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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3681 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Alla pubblica udienza del 13.5.2025, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente
S E N T E N Z A nella controversia di lavoro iscritto al n. 12913/23 del ruolo generale, aventi ad oggetto:retribuzione
T R A
rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Ettore Parte_1
Leperino e Alfonso Leperino, presso i cui studio in Napoli alla via Giuseppe Ricciardi n. 28, elett.te domicilia
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, in virtù di Controparte_1 procura in atti, dagli avv.ti Annamaria De Nicola ed Anna Vingiani, con i quali elett.te domicilia in Napoli, via Comunale del Principe
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.7.2023 parte ricorrente, dipendente dell' Parte_2
collocato a riposo in data 29.2.2020, chiedeva il ricalcolo del TFS sulla base
[...] di un numero maggiore di anni di servizio, in quanto l' gli aveva liquidato il CP_2
Trattamento di Fine Servizio calcolando il solo periodo dal 12.6.1985 al 29.2.2020, laddove egli aveva diritto al pagamento del T.F.S. calcolato dall'1.8.1978, cioè sull'intero periodo di lavoro comprensivo anche del precedente servizio prestato servizio presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, (rapporto che aveva trovato origine nella L n.10 del 28 aprile 1978 della Regione Campania, Chiedeva pertanto accertarsi il suo diritto in tal senso, con condanna dell' a CP_3 corrispondergli la quota di TFS risultante dalla differenza tra quanto spettante per il maggior periodo lavorativo dal 1° agosto 1978 al 29.2.2020 e quanto già corrisposto, calcolato per il minor periodo lavorativo dal 12 giugno 1985 al 29.2.2020, oltre interessi legali, con riserva di quantificazione in separato giudizio;
vinte le spese di lite. Si costituiva , eccependo il proprio difetto di legittimazione Parte_2 passiva. Nel merito, assumeva il diritto della parte al TFS solo a far data dall'iscrizione all'INPDAP, avvenuta con decorrenza 12.6.1985. Si costituiva tempestivamente l' convenuto, eccependo: la prescrizione quinquennale del presunto diritto al CP_2 pagamento delle differenze a titolo di T.F.R., da calcolarsi in relazione alla cessazione del primo rapporto di lavoro in data 11.6.1985; la carenza di fondamento dell'avversa domanda, in ragione dell'iscrizione del ricorrente alla gestione ex INADEL per il periodo anteriore al 12.6.1985.
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito esposti.
Reputa il giudicante di condividere l'orientamento già espresso dal Tribunale di Napoli e dalla Corte di Appello di Napoli nei diversi precedenti su questione analoga versati in atti dalla difesa del ricorrente, che si richiamano in questa sede anche ai sensi dell'art. 118 disp att c.p.c. ; confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 19023 dell'11 luglio 2024 .
Va preliminarmente ritenuto che infondata appare l'eccezione di prescrizione, sollevata dall' . Al riguardo, pur tenuto conto che il credito per il TFS è assoggettato al CP_2 termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., la decorrenza di tale termine va ricollegata alla cessazione del rapporto;
essendosi esso svolto in forma continuativa dall'1.8.1978 fino alla messa in quiescenza del 29.2.2020 (circostanza pacifica), il termine non risulta interamente decorso al momento della notificazione del ricorso.
La prestazione lavorativa del si è, infatti, svolta senza soluzione di continuità Pt_1 sulla base di un passaggio nei ruoli dell'amministrazione stabilito dalla legge 207/85, che non ha determinato alcuna novazione del titolo costitutivo del rapporto.
Il TFS è un'indennità prevista e disciplinata dal DPR. 1032/1973 in favore dei lavoratori pubblici dello Stato e dalla legge 152/68 per il personale degli enti locali il cui rapporto sia stato instaurato prima del 1/1/2001, in quanto, per il personale del comparto pubblico cd. “contrattualizzato”, il cui rapporto a tempo indeterminato sia costituito a decorrere da tale data, l'indennità è stata sostituita ai sensi del DPCM 20.12.1999 dal trattamento di fine rapporto.
Esso è attualmente versato in favore del dipendente con rapporto di lavoro pubblico che abbia cessato per un qualunque motivo il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza.
Tale istituto, che trova applicazione al lavoro pubblico alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ha una natura prettamente retributiva con funzione previdenziale di sostegno al reddito dopo la perdita del lavoro (Cass. 9646/12).
Il TFS, pur con una sostanziale diversa modalità di determinazione, risponde alla medesima logica del trattamento di fine rapporto. Il legislatore, peraltro, ha previsto per il personale assunto a decorrere dal 1/1/2001 la sostituzione di tale emolumento con il trattamento in vigore per l'impiego privato, avente la stessa finalità di assicurare una retribuzione differita alla cessazione del rapporto di impiego.
La peculiarità del TFS deriva dalla circostanza che il soggetto obbligato al pagamento in favore del lavoratore è individuato in un ente terzo rispetto all'amministrazione di appartenenza. L'importo viene infatti attualmente liquidato dall' istituto succeduto CP_2 ope legis all'ente che in precedenza era tenuto ad assicurare il pagamento.
Tale circostanza, è tuttavia del tutto irrilevante ai fini della qualificazione della natura retributiva dell'importo rivendicato.
Il carattere retributivo dell'istituto non può essere, infatti escluso, come condivisibilmente affermato, “quali che siano i soggetti tenuti ad erogare il trattamento (…) e quale che sia il meccanismo di alimentazione della provvista (contributi o accantonamenti)” (Corte Cost 243/93).
Sotto tale profilo deve, inoltre aggiungersi, che l'ammontare del TFS fino al 31 dicembre 2010 era determinato in tanti dodicesimi dell'80% della retribuzione annua lorda utile ai fini del TFS corrisposta al momento della cessazione del servizio, comprensiva della 13ª mensilità, per tutti gli anni utili di servizio.
L'ammontare della “retribuzione” direttamente rivendicabile dal lavoratore al soggetto tenuto ex lege al pagamento al momento della cessazione del rapporto, dipende, pertanto, non tanto dalle quote versate dall'amministrazione di appartenenza, comprensive anche della frazione a carico del lavoratore, quanto dal monte retributivo del dipendente in essere alla data della cessazione del rapporto.
Il trattamento pertanto è svincolato dagli importi versati e dà luogo ad un trattamento
“retributivo” legato esclusivamente alla esistenza di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione, all'ammontare della retribuzione vantata dal dipendente alla data della cessazione del rapporto e al numero degli anni di servizio rilevanti. In relazione al ricorrente, delineata la natura e la struttura dell'istituto, reputa il giudicante che il rapporto di lavoro da lui svolto sia da qualificare sin dall'1.8.1978 in termini di dipendenza, dovendosi respingere la tesi sostenuta dall' in memoria di CP_2 costituzione circa la natura convenzionale del rapporto.
Depongono in tal senso sia il riconoscimento dell'anzianità lavorativa pregressa indicata in busta paga del ricorrente, sia la stessa previsione della legge regionale Campania n. 10/78 che prevedeva “l'assunzione“ di personale per il quale veniva riconosciuta una equiparazione del trattamento economico “con il personale paramedico in servizio presso i policlinici universitari”, sia da ultimo, la stabilizzazione effettuata dalla legge 207/85 per effetto dell'ampliamento dei ruoli, che tuttavia, non ha determinato una nuova assunzione, ovvero una modifica delle modalità di svolgimento delle prestazioni o una censura del rapporto in essere.
Affermata la natura retributiva dell'istituto oggetto del gravame e qualificato nei termini sopra esposti il rapporto lavorativo del ricorrente, deve ritenersi che lo stesso abbia prestato la propria attività come lavoratore non di ruolo nel periodo intercorrente Parte dalla originaria costituzione del rapporto, sino all'inserimento nei ruoli della maturando durante tale arco temporale, analogamente ai colleghi di ruolo, il diritto alla percezione della retribuzione anche differita.
Durante tale periodo è pacifico tra le parti che il ricorrente, che riceveva un trattamento del tutto equiparato ai colleghi di ruolo, risultava iscritto presso l' ai soli fini del CP_2 trattamento di quiescenza.
Tale iscrizione, d'altra parte, non poteva garantire una erogazione equivalente al TFS in quanto tale “prestazione” non è prevista tra quelle che doveva istituzionalmente assicurare la gestione alla quale era iscritto l'istante. Al contempo, la “retribuzione differita” non poteva essere rivendicata dal ricorrente in capo ai soggetti pubblici a favore dei quali lo stesso aveva svolto nel tempo la propria attività, dal momento che questi non erano tenuti ex lege ad assicurare direttamente tale compenso. In tale contesto la circostanza che il rapporto di lavoro sia divenuto di ruolo solo Parte successivamente al subentro delle per effetto della legge 207/85 non rileva ai fini della negazione dell'indennizzo in capo all'istante.
L'emolumento che concorre a compensare, quale retribuzione differita, la prestazione resa nel tempo, rientra nel minimo costituzionale. Soccorre in tal senso la nota decisione della Corte Costituzionale n. 208/86 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, con riferimento all'art 36 Cost., dell'art 9 comma 4 del DLCPS. 207/1947, nella parte in cui disponeva che l'indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all'atto della cessazione del rapporto, non era dovuta nel caso di passaggio in ruolo. La predetta decisione della Corte ha, infatti, più volte affermato che le indennità di fine rapporto, costituendo parte del trattamento economico complessivamente dovuto al lavoratore, hanno natura di retribuzione differita a fini previdenziali, e stante la particolare protezione, devono essere proporzionali alla durata del lavoro prestato, non potendo essere pretermesse, neppure in parte, in cambio di altri benefici, quali la stabilizzazione del rapporto di lavoro non di ruolo, con il passaggio in ruolo.
Deve quindi, ritenersi in forza dei principi affermati nella giurisprudenza costituzionale, che spetti al ricorrente, il diritto a percepire l'indennità rivendicata nel ricorso introduttivo. Ritiene il Tribunale che l'assenza di iscrizione all'INADEL e dei conseguenti versamenti imputabili all'amministrazione convenuta in favore dell'ente, per il periodo rivendicato, non determina il venir meno del diritto di rivendicare tale emolumento nei confronti del soggetto al quale è demandata ope legis il versamento dell'indennità per conto delle pubbliche amministrazioni.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla paradossale conclusione che, l'inadempienza dell'amministrazione di appartenenza, giustifichi la perdita del trattamento retributivo garantito dalla Costituzione.
Inoltre va considerata la diversa struttura del TFS rispetto al TFR che prevede accantonamenti annuali soggetti ad un meccanismo di rivalutazione che costituiscono il montante della retribuzione differita liquidata al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto. L'ammontare del TFS, viceversa, prescinde dall'accantonamento, come in precedenza osservato, in quanto il meccanismo di liquidazione considera esclusivamente gli anni di servizio e il valore della retribuzione alla data di cessazione del rapporto. A ciò si aggiunga che ai fini del riconoscimento del TFS assume rilevanza la circostanza che tale “voce retributiva” rientra nell'ambito di protezione costituzionale stabilito dall'art. 36 Cost. la cui erogazione non può dipendere a parità di condizioni lavorative dalla contingenza esogena al “valore” della prestazione o dall'essere o meno di ruolo il lavoratore.
Secondo la menzionata sentenza della Corte Costituzionale n. 208 del 24 luglio 1986,
“la distinzione tra servizi di ruolo e non di ruolo, se pure può giustificare differenziazioni agli effetti economici (cfr sent. 264/83), ivi compresa la misura dell'indennità di fine rapporto non può certo legittimare la totale perdita di questa, quanto al servizio non di ruolo, stante la particolare protezione da cui essa è assistita nel vigente ordinamento costituzionale”. Il principio è del tutto estensibile al rapporto Parte di lavoro per il personale non di ruolo degli enti locali e delle
In conclusione deve ritenersi, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata, che la mancata iscrizione all'ente previdenziale tenuto al pagamento della retribuzione differita, per il periodo non di ruolo, non dia luogo ad un fatto impeditivo del diritto alla percezione di tale istituto. In aderenza alla recente ordinanza n.19023 del 2024 della Suprema Corte di Cassazione, che ha confermato il ragionamento della Corte di Appello di Napoli nei termini di cui sopra, la domanda deve, quindi essere accolta, con condanna dell' al pagamento delle conseguenti differenze CP_2 economiche, da quantificare in uno agli accessori di legge in separata sede.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente al ricalcolo del TFS con l'inclusione del servizio prestato dall'1.08.1978 al 12.06.1985 e condanna l' al pagamento delle conseguenti differenze economiche, da quantificare in uno CP_2 agli accessori di legge in separata sede;
- condanna l' al rimborso delle spese di lite che liquida in complessivi €. 2.700,00 CP_2 oltre spese forfetarie, Iva e cpa come per legge con attribuzione agli Avv. Ettore e Alfonso Leperino anticipatari.
Napoli, 13.5.2025
Il Giudice del lavoro