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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1052/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 1052 del Ruolo generale dell'anno
2022, promossa da:
AVV. (C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa disgiuntamente dagli Avvocati Flavio Barigelletti (pec:
e Valerio Barigelletti (pec: Email_1
ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il loro studio, sito in Ancona, P.zza Stamira n. 10;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ; P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Casò (pec:
e Francesca Arrigo (pec: Email_3
1 ed elettivamente domiciliata presso gli Email_4
indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;
-appellata-
E
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 603/2022 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 11.5.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, accogliere l'appello spiegato avverso la sentenza n. 603/2022, emessa il giorno 11 Maggio 2022 pubblicata lo stesso giorno dal Tribunale di Ancona, in persona del Dott. Sergio
Casarella, nella procedura n. 4890/2020 RG, non notificata e quindi: nel merito: riformare integralmente la sentenza e per l'effetto accogliere le conclusioni già svolte nel giudizio di I° grado:
"Piaccia all' On.le Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, respingere le domande della Parte_2
rassegnate con la opposizione agli atti esecutivi sopra descritta in quanto
[...]
infondate in fatto ed in diritto o con ogni altra statuizione.
Con vittoria di spese e competenze della procedura con distrazione delle stesse
a favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari.
2 Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio e dei procedimenti cautelari o, in via subordinata ed in denegato caso di manca- to accoglimento della domanda principale, dichiarare compensate le spese del giudizio di primo grado, dei procedimenti cautelari e condannare le appellate al
pagamento delle spese processuali del secondo grado.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avversario per le ragioni esposte in atti;
2. in via principale, respingere l'appello avversario in quanto infondato e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona
n. 603 del 11 maggio 2022;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, compensare le somme oggetto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona (Sezione Esecuzioni, G.E. dott.ssa Paola
Ficosecco), in data 18 novembre 2019, con il controcredito per saldi debitori, e
per spese legali vantato da oggi Controparte_3 Controparte_1
(ivi comprese quelle portate dalla sentenza della Corte d'appello di Milano
[...]
n. 1643/2023), nei confronti di oggi Controparte_2 Controparte_4
[...]
4. emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente
dall'accoglimento della conclusione che precede;
5. con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
3 Con sentenza n. 603/2022 il Tribunale di Ancona accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. proposta da nei Parte_2
confronti di nella procedura di espropriazione presso terzi Parte_1
promossa dall'Avv. nei confronti della (R.G. Es. Parte_1 Controparte_2
n. 1835/2019) e, per l'effetto, annullava l'ordinanza del G.E. del 18.11.2019 di assegnazione in favore del creditore procedente della somma dovuta da
[...]
alla in forza della sentenza n. 6863/2019 del Pt_2 Controparte_2
Tribunale di Milano.
In particolare, in data 16.10.2019, l'Avv. dopo aver notificato alla Parte_1
atto di precetto per l'importo di 839.530,20, effettuava Controparte_2
pignoramento presso terzi nei confronti di Parte_2
La terza pignorata , nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., Parte_2
richiamava l'esistenza di controcrediti nei confronti della e Controparte_2
dichiarava la propria volontà di appellare la sentenza n. 6863/2019 del Tribunale di Milano, da cui risultava il credito dell'esecutata nei confronti di Parte_2
Con ordinanza del 18.11.2019 il G.E., considerata la dichiarazione del terzo pignorato come positiva, disponeva l'assegnazione in favore dell'Avv. Parte_1
della somma di 211.000,00 € dovuta da alla Parte_2 Controparte_2
Avverso detta ordinanza proponeva opposizione agli atti esecutivi ex Parte_2
art. 617, comma 2, c.p.c., contestando la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione delle somme e chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 9.12.2019, il Giudice dell'esecuzione sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, salvo poi revocare, con successivo provvedimento del 25.8.2020, l'ordinanza di
4 sospensione, assegnando termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Avverso l'ordinanza di revoca della sospensiva, proponeva reclamo Parte_2
ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., insistendo sulla non pignorabilità
di un credito litigioso e sulla qualificazione negativa della propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Con decreto del 28.10.2020 il Tribunale di Ancona, ritenendo che la dichiarazione
Parte resa da equivalesse a dichiarazione negativa, accoglieva il reclamo proposto da e, per l'effetto, revocava l'ordinanza del 25.8.2020 di revoca della Parte_2
sospensiva, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione.
In pendenza del procedimento di reclamo, l'Avv. introduceva il giudizio Parte_1
di merito, che si concludeva con la sentenza impugnata (n. 603/2022), con cui il Tribunale di Ancona, confermando quanto già affermato in sede di reclamo, qualificava come negativa la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. e riteneva insussistenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per sottoporre a pignoramento il credito vantato dalla nei confronti di Controparte_2 [...]
Pt_2
Il Tribunale di Ancona accoglieva quindi l'opposizione agli atti esecutivi proposta da successivamente incorporata in e, Parte_2 Controparte_5
per l'effetto, annullava l'ordinanza di assegnazione del G.E. del 18.11.2019, con condanna dell'Avv. alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e compensazione delle spese nei confronti della Controparte_5 Controparte_2
[...]
5 Avverso detta sentenza propone appello con cui chiede di Parte_1
riformare la pronuncia impugnata, riconoscendo la natura positiva della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e la sussistenza dei presupposti per il pignoramento presso terzi e l'assegnazione della somma. Per l'effetto,
l'appellante chiede quindi di respingere l'opposizione agli atti esecutivi proposta da con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e dei Parte_2
procedimenti cautelari, ovvero, in via subordinata, con compensazione delle spese di primo grado e dei procedimenti cautelari e con condanna delle appellate al pagamento delle spese del presente grado.
Si costituisce chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c., in quanto reso avverso sentenza inappellabile, nonché, in ogni caso, di rigettare l'avverso gravame, perché infondato, con conferma integrale della sentenza n.
603/2019 del Tribunale di Ancona.
Con provvedimento del 21.2.2024 la Corte, preso atto dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società ha dichiarato Controparte_2
l'interruzione del presente procedimento.
Con ricorso depositato in data 20.4.2024 l'Avv. ha provveduto alla Parte_1
riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.
quale società incorporante si è Controparte_5 Parte_2
costituita, richiamando tutte le domande, eccezioni, produzioni e difese svolte da quest'ultima nella propria comparsa di costituzione e risposta.
, ritualmente notificata, non si è costituita ed Controparte_2
è stata dichiarata contumace con ordinanza del 12.12.2024.
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre esaminare, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. sollevata da parte appellata.
1.1. L'eccezione è fondata.
1.2. Invero, non è dubitabile che la sentenza del Tribunale di Ancona oggetto di gravame abbia definito un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ha infatti instaurato il presente giudizio proponendo Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 603/2022 del Tribunale di Ancona, con cui il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da annullando l'ordinanza di assegnazione del G.E. del 18.11.2019 Parte_2
emessa nel procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 1835/2019
RG Es.
Va anzitutto evidenziato che secondo il consolidato indirizzo della S.C. in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è
l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusa a quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., di quei
7 medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta (Cass.20310 del 2012). E' stato pertabnto precisato che contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l'opposizione al precetto successivamente intimato(Cass. 11191 del
2019).
In ogni caso, posta la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi da parte del primo giudice, si osserva che secondo il consolidato indirizzo di legittimità, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice "ad quem" di operare una autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione(Cass.12872 del 2016).
Ne deriva che, in virtù del disposto dell'art. 618, ultimo comma, c.p.c., detta sentenza non è appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.
1.3. Si consideri, al riguardo, quanto recentemente precisato dalla Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non
8 può operare la translatio iudicii perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso (Cass., 3/3/2020, n. 5712).
1.4. L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
2. Ne deriva, altresì, la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_5
Nulla sulle spese nei confronti della Controparte_6
, rimasta contumace.
[...]
3. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater del DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di fusa per incorporazione in Parte_1 Parte_2 [...]
e , avverso la sentenza n. Controparte_5 Controparte_2
603/2022 del Tribunale di Ancona, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
Dichiara inammissibile l'appello.
9 Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore di
[...]
che liquida in 4.997,00 €, oltre a rimborso forfetario per spese Controparte_5
generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est. Dott. Guido Federico
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Ancona
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente estensore
Dott. Anna Bora Consigliere
Dott. Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in II grado iscritta al N° 1052 del Ruolo generale dell'anno
2022, promossa da:
AVV. (C.F. , rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1
difesa disgiuntamente dagli Avvocati Flavio Barigelletti (pec:
e Valerio Barigelletti (pec: Email_1
ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il loro studio, sito in Ancona, P.zza Stamira n. 10;
-appellante-
CONTRO
(C.F. ; P.IVA Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Filippo Casò (pec:
e Francesca Arrigo (pec: Email_3
1 ed elettivamente domiciliata presso gli Email_4
indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;
-appellata-
E
(C.F. ); Controparte_2 P.IVA_3
-appellata contumace-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 603/2022 del Tribunale di Ancona, pubblicata in data 11.5.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, accogliere l'appello spiegato avverso la sentenza n. 603/2022, emessa il giorno 11 Maggio 2022 pubblicata lo stesso giorno dal Tribunale di Ancona, in persona del Dott. Sergio
Casarella, nella procedura n. 4890/2020 RG, non notificata e quindi: nel merito: riformare integralmente la sentenza e per l'effetto accogliere le conclusioni già svolte nel giudizio di I° grado:
"Piaccia all' On.le Tribunale di Ancona, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, per i motivi di cui in narrativa, respingere le domande della Parte_2
rassegnate con la opposizione agli atti esecutivi sopra descritta in quanto
[...]
infondate in fatto ed in diritto o con ogni altra statuizione.
Con vittoria di spese e competenze della procedura con distrazione delle stesse
a favore dei sottoscritti procuratori i quali si dichiarano antistatari.
2 Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi del giudizio e dei procedimenti cautelari o, in via subordinata ed in denegato caso di manca- to accoglimento della domanda principale, dichiarare compensate le spese del giudizio di primo grado, dei procedimenti cautelari e condannare le appellate al
pagamento delle spese processuali del secondo grado.”
Per l'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello, respinta ogni contraria e diversa istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione, così giudicare:
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello avversario per le ragioni esposte in atti;
2. in via principale, respingere l'appello avversario in quanto infondato e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza emessa dal Tribunale di Ancona
n. 603 del 11 maggio 2022;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello avversario, compensare le somme oggetto dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona (Sezione Esecuzioni, G.E. dott.ssa Paola
Ficosecco), in data 18 novembre 2019, con il controcredito per saldi debitori, e
per spese legali vantato da oggi Controparte_3 Controparte_1
(ivi comprese quelle portate dalla sentenza della Corte d'appello di Milano
[...]
n. 1643/2023), nei confronti di oggi Controparte_2 Controparte_4
[...]
4. emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente
dall'accoglimento della conclusione che precede;
5. con vittoria di spese e compensi di lite del presente giudizio.”
FATTI DI CAUSA
3 Con sentenza n. 603/2022 il Tribunale di Ancona accoglieva l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 2, c.p.c. proposta da nei Parte_2
confronti di nella procedura di espropriazione presso terzi Parte_1
promossa dall'Avv. nei confronti della (R.G. Es. Parte_1 Controparte_2
n. 1835/2019) e, per l'effetto, annullava l'ordinanza del G.E. del 18.11.2019 di assegnazione in favore del creditore procedente della somma dovuta da
[...]
alla in forza della sentenza n. 6863/2019 del Pt_2 Controparte_2
Tribunale di Milano.
In particolare, in data 16.10.2019, l'Avv. dopo aver notificato alla Parte_1
atto di precetto per l'importo di 839.530,20, effettuava Controparte_2
pignoramento presso terzi nei confronti di Parte_2
La terza pignorata , nel rendere la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., Parte_2
richiamava l'esistenza di controcrediti nei confronti della e Controparte_2
dichiarava la propria volontà di appellare la sentenza n. 6863/2019 del Tribunale di Milano, da cui risultava il credito dell'esecutata nei confronti di Parte_2
Con ordinanza del 18.11.2019 il G.E., considerata la dichiarazione del terzo pignorato come positiva, disponeva l'assegnazione in favore dell'Avv. Parte_1
della somma di 211.000,00 € dovuta da alla Parte_2 Controparte_2
Avverso detta ordinanza proponeva opposizione agli atti esecutivi ex Parte_2
art. 617, comma 2, c.p.c., contestando la sussistenza dei presupposti per l'assegnazione delle somme e chiedendo la revoca dell'ordinanza impugnata.
Con ordinanza del 9.12.2019, il Giudice dell'esecuzione sospendeva inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione, salvo poi revocare, con successivo provvedimento del 25.8.2020, l'ordinanza di
4 sospensione, assegnando termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito.
Avverso l'ordinanza di revoca della sospensiva, proponeva reclamo Parte_2
ex artt. 624, comma 2, e 669-terdecies c.p.c., insistendo sulla non pignorabilità
di un credito litigioso e sulla qualificazione negativa della propria dichiarazione ex art. 547 c.p.c.
Con decreto del 28.10.2020 il Tribunale di Ancona, ritenendo che la dichiarazione
Parte resa da equivalesse a dichiarazione negativa, accoglieva il reclamo proposto da e, per l'effetto, revocava l'ordinanza del 25.8.2020 di revoca della Parte_2
sospensiva, sospendendo l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di assegnazione.
In pendenza del procedimento di reclamo, l'Avv. introduceva il giudizio Parte_1
di merito, che si concludeva con la sentenza impugnata (n. 603/2022), con cui il Tribunale di Ancona, confermando quanto già affermato in sede di reclamo, qualificava come negativa la dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. e riteneva insussistenti i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità necessari per sottoporre a pignoramento il credito vantato dalla nei confronti di Controparte_2 [...]
Pt_2
Il Tribunale di Ancona accoglieva quindi l'opposizione agli atti esecutivi proposta da successivamente incorporata in e, Parte_2 Controparte_5
per l'effetto, annullava l'ordinanza di assegnazione del G.E. del 18.11.2019, con condanna dell'Avv. alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
e compensazione delle spese nei confronti della Controparte_5 Controparte_2
[...]
5 Avverso detta sentenza propone appello con cui chiede di Parte_1
riformare la pronuncia impugnata, riconoscendo la natura positiva della dichiarazione ex art. 547 c.p.c. e la sussistenza dei presupposti per il pignoramento presso terzi e l'assegnazione della somma. Per l'effetto,
l'appellante chiede quindi di respingere l'opposizione agli atti esecutivi proposta da con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio e dei Parte_2
procedimenti cautelari, ovvero, in via subordinata, con compensazione delle spese di primo grado e dei procedimenti cautelari e con condanna delle appellate al pagamento delle spese del presente grado.
Si costituisce chiedendo, in via preliminare, di dichiarare Parte_2
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c., in quanto reso avverso sentenza inappellabile, nonché, in ogni caso, di rigettare l'avverso gravame, perché infondato, con conferma integrale della sentenza n.
603/2019 del Tribunale di Ancona.
Con provvedimento del 21.2.2024 la Corte, preso atto dell'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società ha dichiarato Controparte_2
l'interruzione del presente procedimento.
Con ricorso depositato in data 20.4.2024 l'Avv. ha provveduto alla Parte_1
riassunzione del giudizio ex art. 303 c.p.c.
quale società incorporante si è Controparte_5 Parte_2
costituita, richiamando tutte le domande, eccezioni, produzioni e difese svolte da quest'ultima nella propria comparsa di costituzione e risposta.
, ritualmente notificata, non si è costituita ed Controparte_2
è stata dichiarata contumace con ordinanza del 12.12.2024.
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre esaminare, in via pregiudiziale, l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 618, secondo comma, c.p.c. sollevata da parte appellata.
1.1. L'eccezione è fondata.
1.2. Invero, non è dubitabile che la sentenza del Tribunale di Ancona oggetto di gravame abbia definito un procedimento di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c. ha infatti instaurato il presente giudizio proponendo Parte_1
impugnazione avverso la sentenza n. 603/2022 del Tribunale di Ancona, con cui il giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione agli atti esecutivi proposta da annullando l'ordinanza di assegnazione del G.E. del 18.11.2019 Parte_2
emessa nel procedimento di espropriazione presso terzi iscritto al n. 1835/2019
RG Es.
Va anzitutto evidenziato che secondo il consolidato indirizzo della S.C. in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è
l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 cod. proc. civ., non solo quando si contestino vizi formali suoi, o degli atti che l'hanno preceduta, ma pure quando si intenda confutare l'interpretazione che il giudice dell'esecuzione ha dato alla dichiarazione del terzo, anche quanto alla entità ed alla esigibilità del credito. Ne consegue che, qualora il creditore assegnatario si avvalga, come titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato, dell'ordinanza predetta, è preclusa a quest'ultimo, assoggettato a tale esecuzione, la deduzione, mediante l'opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., di quei
7 medesimi vizi della menzionata ordinanza che, nel procedimento di espropriazione presso terzi, abbia già fatto valere con opposizione agli atti esecutivi definitivamente respinta (Cass.20310 del 2012). E' stato pertabnto precisato che contestazioni afferenti ai vizi (di rito o di merito) del procedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c., al di fuori dei casi di effettiva inesistenza del titolo, possono essere fatte valere unicamente con l'opposizione agli atti esecutivi tempestivamente proposta avverso la relativa ordinanza, e non già attraverso l'opposizione al precetto successivamente intimato(Cass. 11191 del
2019).
In ogni caso, posta la qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi da parte del primo giudice, si osserva che secondo il consolidato indirizzo di legittimità, l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va operata con riferimento esclusivo alla qualificazione giuridica dell'azione effettuata dal giudice nello stesso provvedimento, a prescindere dalla sua esattezza o dalle indicazioni della parte, fermo il potere del giudice "ad quem" di operare una autonoma qualificazione non solo ai fini del merito, ma anche dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione(Cass.12872 del 2016).
Ne deriva che, in virtù del disposto dell'art. 618, ultimo comma, c.p.c., detta sentenza non è appellabile, ma solo ricorribile in Cassazione ex art. 111 Cost.
1.3. Si consideri, al riguardo, quanto recentemente precisato dalla Suprema
Corte di Cassazione, secondo la quale qualora l'appello (nella specie, avanzato avverso una sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 617 c.p.c.) sia inammissibile in quanto strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto, non
8 può operare la translatio iudicii perché l'impugnazione proposta è inidonea, anche solo in astratto, a configurare l'instaurazione di un regolare rapporto processuale, né l'appello può convertirsi in ricorso per cassazione, giacché difetta dei requisiti di validità dell'atto nel quale dev'essere convertito, essendo il ricorso di legittimità, mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione, se proposto in via straordinaria ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.), strutturalmente diverso (Cass., 3/3/2020, n. 5712).
1.4. L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione.
2. Ne deriva, altresì, la condanna di parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_5
Nulla sulle spese nei confronti della Controparte_6
, rimasta contumace.
[...]
3. Va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma
1-quater del DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di fusa per incorporazione in Parte_1 Parte_2 [...]
e , avverso la sentenza n. Controparte_5 Controparte_2
603/2022 del Tribunale di Ancona, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
Dichiara inammissibile l'appello.
9 Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore di
[...]
che liquida in 4.997,00 €, oltre a rimborso forfetario per spese Controparte_5
generali in misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del
DPR 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 5 marzo 2025
Il Presidente est. Dott. Guido Federico
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