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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/05/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 95/2024 R.G.Lav.
N. Cron.
Sentenza n° 139/2024 RG Lav.
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi consigliere
- dott. Rita Pasqualina Curci consigliere rel.
ha pronunciato, all'esito dello scambio e del deposito telematico di note scritte, ai sensi della vigente legislazione, mediante redazione di dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello in materia di pubblico impiego, iscritta al n. 95/2024 R.G.
Lav. promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Milano, elettivamente domiciliata Parte_1
come in atti appellante principale ed appellata incidentale
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliano Di Pardo, dall'Avv. Gianluca Pescolla e dall'Avv. Nicola
Barile, elettivamente domiciliata come in atti appellata principale ed appellante incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 I difensori delle parti, con le note scritte depositate telematicamente, nel riportarsi alle conclusioni come in atti formulate, hanno chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 11.1.2024 il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso con cui aveva chiesto la condanna della Parte_1
(d'ora innanzi solo al pagamento delle differenze Controparte_1 CP_1 retributive maturate per l'asserito svolgimento di mansioni superiori di responsabile di settore complesso (livello E2, invece del D2 posseduto) dall'01.12.2009 al 09.1.2015, per € 19.378,31, di cui € 1.665,32 a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
1.2. La lavoratrice aveva allegato, a supporto dell'asserito svolgimento delle mansioni superiori, il verbale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro di Isernia che aveva riqualificato le mansioni dalla stessa svolte come “Coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista e medico”, area E, livello retributivo 2 del CCNL Cooperative sociosanitarie.
1.3. La datrice di lavoro si era costituita chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Eccepiva, quindi, la prescrizione delle pretese fino al 27.6.2012, evidenziando che sin da gennaio
2010 la era stata inquadrata nel diverso livello D3- E1 con mansioni di coordinatore e Pt_1
che il livello E2 fosse appannaggio esclusivo di lavoratori con un titolo professionale specifico non conseguito dalla Aveva spiegato domanda riconvenzionale per l'asserito indebito Pt_1
rimborso spese chilometrico percepito dalla per i mesi da gennaio 2014 a giugno 2014, Pt_1
asserendo che era stato provato in altro giudizio svoltosi dinanzi al tribunale di Isernia (n.
278/2016) che la stessa in quel periodo avesse artificiosamente e falsamente attestato la propria presenza presso la comunità di minori “La Tavolozza” di Ripalimosani. Chiedeva, quindi, la ripetizione delle somme corrisposte alla ricorrente per il rimborso spese non spettante, pari ad euro
4.823,75.
1.4. Il tribunale di Isernia, svolta l'istruttoria anche orale della causa, rigettava entrambe le domande.
Rigettata l'eccezione di prescrizione, riteneva che la ricorrente non avesse adempiuto all'onere probatorio. Evidenziava che il verbale ispettivo che la ricorrente aveva portato a fondamento delle sue pretese era stato annullato con sentenza del medesimo tribunale di Isernia passata in giudicato, per cui esso non poteva fornire alcun supporto probatorio alle asserzioni della allora ricorrente.
Rilevava, inoltre, il Tribunale di Isernia che, benché dalle testimonianze fosse emerso
2 l'espletamento delle mansioni indicate in ricorso, non poteva dirsi che ciò comportasse l'inquadramento superiore preteso dalla ricorrente. Evidenziava quindi che la categoria D2, nella quale era inquadrata la ricorrente, individuava la figura del “coordinatore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologo, sociologo, pedagogista, medico”, nell'ambito di conoscenze professionali tecniche specialistiche di base e capacità tecniche elevate acquisite o con titoli abilitanti secondo la legislazione vigente o con il lavoro ed esperienza sul campo. La categoria E, invece, è propria dei lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, ove richiesti, autonomie e responsabilità proprie, capacità organizzative di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”, e in particolare la figura E2 descrive il responsabile di area aziendale.
Riteneva, quindi, il giudice che la differenza tra i due profili fosse strettamente collegata più che all'esperienza, alle qualifiche professionali specialistiche acquisite anche tramite titoli abilitanti dato che il livello E1, inferiore all'E2 richiesto, può essere attribuito a” psicologo sociologo pedagogista medico se in possesso di 5 anni di esperienza nel settore cooperativo”. La , Pt_1
invece, non aveva neppure allegato di essere in possesso di laurea o diplomi specialistici equivalenti a quelli menzionati. Questo, pur non escludendo che la stessa avesse potuto di fatto esercitare mansioni superiori del livello E2, era un indice da tenere presente per valutare la prestazione resa, considerando che anche il livello D individua un lavoratore che può essere destinato all'“eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”. Le mansioni espletate dalla secondo il giudice di Pt_1
primo grado, non implicavano, quindi, il riconoscimento della qualifica superiore.
Il Tribunale rigettava anche la domanda riconvenzionale proposta dalla difettando CP_1
identità di petitum e causa petendi rispetto alla causa decisa con la sentenza n. 328/2016 del medesimo Tribunale, ritenendosi, dunque, non vincolato all'accertamento e alla valutazione dei fatti operati nella stessa.
2. Avverso tale sentenza propone appello la lavoratrice che censura come ingiusta l'affermazione secondo cui ella non avrebbe provato lo svolgimento di mansioni rientranti nel profilo E2.
Richiamate le declaratorie professionali del CCNL delle Cooperative sociali, con riferimento ali livelli che qui vengono in rilievo (D2 e E2), deduce che dalla prova testimoniale espletata nel
3 giudizio di primo grado sarebbe emerso che ella coordinava i servizi per i malati di Alzheimer, per i malati di SLA, per gli anziani e per i disabili, organizzando quotidianamente il servizio fornito dagli operatori sociali e dai dipendenti della cooperativa sociale, recandosi presso l'abitazione di ciascun paziente per l'attivazione del servizio domiciliare. Ella avrebbe, inoltre, intrattenuto rapporti con le PP.AA. competenti e si sarebbe occupata di provvedere al pagamento degli stipendi degli operatori sociali da lei direttamente gestiti. Sarebbe stata in possesso di un telefono aziendale e sarebbe stata reperibile 24 or su 24.
In particolare, i testi e avrebbero confermato il ruolo dirigenziale e di coordinatore Tes_1 Tes_2 svolto dall'appellante, la quale impartiva ai dipendenti della cooperativa ordini relativi alle mansioni, assumendosi la responsabilità delle direttive impartite.
La teste avrebbe perfino riferita di essere stata assunta proprio dalla e che questa Tes_2 Pt_1
predisponeva le attività da svolgere, organizzando il lavoro di tutti.
Richiamava il verbale ispettivo e la testimonianza della ispettrice del lavoro e della responsabile della comunità per minori di Ripalimosani, dr. che avrebbero confermato lo Persona_1
svolgimento da parte della delle mansioni superiori. Pt_1
Con il secondo motivo si deduce che erroneamente il Tribunale, pur ammettendo che la lavoratrice aveva svolto le allegate mansioni superiori, non avrebbe riconosciuto il corrispondente inquadramento, difettando in capo alla il possesso di diplomi di laurea o diplomi Pt_1
specialistici equipollenti. Detti titoli, infatti, non sarebbero richiesti dal CCNL o dalla legge per l'accesso alla categoria E2, con riferimento all'attività di “coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi complessi, psicologa/o, sociologa/o, pedagogista, medico, coordinatrice/ore di professioni sanitarie di unità operativa e/o servizi complessi”. Il Tribunale non avrebbe poi tenuto conto che la era in possesso della laurea in servizi sociali conseguita prima della sua assunzione presso Pt_1
la cooperativa.
L'appellante conclude, quindi, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata la CP_1 sia condannata a corrisponderle la somma di € 17.712,99 a titolo di differenze retributive maturate nel periodo 01.12.2009 – 09.01.2015, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
3. Si è costituita la che propone, in primis, appello incidentale avverso la statuizione di CP_1
rigetto della domanda riconvenzionale, evidenziando, in particolare, l'assenza di qualunque contestazione da parte della sul punto. Richiama, quindi, la sentenza del Tribunale di Pt_1
4 Isernia (n. 328/2016) che aveva confermato la legittimità del licenziamento della intimato Pt_1
proprio in ragione della accertata falsa attestazione da parte della stessa della propria presenza presso la comunità di minori “La Tavolozza” di Ripalimosani a fine di ottenere un indebito rimborso spese. A fronte della mancata contestazione da parte della allora ricorrente in merito ai fatti fondanti la domanda riconvenzionale per la ripetizione della somma di € 4.823,75, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere fondata la pretesa della secondo i principi affermati dalla CP_1
giurisprudenza in merito alle conseguenze, nel rito del lavoro, della mancata contestazione, in termini specifici, delle circostanze allegate dall'altra parte.
Aggiunge che, al di là delle prove acquisite nel diverso giudizio, anche i testi del presente processo in primo grado avevano confermato che la aveva falsamente attestato di essere presente Pt_1 pressoché tutti i giorni presso la struttura “La Tavolozza” di Ripalimosani.
In merito all'appello proposto dalla ne contestava la fondatezza, ribadendo che sin da Pt_1
gennaio 2010 la sarebbe stata inquadrata nel diverso livello D3- E1 che prevede Pt_1
l'espletamento di mansioni di capo ufficio/coordinatore, essendo il preteso livello E2 appannaggio esclusivo di lavoratori con un titolo professionale specifico non conseguito dalla Questa Pt_1
non avrebbe allegato il quid pluris caratterizzante l'attività lavorativa espletata rispetto al livello
D3- E1 posseduto che già contemplerebbe un ruolo di coordinatore.
Ricorda che il verbale ispettivo posto a fondamento della domanda della è stato annullato, Pt_1 ragion per cui anche la testimonianza resa in primo grado dalla ispettrice del lavoro che l'aveva redatto non avrebbe alcuna efficacia probatoria. Deduce, infine, che, in ragione della somma di €
300,00 ricevuta mensilmente dalla appellante a titolo di superminimo dal 2011 e di quanto alla stessa corrisposto a titolo di retribuzione per l'inquadramento nel livello D3- E1, in linea con i minimi retributivi di cui all'art. 76 CCNL di riferimento a decorrere dal 01.01.2012, la somma pretesa dalla lavoratrice a titolo di differenze retributive andrebbe notevolmente ridotta.
L'appellante incidentale conclude, quindi, chiedendo il rigetto dell'appello principale e la parziale riforma della sentenza di primo grado con l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado e rigettata dal Tribunale di Isernia.
4. Acquisite le note scritte depositate telematicamente dalle parti la causa era decisa come da separato dispositivo.
********************
5 5. L'appello principale è infondato, dovendosi, invece, accogliere quello incidentale proposto dalla
CP_1
6. Come osservato dal primo giudice, le mansioni svolte dalla per come descritte in ricorso Pt_1
e comprovate dalla istruttoria orale espletata, sono coerenti con il profilo professionale posseduto dalla odierna appellante (D3, a far data da gennaio 2009; v. buste paga, all. 4 fascicolo di parte dell'allora ricorrente). Ella, assunta quale assistente sociale dalla Controparte_1
ha svolto di seguito mansioni impiegatizie presso la sede di Isernia, occupandosi di coordinare i dipendenti della cooperativa impegnati nel servizio a domicilio in favore dei malati di Alzheimer, di SLA, per gli anziani e i disabili. Contemporaneamente- e in maniera residuale- continuava a dare il suo contributo, quale assistente sociale, presso la Comunità educativa per minori “La Tavolozza”, sita in Ripalimosani, anch'essa facente capo alla CP_1
Tanto è emerso dalle deposizioni della teste di parte ricorrente (“…Lei era la mia Testimone_3 coordinatrice. Si occupava di pazienti affetti da Alzheimer, sla, disabili e anziani…Lo so perché, quando arrivava un paziente nuovo veniva con me a fare la visita domiciliare e poi andava a controllare che io avessi svolto bene il mio lavoro”). La teste ha riferito che era la a Pt_1 consegnare loro le buste paga, preavvertendoli dell'avvenuto pagamento. L'odierna appellante aveva rapporti anche con i responsabili della e con gli assistenti sociali e provvedeva, Pt_2 sulla base delle schede dei pazienti consegnate dagli operatori, a dichiarare l'attività svolta per la fatturazione.
Anche la teste ha confermato le funzioni di coordinamento della Testimone_4 Pt_1
dalla quale ella fu assunta presso la Cooperativa. Ha, quindi, aggiunto che la odierna appellante dava disposizioni in merito all'attività che ella avrebbe dovuto svolgere presso il domicilio dei malati di Alzheimer e SLA, disabili e anziani. Le attività di coordinamento della per il Pt_1
servizio di cui trattasi sono state confermate anche dalla teste . Persona_1
I testi dell'allora parte resistente hanno anch'essi confermato le mansioni della Pt_1
Così il dr. (“Preciso che la dr.ssa svolgeva mansioni impiegatizie nel senso Persona_2 Pt_1 che coordinava coloro che prestavano assistenza domiciliare”) e (“...La Parte_3 Pt_1
Cont svolgeva il ruolo di assistente sociale presso la ed aveva il ruolo di coordinatrice del servizio
SA (servizio assistenza domiciliare)”.
6 7. Tanto premesso in merito alle mansioni espletate dalla odierna appellante, reputa il collegio che esse non siano proprie del superiore profilo di inquadramento preteso dalla (E2, Pt_1
responsabile di area aziendale).
La categoria E2, infatti (l'unica cui potrebbe aspirare la essendo la E1 riservata a Pt_1
specifiche figure professionali: medico, psicologo, sociologo, pedagogista in possesso di 5 anni di esperienza nel settore corporativo), implica, come risulta dal CCNL di riferimento (titolo VIII;
v. all. 5 al ricorso di primo grado), “autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”.
Il livello D3 posseduto dalla pur implicando funzioni di coordinatore/capoufficio, si Pt_1
connota per una minore autonomia e per l'assenza di discrezionalità operativa (“autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti”).
Ebbene, la dr.ssa quale responsabile del servizio di assistenza domiciliare, coordinava Pt_1
l'attività degli addetti, ne controllava l'operato, si interfacciava anche con gli assistenti sociali e con rappresentanti della (pur dovendosi evidenziare che tali ultimi rapporti non sono stati Pt_2
specificati nel dettaglio;
v. punto j del ricorso). L'appellante, tuttavia, non ha allegato di esercitare detta attività con autonomia e discrezionalità (“autonomia e responsabilità proprie… discrezionalità operativa”), peraltro svolgendo mansioni, pur se di coordinamento, afferenti sempre e comunque al proprio profilo, quello, cioè di assistente sociale (“e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo).
Si aggiunga che la declaratoria del livello E2 indica, come profilo ad esso appartenente, quello di responsabile di area aziendale, rinviando tale concetto ad un ambito della cooperativa più ampio di quello della “unità operativa” o dei “servizi semplici” e/o “servizi complessi” contemplati per il livello D1 o D2, essendo la certamente addetta al servizio della assistenza domiciliare e Pt_1
non ad una area.
Va, dunque, escluso che la abbia espletato mansioni riconducibili al superiore profilo E2, Pt_1
ragion per cui deve confermarsi il rigetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, sia pure per ragioni diverse da quelle fondanti la decisione del Tribunale di Isernia.
7 8. Ritiene, invece, il collegio che meriti accoglimento l'appello incidentale.
La in relazione alla domanda riconvenzionale, aveva invocato l'efficacia di giudicato CP_1
della sentenza n. 328/2016, emessa dallo stesso giudice, con la quale, rigettata l'opposizione avverso l'ordinanza emessa nella fase sommaria, si era ribadita la legittimità del licenziamento intimato dalla cooperativa alla per giusta causa. In particolare, il giudice aveva ritenuto Pt_1
fondata la contestazione, mossa dalla alla lavoratrice, di avere attestato falsamente, CP_1
nelle schede di rimborso spese, di avere compiuto trasferte presso la Comunità educativa “La
Tavolozza”, sita a Ripolimosani, in numero maggiore di quelle effettivamente effettuate, ottenendo indebitamente a titolo di rimborso spese la somma di € 4.823,75.
Va premesso che il collegio non condivide l'affermazione del giudice di primo grado di non essere vincolato all'accertamento e alla valutazione dei fatti operati nella precedente sentenza, non essendovi identità di petitum e di causa petendi tra le due cause.
Lo stesso giudice, infatti, ha richiamato il principio secondo cui “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell'identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il
"petitum" del primo” (Cass., sez. 1, ordinanza n. 27304 del 26.10.2018, in fattispecie in cui la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del per la dedotta CP_2
illegittima occupazione usurpativa di un terreno, in virtù del giudicato formatosi tra le stesse parti in altro giudizio avente ad oggetto la domanda di responsabilità proposta nei confronti dello stesso a titolo di occupazione acquisitiva, in base alla considerazione che, pur trattandosi di due CP_2
domande diverse, i fatti posti alla base delle stesse ed oggetto di accertamento della prima sentenza, erano i medesimi)1.
8 Ebbene applicando il richiamato principio al caso di specie, non v'è chi non veda che la sentenza che ha pronunciato sul licenziamento, accertandone la giusta causa e, conseguentemente, la sussistenza della condotta oggetto di contestazione disciplinare, si è pronunciata sulla medesima questione di fatto fondante la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente datrice di lavoro.
Non si tratta, quindi, di mera identità di questioni giuridiche o di fatto da esaminare per pervenire alla decisione, ma dell'accertamento circa un aspetto fondamentale per entrambe le cause. Una diversa decisione sul punto della sussistenza della condotta addebitata alla e che ne ha Pt_1
determinato il licenziamento determinerebbe un evidente conflitto di giudicati, implicando essa una diversa decisione sulla legittimità del licenziamento.
9. Si aggiunga che, come osservato dall'appellante incidentale, la non ha inteso contestare Pt_1
se non genericamente, nel corso della prima udienza del 05.07.2018 dinanzi al Tribunale di Isernia,
i fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale proposta dalla limitandosi ad CP_1
affermare altrettanto genericamente, nella comparsa conclusionale del 14.11.2023, che i rimborsi spese avrebbero mascherato retribuzioni per straordinario effettivamente corrisposto. Si tratta, tuttavia, di circostanze del tutto prive di riscontri e mai accennate dalla nel procedimento Pt_1
disciplinare e nel giudizio di impugnativa del licenziamento2.
10. L'appello incidentale va, dunque, accolto e la va condannata a restituire alla Pt_1 CP_1 la somma di € 4.823,75, indebitamente percepita a titolo di rimborso spese.
11. Segue la condanna dell'appellante principale alla rifusione delle spese del doppio grado, che si liquidano come da dispositivo. non ravvisandosi ragioni per disporne la compensazione anche solo parziale,
Deve darsi, infine, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante principale di un importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
PQM
9 Definitivamente pronunciando sull'appello principale e su quello incidentale, proposti reciprocamente da con ricorso depositato il 09.07.2024 e da Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1
memoria depositata il 25.10.2024, avverso la sentenza emessa l'11.01.2024 dal Tribunale di Isernia
- Giudice del lavoro – ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale.
Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, condanna a corrispondere alla Parte_1 Controparte_1 la somma di € 4.823,75, a titolo di ripetizione di indebito per rimborso spese non sostenute.
Condanna alla rifusione in favore dell'appellante incidentale delle spese del Parte_1 doppio grado, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% sugli onorari come sopra determinati, IVA e CAP come per legge, con pagamento in favore dei procuratori antistatari.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Campobasso, 15.11.2024
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr. Rita Pasqualina Curci Dr. Vincenzo Pupilella
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. anche, Cass., sez. 3, ordinanza n. 7834 del 22.03.2024: “Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica (cioè, alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause), formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo”. 2 “Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell'art. 416, comma 3, c.p.c.” (Cass. Sez. L, ordinanza n. 16970 del 27.06.2018 in fattispecie in cui, in relazione a domanda ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro pubblico aveva svolto una contestazione inidonea ad infirmare le specifiche allegazioni contenute nel ricorso introduttivo in ordine alle modalità usuranti dell'attività lavorativa limitandosi ad una generica negazione solo di talune circostanze fattuali).