Articolo 2 della Legge 5 agosto 1975, n. 404
Articolo 1Articolo 3
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10 settembre 1975
Art. 2.
Il Ministro per i lavori pubblici nominera' un'apposita commissione giudicatrice, della quale potranno far parte esperti anche stranieri di chiara fama sui cui lavori esprimeranno parere, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, il comitato tecnico scientifico di cui all' articolo 8 della legge 16 aprile 1973, n. 171 , ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale.
Entrata in vigore il 10 settembre 1975