contro
1 P. IVA Controparte_1
, in persona del Direttore Generale dott. con sede in Udine, Via P.IVA_1 CP_2
Pozzuolo n. 330, rappresentata e difesa dall'Avv. Rino Battocletti, (cod. fisc. ), C.F._4 del foro di Udine, fax n. 0432/702147, pec: da considerarsi ad ogni Email_3 effetto di legge quale domicilio digitale, e domicilio fisico presso il suo studio in Trieste via M. T.
Cicerone n. 4 come da mandato in calce al presente atto in esecuzione del conforme decreto n. 1089
d.d. 05/10/2023 di affidamento del mandato a firma del Direttore dell' Controparte_1
per promuovere appello (all.a);
[...]
Appellata, appellante principale in causa riunita
appello avverso la sentenza n. 219/2022 (N. 339/2018 R.G.), pronunciata dal Tribunale di Udine in data 8 marzo 2023 e non notificata
In punto: mobbing, demansionamento e risarcimento danno
CONCLUSIONI
Per parte appellante nella causa sub. Rg. 162/2025
In via principale:
1) In parziale riforma della sentenza impugnata nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento nei confronti della dott.ssa degli obblighi Parte_1 previsti dagli artt. 2087 c.c., 1175 c.c., 1375 c.c., 7, comma 1, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 dal mese di settembre 2010;
- accertare e dichiarare la dequalificazione e il demansionamento della dott.ssa dal Parte_1
16.01.2017, in violazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
- accertare e dichiarare la nullità dell'adibizione della dott.ssa dal 16.01.2017 a Parte_1 mansioni inferiori a quelle corrispondenti al profilo di collaboratore amministrativo professionale esperto (categoria D, livello economico Ds), secondo i vigenti C.C.N.L. del Personale del Comparto
Sanità;
- accertata e dichiarata la responsabilità dell' , in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, e dell' , Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di successore a titolo universale dell' , per tutti i danni subiti e subendi dalla dott.ssa Controparte_3
in conseguenza dei fatti esposti, condannare l' Parte_1 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, e l'
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Controparte_1
2 successore a titolo universale dell' , a risarcire tutti Controparte_3
i danni subiti e subendi dalla dott.ssa in conseguenza dei fatti esposti e, in Parte_1 particolare: i) il danno patrimoniale, liquidabile con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di € 42.499,56, salva la diversa somma, maggiore o minore, che sarà liquidata dal
Giudice del Lavoro con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato dal fatto al saldo;
ii) il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea e permanente dell'integrità psicofisica e dall'offesa alla personalità morale, alla dignità, al decoro e all'immagine, con conseguenti sofferenze fisiche e psichiche e con incidenze negative sugli aspetti dinamico - relazionali della vita e sulle attività quotidiane, liquidabile con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella somma di
€ 203.602,08, salva la diversa somma, maggiore o minore, che sarà liquidata dal Giudice del Lavoro con valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato dal fatto al saldo, o, in subordine, il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea dell'integrità psicofisica e dall'offesa alla personalità morale, alla dignità, al decoro e all'immagine e il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente dell'integrità psicofisica nei limiti della differenza tra il quantum che sarà liquidato dal
Giudice del Lavoro con valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e il minor importo dell'indennizzo del danno biologico permanente astrattamente liquidabile dall' ai sensi CP_4 dell'art. 13 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, in base alla “tabella delle menomazioni” e alla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
12.07.2000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato dal fatto al saldo;
in ogni caso: con vittoria di spese e di compensi del giudizio di primo grado (comprese le spese della consulenza tecnica di parte, pari ad € 4.900,00, come da documenti n. 238, n. 239, n. 240 e n. 241 del fascicolo di primo grado della ricorrente) e del presente giudizio di appello, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
Conclusioni per parte appellata nella causa sub. Rg .165/2023: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste, in funzione di Giudice del Lavoro, per le ragioni esposte, contrariis reiectis: in via preliminare: riunire il presente giudizio R.G. LAV. n. 165/2023 a quello R.G. LAV. n. 162/2023, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.; nel merito:
3 rigettare l'appello proposto dall' , con sede legale in Controparte_1
Udine, Via Pozzuolo n. 330, in persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto infondato in fatto e in diritto;
con vittoria di spese e di compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge;
Per parte appellata azienda nella causa sub. Rg.162/2023:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
RIUNIRSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 335 C.P.C. AL PRESENTE
PROCEDIMENTO QUELLO PORTANTE IL NUMERO 165/2003 DI QUESTA CORTE
TRATTANDOSI DI IMPUGNAZIONI PROPOSTE SEPARATAMENTE AVVERSO LA STESSA
SENTENZA N. 219/2022 DEL TRIBUNALE DI UDINE
NEL MERITO:
VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO, RESPINGERE L'APPELLO PROPOSTO DA
QUANTO INAMMISSIBILE E INFONDATO. Parte_2
CON VITTORIA DI SPESEE COMPETENZE ANCHE AI SENSI DELL'ART.46
DISP.ATT.C.P.C.
Per parte appellante nella causa sub. Rg.165/2023:
NEL MERITO:
VOGLIA L'ILL.MA CORTE D'APPELLO,IN PARZIALE RIFORMA DELLA SENTENZA
IMPUGNATA,CONTRARIIS REIECTIS, RIGETTARSI LE DOMANDE PROPOSTE DA
NEI CONFRONTI DELL Parte_1 Controparte_5
ACCOLTE DAL TRIBUNALE DI UDINE SICCOME
[...]
INAMMISSIBILI E INFONDATE O IN SUBORDINE RIDURSI IL DANNO A QUANTO DI
GIUSTIZIA.SPESE E COMPETENZE DI DOPPIO GRADO RIFUSE O IN VIA DEL TUTTO
SUBORDINATA COMPENSATE IN TUTTO O IN PARTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Udine, accogliendo parzialmente le domande azionate in primo grado da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_3 di cui era dipendente come Collaboratore Amministrativo professionale esperto, categoria D, livello economico Ds, Ccnl del personale del Comparto Sanità, accertava la condotta illecita della dirigente disponendo a carico dell'azienda sanitaria il risarcimento del danno non patrimoniale CP_6 derivato alla dall'offesa alla dignità, al decoro e all'immagine; danno liquidato in via equitativa Pt_1 in complessivi euro 25.000, oltre alla condanna al pagamento di una parte delle spese di lite.
4 Il tribunale in particolare con riguardo al primo periodo in cui la lamentava di essere stata derisa Pt_1 pubblicamente, umiliata e delegittimata dalla dirigente e che le sue richieste di Controparte_7 essere assegnata ad altra struttura non avevano avuto esito fino al proprio rientro da un lungo periodo di malattia nel mese di dicembre 2016, aveva rilevato che nel mese di agosto 2019 la ricorrente era stata nuovamente trasferita ad altra struttura ( ), e che pertanto non vi era Controparte_8 spazio per la condanna dell' a provvedere ad una diversa collocazione lavorativa della stessa, CP_3 in relazione alla quale non risultavano specifiche doglianze.
Il giudice richiamava pronunce di legittimità secondo le quali la richiesta di ristoro del danno per fatti sopravvenuti in corso di causa comporta un inammissibile mutamento della domanda originaria;
la valutazione circa l'eventuale demansionamento era pertanto limitata al periodo dal 16.1.2017 al
7.5.2018, data di deposito del ricorso;
il tribunale osservava inoltre che parte di tale periodo doveva essere speso in attività di formazione e inserimento della lavoratrice nella nuova struttura;
quindi riteneva non configurabile un danno alla professionalità, tenuto conto anche dell'atteggiamento non collaborativo e vittimistico della ricorrente.
Quanto al lamentato mobbing per il periodo da agosto 2011 a novembre 2015, il giudice aveva escluso la sussistenza di un intento persecutorio e discriminante, rilevando che le condotte eccentriche ed a volte umilianti della dirigente erano rivolte a tutto il personale della struttura. Il tribunale CP_6 richiamava gli esiti della consulenza medico legale che aveva escluso ogni correlazione tra il disturbo lamentato e il contesto lavorativo, ed aveva evidenziato le caratteristiche isteriche patologiche della ricorrente. Escluso il mobbing, il tribunale di Udine aveva tuttavia individuato una condotta illecita della dirigente e disposto il risarcimento del danno non patrimoniale derivato dall'offesa alla dignità, al decoro e all'immagine della;
danno liquidato in misura equitativa. Pt_1
2. Avverso la sentenza proponeva parziale impugnazione la che instava per l'accoglimento delle Pt_1 altre domande rigettate in primo grado con richiesta di integrazione istruttoria e rinnovo della consulenza svolta in primo grado.
A propria volta l' proponeva appello principale avverso la medesima sentenza, Controparte_3 instando per la riunione dei procedimenti di appello e la riforma parziale della decisione nel punto in cui il giudice aveva accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Si costituiva inoltre nella causa proposta dalla , eccependone l'inammissibilità e instando nel merito per il Pt_1 suo rigetto.
3. La Corte di Appello di Trieste disposta la riunione necessaria dei due appelli, all'esito della discussione, disponeva consulenza medica e ulteriore integrazione su istanza della;
indi ottenuto Pt_1
l'elaborato finale all'udienza del 10 luglio 2025 dopo la discussione orale della causa, decideva la controversia come da dispositivo di cui dava lettura alle parti.
5
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La impugnava la sentenza con dodici motivi. Pt_1
Con il primo motivo contestava il mancato accertamento del mobbing assumendo che il giudice, nel motivare il proprio rigetto, non aveva considerato alcune deposizioni testimoniali e le emergenze documentali dalle quali risultava provato il dedotto mobbing provocato dagli atti posti in essere dalla che si era risentita dell'istanza della di trasferimento presentata nel 2011. CP_6 Pt_1
Valorizzava in particolare le deposizioni di e eccependo l'inattendibilità delle Tes_1 Tes_2 dichiarazioni rese dalle altre testimoni e che avevano manifestato ostilità e avversione Tes_3 Tes_4 nei suoi confronti.
Con il secondo motivo la contestava il mancato riconoscimento da parte del giudice del danno Pt_1 non patrimoniale derivante dalla lesione dell'integrità psicofisica per illogica, contradditoria, immotivata adesione del giudice alle conclusioni errate della consulenza medico legale.
Contraddittorietà emergente anche dall'accoglimento parziale della domanda risarcitoria, considerato che a tal fine il tribunale aveva accertato che la aveva compiuto nei suoi confronti, CP_6 reiteratamente, fatti illeciti idonei a screditarla pubblicamente e gratuitamente.
Rilevava come fosse contradditorio che il consulente avesse ricondotto il turbamento psicologico al furto subito nel 2015, quando i sintomi del malessere erano comparsi già dal 2011. In ogni caso contestava che il consulente d'ufficio non avesse risposto alle osservazioni del proprio consulente di parte.
In subordine instava per la liquidazione del danno differenziale.
Con il terzo motivo l'appellante contrastava la sentenza, instando per il rinnovo della consulenza tecnica per gli stessi motivi già espressi nel precedente motivo,
Con il quarto motivo la contestava la decisione nel punto in cui il giudice aveva rigettato le Pt_1 istanze di prova orale inerenti la prova della manifestazione dei disturbi del ritmo veglia- sonno provocati dalla condotta della dirigente.
Con il quinto motivo l'appellante impugnava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale emergente di euro 1512,00 per il rimborso delle spese sostenute dalla ricorrente per le attività di assistenza e consulenza stragiudiziali prestate dall'avvocato come da fatture dimesse in atti.
Con il sesto motivo la contrastava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la Pt_1 domanda di risarcimento del danno emergente consistente nel pagamento della consulenza di parte al dott. e le spese mediche conseguenti a visite ed esami diagnostici oltre che terapia Per_1 farmacologica e spese di alloggio per le visite mediche in Milano ( pari a complessivi euro 2656,81).
6 Impugnava altresì il rigetto della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante derivante dalle differenze tra la retribuzione cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato nel periodo da luglio a dicembre 2016 e il trattamento di malattia inferiore percepito negli stessi mesi.
Con il settimo motivo l'appellante contrastava la sentenza nel punto in cui il giudice non aveva ammesso la consulenza tecnica sull'ulteriore aspetto della malattia dal 27.10.15 al 5.12.16 conseguente alla condotta della ed anche la invalidità permanente provocata da questa CP_6 condotta che l'aveva indotta ad una lunga astensione dal lavoro.
Con l'ottavo motivo la contestava la sentenza del tribunale nel punto in cui il giudice aveva Pt_1 rigettato l'eccezione di nullità della deposizione resa dalla sig.ra , nonostante Tes_5
l'incapacità della testimone ritualmente eccepita dalla appellante.
Con il nono motivo la contrastava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva limitato Pt_1 temporalmente la domanda di accertamento del demansionamento, evidenziando di avere diritto al risarcimento del danno conseguente quale danno patrimoniale subito e subendo in conseguenza della dequalificazione e demansionamento fino alla effettiva adibizione a mansioni confacenti al suo inquadramento e ciò anche con riferimento al periodo successivo al deposito del ricorso di primo grado, trattandosi di pregiudizio conseguente alle condotte già allegate con il ricorso di primo grado.
Con il decimo motivo l'appellante contrastava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva rigettato la richiesta di esibizione delle lettere provenienti dalla dirigente e rivolte al direttore Tes_5 generale dalle quali sarebbe emerso con chiarezza che la era stata utilizzata nelle mansioni Pt_1 riconducibili al livello C e B e quindi inferiori al livello D di appartenenza della . Pt_1
Con l'undicesimo motivo la impugnava la sentenza per omessa pronuncia in merito al danno Pt_1 emergente consistente nel rimborso spese mediche e attività di assistenza e consulenza stragiudiziale del procuratore attoreo alla propria assistita.
Con dodicesimo motivo la contestava la sentenza nel punto in cui il giudice aveva rigettato la Pt_1 domanda di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla offesa alla dignità e personalità oltre che immagine e mortificazione della professionalità; danno quantificato in euro 7.341,00.
5. L'appellata si è costituita rilevando l'eccessiva lunghezza (76 pagine) e poca chiarezza CP_3 dell'atto tanto da invocare una dichiarazione di inammissibilità anche solo parziale dell'appello .
Osservava che non era stata riproposta e quindi doveva ritenersi rinunciata, la domanda di condanna dell'ente ad adibire la ricorrente a mansioni corrispondenti alla qualifica di appartenenza che era stata formulata nel ricorso di primo grado con riferimento alle mansioni svolte al momento del deposito del ricorso;
quindi la non poteva censurare in appello la sentenza per la mancata Pt_1 considerazione del demansionamento successivo al deposito del ricorso di primo grado.
7 Quanto al profilo temporale rilevava che la materia del contendere era stata correttamente limitata dalla sentenza di primo grado al periodo precedente al deposito del ricorso.
Con riguardo al mobbing eccepiva che la contraddittorietà della prova in materia di mobbing impediva di considerare assolto l'onere probatorio che gravava sulla lavoratrice.
L'appellata in via ulteriore rilevava che il giudice non aveva valutato l'ignoranza da parte del datore di lavoro, della situazione mobbizzante o comunque stressogena, in tesi della causata dalla Pt_1 dirigente che costituiva elemento decisivo per il giudizio di responsabilità in capo CP_6 all'azienda.
6. Nel giudizio di appello sub. Rg.165/2023 in cui l'azienda era appellante, l'ente contrastava la sentenza con unico articolato motivo nella parte in cui il tribunale aveva condannato l'azienda al risarcimento del danno, osservando che i danni relativi all'onore e alla reputazione riconosciuti in sentenza erano conseguenti a comportamenti individuali e che non risultava provato che la Pt_1 avesse riferito ai vertici dell' di essere stata insultata e dileggiata dalla dirigente. Controparte_3
In subordine l'appellante contestava la misura del danno liquidato ritenendolo eccessivo.
7. Si è costituita l'appellata rilevando di avere ripetutamente riferito alla dirigente la Pt_1 Pt_3 situazione lavorativa e le condotte della osservava la che già l'eventuale diniego CP_6 Pt_1 della dirigente delle richieste scritte di riceverla costituiva inadempimento colpevole.
Richiamava la deposizione della teste . Tes_1
In ogni caso osservava che il datore di lavoro è responsabile anche direttamente dei fatti illeciti della propria dirigente ai sensi dell'art.1228 c.c.; si trattava di condotte dolose reiterate nel tempo.
Contestava il secondo motivo attesa la congruità del risarcimento e quanto motivato a sostegno della propria istanza di riforma della sentenza.
8. L'appello principale della di cui al ricorso sub. Rg. 162/2023 merita parziale accoglimento Pt_1 per le assorbenti ragioni che seguono, mentre va rigettata l'impugnazione principale proposta dalla
. Controparte_3
In via pregiudiziale di rito deve essere rigettata l'eccezione sollevata dalla parte appellata
[...]
; l'eccezione è stata proposta ai sensi dell'art. 46 disp. Att. C.p.c. considerata l'estensione del CP_3 ricorso in appello ( cfr. 76 pagine).
L'atto di appello contiene effettivamente una ampia digressione relativa al giudizio di primo grado;
tuttavia non risulta viziato consentendo, con i motivi specifici indicati, sia al Collegio che alla controparte di comprendere le ragioni di fatto e diritto poste a sostegno dell'impugnazione.
A ciò si aggiunga che la violazione delle norme di estensione tecnica dell'atto processuale, in assenza di previsione specifica, non conduce a conseguenze sulla validità dell'atto, potendo al più rilevare sotto il profilo della condanna alle spese ( cfr. in tal senso art. 46 disp. Att. C.p.c.)
8 9. Nel merito ritiene questo Collegio che il primo giudice abbia errato nella valutazione delle emergenze istruttorie;
questa Corte in accoglimento del secondo e terzo motivo di appello, in fase istruttoria ha disposto il rinnovo della consulenza tecnica, ritenendo del tutto contradditorio l'elaborato di primo grado il cui autore, nell'escludere ogni rapporto di causalità tra le condotte accertate dal giudice e il malessere della , aveva ricondotto il disturbo psicologico della Pt_1 lavoratrice, certificato dal 2011, ad un fatto accaduto successivamente nel 2015 ( furto in abitazione familiare).
Inoltre il consulente di primo grado aveva ritenuto che il turbamento della fosse stato provocato Pt_1 esclusivamente dal suo modo di essere trattandosi di soggetto che presentava “ uno stato d'animo polarizzato in modo ossessivo nei confronti dell'ambiente lavorativo e della sua dirigenza..” omettendo di verificare se le condotte pregiudizievoli confermate dall'istruttoria potessero avere avuto o meno un effetto quanto meno concausale.
9.1. Le prove orali e la consulenza medico legale eseguita in questo grado consentono di ritenere fondata la domanda di accertamento della sottoposizione della ad uno stress lavorativo tale da Pt_1 provocare un danno alla salute.
La fattispecie di creazione giurisprudenziale rientra comunque nell'ambito del fenomeno della costrittività organizzativa e va ricondotta alla violazione da parte del datore di lavoro della norma di cui all'art. 2087 cc;
in particolare anche secondo la giurisprudenza più recente il mobbing :”è una nozione di tipo medico legale, che non ha autonoma rilevanza ai fini giuridici e serve soltanto per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 cod. civ. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro (Cass. 19 febbraio 2016, n. 3291; Cass. 10 dicembre 2019, n. 32257).”( cfr. Cass. 4664/2024).
E' dunque irrilevante la prova dell'intento vessatorio o illecito, essendo onere del lavoratore provare l'esistenza di un ambiente lavorativo logorante e/o stressante e ricadendo sul datore di lavoro l'onere di provare “…di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta nonché di aver adottato tutte le misure che - in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica - siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore, vigilando altresì sulla loro osservanza”( cfr. Cass. 5061/2024).
10. In particolare in accoglimento del primo e secondo motivo di appello principale proposti dalla
, assorbito il terzo in ragione degli elementi probatori di seguito indicati, questo Collegio ritiene Pt_1 di poter ascrivere le condotte poste in essere dalla dal 2011 a novembre 2015 ( mese in CP_6 cui iniziava l'assenza prolungata della per malattia) ad una fattispecie di mobbing diversamente Pt_1 da quanto ritenuto dal primo giudice.
9 Trattasi di condotte di vessazione e mortificazione ingiustificata della sottoposta che avevano provocato il malessere psicofisico accertato dal consulente nominato in questo grado,
10.1. Il tribunale aveva rigettato questa domanda poiché dall'istruttoria orale era emerso che l'atteggiamento “ eccentrico” della dirigente aveva riguardato tutti i lavoratori e non soltanto la . Pt_1
Il giudice di prime cure osservava che la pur dando confidenza alle colleghe – tanto da CP_6 dare del “ TU” a tutti- non mancava di rimproverare pesantemente i propri sottoposti soprattutto per la lentezza del lavoro.
Eccentricità che secondo il tribunale ricadeva sull'intera struttura operativa;
tuttavia c'erano collaboratori che reagivano senza manifestare malessere, ed altri- come la – che si sentivano Pt_1 mortificati. Situazione ulteriormente appesantita dalla “ diffusa quanto molesta conflittualità da cortile” ( cfr. pagg. 24 motivazione sentenza impugnata), ossia l'ostilità riscontrata tra i colleghi, che aveva impedito al giudice di accogliere la domanda di mobbing, poiché l'attrice non aveva provato il dolo intenzionale che doveva caratterizzare la fattispecie.
11. Escluso il mobbing il giudice tuttavia concludeva come segue:”.. se tutti i rilievi che precedono
-si ripete- conducono ad escludere l'ipotesi del denunciato mobbing ed a rigettare la connessa pretesa risarcitoria, non per questo possono comunque negarsi, sotto diverso profilo, gli estremi di una condotta illecita, posta in essere dalla dirigente in prima battura, ma poi Controparte_7 avallata in ogni caso dalla colposa inerzia dell' , e tali da esporre la convenuta al CP_3 risarcimento del danno, benché nella differente e minor misura di seguito indicata. Il riferimento, qui, è -per l'appunto- al danno non patrimoniale derivato dall'offesa alla dignità, al decoro ed all'immagine della ricorrente, per essere stata quest'ultima destinataria, ad opera della Dirigente, di un trattamento che -anche se variamente riservato, con diversità di toni ed intensità- alla generalità del personale della - non poteva essere in alcun modo Parte_4 considerato quale lecita modalità per impostare seri e professionali rapporti di lavoro, né doveva, perciò, essere tollerato dall' stessa, la quale, informata dei profili di eccentricità della CP_3 si sarebbe dovuta subito attivare per richiamarla a contegni maggiormente CP_6 compatibili con il suo ruolo dirigenziale. Non occorrono molte parole, invero, per sostenere che frasi rivolte alla del tipo: “sei un bradipo”, “guarda come cammini”, “sei una stupida”, “sei una Pt_1 rimbambita”, “guarda come ti vesti”, “adesso che sai nuotare, sei diventata uno stronzo che galleggia” (v., in tal senso, , a pagg. 2 e 3 del verbale di udienza del 23.1.2019), Testimone_6 estratte dal comunque “… vasto repertorio di offese (dirette ai suoi) sottoposti …” (ibidem), costituiscano -specie se dette in presenza di colleghi- un contegno relazionale ingiustificabile in ogni situazione, ma del tutto fuori luogo in ambito lavorativo. Sotto questo profilo, dunque, il particolare contesto in cui tale condotta è stata posta in essere, la sua reiterazione nel tempo, l'attitudine a
10 screditare pubblicamente e gratuitamente la ricorrente, la fonte stessa di tale condotta, invero ascrivibile al vertice della struttura, giustificano una condanna dell' resistente a risarcire CP_3 alla dott.ssa il danno non patrimoniale per il pregiudizio arrecato all'onore ed alla Pt_1 reputazione di quest'ultima, in misura che si ritiene equo stimare, all'attualità, in complessivi €
25.000,00, senza che in alcun modo possa incidere, quale esimente, un presunto intento scherzoso della dirigente o, diversamente, la minor attitudine della ricorrente -rispetto alle sue colleghe- a reagire a queste esternazioni. (v. , a pag. e del verbale di udienza del 23.1.2019: “… Testimone_6
La stava zitta e ingoiava. …”). Pt_1
12. Argomentazioni che sono state contrastate efficacemente dall'appellante e che non sono condivise dal Collegio anche a fronte della consulenza tecnica espletata in questo grado.
In particolare il dott. alla luce delle risultanze dei test somministrati all'interessata la quale Per_2 dal 2015 era in cura presso il CSM di Palmanova che le aveva diagnosticato un quadro ansioso depressivo in connessione con l'ambiente lavorativo in essere da alcuni anni , ha ritenuto che vi fossero gli elementi necessari per ritenere che si fosse sviluppato, in dipendenza dai fatti per cui è causa, un disturbo dell'adattamento con sintomatologia ansioso-depressiva che è andato progressivamente attenuandosi nel corso del tempo, anche a fronte del cambiamento del contesto lavorativo. In particolare a pag. 30 e ss dell'elaborato peritale si legge quanto segue:“…con criterio di elevata probabilità scientifica ritengo sia credibile che la condizione di disagio e di tensione al lavoro abbia precipitato nella periziata, negli anni fra il 2010 ed il 2015, un disturbo dell'adattamento (disadattamento) di grado medio con sintomatologia ansioso-depressiva cronicizzatosi nel corso del tempo anche se è andato attenuandosi nel tempo con minori ricadute sul funzionamento personale, lavorativo e sociale”.
Concludendo per :“un periodo di malattia all'incirca di 6 mesi come danno biologico temporaneo parziale (di natura psichica) al tasso medio del 50% rispetto ad un soggetto sano con grado della sofferenza soggettiva medio, a fronte di un disturbo dell'adattamento che si era cronicizzato anche se è andato attenuandosi nella gravità negli anni recenti il che mi induce a stimare allo stato un danno biologico permanente del 7-8% (sette - otto percento) rispetto all'integrità preesistente della periziata con grado della sofferenza soggettiva moderato”.
13.Come emerge dalle prove orali ( cfr. dep. e , la rimproverava in modo Tes_1 Tes_2 CP_6 plateale principalmente la rispetto agli altri colleghi, usando nei suoi confronti toni offensivi;
Pt_1 la derideva di fronte ai colleghi per il modo di vestire e camminare ( cfr. dep. sui capitoli da 16 Tes_1
a 22 del ricorso di primo grado) e la tratteneva anche oltre l'orario di lavoro tenendola in sospeso anche rispetto alla richiesta di ferie (cfr. capitolo 44 deposizione ). Tes_1
11 Trattasi di prove orali che insieme alla consulenza d'ufficio consentono di accogliere la domanda risarcitoria, essendo provato che nel periodo dal 2010 al 2015, la si era trovata in un ambiente Pt_1 di lavoro stressogeno e di costrittività organizzativa idoneo a provocare la patologia psichica accertata dal medico legale.
Le condotte infatti si sono ripetute nel tempo- erano quotidiane secondo quanto riferito dalla testimone ed erano caratterizzate dalla circostanza di essere iniziate a seguito di richiesta Tes_2 di trasferimento della ad altro ufficio. Pt_1
Elemento valorizzabile al fine di ritenere provata l'allegazione della secondo cui le condotte Pt_1 della erano caratterizzate dal solo intento di punire la lavoratrice che, per quanto emerso CP_6 in giudizio, aveva tradito la fiducia del dirigente presentando l'istanza di trasferimento in un momento di particolare intensità del lavoro per l'ufficio diretto dalla cfr. dep. e . CP_6 Tes_1 Tes_2
Circostanze confermate anche dalla testimone che rispetto al capitolo 16 del ricorso di Tes_2 primo grado aveva dichiarato:”. Erano frequenti i rimproveri che la rivolgeva alla CP_6 Pt_1 di essere troppo lenta nell'evadere le pratiche . A volte la chiamava nel suo ufficio e quando la vedevo uscire notavo che era particolarmente scossa, altre volte glielo diceva apertamente in faccia anche in presenza dei colleghi. Tutto era eccessivo e si notava che c'era dell'altro nei rimproveri della alla .con la c'era un atteggiamento particolarmente oppressivo fatto di CP_6 Pt_5 Pt_1 continue chiamate e ripetuti rimproveri anche nel corso di una stessa giornata…”.
Anche la testimone che aveva reso una deposizione in cui nella sostanza riferiva che le Tes_4 reazioni comportamentali della erano eccessive e dipendevano soltanto dalla sua personalità Pt_1 eccentrica , tanto da riferire che si trattava di persona “ sclerata”, ha dovuto ammettere che la richiesta di trasferimento presentata nel 2011 dalla era stata vissuta dalla “ come un Pt_1 CP_6 tradimento di quella che riteneva oltre che una collega anche un'amica”.
Gli atti di derisione e di negazione delle ferie peraltro sono contrari anche alle norme comportamentali di cui ai codici di comportamento per il dirigente sia pubblico che dell'azienda sanitaria ( cfr. art. 13 rispettivi codici di comportamento deontologico di cui ai docc. 34 e 35 parte appellante).
13.1. L'azienda sulla quale incombeva l'onere di provare di aver rispettato la norma di cui all'art. 2087 cc, in primo grado si era limitata ad eccepire che la nel 2006 aveva chiesto CP_6 espressamente che la fosse trasferita presso la struttura ( fficio affari generali e legali Pt_1 CP_8 della azienda) di cui era divenuta direttrice e si era adoperata per conferirle dal 2010 in poi la PO
“Convenzioni” , prorogandola nel tempo.
L'ente aveva sempre negato le vessazioni, valorizzando i rapporti di conoscenza personale ed amicale esistenti tra la e la secondo l'azienda le tensioni esistevano con i colleghi e ciò Pt_1 CP_6
12 avrebbe giustificato la richiesta di trasferimento del 2011 ( cfr. doc. 31 parte attrice in primo grado), che non era stata osteggiata dalla anche se di fatto era rimasta senza seguito. CP_6
13.2. A fronte di ciò il Collegio osserva che anche se corrispondesse al vero che le problematiche inerivano a rapporti conflittuali tra dipendenti, o fossero state indotte da un eccesso di lavoro, comunque, atteso l'onere di sicurezza e prevenzione gravante sulla datrice di lavoro, sarebbe stato onere dell'azienda, ai sensi dell'art. 2087 c.c. intervenire tempestivamente, eventualmente trasferendo la in altra struttura, ovvero preoccupandosi di verificare se effettivamente la Pt_1 ripartizione del lavoro e delle pratiche da evadere fosse equilibrata .
Per contro nulla è stato disposto nonostante le richieste di colloquio e di intervento presentate dalla nel tempo ( cfr. doc. 31 e docc. 58 e 59 primo grado parte ricorrente). Pt_1
14. Per quanto esposto al fine di escludere ogni responsabilità l'azienda aveva sempre allegato di non essere a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere dalla nei confronti della CP_6
( cfr. appello nella causa 165-2023). Posizione difensiva inconsistente e superata dagli elementi Pt_1 indiziari concordi gravi e precisi raccolti in giudizio.
14.1.Le istanze di trasferimento documentate e presentate dalla alla formalizzate la Pt_1 Pt_3 prima in data 5.08.11 ed accompagnate da richieste di colloquio con i superiori, sono significative della conoscibilità della situazione da parte dei vertici aziendali( cfr. docc. 58 e 59).
La in tali richieste lamentava espressamente che la situazione stava degenerando ed era divenuta Pt_1 insostenibile e l'ente non era intervenuto, né si era preso in carico di verificare se la doglianza di eccesso di lavoro, riferita da alcuni colleghi quale causa della richiesta di trasferimento della , Pt_1 fosse fondata.
A ciò si aggiunga che la testimone a pag. 9 del verbale di udienza del 23.01.19 ha riconosciuto Tes_1 che i modi della erano noti a tutti:” soltanto che nessuno, al di fuori delle frasi di CP_6 circostanza del tipo ( porta pazienza sai che è fatta così) è mai intervenuto. Questo era proprio quello che la mi aveva fatto notare nel colloquio avuto con lei relativamente alla posizione Pt_3
Cameranesi…”( cfr. verbale primo grado).
15. Ritiene pertanto il Collegio che sussistano circostanze anche indiziarie sopra valorizzate e prove orali che consentano di confermare, rigettando in tal modo il primo motivo di appello della
[...]
, che l'ente datore di lavoro fosse a conoscenza che la usava modi inurbani ed CP_3 CP_6 aggressivi nei confronti della . Pt_1
La lavoratrice inoltre aveva sofferto più di altri colleghi- anche per una situazione personale peculiare evidenziata anche dal consulente tecnico- il disagio sviluppando una patologia che sarebbe stato onere della società prevenire – ad esempio- quanto meno con il richiamo della dirigente, ovvero aderendo alla richiesta di trasferimento della lavoratrice come- accaduto poi tardivamente- nel 2017.
13 Lo stesso consulente tecnico ha confermato che l'allontanamento da questa struttura e la collocazione in altro ufficio ha contribuito ad una attenuazione del disturbo dell'adattamento che nel tempo si è ridotto con minori ricadute sul funzionamento personale, lavorativo e sociale della . Pt_1
15.1.Trattandosi di condotta posta in essere in modo continuativo dalla superiore gerarchica, non rispettosa della personalità e dignità della lavoratrice, che ha provocato una patologia riconosciuta ed accertata dal consulente d'ufficio, con parere condiviso dalla Corte, sussistono tutti gli elementi per qualificare la fattispecie come mobbing.
Ne consegue una responsabilità risarcitoria in capo alla parte appellata che non ha Controparte_3 evitato, come era suo onere, lo sviluppo in capo alla dipendente di un disturbo dell'adattamento; in particolare il consulente ha rilevato l'esistenza di sintomi ansioso depressivi che hanno determinato una menomazione della sua integrità psicofisica in termini di danno biologico temporaneo e permanente. Danno che ha quantificato come segue:”. un periodo di malattia all'incirca di 6 mesi come danno biologico temporaneo parziale (di natura psichica) al tasso medio del 50% rispetto ad un soggetto sano con grado della sofferenza soggettiva medio, a fronte di un disturbo dell'adattamento che si era cronicizzato anche se è andato attenuandosi nella gravità negli anni recenti il che mi induce a stimare allo stato un danno biologico permanente del 7-8% (sette - otto percento) rispetto all'integrità preesistente della periziata con grado della sofferenza soggettiva moderato”.
16. Parere condiviso da questo Collegio anche se parzialmente contestato dalla parte appellante Pt_1 la quale ha rilevato tramite il proprio consulente di parte ( cfr. osservazioni in atti), come a Per_3 proprio avviso il danno temporaneo avrebbe dovuto essere esteso a tutto il periodo di assenza per malattia della ( dal 23.11.15 al 5.12.16) e anche al periodo dall'1.1.15 al 22.11.15 ( seppure in Pt_1 misura ridotta del 25%) ed al periodo di demansionamento di cui si dirà in prosieguo.
Quanto al danno permanente la ha condiviso la percentuale finale indicata dal professionista, Pt_1 pur osservando che il grado di sofferenza riconoscibile all'interessata, in ragione delle manifestazioni fisiche e dello stravolgimento delle abitudini di vita, avrebbe dovuto essere di grado elevato.
16.1. Tutte queste critiche sono rigettate da questa Corte poiché la documentazione invocata a sostegno dell'ampliamento del periodo di inabilità temporanea è generica trattandosi di mere prescrizioni mediche o assenze estemporanee di uno o piò giorni per cefalea o problemi pressori, che non sono di per se sufficienti per ritenere provato che abbiano determinato il danno temporaneo in misura pari al 25% anche per i mesi antecedenti l'assenza prolungata per malattia.
Inoltre a parere del Collegio merita condivisione la conclusione del dott. il quale, nel Per_2 richiamare la documentazione scientifica e in particolare le Linee Guida della Simla del 2016 ( cfr. pagg. 33 e ss. elaborato peritale in atti), ha evidenziato come nell'ambito di patologie di questo tipo,
14 la metodologia scientifica- condivisa nel corso della relazione anche dai consulenti di parte- ritenga convenzionalmente, che un disturbo dell'adattamento come quello sviluppato dalla si cronicizzi Pt_1 dopo un periodo di sei mesi di inabilità temporanea.
17. A fronte di ciò considerato che trattasi di vicenda in cui le condotte datoriali si inseriscono in un quadro e in una struttura di personalità pre-morbosa, assumendo le vicende lavorative sopra descritte un ruolo di concausa avente il rigore- secondo il consulente nominato- della probabilità scientifica elevata, nella determinazione della situazione di stress e disturbo dell'adattamento della , ritiene Pt_1 questo Collegio che il danno si sia stabilizzato e divenuto permanente al rientro in servizio della interessata dalla malattia, mentre soltanto una parte del periodo di assenza ( 6 mesi) è riconducibile alla patologia per cui è causa, tenuto conto anche dei tempi di manifestazione della stessa.
17.1. Quanto al danno differenziale il supplemento di consulenza tecnica disposto in questo grado, sull'esito del quale nessuna delle parti ha sollevato obiezioni, ha attestato che, nel caso di specie, qualora la avesse presentato domanda all' per malattia professionale, l'Istituto assicurativo Pt_1 CP_4 non avrebbe concesso alcun indennizzo poiché a fronte di una percentuale di danno biologico del
7/8% in ambito civilistico , in ambito l'istituto avrebbe applicato al più le voci “180 o 181 CP_4 relative al disturbo post traumatico da stress moderato”, con un punteggio che, per il caso specifico, non avrebbe superato il 5%.
Rimanendo nell'ambito della franchigia ne consegue che nessuna detrazione utile potrebbe essere disposta dal Collegio in favore del datore di lavoro che non può fruire di alcun esonero da parte dell' CP_4
18. Ai fini risarcitori deve essere considerata l'età della alla data del 5.12.2016 di stabilizzazione Pt_1 del danno( data di rientro dalla malattia ossia 47 anni), la percentuale di invalidità permanente ritenuta corretta dal consulente e pari al 7%, il punto del danno biologico previsto dalle tabelle di Milano del
2024 ( 2.089,92), l'incremento per la sofferenza soggettiva ( 25%) e il punto di danno non patrimoniale previsto per questo tipo di situazione ( 2612,40), con personalizzazione adeguata alla sofferenza moderata accertata dal professionista.
Il danno quantificato in questo grado considera anche il pregiudizio all'immagine professionale della che il dileggio continuo da parte della dirigente ha determinato nell'ambiente di lavoro nel Pt_1 periodo temporale dal 2011 al 2015.
Pertanto- secondo questo Collegio- la misura adeguata al ristoro dell'intero pregiudizio subito dall'interessata, è costituita dall'importo di euro 30064,00( somma attualizzata alla data di decorrenza delle tabelle di Milano del 2024); importo comprensivo del danno temporaneo calcolato per l'invalidità parziale al 50% per mesi sei e delle voci di danno calcolati secondo i valori punto sopra riportati,
15 A questo punto corre l'obbligo di devalutare l'importo sopra riportato alla data di stabilizzazione del danno e incrementarlo con la percentuale prevista dall'Istat per la rivalutazione e gli interessi legali ulteriormente maturati fino al saldo.
18.1.Trattasi di misura idonea a risarcire a titolo di danno non patrimoniale tutto il pregiudizio derivato alla dalla condotta datoriale in termini di danno alla salute oltre che di danno morale e Pt_1 alla vita di relazione, poiché il Collegio ha tenuto conto nel determinarlo dello sconvolgimento subito dalla lavoratrice alla vita ordinaria ed anche del pregiudizio dell'immagine professionale.
Eseguiti i calcoli con i criteri sopra riportati ne consegue che, in riforma della sentenza impugnata, il danno complessivo riconoscibile e posto a carico della è pari ad euro 25.242,65 cui Controparte_3 va aggiunto l'ulteriore rivalutazione per euro 5250,47 e gli interessi legali che fino all'indice del
31.5.2025 sono pari ad euro 3205,59 oltre agli accessori maturati in via ulteriore.
Misura che sostituisce l'importo attribuito in via equitativa dal giudice la cui sentenza in parte qua è sostituita dalla presente pronuncia.
19. Le considerazioni che precedono in merito alla natura del danno riconosciuto consentono di dichiarare assorbito il quarto motivo relativo alla prova testimoniale indotto dalla interessata per ottenere il riconoscimento del disagio subito alla vita di relazione, ritenuto il valore omnicomprensivo del danno non patrimoniale attribuito dal Collegio.
Nello stesso tempo queste considerazioni e la idoneità della misura al ristoro integrale del pregiudizio subito dalla , consentono di rigettare il secondo motivo di appello della azienda che aveva Pt_1 contestato, in via subordinata, la misura risarcitoria che riteneva eccessiva rivendicando un concorso di colpa della danneggiata nella produzione del danno. L'invocazione dell'art. 1227 c.c. va peraltro rigettato trattandosi di eccezione priva di riscontro probatorio.
20. Riconosciuto il danno non patrimoniale in accoglimento al motivo di appello compete alla Pt_1 anche il risarcimento per il danno patrimoniale emergente e lucro cessante.
Con il quinto motivo la lamentava l'omessa pronuncia del giudice rispetto al danno emergente Pt_1 azionato consistente nell'attività di assistenza tecnica stragiudiziale posta in essere dall'avvocato
Salini al fine di far ottenere alla il trasferimento( cfr. docc.77 e 177 parte appellante); attività Pt_1 utile e necessaria per poter far cessare la condotta pregiudizievole ed il cui costo sopportato dalla
è direttamente riconducibile alla condotta mobbizzante dell'azienda, considerato che soltanto Pt_1 in ragione degli interventi difensivi la è stata spostata d'ufficio nel 2017. Pt_1
21.1. Analogamente competono alla a titolo di ristoro di danno patrimoniale, in accoglimento Pt_1 del sesto motivo il ristoro delle spese mediche sopportate a causa della condotta della azienda;
spese che il professionista ha ritenuto congrue e riconducibili alla fattispecie per cui è causa ( cfr. pag. 35 perizia in atti).
16 Pertanto la ha diritto al risarcimento del danno patrimoniale emergente pari ad euro 4170,81 ( Pt_1 cfr. euro 1512,00 di cui al quinto motivo cui va aggiunto l'importo di euro 2656,81 di cui al sesto motivo), oltre agli accessori per interessi legali maturati dai singoli esborsi al saldo;
esborsi documentati dalla ricorrente in primo grado e non contestati dalla resistente( cfr.pagg. 39-40 ricorso in appello e documentazione ivi indicata).
22. Merita accoglimento anche la richiesta risarcitoria della relativa al lucro cessante e Pt_1 consistente nella differenza tra il trattamento di malattia ottenuto dalla nel periodo di assenza Pt_1 dal lavoro dal mese di luglio a quello di dicembre 2016 e le retribuzioni che avrebbe percepito se non fosse stata assente.
Pregiudizio quantificato – senza contestazioni da parte della azienda sanitaria- dalla in euro Pt_1
2137,30; importo che va riconosciuto poiché trattasi del periodo di mesi sei che il professionista ha ritenuto necessario e sufficiente per stabilizzare in termini di permanenza il pregiudizio della salute riscontrato all'interessata.
Il danno patrimoniale è pertanto ascrivibile alla condotta illegittima posta in essere dall'ente e di cui la datrice di lavoro deve essere ritenuta responsabile.
Ne consegue l'assorbimento del settimo motivo di appello azionato al solo scopo di consentire l'accertamento del nesso causale per il danno da lucro cessante.
23. Gli altri motivi di appello inerenti la dequalificazione lamentata dalla lavoratrice per il periodo dal 16.01.17 ( quando la lavoratrice era stata trasferita presso la funzione di Staff formazione e valorizzazione del personale ), ruolo rivestito fino al 4.08.19 ( periodo successivo all'introduzione del giudizio di primo grado avvenuta con ricorso di data 7.05.18), sono infondati per le ragioni che seguono.
Il primo giudice aveva circoscritto la valutazione del lamentato demansionamento al primo periodo dal 16.01.17 al 7.5.18, ritenendo che la mancata impugnazione del trasferimento operato dall'ente ad altra struttura nell'agosto 2019 e in ogni caso la mancata contestazione anche in corso di causa del provvedimento de quo, fossero significativi della cessazione della materia del contendere e della piena soddisfazione della lavoratrice che era stata trasferita soltanto provvisoriamente alla funzione di Staff ( cfr. doc. 11 parte ricorrente in primo grado).
In ogni caso escludeva la rilevanza dei fatti e della documentazione che l'attrice aveva chiesto di produrre in corso di causa e delle circostanze relative ad episodi successivi al deposito del ricorso di primo grado, trattandosi di fatti diversi che qualora ammessi avrebbero determinato una modificazione della causa petendi non consentita dalla rigidità delle decadenze proprie del rito lavoro
( cfr. Cass. 23949/2013).
17 24. Questo Collegio ritiene infondato il motivo della dequalificazione e la relativa richiesta di risarcimento del danno professionale poiché, nel caso di specie, la norma di cui all'art. 52 TU
165/2001 non è stata violata dalla datrice di lavoro.
Rigetto nel merito che consente di superare anche la questione processuale della limitazione della domanda risarcitoria al periodo azionato nel ricorso e fino alla data di deposito dell'atto, trattandosi di domanda di accertamento che necessariamente rimane cristallizzata ai fatti allegati.
In ogni caso il motivo con cui l'appellante ha censurato la valutazione processuale del primo giudice, va rigettato poiché, come emerge dalla mera lettura del ricorso di primo grado ( cfr. in particolare pagg. 36,37,38,39,40,41,42), con la domanda giudiziale la aveva chiesto l'accertamento della Pt_1 dequalificazione subita dal 16.01.17 ad “ oggi “ ossia all'attualità del ricorso di primo grado del
7.05.18, instando per l'assegnazione di mansioni adeguate al livello Ds di inquadramento poiché i compiti di protocollazione, archiviazione e supporto nella segreteria assegnati nel periodo dal
16.01.17 al 9.06.17 e successivamente quelli di chiusura dei corsi di formazione non erano rispettosi del livello di inquadramento. La quindi aveva limitato le allegazioni alle condotte poste in Pt_1 essere dalla datrice di lavoro fino alla richiesta giudiziale.
A ciò si aggiunga che nel presente grado la non ha azionato la domanda di condanna della Pt_1 controparte alla adibizione a mansioni confacenti al proprio livello di inquadramento;
ne consegue la situazione di dequalificazione era venuta meno, tanto più che l'ulteriore spostamento nel 2019 è stato satisfattivo e non è mai stato contestato dalla lavoratrice che all'evidenza risultava soddisfatta delle mansioni attribuite.
25. A fronte di ciò consentire un ampliamento nei termini azionati nel nono motivo di appello, significherebbe consentire la modificazione della domanda che non è permessa dalle decadenze del rito con evidente lesione del diritto di difesa della controparte.
Né sussistono nel caso di specie gravi ragioni che lo consentano;
non si reputa fondata neppure l'interpretazione della ricorrente la quale aveva rilevato che si trattava della stessa situazione di dequalificazione che era proseguita anche dopo il 7.05.2018, invocando la richiesta di condanna al danno futuro contenuta nella richiesta di “danni subiti e subendi” di cui al danno patrimoniale professionale azionato in primo grado.
Infatti come evidenziato dal giudice di primo grado con orientamento giurisprudenziale confermato anche successivamente dalla giurisprudenza di legittimità ( cfr. tra le altre Cass. 31558/2021), le domande risarcitorie preludono allegazioni specifiche.
In corso di causa l'interessata aveva cercato di ampliare l'esame delle doglianze anche ad ulteriori episodi con il deposito di documenti che avrebbero provocato un ampliamento delle allegazioni non consentito e in ogni caso neppure giustificato dalla sussistenza di gravi motivi.
18 Pertanto il motivo va rigettato.
26. Nel merito i motivi di parte appellante sono infondati.
La inquadrata nel livello D posizione economica Ds come collaboratore amministrativo Pt_1 professionale esperto, lamentava che dal 16.01.17 al 9.06.17 avrebbe svolto mansioni di protocollazione archiviazione e inserimento dati nel programma informatico GFOR ( mansioni di livello B); mentre nel periodo successivo e fino al deposito del ricorso di data 7.05.18 avrebbe operato come addetto alla chiusura corsi di formazione , attività di livello C.
26.1. Nel pubblico impiego, non è applicabile la norma di cui all'art. 2103 cc , bensì la disposizione normativa di cui all'art. 52 TU 165/2001 per la quale non rileva il bagaglio professionale acquisito dal lavoratore né sussiste un obbligo per il datore di lavoro di rispettare l'equivalenza tra le mansioni nuove attribuite e quelle in precedenza realizzate. La necessità di maggiore flessibilità nel regime pubblico, notoriamente soggetto a carenza di personale, consente, nel rispetto del principio di buona amministrazione, di assegnare al dipendente anche mansioni diverse da quelle precedenti purchè rientranti nel livello di inquadramento, potendo essere esigito dal dipendente lo svolgimento di tutti i compiti previsti dalle declaratorie contrattuali .
Le differenze economiche tra i livelli all'interno della stessa categoria non rilevano ai fini della valutazione dell'allegato demansionamento, rilevando le mansioni prevalentemente assegnate e potendo il dipendente essere tenuto a svolgere anche mansioni accessorie inferiori qualora reso necessario dal servizio e purchè le stesse rivestano un carattere marginale rispetto ai compiti assegnati in prevalenza ( cfr. Cass. 19419/2020).
27. .In ragione della previsione contrattuale collettiva rientrano nel livello D:”..i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti , autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello economico D super (Ds) - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, richiedono a titolo esemplificativo e anche disgiuntamente : autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti;
ampia discrezionalità operativa nell'ambito delle strutture operative di assegnazione;
funzioni di direzione e coordinamento, gestione
e controllo di risorse umane;
coordinamento di attività didattica;
iniziative di programmazione e proposta.”. Quanto al profilo di riferimento il contratto prevede quanto segue: Collaboratore amministrativo – professionale Svolge attività amministrative che comportano una autonoma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell'unità operativa in
19 cui è inserito;
collabora con il personale inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore amministrativo-professionale possono svolgersi - oltre che nel settore amministrativo - anche nei settori statistico, sociologico e legale, secondo le esigenze organizzative e funzionali delle aziende ed enti nonché i requisiti culturali
e professionali posseduti dal personale interessato.”( ccnl comparto sanità applicato).
27.1. L'appellante lamenta che a seguito del trasferimento e assegnazione provvisoria alla funzione di formazione e valorizzazione del personale dal 16 gennaio 2017 sarebbe stata assegnataria di mansioni di protocollazione, segreteria e gestione della corrispondenza, tipiche di personale appartenente alla categoria B e questo fino al 9.06.17.
Nella categoria B il Ccnl di riferimento inserisce:” i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche di base relative allo svolgimento dei compiti assegnati, capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualificazioni e specializzazioni professionali nonché autonomia e responsabilità nell'ambito di prescrizioni di massima;
Appartengono altresì a questa categoria - nel livello B super (Bs) di cui alla tabella allegato 5 - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione.”.
In particolare il coadiutore amministrativo è qualificato come il lavoratore che :”.. Svolge nell'unità operativa di assegnazione attività amministrative quali, ad esempio, la classificazione, la archiviazione ed il protocollo di atti, la compilazione di documenti e modulistica, con l'applicazione di schemi predeterminati, operazioni semplici di natura contabile, anche con l'ausilio del relativo macchinario, la stesura di testi mediante l'utilizzo di sistemi di video-scrittura o dattilografia, la attività di sportello.”.
28. Assumeva poi la che nel periodo successivo le sarebbero state assegnate comunque Pt_1 mansioni inferiori, in quanto adibita in prevalenza a compiti di chiusura dei corsi di formazione;
attività che a proprio avviso rientravano nella categoria inferiore C, profilo assistente amministrativo, poiché era sottoposta alle direttive e verifiche della collega di categoria D. Parte_6
Nella relativa declaratoria contrattuale sono inseriti i lavoratori:”.. …che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per
l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti.”.
Nel profilo di assistente sono inseriti:”.. Personale con mansioni amministrativo-contabili complesse
- anche mediante l'ausilio di apparecchi terminali meccanografici od elettronici o di altro
20 macchinario - quali, ad esempio, ricezione e l'istruttoria di documenti, compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, collaborazione ad attività di programmazione, studio e ricerca.”.
29. Censure infondate.
In primo luogo va ricordato che lo spostamento ad altra struttura è avvenuto al rientro della interessata da un lungo periodo di malattia iniziato a dicembre 2015; l'adibizione alla segreteria era avvenuta allo scopo di farle acquisire la piena consapevolezza della complessità della struttura che si occupa della formazione di tutto il personale aziendale ( circa 5400 dipendenti), oltre a quella dei medici.
L'adibizione alla segreteria non era stata realizzata dall'ente per finalità punitiva o demansionante considerato che – per quanto confermato dalle prove orali ed in particolare deposizioni e Tes_7 tutti i dipendenti che erano trasferiti alla struttura , indipendentemente dall'inquadramento Parte_6
e competenza, trascorrevano un periodo presso la segreteria organizzativa;
si trattava di una“ fase temporanea finalizzata anche a capire la successiva destinazione dopo aver compreso il contesto organizzativo in cui si trova ( cfr. dep. categoria D). In particolare la ha riferito Tes_7 Parte_6 che quanto meno fino al mese di giugno, si è occupata di affiancare la lavoratrice al fine di farle acquisire le conoscenze dei meccanismi di progettazione dei corsi, considerato che – in vista del proprio pensionamento- la lavoratrice avrebbe dovuto prendere il suo posto ( cfr, dichiarazioni
. Parte_6
D'altra parte come risulta dai docc. 2 e 3 di parte resistente nella segreteria avevano lavorato dipendenti di livello D ( e ) con titolarità anche di PO. Per_4 Per_5
Né ritiene il Collegio accoglibile l'eccezione di nullità per incapacità della testimonianza resa dalla
, dirigente della struttura presso cui era stata trasferita la;
infatti la premenzionata non è Tes_5 Pt_1 titolare di alcun interesse giuridico diretto alla partecipazione del presente giudizio, non avendo le parti azionato nei suoi confronti domande giudiziali.
Il tribunale di Udine pertanto ha fondatamente rigettato l'eccezione di incapacità sollevata dalla difesa della . Pt_1
Né la circostanza riferita dalla testimone di essere stata interpellata dall'avv. per CP_9 comprendere la situazione dell'ufficio da lei diretto, assume rilevanza ai fini della valutazione della serenità della sua deposizione.
Le dichiarazioni della non sono contradditorie né viziate da illogicità; elementi valorizzabili Tes_5 da questo Collegio al fine di utilizzare anche la sua deposizione per rigettare la domanda dell'appellante.
Questa testimone ha riferito in merito al primo periodo quanto segue:” La in questo contesto Pt_1 avrebbe dovuto imparare la gestione e il funzionamento di una segreteria organizzativa, rispetto alle linee di attività del servizio. All'epoca referente della segreteria era la signora ma Parte_6
21 l'esigenza di fondo era che le persone dedicate al servizio fossero almeno due sia per il numero di funzioni espresse dal servizio medesimo, sia per consentire un'alternanza tra le due. Ad oggi la ha ricevuto, come ho detto, la posizione organizzativa quale riconoscimento della Parte_6 consolidata esperienza professionale e dell'ottimo lavoro svolto nel tempo. Mi sarebbe piaciuto che, attesa la necessità che ho rappresentato e la natura nevralgica delle incombenze, la potesse Pt_1 assumere in tale settore una piena maturazione e competenza lavorativa. Ho preso atto invece, anche alla luce delle note che il legale della ricorrente ha fatto pervenire all'ufficio, che la non si era Pt_1 integrata affatto nell'attività e che aveva anzi manifestato una insoddisfazione, sempre tramite il suo legale, per quello che avrebbe dovuto essere il suo ruolo.”
30. Le deposizioni testimoniali indicate nei punti motivazionali che precedono e le ammissioni della che ha riconosciuto che l'assegnazione del compito di progettazione del regolamento delle Pt_1 sponsorizzazioni e della revisione del codice di comportamento dell'ASUI di Udine in data 12.01.18 erano confacenti al proprio livello di inquadramento, costituiscono elementi di prova valorizzabili per rigettare la domanda risarcitoria.
Sia la comprensibile necessità di far apprendere alla , del tutto avulsa e nuova al settore della Pt_1 formazione , il funzionamento dell'ufficio, che la considerazione che anche i colleghi inquadrati come lei- se necessario- svolgevano mansioni prive di discrezionalità ( cfr. dep. ) in Tes_8 Parte_6 caso di mancanza di altri soggetti o per ultimare il progetto, rafforzano il convincimento del Collegio della insussistenza del demansionamento.
I testimoni hanno confermato inoltre che la nel periodo successivo- anche dopo aver seguito un Pt_1 corso di formazione specifica a Udine- si era occupata della predisposizione dei corsi , come quello sulla privacy e di anticorruzione, e che l'attività di chiusura dei corsi che, secondo l'appellante,
l'avrebbero coinvolta in prevalenza per il periodo successivo, erano comunque attività confacenti al livello di inquadramento.
Come riferito dalla testimone la chiusura dei corsi non era attività meramente ripetitiva né Tes_8 priva di rilevanza, ma un momento fondamentale anche ai fini della rendicontazione e passaggio contabile. Esisteva poi l'ulteriore aspetto dei crediti formativi per i professionisti che erano soggetti a scadenza ed avevano rilevanza nella formazione dei professionisti ( cfr. dep. . Tes_8
Quanto poi alla lamentata attività di chiusura di corsi di formazione predisposti da altri soggetti, trattasi di attività che comunque non è sminuente o demansionante.
La testimone oltre a confermare di aver portato a termine progetti di formazione ideati e Tes_7 predisposti dalla ha riferito quanto segue A.D.R. “All'inizio, per quanto di mia competenza, mi Pt_1 sono occupata della progettazione dei corsi ed ho seguito, di questa attività, anche la fase di apertura
e chiusura degli stessi.” A.D.R. “Per quel che mi riguarda, ognuno gestisce la propria area di
22 competenza, ma eccezionalmente mi è capitato di dovermi sostituire in questi adempimenti nell'ambito di corsi progettati da altri COA. Mi risulta che, in effetti, la dott.ssa chiudesse corsi Pt_1 anche di altri COA. Si tratta di corsi c.d. a batteria, come le emergenze o quelli relative alla sicurezza.
Questo avviene, in particolare, nei periodi da metà gennaio a giugno e da settembre a dicembre dove, oltre all'erogazione dei corsi, dobbiamo anche fare attenzione e garantire il rispetto delle tempistiche di 90 giorni per la loro chiusura, con connessa fase di rilascio degli attestati ECM” ed ancora in merito alla funzione della :”.. A.D.R. “La mia posizione all'interno dell'area formazione è Pt_1 quella di COA impegnata nella progettazione. Stessa cosa penso di poter dire relativamente alla posizione della , quantomeno per il periodo in cui io ho lavorato con lei. Intendo riferirmi, in Pt_1 particolare, alle commissioni interne ECM di cui ho detto in precedenza”.
31. A fronte di questi elementi istruttori ritiene il Collegio di poter escludere che per il periodo in esame le attribuzioni della fossero di livello inferiore. Pt_1
D'altra parte l'appellante non ha mai lamentato uno svuotamento delle mansioni di appartenenza, ma ha rivendicato nella sostanza l'attribuzione di compiti esecutivi ovvero privi della discrezionalità necessaria, eccependo che nella sostanza quanto realizzato era sottoposto al coordinamento e responsabilità di altro soggetto ( di livello economico inferiore ( D e non Ds). Per_6
Allegazione fuorviante atteso che, per quanto emerso in istruttoria con le dichiarazioni testimoniali sopra riportate, in fatto, l'iniziale affiancamento da parte della si era reso necessario per Per_6 consentire alla di acquisire un minimo di formazione e consapevolezza circa le funzioni Pt_1 dell'ufficio nuovo in cui era stata inserita.
Peraltro i rapporti con i colleghi non erano sereni atteso che la convinzione della di essere Pt_1 destinataria di trattamento demansionante e mortificante da parte dell'azienda, l'aveva indotta ad essere poco collaborativa ( cfr. dep. e , nonostante l'ente le abbia attribuito compiti Tes_7 Per_6 che sono rispettosi del livello rivestito.
Quanto esposto trova conferma nella circostanza che dal mese di luglio 2017 la si è occupata Pt_1 sia della predisposizione del regolamento sulla privacy, che del codice di comportamento, oltre che dell' organizzazione di corsi di formazione sulla sicurezza. Corsi di cui curava poi anche la chiusura al pari degli altri colleghi aventi il suo inquadramento.
Il rigetto della domanda di accertamento del demansionamento consente di rigettare gli altri motivi istruttori e risarcitori, tutti connessi e collegati alla questione della dequalificazione.
Rigettato l'accertamento cadono anche le doglianze in punto danno patrimoniale e non patrimoniale.
32. All'esito del giudizio di appello, pertanto, la sentenza di primo grado merita riforma per la domanda di accertamento della condotta lesiva posta in essere dall'azienda a danno della dipendente.
23 L'accoglimento parziale delle domande attoree e il rigetto dell'appello della azienda costituisce motivo per la compensazione parziale delle spese di lite;
la quota residua, liquidata per entrambi i gradi in ragione del valore della domanda azionata, è posta a carico della azienda soccombente.
Alla compete anche il ristoro per l'esborso del consulente tecnico di parte;
esborso liquidato in Pt_1 ragione delle prove documentali di pagamento allegate dal difensore dell'appellante ( cfr. note allegate in corso di causa).
Quanto all'appello sub. Rg 165/2023 che è stato rigettato, questa Corte dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento di ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
- In parziale accoglimento dell'appello proposto da , in riforma parziale della Parte_1 sentenza impugnata, accertata la violazione dell'art. 2087 c.c., ridetermina l'importo risarcitorio di cui alla sentenza n. 219/2022 e condanna l' Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno
[...] non patrimoniale complessivo di euro 25.242,65, importo devalutato alla all'1.12.2016, oltre ad euro 5250, 47 per rivalutazione ed euro 3205, 59 per interessi calcolati alla data del
31.05.2025 e gli ulteriori accessori maturati su questi importi fino al saldo, oltre al danno patrimoniale emergente di euro 4170,81 con gli interessi legali dai singoli esborsi al saldo ed euro 2137,30 per danno patrimoniale da lucro cessante con gli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- Rigetta l'appello proposto dall' nel ricorso sub. Rg. 165/2023; Controparte_3
- Compensa nella misura di 1/2 le spese di lite di entrambi i gradi e condanna la
[...]
appellata e rifondere alla la quota residua che, in detta frazione, liquida quanto CP_3 Pt_1 al primo grado in euro 5664,00, quanto al secondo grado in euro 6679,00 per compensi oltre, per entrambi i gradi, a rimborso spese generali IVA e CPA come per legge ed euro 4900,00 per esborsi;
- Pone a carico della le spese di ctu che liquida Controparte_1 in favore del dott. come da separato decreto;
Persona_7
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante
[...]
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Controparte_1 dovuto per il ricorso in appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
24 Trieste, 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari
Il Presidente
Marina Caparelli
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