Articolo 39 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
Articolo 38Articolo 40
Versione
25 aprile 1981
Art. 39. (Attribuzione delle qualifiche)

Agli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato e' attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, al ruolo degli ispettori e alla qualifica piu' elevata del ruolo degli assistenti e' attribuita la qualita' di agente di pubblica sicurezza e quella di ufficiale di polizia giudiziaria.
Agli appartenenti ai ruoli dirigenziali e direttivi del personale che esplica funzioni di polizia e' attribuita la qualita' di ufficiale di pubblica sicurezza.
Salvo che ai primi dirigenti che assolvono alla funzione di vice questore vicario, agli appartenenti ai ruoli direttivi e ai primi dirigenti del personale che svolge funzioni di polizia e' attribuita la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981
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