Art. 1. Articolo unico.
Le costruzioni e ricostruzioni di cui alla legge 25 maggio 1936, n. 1016 , ed al decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625 , potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purche' ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione medesima dal 1 agosto 1947.
Le costruzioni e ricostruzioni di cui alla legge 25 maggio 1936, n. 1016 , ed al decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1625 , potranno fruire dell'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, purche' ultimate entro il 31 dicembre 1955, ferma restando, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione medesima dal 1 agosto 1947.