Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2024, n. 2992
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Sentenza 1 febbraio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 1° febbraio 2024, con il Consigliere Andrea Zuliani come relatore. Il ricorrente, un lavoratore, ha contestato la decisione della Corte d'Appello di Caltanissetta che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento per abusiva reiterazione di contratti a termine e per il pagamento di un'indennità per la disponibilità a lavorare. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la legittimità della nullità dei contratti per mancanza di forma scritta e l'applicabilità della tutela prevista dalla normativa europea sul lavoro a termine.

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che la nullità formale dei contratti non esclude la possibilità di riconoscere il danno risarcibile in caso di abusiva reiterazione. Ha sottolineato che le norme europee si applicano anche ai contratti con la pubblica amministrazione e che la mancanza di forma scritta non deve precludere la tutela del lavoratore. Il giudice ha quindi stabilito che la tutela risarcitoria non può essere condizionata a un vizio formale, ribadendo l'importanza di garantire l'effettività della protezione dei lavoratori precari. La sentenza è stata quindi cassata e rinviata alla Corte d'Appello per una nuova valutazione.

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Massime1

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, la tutela del lavoratore precario, come sancita dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016 e, in particolare, l'esonero dall'onere probatorio del danno e del relativo nesso causale, nella misura e nei limiti di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, non vengono meno nel caso in cui i contratti di lavoro a termine siano nulli per difetto di forma scritta, in quanto la mancanza di forma scritta realizza anche la violazione delle norme sulla specificazione della causale e a garanzia della certezza dell'assetto temporale del rapporto di lavoro a termine, funzionali, nel diritto interno, all'esigenza antiabusiva di cui all'art. 5 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/02/2024, n. 2992
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2992
    Data del deposito : 1 febbraio 2024

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