Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5223/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 5223/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SILINGARDI Parte_1 C.F._1
STEFANIA, con domicilio eletto presso il difensore e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIOLI ANDREA, Controparte_1 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
Sino alla messa a disposizione della SI.ra del nuovo immobile indicato ai Parte_1
successivi punti 2) e 6) del presente atto, quest'ultima resterà nella casa coniugale e l'ing.
si impegna, nel caso di intollerabilità della prosecuzione della convivenza e di Controparte_1
precisa richiesta della moglie, a trasferire il proprio domicilio in altro alloggio in Carpi.
In tale caso, l'ing. avrà diritto di rientrare in possesso e tornare a vivere nella ex casa CP_1
coniugale una volta sottoscritti ed adempiuti gli impegni assunti con riferimento agli accordi di divorzio come infra specificati.
2) I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni in Per_1 Per_2
materia di affidamento condiviso con collocamento prevalente presso la madre e la residenza della medesima.
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute. La responsabilità genitoriale, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione,
sarà esercitata separatamente.
La SI.ra resterà insieme ai figli a vivere nella casa familiare sino alla messa a Pt_1
diposizione, con intestazione alla stessa, da parte del SI. di altro immobile in Carpi CP_1
(MO), immobile già identificato concordemente dai coniugi posto in Carpi via Nilde Iotti
comparto B/23 (lotti 7 e 8), 3° piano scala B, che il marito si impegna ad acquistare all'atto della pubblicazione della successiva sentenza di divorzio, come previsto dalla clausola n. 6 della parte
B) del presente ricorso. Fino al trasferimento della SI.ra e dei figli nella nuova abitazione di cui al punto 8) Pt_1
parte B), il SI. provvederà al pagamento delle spese ordinarie e di godimento della CP_1
casa coniugale oltre che di quelle straordinarie.
3) e staranno col padre un fine settimana alternato dal sabato pomeriggio alla Per_1 Per_2
domenica sera e due pomeriggi/sera alla settimana. Tutto ciò salvo diverso accordo direttamente tra loro, anche in considerazione dell'età e delle eSIenze dei due ragazzi.
Sempre salvo diverso accordo staranno, inoltre, con il padre 7 giorni consecutivi Per_1 Per_2
durante il periodo Natalizio, alternando di anno in anno le principali festività; 3 giorni consecutivi durante il periodo di Pasqua alternando il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
infine, tre settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive. Le parti si impegnano a concordare il periodo di ferie estivo che ciascuno trascorrerà con i figli entro il 30 aprile di ogni anno.
4) A titolo di contributo al mantenimento dei figli e il SI. si Per_1 Per_2 Controparte_1
impegna a corrispondere alla madre la somma di € 1.000,00 (milleeuro) per ciascuno, a decorrere dalla firma del presente ricorso, entro il giorno 10 di ogni mese;
assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. L'assegno unico/assegno familiare sarà di competenza integralmente della madre;
il SI. si impegna alla sottoscrizione di tutta la CP_1
documentazione necessaria o utile per l'erogazione integrale diretta alla stessa o, qualora non fosse possibile, a trasferirle la somma spettante ed erogatagli a tale titolo.
I genitori si faranno carico delle spese straordinarie dei figl nella misura del 70% Per_1 Per_2
il SI e del 30% la SI.r , secondo quanto previsto nel Protocollo adottato dal CP_1 Pt_1
Tribunale di Modena che di seguito integralmente si riporta:
1. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
2. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
3. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
4. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
6. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione, salvo diverso accordo di compensazione tra le parti. 5) Nei confronti del figlio maggiore , maggiorenne e parzialmente autosufficiente in Per_3
quanto occupato lavorativamente con stipendio, i genitori si impegnano solamente a contribuire alle sue spese straordinarie nella misura del 70% il SI. e del 30% la SI.ra , CP_1 Pt_1
secondo le modalità e i contenuti del protocollo sopra riportato al punto 4).
6) A titolo di assegno al mantenimento nei confronti della moglie SI.r , il SI. Parte_1
si impegna a corrisponderle, a decorrere dalla firma del presente ricorso, Controparte_1
entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 1.000,00 (mille euro) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
7) La autovettura FIAT 500 da sempre utilizzata per l'uso quotidiano e familiare dalla SI.ra ed intestata al SI dando atto che il relativo finanziamento per l'acquisto è ad Pt_1 CP_1
oggi estinto, verrà alla stessa trasferita in proprietà, a spese del marito. Le spese di utilizzo della macchina saranno a carico della SI.r a decorrere dal trasferimento in suo favore. Il Pt_1
trasferimento sarà effettuato non oltre 30 giorni dalla sentenza di separazione.
8) Le spese della presente procedura devono intendersi integralmente compensate tra le parti per cui ciascuna salderà il proprio difensore”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c. - Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 Controparte_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
il 27/03/1970 e ato a CARPI (MO) il 15/11/1964. Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CARPI (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1997, atto n.85, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di conSIlio del 02/04/2025. Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale