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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4141/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4141/2024 tra
[...]
Parte_1
[...] Pt_2
Pt_3 [...]
Parte_4
Pt_5 [...]
Parte_6
Parte_7 Pt_8
Parte_9 Pt_10
Pt_11 Pt_12
Parte_13
RICORRENTE/I
e
DELLA Controparte_1 Controparte_2
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 11:11 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'avv. VENTURA IA e l'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1
( ) ; Parte_14 C.F._2
Per Parte_15
l'avv. MANNUCCI LUIGI e l'avv. ABATI MANLIO ( )
[...] C.F._3 VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Andreoli conclude come in memoria anche in via istruttoria. Gli avvocati Conte e Ventura chiedono la distrazione delle spese di lite, dichiarandosi antistatari.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4141/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_1 C.F._4 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_1 C.F._5 IA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_16 C.F._6 VENTURA IA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA Parte_17 C.F._7 e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_4 C.F._8 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_18 C.F._9 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA Parte_6 C.F._10 e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_19 C.F._11 IA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_20 C.F._12 IA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_21 C.F._13 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_13 C.F._14 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
Parte ricorrente contro
Parte_15
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv.
[...] P.IVA_1
ABATI MANLIO ( ) VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA GIUNIO BAZZONI 3 00192 ROMApresso il difensore avv. MANNUCCI LUIGI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 19 dicembre 2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti di , assunti con Parte_15
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento ai sensi del
CCNL Metalmeccanici Industria come da buste paga in atti, hanno chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento della retribuzione base fissa dovuta per il periodo da giugno
2024 a novembre 2024 , ciascuno per gli importi meglio indicati in ricorso .
regolarmente costituitasi ha Parte_15 contestato la fondatezza della domanda, assumendo l'inesistenza dell'obbligazione retributiva poiché il rapporto sinallagmatico era stato interrotto dallo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro, situazione che aveva impedito il proficuo impiego dei lavoratori in attività produttive.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata discussa e decisa con sentenza e contestuale motivazione all'udienza del 14 maggio 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico in atti che i ricorrenti siano tutt'ora dipendenti di
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_15
indeterminato e pieno e abbiano usufruito del trattamento CIGS sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio dei lavoratori rispetto al diritto alla retribuzione azionato alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo
2 venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001;
Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020). Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021) quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione. Ne consegue che - essendo l' allegato evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale- , l' onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente. In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione. Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione dei lavoratori avrebbero potuto essere utilizzate al termine del periodo di cassa integrazione e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito. Parte resistente si è limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa ( primo fra tutti l'esistenza delle risorse economiche e materiali idonee a rendere fattibile il piano industriale) .
Non solo.
Come sottolineato dai ricorrenti nelle loro difese, non è contestato e, comunque, è documentale
(v doc i 4 e 7 – domande CIGS;
doc 12 e 13 cedolini paga,) che, nel corso degli anni 2022 e
2023 (ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di
3 guardiania, prestazioni che la società datrice di lavoro ha retribuito, contraddicendo così - nei fatti- l'allegata perdita di controllo delle attività svolte all'interno del sito produttivo.
Tanto basta, dunque, per ritenere la sussistenza del diritto alla retribuzione azionato in tesi, non contestato nella sua quantificazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria, aumento per il numero di parti ex art 4 comma 2), con distrazione a favore degli avvti Conte e Ventura, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in Parte_15
favore di:
la somma di € 12.983,52; Parte_19
la somma di € 16.818,54; Parte_18
la somma di € 12.983,52; Parte_21
la somma di € 11.936,28; Parte_13
la somma di € 14.895,66; Parte_1
la somma di € € 12.983,52; Parte_16
la somma di € 14.895,66; Parte_22 la somma di € 12.983,52; Parte_17
la somma di € 13.133,82; Parte_6 la somma di € 13.978,56; Parte_20
la somma di € 12.983,52; Parte_1
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali, con distrazione a favore degli avv.ti Andrea Conte e silvia Ventura, antistatari
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 maggio 2025 Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
4
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4141/2024 tra
[...]
Parte_1
[...] Pt_2
Pt_3 [...]
Parte_4
Pt_5 [...]
Parte_6
Parte_7 Pt_8
Parte_9 Pt_10
Pt_11 Pt_12
Parte_13
RICORRENTE/I
e
DELLA Controparte_1 Controparte_2
[...]
RESISTENTE/I
Oggi 14 maggio 2025 ad ore 11:11 innanzi al dott. Anita Maria Brigida Davia, sono comparsi: Per tutti i ricorrenti l'avv. VENTURA IA e l'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1
( ) ; Parte_14 C.F._2
Per Parte_15
l'avv. MANNUCCI LUIGI e l'avv. ABATI MANLIO ( )
[...] C.F._3 VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI
Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. L'avv. Andreoli conclude come in memoria anche in via istruttoria. Gli avvocati Conte e Ventura chiedono la distrazione delle spese di lite, dichiarandosi antistatari.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anita Maria Brigida Davia ha pronunciato. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4141/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_1 C.F._4 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_1 C.F._5 IA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_16 C.F._6 VENTURA IA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA Parte_17 C.F._7 e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_4 C.F._8 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_18 C.F._9 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA Parte_6 C.F._10 e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_19 C.F._11 IA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA Parte_20 C.F._12 IA e dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
1 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_21 C.F._13 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VENTURA IA e Parte_13 C.F._14 dell'avv. CONTE ANDREA ( ) ; C.F._1 Parte_14
( ) ; , elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR 104 50129 FIRENZEpresso C.F._2 il difensore avv. VENTURA IA
Parte ricorrente contro
Parte_15
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANNUCCI LUIGI e dell'avv.
[...] P.IVA_1
ABATI MANLIO ( ) VIA GERMANICO 203 00195 ROMA;
, elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA GIUNIO BAZZONI 3 00192 ROMApresso il difensore avv. MANNUCCI LUIGI
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 414 cpc depositato il 19 dicembre 2024 i ricorrenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti di , assunti con Parte_15
contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con inquadramento ai sensi del
CCNL Metalmeccanici Industria come da buste paga in atti, hanno chiesto la condanna della datrice convenuta al pagamento della retribuzione base fissa dovuta per il periodo da giugno
2024 a novembre 2024 , ciascuno per gli importi meglio indicati in ricorso .
regolarmente costituitasi ha Parte_15 contestato la fondatezza della domanda, assumendo l'inesistenza dell'obbligazione retributiva poiché il rapporto sinallagmatico era stato interrotto dallo stato di occupazione del sito produttivo, con totale estromissione del datore di lavoro, situazione che aveva impedito il proficuo impiego dei lavoratori in attività produttive.
In assenza di attività istruttoria, ritenuta non necessaria, la causa è stata discussa e decisa con sentenza e contestuale motivazione all'udienza del 14 maggio 2025.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
E' pacifico in atti che i ricorrenti siano tutt'ora dipendenti di
[...]
con contratto di lavoro subordinato a tempo Parte_15
indeterminato e pieno e abbiano usufruito del trattamento CIGS sino a dicembre 2023.
Gli elementi indicati appaiono sufficienti a ritenere assolto l'onere probatorio dei lavoratori rispetto al diritto alla retribuzione azionato alla luce del consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la cessazione del trattamento di integrazione salariale, facendo
2 venire meno lo stato di quiescenza del rapporto di lavoro, comporta l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione (anche in assenza di attività lavorativa e senza necessità di formale offerta della prestazione), salvo che il rifiuto di ricevere la prestazione lavorativa sia giustificato da fatti estranei alla volontà o al comportamento dello stesso datore, con onere probatorio a carico di quest'ultimo ( cfr tra le altre Cass. Sez. L, Sentenza n. 673 del 18/01/2001;
Cass Sez. L - , Ordinanza n. 23925 del 29/10/2020). Nel caso di specie parte datoriale ha allegato l'esistenza di uno stato di occupazione del sito produttivo successivo alla cessazione della produzione (avvenuta pacificamente a luglio 2021) quale causa di forza maggiore rispetto alla concreta possibilità di utilizzo della prestazione. Ne consegue che - essendo l' allegato evento impeditivo intervenuto in un momento nel quale la prestazione non veniva resa per esclusiva volontà datoriale- , l' onere probatorio a carico del datore resistente non può essere limitato alla mera esistenza dello stato di occupazione ma deve necessariamente estendersi al nesso di causalità tra stato di occupazione del sito produttivo e mancato riavvio della produzione o comunque mancato utilizzo della prestazione lavorativa del ricorrente. In altre parole parte datoriale, per provare che l'inadempimento è stato dovuto a forza maggiore ( come sostenuto nella memoria di costituzione), avrebbe dovuto offrire elementi probatori idonei a far ritenere che la dedotta occupazione della fabbrica abbia avuto un'efficacia causale del tutto autonoma rispetto alla condotta (positiva o negativa) tenuta dallo stesso datore, che - si ribadisce aveva cessato , per propria autonoma scelta, di utilizzare la prestazione del lavoratore ben prima dell'allegato stato di occupazione. Tale prova non è stata in alcun modo fornita né offerta. Nella memoria di costituzione non vi è alcuna allegazione o descrizione delle specifiche attività nell'ambito delle quali la prestazione dei lavoratori avrebbero potuto essere utilizzate al termine del periodo di cassa integrazione e che solo lo stato di occupazione avrebbe impedito. Parte resistente si è limitata ad affermare che la mancata realizzazione del progetto di riconversione industriale sarebbe stato impedito dallo stato di occupazione senza prima allegare e poi provare i fatti a cui ancorare l'affermazione stessa ( primo fra tutti l'esistenza delle risorse economiche e materiali idonee a rendere fattibile il piano industriale) .
Non solo.
Come sottolineato dai ricorrenti nelle loro difese, non è contestato e, comunque, è documentale
(v doc i 4 e 7 – domande CIGS;
doc 12 e 13 cedolini paga,) che, nel corso degli anni 2022 e
2023 (ovvero nella vigenza della dedotta occupazione), sia stata svolta dai dipendenti, a rotazione, nelle more della CIGS (cessata il 31.12.2023), attività lavorativa di manutenzione e di
3 guardiania, prestazioni che la società datrice di lavoro ha retribuito, contraddicendo così - nei fatti- l'allegata perdita di controllo delle attività svolte all'interno del sito produttivo.
Tanto basta, dunque, per ritenere la sussistenza del diritto alla retribuzione azionato in tesi, non contestato nella sua quantificazione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 147/2022 (procedimento contenzioso lavoro, senza istruttoria, aumento per il numero di parti ex art 4 comma 2), con distrazione a favore degli avvti Conte e Ventura, antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: condanna al pagamento in Parte_15
favore di:
la somma di € 12.983,52; Parte_19
la somma di € 16.818,54; Parte_18
la somma di € 12.983,52; Parte_21
la somma di € 11.936,28; Parte_13
la somma di € 14.895,66; Parte_1
la somma di € € 12.983,52; Parte_16
la somma di € 14.895,66; Parte_22 la somma di € 12.983,52; Parte_17
la somma di € 13.133,82; Parte_6 la somma di € 13.978,56; Parte_20
la somma di € 12.983,52; Parte_1
il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 13.750 per competenze professionali, oltre i.v.a., c.p.a e contributo spese generali, con distrazione a favore degli avv.ti Andrea Conte e silvia Ventura, antistatari
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Firenze, 14 maggio 2025 Il Giudice
dott. Anita Maria Brigida Davia
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