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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/04/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 18281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 18281/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. GUARNERI DAVIDE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. GUARNERI DAVIDE Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 23.4.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, sentite le parti, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via principale e nel merito:
1 accertata la fondatezza della domanda;
2 accertato che il sig. ha sempre versato regolarmente il mantenimento per la figlia Parte_1
Per_1
3 accertato che lavora dal luglio 2021; Per_1
1 4 voglia modificare le condizioni concordate con la sentenza di divorzio Tribunale di Brescia -
Sentenza di divorzio Tribunale di Brescia RG 3381/12 n. 3381/12 poi modificata con causa RG
10923/2019 Tribunale di Brescia, revocando e/o dichiarando che non vi è luogo ad alcuna forma di contributo al mantenimento e spese della figlia maggiorenne essendo la stessa Per_1
economicamente autosufficiente, con effetto dal 31 dicembre 2024 e disporsi che il padre sig.
[...] sia tenuto a versare in favore della sig.ra l'assegno per il concorso nel Pt_1 Parte_2 mantenimento della figlia sino al mese di dicembre 2024 (compreso) per l'importo pari ad euro
400,00 = mensili, somma che deve intendersi omnicomprensiva anche del concorso nelle spese straordinarie;
5 dal 1° gennaio 2025 deve intendersi revocato ad ogni effetto l'assegno di mantenimento per la figlia nonché ogni altra forma di contributo in quanto la predetta ha raggiunto l'indipendenza Per_1
economica, con effetti anche contro il Datore di lavoro di;
Parte_1
6 le parti dichiarano di rinunciare alla partecipazione all'udienza che sarà programmata e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Sussistendo prove documentali incontrovertibili si chiede che l'emanando provvedimento abbia efficacia immediata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a GARDONE VAL TROMPIA (BS) in data
29.8.1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di GARDONE VAL TROMPIA al n. 33, parte II, serie A, anno 1992.
Per_ Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 3381/2012, pubblicata in data
19.11.2012 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 24.4.2025
La Presidente estensora
Claudia Gheri
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per modifica delle condizioni di divorzio a domanda congiunta n. 18281/2024 R.G. promosso da
C.F. ), con l'Avv. GUARNERI DAVIDE Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. GUARNERI DAVIDE Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 23.4.2025)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia, sentite le parti, verificata l'esistenza dei presupposti di legge, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
In via principale e nel merito:
1 accertata la fondatezza della domanda;
2 accertato che il sig. ha sempre versato regolarmente il mantenimento per la figlia Parte_1
Per_1
3 accertato che lavora dal luglio 2021; Per_1
1 4 voglia modificare le condizioni concordate con la sentenza di divorzio Tribunale di Brescia -
Sentenza di divorzio Tribunale di Brescia RG 3381/12 n. 3381/12 poi modificata con causa RG
10923/2019 Tribunale di Brescia, revocando e/o dichiarando che non vi è luogo ad alcuna forma di contributo al mantenimento e spese della figlia maggiorenne essendo la stessa Per_1
economicamente autosufficiente, con effetto dal 31 dicembre 2024 e disporsi che il padre sig.
[...] sia tenuto a versare in favore della sig.ra l'assegno per il concorso nel Pt_1 Parte_2 mantenimento della figlia sino al mese di dicembre 2024 (compreso) per l'importo pari ad euro
400,00 = mensili, somma che deve intendersi omnicomprensiva anche del concorso nelle spese straordinarie;
5 dal 1° gennaio 2025 deve intendersi revocato ad ogni effetto l'assegno di mantenimento per la figlia nonché ogni altra forma di contributo in quanto la predetta ha raggiunto l'indipendenza Per_1
economica, con effetti anche contro il Datore di lavoro di;
Parte_1
6 le parti dichiarano di rinunciare alla partecipazione all'udienza che sarà programmata e dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
Sussistendo prove documentali incontrovertibili si chiede che l'emanando provvedimento abbia efficacia immediata”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a GARDONE VAL TROMPIA (BS) in data
29.8.1992, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di GARDONE VAL TROMPIA al n. 33, parte II, serie A, anno 1992.
Per_ Dall'unione è nata la figlia oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
Il divorzio è stato pronunciato con sentenza del Tribunale di Brescia n. 3381/2012, pubblicata in data
19.11.2012 e passata in giudicato.
Le parti hanno, quindi, chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni del divorzio rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di modificare le condizioni del divorzio in conformità all'accordo sopra trascritto, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di modifica delle condizioni del divorzio merita accoglimento, in quanto le condizioni proposte sono adeguate e conformi all'interesse delle parti.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. dispone la modifica delle condizioni di divorzio in conformità all'accordo delle parti;
2. spese di lite compensate.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 24.4.2025
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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