Sentenza 16 aprile 2003
Massime • 1
La disposizione dell'art. 1194 cod. civ. secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione,(giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ma al capitale.
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IL CASO TARANTO. IL RISARCIMENTO IURE PROPRIO IN SEDE CIVILE PER LE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE (IN RELAZIONE AI REATI AMBIENTALI)*. SENTENZA N. 508/17 DEL TRIBUNALE DI TARANTO. Avv. Marcello Scapati Avv. Arianna Volpe Al fine di poter sviluppare un elaborato che tratti della riconosciuta legittimazione ad agire per gli enti territoriali nell'ambito del danno ambientale, alla luce della vasta dottrina e giurisprudenza in materia esistenti, è presupposto indefettibile accennare alla definizione del concetto di ambiente e, soprattutto, approfondirne l'aspetto risarcitorio. Ad onor del vero non esiste una definizione chiara e univoca del concetto di ambiente a causa dei diversi intuiti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/04/2003, n. 6022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6022 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. SALVAGO TO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SC VO - NON DEPOSITANTE;
- ricorrente -
contro
SOLASQUES SRL, in persona del liquidatore LUCIA FIORI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PANAMA 95, presso l'avvocato FRANCO PICCIAREDDA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCIANO SAMPIETRO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 298/00 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 27/06/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2002 dal Consigliere Dott. TO SALVAGO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo, rigetto del terzo motivo del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di appello di ES con sentenza del 22 giugno 2000, in parziale accoglimento dell'appello di VO CH contro la sentenza del Tribunale di ES che lo aveva condannato al risarcimento del danno in favore della s.r.l. AS nella complessiva misura di L. 359.175.500, per avere distratto capi di abbigliamento del fallimento dell'impresa RM TO di cui detta società era creditrice, rivendendoli per un prezzo vile a clienti della città nonché iugoslavi, ha ridotto l'importo sudetto a L. 75.000.000, oltre a rivalutazione ed interessi fino al 16 aprile 1992, data dalla quale occorreva sottrarre la somma di L. 221.666.671 già corrisposta alla società ed applicare rivalutazione ed interessi sull'ammontare residuo. Per la cassazione della sentenza lo CH ha proposto ricorso che non è stato depositato per un motivo;
resiste con controricorso la soc. AS che ha formulato a sua volta ricorso incidentale per tre motivi. Il P.G. ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Seguita la procedura in Camera di consiglio perché lo CH non ha depositato il ricorso, questa Corte con ordinanza 10 agosto 2002 n. 12156 ha rilevato che il ricorso incidentale era stato regolarmente notificato a quest'ultimo; per cui ne ha disposto la definizione a pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno, anzitutto, riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. essendo proposti contro la medesima sentenza.
Il Collegio deve, poi, rilevare che il ricorso principale notificato alla controparte il 17 aprile 2001 è stato depositato, peraltro dalla soc. SO dopo il termine perentorio di cui all'art. 369 cod. proc. civ. inutilmente scaduto il 7 maggio 2001; sicché lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.
Con il primo motivo del ricorso incidentale la s.r.l. SO, deducendo violazione degli art. 22, 23, e 27 del cod. proc. pen. del 1930 in relaz. agli art. 185 e 187 cod. pen., nonché 2059 cod. civ. addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che i primi giudici avevano dato atto che lo CH aveva distratto in concorso con il fallito RM TO pantaloni del tipo jeans per un valore di L. 300.000.000, con ciò riconoscendo che essa società aveva fornito la prova non solo dell'esistenza, ma anche dell'ammontare del danno subito;
e di avere poi provveduto alla liquidazione di detto pregiudizio con criteri equitativi ritenendo che tale dato, accertato in sede penale non potesse essere trasposto in questo giudizio per l'esatta liquidazione del risarcimento dovutole. E dimenticando che, siccome la sentenza penale, aveva accertato la responsabilità in concorso, di entrambi gli imputati, non era più possibile distinguerne le responsabilità patrimoniali. Il motivo è fondato.
È infatti pacifico in punto di fatto che lo CH con sentenza già passata in giudicato venne dichiarato colpevole in concorso con RM TO del reato di bancarotta fraudolenta (art. 216 e 219 comma 2^ n. 1 della legge fall.) per avere distratto in più riprese dal fallimento dell'impresa individuale RM i beni - costituiti da pantaloni di tipo jeans - che il RM acquistava su richiesta dello CH dalla soc. SO rivendendoli a quest'ultimo (ovvero ad altri clienti jugoslavi ovvero della stessa ES) a prezzo vile, comunque mai superiore alla metà del loro effettivo costo;
e che con la medesima decisione lo CH fu condannato in solido con il coimputato al risarcimento del danno provocato alla s.p.a. SO da tale comportamento criminoso (pag. 4 e 5 della sent.).
Ora, è sicuramente esatta la distinzione operata dai giudici di merito tra il danno che la distrazione in questione aveva arrecato al fallimento, depauperando il patrimonio dell'impresa RM a disposizione dei creditori ed il pregiudizio sofferto anche dalla SO in conseguenza dell'illecito sudetto;
e che l'entità del primo sufficientemente accertata in sede penale in un importo aggirantesi intorno a L. 300 milioni, in quanto riferibile all'avvenuta distrazione quale indicata anche dal curatore del fallimento, non poteva essere semplicisticamente trasposta nell'ambito dei rapporti tra i due imputati e la società per liquidare anche il danno patrimoniale da essi provocato a quest'ultima.
E tuttavia dopo tali esatte premesse la Corte di appello detto danno ha determinato, peraltro in via equitativa, in misura corrispondente alla differenza tra il prezzo di listino dei pantaloni indicato in L.
8.000 e quello della loro rivendita a prezzo vile e comunque inferiore, accertata in L. 3000 circa per ogni paio di jeans che rappresentava semmai proprio una delle componenti del depauperamento che il patrimonio dell'impresa fallita aveva subito in conseguenza del disegno criminoso attuato dai due imputati;
e che al più poteva essere utilizzato per quantificare il danno all'immagine provocato alla società dalla circostanza che i suoi prodotti venissero svenduti ad un prezzo largamente inferiore a quello normalmente da essa praticato.
Laddove la SO ha giustamente ricordato che la ragione della condanna solidale dello CH e del RM al risarcimento del danno è dovuta al fatto che avevano ordinato e ritirato enormi quantitativi di pantaloni, astenendosi dal corrisponderle il prezzo convenuto: il che trova puntuale rispondenza nella sentenza laddove la Corte territoriale, ricordando le risultanze accertate nel giudizio penale, ha rilevato da un lato che il RM aveva ritirato da detta società 25.000 paia di jeans (pag. 7 ed 11); e dall'altro che la stessa si era insinuata nel fallimento dell'impresa RM in ragione dei titoli da costui non onorati (pag. 10) in esecuzione del disegno preordinato con lo CH e portato peraltro a buon fine proprio perché la merce prelevata dalla società non le veniva pagata.
Ed allora, una ragione certa di danno patrimoniale per la SO e nel contempo il punto di partenza per determinarne l'ammontare sono costituiti proprio dalla differenza tra il prezzo convenuto dalle parti per la vendita di tale quantitativo di jeans (o di quell'altro risultante dal procedimento penale) che avrebbe dovuto esserle versato nel 1979 e quanto effettivamente dalla stessa percepito per la causale sudetta (titoli onorati, ricavato dell'insinuazione al fallimento dell'impresa RM, acconto di L. 221.666.671 corrisposto dallo CH): differenza che la società avrebbe potuto acquisire ove lo CH ed il coimputato non avessero preordinato l'illecito di cui si è detto ed ove comunque i beni per cui è causa fossero stati rivenduti a prezzo commerciale oppure gli stessi e/o il ricavato non fossero stati distratti dall'attivo del fallimento ed avessero, invece, ricevuto la destinazione che era loro peculiare di soddisfare le pretese dei creditori: fra i quali vi era appunto la società ricorrente. Il che, d'altra parte, deriva proprio dalla essenza del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, di cui lo CH è stato dichiarato corresponsabile, consistente in qualunque fatto mediante il quale l'imprenditore opera il distacco di beni dal suo patrimonio senza una effettiva contropartita o per scopi estranei all'impresa, sì da rendere quei beni indisponibili ai creditori;
al soddisfacimento delle cui ragioni erano per legge destinati ed ai quali l'illecito provoca un danno patrimoniale in quanto ad essi non solo viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, ma anche quella di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita distrazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento (Cass. pen. 12897/1999; 6669/1991;
1348/1988).
Sicché anche il danno arrecato alla SO non abbisognava di ulteriore prova circa il suo preciso ammontare, come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata, risultando corrispondente, nei limiti del credito vantato verso l'impresa RM, alla differenza tra quanto era disponibile per il riparto e quanto sarebbe stato disponibile per l'occorrenza, se tutte le evenienze attive residuate dall'esercizio dell'impresa avessero ricevuto una legittima destinazione: salva restando la prova che gravava perciò sullo CH, che anche senza la distrazione e pur se i beni dell'impresa fallita fossero stati utilizzati per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori, le ragioni creditorie della società non sarebbero state egualmente soddisfatte o lo sarebbero state soltanto parzialmente.
Con il secondo motivo la SO, deducendo violazione degli art. 185 cod. pen. e 2059 cod. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto la sua richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale malgrado la condanna penale subita dallo CH comportasse automaticamente il riconoscimento di siffatto diritto;
e ponesse al più, un problema di ampiezza di liquidazione peraltro quantificata dal Tribunale nella misura di L. 50 milioni. Anche questo motivo è fondato.
A norma del combinato disposto degli art. 2059 cod. civ. e 185, 2^ comma cod. pen. il danno non patrimoniale deve essere risarcito quando l'illecito che lo ha prodotto integri gli estremi di un reato;
per cui, avendo la stessa sentenza impugnata premesso nella parte dedicata allo svolgimento del processo, che a seguito del fallimento dell'impresa RM TO, VO CH ed il RM erano stati condannati con sentenza passata in giudicato per il reato di bancarotta fraudolenta per avere distratto i beni (pantaloni tipo jeans) che il RM acquistava su richiesta dello CH dalla soc. SO, nessuna indagine ulteriore era consentita alla Corte di appello sulla esistenza ontologica del danno non patrimoniale subito anche dalla società, creditrice del RM: essendo detto pregiudizio ritenuto direttamente dal legislatore quale conseguenza obbligatoria ed automatica dell'avvenuto accertamento che l'illecito commesso dallo CH si era concretato nel reato di bancarotta fraudolenta. Ed al giudice del inerito restava devoluto il solo compito di scegliere il criterio più opportuno con cui liquidarne l'ammontare.
Pertanto è erronea la statuizione della Corte che ha respinto la relativa richiesta perché nessuna prova era stata fornita dalla SO in ordine alla oggettività di siffatto danno e neppure in relazione a quello all'immagine della società, una volta che quest'ultima aveva dimostrato e la decisione aveva ritenuto, che detto danno fosse collegabile al fatto-reato commesso (in concorso) dallo CH;
e che questa Corte ha ripetutamente affermato che il danno non patrimoniale previsto da queste norme, comprendendo ogni conseguenza pregiudizievole di un illecito che non prestandosi ad una valutazione di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento, sebbene di riparazione, è riferibile anche a società e persone giuridiche in genere (Cass. 2367/2000; 3807/1998;
12951/1992). E la circostanza che difettasse la prova sulla sua entità oggettiva poteva indurre al più la Corte di appello a compierne la liquidazione con la valutazione equitativa di cui all'art. 2056 cod. civ. Con il terzo motivo, la SO, denunciando violazione degli art. 1194, 2056, 1223 e 1224 cod. civ. si duole che la sentenza pur avendo accertato l'esistenza di un danno da rivalutarsi, che alla data di versamento dell'acconto da parte dello CH ammontava all'importo di L. 300.000.000, abbia detto acconto imputato al solo capitale disapplicando del tutto il principio fissato dall'art. 1194 cod. civ. che vieta l'imputazione al capitale piuttosto che agli interessi senza il preventivo assenso del creditore.
Questo motivo è infondato.
La giurisprudenza di questa Corte, già ricordata dai giudici di appello e che la società non ha contestato, ha più volte affermato che la disposizione secondo la quale il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi o alle spese senza il consenso del creditore, presuppone che tanto il credito per il capitale quanto quello, accessorio per gli interessi e le spese, siano simultaneamente liquidi ed esigibili. Pertanto, in tema di risarcimento del danno, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore nel corso del processo prima della liquidazione (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi, ma al capitale (Cass. 5707/1997; 2115/1996; 6228/1994). A questi principi si è perciò attenuta la Corte di appello, la quale, dato atto che il 16 aprile 1992 lo CH aveva versato l'acconto di L. 221.666.671, questo ha rivalutato alla data della sentenza posto che aveva eliso il fenomeno della svalutazione rispetto alla corrispondente parte del danno medesimo dal momento in cui era stato corrisposto (Cass. 1982/ 1990); per poi detrarlo dalla sorte di capitale pari a L. 75.000.000 nell'anno 1979, che d'altra parte è stata pur essa rivalutata alla medesima data raggiungendo l'importo di L. 359.175.500: perciò attingendosi il medesimo risultato che si sarebbe ottenuto se la rivalutazione fosse avvenuta fino al 16 aprile 1992 e dal relativo importo fosse stato detratto l'acconto versato in tale data. E del pari correttamente ha aggiunto gli interessi legali sulla sorte via via rivalutata sino a quest'ultimo momento, nonché sulla differenza tra quanto dovuto a tale data e quanto ricevuto in acconto per il periodo successivo e fino a quella della decisione (Cass. 6228/1994 cit.; nonché sez. un. 1715/1995). Conclusivamente la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di ES che provvedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, nonché al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale, accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di appello di ES. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2003