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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/05/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4076/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20.5.2025
RG 4076/2024
È presente per l'attore l'avv. Ciro Carrese, che si riporta ai propri atti.
È presente per il convenuto l'avv. Alessandro Guarino per delega dell'avv. Carmine Iazzetta, che si riporta ai propri atti.
I procuratori delle parti dichiarano che è stata accettata ed eseguita la proposta conciliativa del giudice, con allontanamento del cane dall'abitazione. Chiedono pertanto che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto di quanto dichiarato dalle parti, il Giudice pronuncia ex art. 429 c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 3 nella causa civile iscritta al n. R.G. 4076 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: contratto di locazione, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma Parte_1
n. 28, presso lo studio dell'Avv. Ciro Carrese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla via Controparte_1
Mugnano Melito n. 92, presso lo studio dell'Avv. Carmine Iazzetta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.5.2024, , sulla premessa di aver concesso Parte_1 in locazione a l'unità immobiliare sita in Melito di Napoli (NA) alla via Controparte_1
Roma n. 305 riportato nel N.C.E.U del Comune di Melito di Napoli al foglio 5. p.lla 376. sub 11 cat A/4 R.C. 185,92 (cfr. contratto di locazione stipulato in data 1.10.2018 presente nella produzione di parte ricorrente), ha allegato il grave inadempimento della controparte, consistito nell'aver violato il punto n. 10) del contratto ospitando un cane in casa. Quindi il ricorrente ha reso le seguenti conclusioni: “I) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del resistente e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto, con condanna ad un risarcimento pari ad Euro 1.000,00; II) in subordine condannare il resistente al pagamento del danno pari ad
Euro 1.000,00; III) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale si è opposto alle avverse deduzioni e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sulla proposta conciliativa formulata dal giudice all'esito della prima udienza di comparizione, all'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa.
2. Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 3 A seguito della discussione della causa, si evince che sia venuta meno la materia del contendere che ha dato luogo al giudizio, atteso che l'animale da compagnia indicato in ricorso non è più presente nell'immobile locato. La circostanza è stata pacificamente ammessa dalle parti, che concordano sulla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
A tal proposito si è più volte pronunciata la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve pronunciarsi, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia, perciò, fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia (v.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 10/02/2003).
3. Quanto al governo delle spese del giudizio, va qui ricordato che nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere l'onere delle spese giudiziali è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015).
Tuttavia, nel caso di specie, avendo le parti chiesto espressamente la compensazione delle spese, il Tribunale ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tre le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa, il 20.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 3 di 3
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20.5.2025
RG 4076/2024
È presente per l'attore l'avv. Ciro Carrese, che si riporta ai propri atti.
È presente per il convenuto l'avv. Alessandro Guarino per delega dell'avv. Carmine Iazzetta, che si riporta ai propri atti.
I procuratori delle parti dichiarano che è stata accettata ed eseguita la proposta conciliativa del giudice, con allontanamento del cane dall'abitazione. Chiedono pertanto che venga pronunciata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio, preso atto di quanto dichiarato dalle parti, il Giudice pronuncia ex art. 429 c.p.c. la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del dott. Giuseppe Di Leone, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 3 nella causa civile iscritta al n. R.G. 4076 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: contratto di locazione, promossa da:
, elettivamente domiciliato in Melito di Napoli (NA) alla Via Roma Parte_1
n. 28, presso lo studio dell'Avv. Ciro Carrese, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
attore contro
, elettivamente domiciliato in Mugnano di Napoli (NA) alla via Controparte_1
Mugnano Melito n. 92, presso lo studio dell'Avv. Carmine Iazzetta, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
convenuto
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.5.2024, , sulla premessa di aver concesso Parte_1 in locazione a l'unità immobiliare sita in Melito di Napoli (NA) alla via Controparte_1
Roma n. 305 riportato nel N.C.E.U del Comune di Melito di Napoli al foglio 5. p.lla 376. sub 11 cat A/4 R.C. 185,92 (cfr. contratto di locazione stipulato in data 1.10.2018 presente nella produzione di parte ricorrente), ha allegato il grave inadempimento della controparte, consistito nell'aver violato il punto n. 10) del contratto ospitando un cane in casa. Quindi il ricorrente ha reso le seguenti conclusioni: “I) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del resistente e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto, con condanna ad un risarcimento pari ad Euro 1.000,00; II) in subordine condannare il resistente al pagamento del danno pari ad
Euro 1.000,00; III) il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.”.
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale si è opposto alle avverse deduzioni e ha concluso per il rigetto del ricorso.
Sulla proposta conciliativa formulata dal giudice all'esito della prima udienza di comparizione, all'odierna udienza le parti hanno discusso oralmente la causa.
2. Ciò posto, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Pag. 2 di 3 A seguito della discussione della causa, si evince che sia venuta meno la materia del contendere che ha dato luogo al giudizio, atteso che l'animale da compagnia indicato in ricorso non è più presente nell'immobile locato. La circostanza è stata pacificamente ammessa dalle parti, che concordano sulla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere.
A tal proposito si è più volte pronunciata la Suprema Corte affermando il principio secondo il quale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere deve pronunciarsi, anche d'ufficio, quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, che ne abbia eliminato la posizione di contrasto ed abbia, perciò, fatto venir meno oggettivamente la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della controversia (v.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 10/02/2003).
3. Quanto al governo delle spese del giudizio, va qui ricordato che nell'ipotesi di cessazione della materia del contendere l'onere delle spese giudiziali è disciplinato dal principio della soccombenza virtuale: a tal fine, la parte soccombente va identificata con quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa poi riconosciuta infondata, abbia dato causa alla lite (v. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2719 del 11/02/2015).
Tuttavia, nel caso di specie, avendo le parti chiesto espressamente la compensazione delle spese, il Tribunale ritiene che ricorrano gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tre le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa, il 20.5.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 3 di 3