TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/07/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3557/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “azione di risarcimento del danno” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aldo Zagarese, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
E in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Rita Pistola, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTA-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le posizioni delle parti ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
ed ha allegato:
[...]
- Che, in data 6 luglio 2016, intorno alle 13:30, si trovava presso la struttura
[...]
, allorquando, all'atto di sedersi su una delle sedie sdraio presenti nel CP_1 parco, era caduta a terra a causa della improvvisa rottura della sedia sdraio;
- Che, poco dopo, si era recata presso l'infermeria del parco acquatico, ove il medico che ivi prestava servizio aveva riscontrato “trauma contusivo del sacro-coccige”;
- Che, accusando dolore ed essendo impossibilitata a deambulare, il giorno seguente si era recata presso il P.S. dell'Ospedale di Rossano, dove le era stato diagnosticato “trauma coccigeo con anteriorizzazione del coccige”, con prognosi di 30 giorni;
- Che, in tale occasione, le veniva prescritto l'uso della ciambella e della borsa del ghiaccio, l'assunzione di ed un controllo ortopedico;
Pt_2 R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 2 di 6
- Che, in data 7/11/2016, si era sottoposta ad un'ulteriore visita medica, all'esito della quale le era stato rilasciato un certificato attestante la presenza di postumi da valutare in sede medico-legale;
- Che, in data 27/02/2017, si era rivolta al dott. per la valutazione del danno alla Pt_3 persona riportato dal sinistro, il quale aveva accertato: “esiti di trauma coccigeo con anteriorizzazione del coccige ed alternazione dei rapporti sacro – coccigei con evidenti ripercussioni disfunzionali (deformazione ossea, riflesso antalgico e coccigodinia, cioè una condizione caratterizzata da dolore persistente in zona sacro – coccigea, relativamente resistente alle terapie”, con conseguente danno biologico ed inabilità permanente valutabile nell'ordine del 6%; I.T.T. di giorni 30., I.T.P. al 75% di giorni 20;
I.T.P. al 50% di giorni 70;
- Che il danno è quantificabile nella somma non inferiore ad € 11.183,66, salvo diversa maggiore determinazione;
- Che la responsabilità dell'occorso è da imputare esclusivamente alla struttura ricettiva convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- Che, in data 11/10/2017, ha formulato richiesta di risarcimento del danno alla
[...]
la quale, tuttavia, ha comunicato di non poter procedere al pagamento CP_2 atteso che, alla data dell'infortunio, la copertura assicurativa risultava sospesa per mancato pagamento del premio;
- Che, in data 11/10/2017, ha esperito, con esito negativo, il tentativo di stipula della convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. n. 132/2014 conv. L. 162/2014.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. Accertare e dichiarare Parte_1 che l'occorso per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della Controparte_3
2. Condannare la stessa al pagamento in favore della sig.ra della somma di €
[...] Parte_1
11.183,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di ragione e giustizia;
3. Condannare la alla refusione delle spese Controparte_3
e competenze di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22/3/18 si è costituita
., che ha contestato la Controparte_1 Controparte_1 fondatezza dell'azione giudiziaria intrapresa dall'attrice, stante la mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta risarcitoria. In particolare, la convenuta ha eccepito: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per estrema genericità dell'esposizione fattuale e per la indeterminatezza della domanda in punto di diritto e di fatto;
nel merito, che l'evento lesivo non può in alcun modo essere ricollegato ad un comportamento della convenuta, che ha sempre R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 3 di 6
approntato tutte le necessarie cautele - nel rispetto delle norme vigenti -, dovendosi, per contro, attribuire il sinistro all'imprudente condotta dell'odierna attrice, la quale non ha rispettato le prescrizioni del regolamento del parco acquatico affisse e ben visibili dall'utenza. Ha, infine, contestato la quantificazione del danno operata dall'attrice.
Ciò posto, la ha chiesto a questo Tribunale di voler: Controparte_1
“Rigettare la domanda attorea siccome infondata, con condanna alle spese di giudizio.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, ammessi i mezzi istruttori (previa revoca dell'ordinanza del
22/02/2019 con la quale il Tribunale aveva dichiarato parte attrice decaduta dal potere di chiedere l'ammissione dei mezzi di prova contenuti nella memoria istruttoria per tardività del suo deposito),
è stata espletata l'istruttoria orale con l'audizione di due testi per parte. Conclusa l'istruttoria, è stata disposta c.t.u. medico-legale, dopodiché, all'udienza del 25/02/2025, le parti hanno precisato le conclusioni (parte attrice: “precisa le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede
l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese.”; parte convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese.”) e la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui è seguito il deposito delle sole comparse conclusionali delle parti.
2. Nel merito
La domanda dell'attrice è infondata e, pertanto, va rigettata.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che la fattispecie oggetto di giudizio è sussumibile sotto l'egida normativa dell'art. 2051 c.c., disposizione che disciplina la responsabilità del custode e che testualmente prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Trattasi di fattispecie normativa che pone un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia intercorrente tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso e dalla cui lettura è possibile individuare, quali presupposti necessari ai fini di un giudizio di responsabilità, la derivazione del danno dalla “cosa” – nel cui concetto si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso - e la custodia.
Ciò posto, occorre evidenziare che, in base all'insegnamento granitico della giurisprudenza di legittimità, sono custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione della cosa, in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo, cui corrispondono obblighi di vigilanza e diligenza. In forza di tanto, i custodi sono tenuti ad adottare R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 4 di 6
tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura, alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 5/5/2020, n.
8466; Cass., 5/9/2019, n. 22163).
La responsabilità da custodia è configurabile pure in capo al proprietario o al gestore di un parco acquatico, quale è l'odierna convenuta, obbligata ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose non rechino pregiudizio ad alcuno degli utenti frequentatori.
Va detto ancora che, affinché possa applicarsi la fattispecie di responsabilità in esame, occorre che sussista il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, nel senso che il primo deve costituire concretizzazione del rischio intrinseco al dinamismo della cosa o frutto dell'interazione della cosa con fattori esterni.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato,
è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito”
(accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia
(cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Tanto premesso in iure, ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia assolto l'onere, su di lei incombente, di dimostrare il fatto storico generatore dell'evento dannoso, ossia di essere caduta nell'atto di sedersi su una sedia sdraio presente all'interno del parco acquatico.
Infatti, muovendo dalla ricostruzione del sinistro per come allegata dall'attrice nell'atto introduttivo - secondo cui la stessa, “nell'atto di sedersi su una delle sedie sdraio presenti nel parco e predisposte dal personale dipendente della struttura ricettizia, questa si rompeva facendola rovinosamente cadere a terra procurandole gravi lesioni” - deve rilevarsi che, dal quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio, non sono emersi elementi univoci idonei a dimostrare i suddetti fatti.
A tal fine, va evidenziato che, nella descrizione fornita dai testi di parte attrice, la res oggetto di custodia non sia rappresentata da una sedia sdraio, come dedotto dall'attrice, (cfr. atto di citazione e capitoli di prova memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) bensì da una sedia di plastica bianca posta a corredo del tavolo in cui l'attrice si era sistemata per consumare il pranzo insieme ad alcune amiche ed ai rispettivi bambini. R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 5 di 6
In particolare, la testimone , escussa all'udienza del 18/11/2019, ha dichiarato: Testimone_1
“Il 6.7.2016 avevamo organizzato io, e un'altra amica ( ) una Parte_1 Parte_4 giornata all'ACQUA PARK ODISSEA 2000 per far divertire i ns figli;
verso l'ora di pranzo mentre stavamo mangiando ai tavoli allestiti nell'ACQUA PARK si è improvvisamente rotta la sedia di plastica ove era seduta , la quale è caduta a terra accusando forti dolori.” Parte_1
Il secondo di parte attrice, ha poi riferito: “ero all' in una Parte_4 CP_1 mattina dei primi di luglio del 2016; ero in compagnia di , e i Parte_1 Testimone_1 rispettivi figli;
all'ora di pranzo abbiamo cominciato a sistemarci per un panino;
si Parte_1
è seduta su una sedia di plastica bianca e la sedia si è aperta e la è caduta a terra;
Pt_1
l'abbiamo aiutata ad alzarsi e lei accusava dolori al fondo schiena;
io sono rimasto con i ragazzini al tavolo mentre la accompagnata dalla è andata al punto di soccorso interno Pt_1 Tes_1 all' poi è tornata con del ghiaccio;
siamo rimasti ancora un po' ma Controparte_1 dopo siamo andati via perché la continuava a lamentarsi.”. Pt_1
Dunque, nessuna delle due testimoni ha riferito che l'attrice si fosse seduta su una sedia sdraio, per come, invece, sostenuto dalla stessa attrice.
Ciò posto, occorre altresì evidenziare che non ha trovato nemmeno conferma la dinamica del sinistro allegata da secondo cui la sedia si era rotta “all'atto di sedersi”. Infatti, a ben Parte_1 osservare, sia dalle dichiarazioni del teste che dal certificato redatto dal medico Testimone_1 dell'infermeria presente all'interno del parco acquatico (allegato 2. fascicolo parte attrice), si evince che la sedia ebbe a rompersi mentre l'attrice era già seduta sulla stessa.
È evidente, dunque, che sussiste una divergenza tra la dinamica allegata dall'attrice e quella descritta dai testi e risultante dal documento appena menzionato e tale divergenza è tale da non poter ritenere provato il rapporto di causalità tra la “res” e la caduta.
Né sussistono ulteriori elementi, anche documentali, idonei a sostenere il fatto storico dedotto in citazione, quali ad esempio le fotografie della sedia - non prodotte dall'attrice -, che pure sarebbero stati necessari, tenuto conto, altresì, della difesa spiegata dalla convenuta, che ha dedotto che, nella giornata del 6/07/2016, la Direzione del parco non aveva rinvenuto elementi danneggiati
(cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
In conclusione, l'attrice non ha fornito la prova del fatto storico allegato nell'atto di citazione, ragion per cui la pretesa risarcitoria azionata da nei confronti della società Parte_1 convenuta deve essere rigettata.
3. Il regime delle spese
Le spese del giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 6 di 6
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.;
b) del valore della presente controversia, determinato secondo il criterio del cd. disputatum
(scaglione da € € 5.201 a € 26.000);
c) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) del fatto che i valori medi ci cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere diminuiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
➢ CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta Parte_1
, che liquida in Controparte_1 Controparte_1
€ 2.540,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso;
➢ PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto del 18/10/22.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza,
Così deciso in Castrovillari data 22 luglio 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Valeria Morrone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Gianluca Di Giovanni ha pronunziato, la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 3557/2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “azione di risarcimento del danno” e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Aldo Zagarese, Parte_1 elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
E in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Lucia Rita Pistola, elettivamente domiciliata come in atti;
- CONVENUTA-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I fatti di causa e le posizioni delle parti ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
ed ha allegato:
[...]
- Che, in data 6 luglio 2016, intorno alle 13:30, si trovava presso la struttura
[...]
, allorquando, all'atto di sedersi su una delle sedie sdraio presenti nel CP_1 parco, era caduta a terra a causa della improvvisa rottura della sedia sdraio;
- Che, poco dopo, si era recata presso l'infermeria del parco acquatico, ove il medico che ivi prestava servizio aveva riscontrato “trauma contusivo del sacro-coccige”;
- Che, accusando dolore ed essendo impossibilitata a deambulare, il giorno seguente si era recata presso il P.S. dell'Ospedale di Rossano, dove le era stato diagnosticato “trauma coccigeo con anteriorizzazione del coccige”, con prognosi di 30 giorni;
- Che, in tale occasione, le veniva prescritto l'uso della ciambella e della borsa del ghiaccio, l'assunzione di ed un controllo ortopedico;
Pt_2 R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 2 di 6
- Che, in data 7/11/2016, si era sottoposta ad un'ulteriore visita medica, all'esito della quale le era stato rilasciato un certificato attestante la presenza di postumi da valutare in sede medico-legale;
- Che, in data 27/02/2017, si era rivolta al dott. per la valutazione del danno alla Pt_3 persona riportato dal sinistro, il quale aveva accertato: “esiti di trauma coccigeo con anteriorizzazione del coccige ed alternazione dei rapporti sacro – coccigei con evidenti ripercussioni disfunzionali (deformazione ossea, riflesso antalgico e coccigodinia, cioè una condizione caratterizzata da dolore persistente in zona sacro – coccigea, relativamente resistente alle terapie”, con conseguente danno biologico ed inabilità permanente valutabile nell'ordine del 6%; I.T.T. di giorni 30., I.T.P. al 75% di giorni 20;
I.T.P. al 50% di giorni 70;
- Che il danno è quantificabile nella somma non inferiore ad € 11.183,66, salvo diversa maggiore determinazione;
- Che la responsabilità dell'occorso è da imputare esclusivamente alla struttura ricettiva convenuta, ai sensi dell'art. 2051 c.c.;
- Che, in data 11/10/2017, ha formulato richiesta di risarcimento del danno alla
[...]
la quale, tuttavia, ha comunicato di non poter procedere al pagamento CP_2 atteso che, alla data dell'infortunio, la copertura assicurativa risultava sospesa per mancato pagamento del premio;
- Che, in data 11/10/2017, ha esperito, con esito negativo, il tentativo di stipula della convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. n. 132/2014 conv. L. 162/2014.
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale di: “
1. Accertare e dichiarare Parte_1 che l'occorso per cui è causa si è verificato per colpa esclusiva della Controparte_3
2. Condannare la stessa al pagamento in favore della sig.ra della somma di €
[...] Parte_1
11.183,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero in quella diversa che sarà ritenuta di ragione e giustizia;
3. Condannare la alla refusione delle spese Controparte_3
e competenze di giudizio.”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 22/3/18 si è costituita
., che ha contestato la Controparte_1 Controparte_1 fondatezza dell'azione giudiziaria intrapresa dall'attrice, stante la mancanza dei presupposti legittimanti la richiesta risarcitoria. In particolare, la convenuta ha eccepito: in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per estrema genericità dell'esposizione fattuale e per la indeterminatezza della domanda in punto di diritto e di fatto;
nel merito, che l'evento lesivo non può in alcun modo essere ricollegato ad un comportamento della convenuta, che ha sempre R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 3 di 6
approntato tutte le necessarie cautele - nel rispetto delle norme vigenti -, dovendosi, per contro, attribuire il sinistro all'imprudente condotta dell'odierna attrice, la quale non ha rispettato le prescrizioni del regolamento del parco acquatico affisse e ben visibili dall'utenza. Ha, infine, contestato la quantificazione del danno operata dall'attrice.
Ciò posto, la ha chiesto a questo Tribunale di voler: Controparte_1
“Rigettare la domanda attorea siccome infondata, con condanna alle spese di giudizio.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dalla convenuta, ammessi i mezzi istruttori (previa revoca dell'ordinanza del
22/02/2019 con la quale il Tribunale aveva dichiarato parte attrice decaduta dal potere di chiedere l'ammissione dei mezzi di prova contenuti nella memoria istruttoria per tardività del suo deposito),
è stata espletata l'istruttoria orale con l'audizione di due testi per parte. Conclusa l'istruttoria, è stata disposta c.t.u. medico-legale, dopodiché, all'udienza del 25/02/2025, le parti hanno precisato le conclusioni (parte attrice: “precisa le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede
l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese.”; parte convenuta: “precisa le conclusioni riportandosi a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese.”) e la causa è stata assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a cui è seguito il deposito delle sole comparse conclusionali delle parti.
2. Nel merito
La domanda dell'attrice è infondata e, pertanto, va rigettata.
Preliminarmente, osserva il Tribunale che la fattispecie oggetto di giudizio è sussumibile sotto l'egida normativa dell'art. 2051 c.c., disposizione che disciplina la responsabilità del custode e che testualmente prevede che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Trattasi di fattispecie normativa che pone un criterio di imputazione della responsabilità basato sulla relazione di custodia intercorrente tra la "cosa" che ha cagionato il danno ed il soggetto che sarà chiamato a rispondere dello stesso e dalla cui lettura è possibile individuare, quali presupposti necessari ai fini di un giudizio di responsabilità, la derivazione del danno dalla “cosa” – nel cui concetto si fa rientrare qualsiasi elemento inanimato, mobile o immobile, pericoloso o meno, allo stato solido, fluido o gassoso - e la custodia.
Ciò posto, occorre evidenziare che, in base all'insegnamento granitico della giurisprudenza di legittimità, sono custodi tutti i soggetti - pubblici o privati - che hanno il possesso o la detenzione della cosa, in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo, cui corrispondono obblighi di vigilanza e diligenza. In forza di tanto, i custodi sono tenuti ad adottare R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 4 di 6
tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura, alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 5/5/2020, n.
8466; Cass., 5/9/2019, n. 22163).
La responsabilità da custodia è configurabile pure in capo al proprietario o al gestore di un parco acquatico, quale è l'odierna convenuta, obbligata ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose non rechino pregiudizio ad alcuno degli utenti frequentatori.
Va detto ancora che, affinché possa applicarsi la fattispecie di responsabilità in esame, occorre che sussista il nesso causale tra l'evento dannoso e la cosa, nel senso che il primo deve costituire concretizzazione del rischio intrinseco al dinamismo della cosa o frutto dell'interazione della cosa con fattori esterni.
Orbene, poiché il nesso causale rientra nell'onere (di allegazione e di prova) del danneggiato,
è coerente ritenere che sia questi a dover comprovare la “causalità” della “res” nei termini sopra descritti (anche per il principio della cosiddetta “vicinanza della prova”), e non già il custode a doverla escludere;
benché talvolta la giurisprudenza si esprima ancora in termini di “fortuito”
(accidentale o meno) per indicare l'esclusione del rapporto eziologico, deve ritenersi che l'onere della prova liberatoria gravante sul custode si ponga in un momento logico-giuridico successivo alla dimostrazione del rapporto causale e involga essenzialmente il concreto esercizio della custodia
(cfr. Cass. civ. n. 8935 del 2013; Cass. civ. n. 6101 del 2013; Cass. civ. n. 783 del 2013; sulla prova della causalità incombente sul danneggiato, da ultimo Cass. civ. n. 7172 del 2022).
Tanto premesso in iure, ritiene il Tribunale che l'attrice non abbia assolto l'onere, su di lei incombente, di dimostrare il fatto storico generatore dell'evento dannoso, ossia di essere caduta nell'atto di sedersi su una sedia sdraio presente all'interno del parco acquatico.
Infatti, muovendo dalla ricostruzione del sinistro per come allegata dall'attrice nell'atto introduttivo - secondo cui la stessa, “nell'atto di sedersi su una delle sedie sdraio presenti nel parco e predisposte dal personale dipendente della struttura ricettizia, questa si rompeva facendola rovinosamente cadere a terra procurandole gravi lesioni” - deve rilevarsi che, dal quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio, non sono emersi elementi univoci idonei a dimostrare i suddetti fatti.
A tal fine, va evidenziato che, nella descrizione fornita dai testi di parte attrice, la res oggetto di custodia non sia rappresentata da una sedia sdraio, come dedotto dall'attrice, (cfr. atto di citazione e capitoli di prova memorie ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c.) bensì da una sedia di plastica bianca posta a corredo del tavolo in cui l'attrice si era sistemata per consumare il pranzo insieme ad alcune amiche ed ai rispettivi bambini. R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 5 di 6
In particolare, la testimone , escussa all'udienza del 18/11/2019, ha dichiarato: Testimone_1
“Il 6.7.2016 avevamo organizzato io, e un'altra amica ( ) una Parte_1 Parte_4 giornata all'ACQUA PARK ODISSEA 2000 per far divertire i ns figli;
verso l'ora di pranzo mentre stavamo mangiando ai tavoli allestiti nell'ACQUA PARK si è improvvisamente rotta la sedia di plastica ove era seduta , la quale è caduta a terra accusando forti dolori.” Parte_1
Il secondo di parte attrice, ha poi riferito: “ero all' in una Parte_4 CP_1 mattina dei primi di luglio del 2016; ero in compagnia di , e i Parte_1 Testimone_1 rispettivi figli;
all'ora di pranzo abbiamo cominciato a sistemarci per un panino;
si Parte_1
è seduta su una sedia di plastica bianca e la sedia si è aperta e la è caduta a terra;
Pt_1
l'abbiamo aiutata ad alzarsi e lei accusava dolori al fondo schiena;
io sono rimasto con i ragazzini al tavolo mentre la accompagnata dalla è andata al punto di soccorso interno Pt_1 Tes_1 all' poi è tornata con del ghiaccio;
siamo rimasti ancora un po' ma Controparte_1 dopo siamo andati via perché la continuava a lamentarsi.”. Pt_1
Dunque, nessuna delle due testimoni ha riferito che l'attrice si fosse seduta su una sedia sdraio, per come, invece, sostenuto dalla stessa attrice.
Ciò posto, occorre altresì evidenziare che non ha trovato nemmeno conferma la dinamica del sinistro allegata da secondo cui la sedia si era rotta “all'atto di sedersi”. Infatti, a ben Parte_1 osservare, sia dalle dichiarazioni del teste che dal certificato redatto dal medico Testimone_1 dell'infermeria presente all'interno del parco acquatico (allegato 2. fascicolo parte attrice), si evince che la sedia ebbe a rompersi mentre l'attrice era già seduta sulla stessa.
È evidente, dunque, che sussiste una divergenza tra la dinamica allegata dall'attrice e quella descritta dai testi e risultante dal documento appena menzionato e tale divergenza è tale da non poter ritenere provato il rapporto di causalità tra la “res” e la caduta.
Né sussistono ulteriori elementi, anche documentali, idonei a sostenere il fatto storico dedotto in citazione, quali ad esempio le fotografie della sedia - non prodotte dall'attrice -, che pure sarebbero stati necessari, tenuto conto, altresì, della difesa spiegata dalla convenuta, che ha dedotto che, nella giornata del 6/07/2016, la Direzione del parco non aveva rinvenuto elementi danneggiati
(cfr. pag. 2 comparsa di costituzione).
In conclusione, l'attrice non ha fornito la prova del fatto storico allegato nell'atto di citazione, ragion per cui la pretesa risarcitoria azionata da nei confronti della società Parte_1 convenuta deve essere rigettata.
3. Il regime delle spese
Le spese del giudizio, ivi comprese le spese di c.t.u. già liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza dell'attrice e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: R.G. n.° 3557/2017 - Pag. 6 di 6
a) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.;
b) del valore della presente controversia, determinato secondo il criterio del cd. disputatum
(scaglione da € € 5.201 a € 26.000);
c) del numero scarso delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
d) della semplicità dell'affare in considerazione del carattere consolidato della giurisprudenza in materia;
e) del fatto che i valori medi ci cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma, 1 del medesimo decreto possono essere diminuiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
➢ RIGETTA la domanda risarcitoria formulata da Parte_1
➢ CONDANNA al pagamento delle spese di giudizio in favore della convenuta Parte_1
, che liquida in Controparte_1 Controparte_1
€ 2.540,00 per compenso, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nella misura di legge, e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% sul compenso;
➢ PONE definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato decreto del 18/10/22.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza,
Così deciso in Castrovillari data 22 luglio 2025.
Il Giudice dott. Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Valeria Morrone