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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Salerno
2^ Sezione Civile
R.G. 1224/2023
La Corte d'Appello di Salerno, 2^ Sezione Civile, composta nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Vito Colucci - Presidente;
Dott.ssa Maria Assunta Niccoli - Consigliere;
Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere
Relatore; ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1224/2023 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 4582/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 20/10/2023, depositata telematicamente in data 21/10/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/10/2023 – notificata a mezzo pec in data
24/10/2023,
TRA
difesi dall'avv.to Matteo Senatore ed elettivamente domiciliati in Cava de' Tirreni (SA), alla Via P. Atenolfi nr. 33, presso studio difensore,
- appellanti –
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
e in , rappresentati e
[...] CP_3 CP_1
difesi dagli avv.ti Francesco Montemurro e Andrea Pelella ed elettivamente domiciliati in Napoli (NA), alla Via Medina nr.
63, presso lo studio del primo difensore.
- appellati –
*********
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 4582/2023 del Tribunale di Salerno – Violazione delle distanze legali ex art. 873 c.c., usucapione, riduzione in pristino e risarcimento danni
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.
pag. 2/15 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data
22/11/2023 per gli appellati presso il procuratore costituito in primo grado e iscritto a ruolo presso l'intestata Corte di
Appello di Salerno in data 30/11/2023, e Parte_1
proponevano gravame avverso la Parte_2
sentenza n. 4582/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data 20/10/2023, depositata telematicamente in data
21/10/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data
23/10/2023 – notificata a mezzo pec in data 24/10/2023, con la quale il Tribunale di Salerno così decideva: “1) Rigetta la domanda;
2) Condanna gli attori in solido tra loro al pagamento delle spese di lite che si quantificano in € 4.835,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Montemurro
Francesco per dichiarazione di averne fatto anticipo;
3) Le spese di CTU restano a definitivo carico della parte attrice soccombente”.
Per una compiuta esposizione dei fatti, occorre premettere quanto segue.
Nel primo grado di giudizio, con atto di citazione notificato a mezzo posta in data 21/04/2017 e iscritto a ruolo in data
24/04/2017, e Parte_1 Parte_2
pag. 3/15 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno,
[...]
, e Controparte_1 Controparte_2
in esponendo di essere proprietari CP_3 CP_1
- giusto atto per notar del 27/05/1982, rep. n. Persona_1
85825 e racc. n. 17466, registrato in Napoli il 06/06/1982 e trascritto in data 18/06/1982 - del fondo rustico sito in Maiori
(SA), alla località “Cannaverde”, costituito dai terreni riportati nel N.C.T. del Comune al foglio 13 particelle n. 94, 96, 97, 98,
105, 106, 312 e 372; la predetta consistenza immobiliare confinava con la Strada Statale Amalfitana 163, con aliene proprietà e dal lato sud con il fondo rustico di proprietà di
, con usufrutto dei Controparte_2
genitori e in Controparte_1 CP_3 [...]
. Riferivano gli attori che l'accesso al fondo rustico CP_1
di loro proprietà dalla Strada Statale 163 – in virtù dell'atto per notar del 27/05/1982 e conformemente al titolo di Per_1
provenienza atto per notar del 31/12/1973 – avveniva Per_2
attraverso una stradina in pendenza e successivamente attraverso una serie di gradini con sviluppo tortuoso sinusoidale che consentivano l'ingresso a varie piazzole del fondo stesso, delimitata da macere in pietrame “a faccia vista”,
pag. 4/15 oltre che da muretti e cancellate, e che l'accesso al fondo rustico di proprietà della convenuta avveniva attraverso il viottolo nascente dalla strada SS 163 in prossimità dell'ex- ristorante Cannaverde;
precisavano ancora che la consistenza immobiliare come descritta era pervenuta ai convenuti in virtù di due atti di compravendita per notar del 12/07/1995 Per_3
e per notar del 30/10/1998. Lamentavano, tuttavia, Per_4
gli attori che i convenuti avevano realizzato nel 2006 interventi di elettrificazione ed illuminazione sulla stradina di accesso alla proprietà in difetto di qualsiasi diritto e/o Pt_1
autorizzazione dello stesso: in particolare, contestavano 1)
l'applicazione di plafoniere nelle macere e nei muretti ad un'altezza di circa 10 cm dal calpestio, 2) l'installazione di una fonte luminosa sorretta da un palo di materiale metallico ed infissa nel muro con delle staffe, 3) l'installazione di manufatti in ferro ringhiere e/o cancelli nel muro di confine latistante il viottolo di accesso alla proprietà attorea nel tratto a valle praticando fori e nicchiette nella macera in pietrame “a faccia vista” contenente il terrazzamento a confine con la proprietà attorea;
lamentavano, ancora, che negli anni 2003/2004 l'unità immobiliare della convenuta era stata interessata da un pag. 5/15 intervento di manutenzione straordinaria e recupero abitativo della preesistente costruzione che aveva visto l'apposizione di pannelli solari sul terrazzo di copertura dell'immobile e la contestuale sopraelevazione dell'edificio preesistente con conseguente modifica della volumetria del fabbricato e aumento della sagoma d'ingombro. A nulla erano valsi gli inviti rivolti ai convenuti di risolvere bonariamente la insorgenda lite e anche il tentativo obbligatorio di mediazione aveva avuto esito negativo;
pertanto, chiedevano al Tribunale di Salerno 1) di accertare e dichiarare che le opere realizzate dai convenuti integravano servitù prediali illegittimamente ed arbitrariamente costituite in danno alle proprietà degli attori e, per l'effetto, di condannare alla riduzione in pristino, 2) di accertare e dichiarare l'abusiva sopraelevazione dell'immobile di proprietà dei convenuti e, per l'effetto, di condannare alla riduzione in pristino con arretramento della costruzione e rispetto delle distanze legali in linea orizzontale e verticale;
3) di condannare i convenuti in solido al risarcimento dei danni, con vittoria di spese. In via istruttoria, chiedevano ammettersi prova per testi e C.T.U. tecnica sullo stato dei luoghi.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e pag. 6/15 risposta depositata telematicamente in data 28/07/2017, si costituivano in giudizio , Controparte_1 [...]
e quali parti Controparte_2 CP_3
convenute, che in via preliminare eccepivano la nullità della citazione ex artt. 163 e 164 c.p.c., il difetto di legittimazione attiva degli attori e l'estromissione di per difetto CP_3
di legittimazione processuale, nel merito chiedevano il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze;
contestualmente, spiegavano domanda riconvenzionale di usucapione sul muro, sul viottolo e sulla facciata del muro. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. e istruita la causa a mezzo di prova per testi e di C.T.U., il procedimento perveniva all'udienza del 02/03/2023 per la precisazione delle conclusioni, al cui esito veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Con sentenza n.
4582/2023 emessa in data 20/10/2023, depositata telematicamente in data 21/10/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/10/2023 – notificata a mezzo pec in data 24/10/2023, il Tribunale di Salerno rigettava le domande attoree in quanto infondate e condannava al pag. 7/15 pagamento delle spese di lite quantificate in € 4.835,00, oltre spese di C.T.U.
Con la proposizione del presente gravame, gli odierni appellanti, e censuravano Parte_1 Parte_2
l'impugnata sentenza sulla base di un unico motivo:
“Violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. ed art. 2697c.c. in relazione all'errata, incompleta e superficiale valutazione delle risultanze istruttorie, nonché vizio di motivazione – errata/falsa applicazione degli artt. 1027 e ss. c.c.”; chiedevano, pertanto, all'Ecc.ma Corte di
Appello, in riforma dell'impugnata sentenza, di accogliere le seguenti conclusioni: “a) In via principale e nel merito , accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello, e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.4582/2023 emessa dal Tribunale di sez
Civile, Giudice Onorario avv. Barbara Iorio, nell'ambito del giudizio
N.R.G 3891/2017, notificata il 24.10.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che si riportano “A)
Accertare e dichiarare che le opere realizzate dai signori
[...]
in Controparte_2 Controparte_1 CP_3
integrano servitù prediali illegittimamente ed CP_1
arbitrariamente costituite in danno alle proprietà di essi attori e, per
l'effetto, condannare essi convenuti alla riduzione in pristino, in
pag. 8/15 mancanza esecuzione in danno con relative spese ed oneri b) Accertare e dichiarare l'abusiva sopraelevazione dell'immobile di proprietà dei signori
Controparte_2 Controparte_1 Pt_3
descritto in atto anche in conseguenza della
[...] CP_1
apposizione di pannelli solari sul terrazzo di copertura dello stesso e, per
l'effetto condannare essi convenuti alla riduzione in pristino stato con arretramento della costruzione e rispetto delle distanze legali in linea orizzontale e verticale, in mancanza esecuzione in danno con relative spese ed oneri c) Condannare in ogni caso, i convenuti in solido fra loro al risarcimento dei danni patiti e patiendi dagli attori per le causali di cui in premessa nella misura da determinarsi in corso di causa, ovvero da liquidarsi in via equitativa in applicazione del disposto di cui all'art.1226 c.c., il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo” conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presento atto. d) con vittoria, in ogni caso, di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% su dette ed oltre Iva e Cpa, come per Legge”.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente in data 29/02/2024, si pag. 9/15 costituivano in giudizio , Controparte_1 [...]
e quali parti Controparte_2 CP_3
appellate, che in via preliminare eccepivano l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nel merito chiedevano di rigettare l'interposto gravame in quanto infondato in fatto e in diritto, vinte le spese di giudizio. Fissata la prima udienza per il
28/03/2024, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c., così come introdotti con D.Lgs. n. 149/2022, e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il
Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 13/03/2025 per la rimessione della causa in decisione e contestuale concessione dei termini perentori ex art. 352 c.p.c. per il deposito delle memorie n. 1), n. 2) e n. 3). Depositati gli scritti conclusionali, disposta la trattazione della causa ex artt. 127 e
127-ter c.p.c. per l'udienza del 13/03/2025 e depositate le note scritte in sostituzione di udienza, il Consigliere istruttore riservava la causa alla decisione del Collegio e viene così decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va superata l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. avanzata da parte appellata per essere l'appello pag. 10/15 adeguatamente argomentato, con esposizione degli elementi di critica in fatto e in diritto, tali da rendere comprensibili i motivi di appello.
L'appello, come proposto, va rigettato, per le ragioni di seguito riportate.
In primo grado, gli appellanti si sono lamentati della realizzazione di opere non autorizzate in danno della loro proprietà da parte dei sigg.ri consistite Controparte_4
nella messa in posa di faretti atti alla illuminazione lungo la stradina pubblica di accesso alla loro proprietà, con inserimento nelle macere e muretti di proprietà esclusiva, oltre alla realizzazione di ringhiere, ed alla collocazione, in sede di ristrutturazione del fabbricato dei convenuti di pannelli solari, idonei a privare della veduta e del panorama i
[...]
. Costituitisi i convenuti hanno proposto Parte_4
domanda riconvenzionale per far accertare l'intervenuta usucapione della servitù di collocazione dei faretti nel muretto prospiciente la proprietà dei e sul viottolo, in CP_1
ragione anche di quanto previsto nell'atto notarile dell'11/03/1969. Rep. 35058, racc. 2361. I
[...]
sono proprietari di un fondo rustico con Parte_4
pag. 11/15 fabbricato, sito in Maiori, alla località Cannaverde, in catasto terreni al foglio 13, part. nn. 94,95,96,97,98,105,106,312,372.
Alla proprietà si accede dalla strada pubblica e da un viottolo che prosegue sino alla successiva proprietà Persona_5
I traggono il loro acquisto
[...] Parte_5
dall'originario atto dell'anno 1969 in cui è prevista il diritto di illuminazione del viottolo, con creazione di idonei sostegni alla linea elettrica ai margini del viale, e iniziale interruttore ad incasso, chiuso con lucchetto. Gli appellanti affermano che la realizzazione di detta linea elettrica non è conforme a quanto consentito nell'atto di acquisto, mancando gli appoggi della rete elettrica, ed essendo stati realizzati dei faretti ad incasso nel muretto perimetrale. Dalla consulenza d'ufficio il muretto in questione viene definito come di sostegno o contenimento della strada pubblica, e su di esso insiste il sistema di illuminazione con i faretti, sostituivo di uno precedente già presente dall'anno 1995 come risultante dall'istruttoria di primo grado. Tale muro per caratteristiche strutturali è collocato dal CTU a cavallo della linea di demarcazione tra le particelle 96 di e 104 di , la base del muro Pt_1 CP_1
rientra nella proprietà , e la testa nella proprietà CP_1
pag. 12/15 per cui i faretti sono nella fascia di spettanza degli Pt_1
appellati. La doglianza degli appellanti non trova fondamento nei rispettivi titoli di acquisto poiché il diritto alla collocazione dell'impianto di illuminazione in favore dei è CP_1
risalente all'anno 1969, con realizzazione della rete elettrica e di punti di appoggio al muretto. Sul muretto e sulla proprietà esclusiva non è fornita prova da chi rivendica tale diritto.
L'esercizio della servitù di illuminazione è compatibile tuttavia con la funzione primaria del muretto di contenimento, non ne altera sensibilmente l'utilizzo, e non ne pregiudica la staticità.
Pertanto, l'appello sul punto è infondato. Inammissibile è la doglianza relativa ai pannelli solari solo accennata e non specificata come motivo di appello. Le spese seguono la soccombenza e il valore indeterminato, bassa complessità della controversia e sono a carico di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
nei confronti di , Controparte_1 Controparte_2
e avverso la sentenza n.
[...] CP_3
4582/2023 del Tribunale di Salerno, emessa in data pag. 13/15 20/10/2023, depositata telematicamente in data 21/10/2023, pubblicata e comunicata dalla cancelleria in data 23/10/2023
– notificata a mezzo pec in data 24/10/2023, respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 5.000,00 oltre iva e cnap come per legge e spese generali, con attribuzione al difensore antistatario, tale dichiaratosi.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario, di un importo ulteriore pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto dei criteri così come statuiti dal regolamento adottato con
Decreto del 7 agosto 2023, n. 110.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte Appello di
Salerno, 2^ Sezione Civile.
Salerno, lì 21/05/2025
pag. 14/15 Il Consigliere Il Presidente relatore/estensore
Dott.ssa Giulia Carleo Dott. Vito Colucci
pag. 15/15