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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 20/09/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
RG 442/2020
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio LA, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 442/2020 RGAC vertente tra:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Calogero
APPELLANTE
E
già ( , in personale TR TR P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gambi e dall'avv. Arturo Tripepi Margiotta
1 APPELLATA
, in persona del legale rappresentante OP P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo F. Galantini e dall'avv. Demetrio Fusaro
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 432/2020, pubblicata il
09.07.2020, nel giudizio iscritto al n. RG.403/2015, notificata il 03.08.2020
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del
03.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 CP_3
e affinché quest'ultima fosse dichiarata “tenuta a
[...] OP manlevare” lo stesso attore da ogni pretesa creditoria avanzata da parte della nei CP_3 propri confronti e condannata alla restituzione del TFR, incassato dalla IN LA s.p.a.
, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
a) in data 24.04.2009 aveva stipulato un contratto di finanziamento con la - per un CP_3 importo pari a € 14.496,00, rimborsabili in 96 rate mensili da € 151,00 - il quale veniva garantito con la cessione del TFR, in caso di insolvenza;
b) il contratto di finanziamento, contestualmente, veniva assicurato da una polizza assicurativa, stipulata con la a garanzia dell'intero debito nel caso OP in cui l'attore fosse stato collocato in cassa integrazione o licenziato;
c) nel gennaio 2010, in seguito alla messa in liquidazione della società datrice di lavoro,
IN LA s.p.a., era stato posto in cassa integrazione e successivamente licenziato nell'ottobre del 2012; essendosi dunque verificato uno degli eventi coperti dalla polizza assicurativa, ha denunciato il sinistro alla OP
2 d) la società assicuratrice aveva comunicato di aver versato il dovuto alla banca, la quale a sua volta aveva comunicato all'attore di aver ricevuto il pagamento delle sole mensilità scadute dopo il licenziamento, ma non quelle antecedenti e relative alla fase della CIG;
e) la e la società assicuratrice, pertanto, avevano omesso di attivare la copertura CP_3 assicurativa, atteso che le clausole della polizza prevedevano la copertura anche per il periodo di CIG, arrecando un grave danno all'attore per il mancato godimento del TFR.
In via istruttoria, ha avanzato istanza di esibizione del finanziamento e delle condizioni generali di assicurazione ex art. 210 c.p.c.
succeduta a titolo universale - in forza di fusione per incorporazione TR del 14.05.2014 per rogito notaio dott. rep. 82798 n. 8209, racc. n.14007 - in Persona_1 tutti i rapporti della costituitasi in giudizio, evidenziato che l'attore non ha CP_3 proposto alcuna domanda nei propri confronti e precisato di non aver mai incassato il TFR del sig. , ha rappresentato di partecipare al giudizio al solo fine si verificarne l'esito, Pt_1 concludendo per la decisione della controversia “secondo giustizia” .
costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha OP chiesto il rigetto. Nel dettaglio ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa specificazione della causa petendi e del petitum, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attore, privo del titolo a fondamento del credito asseritamente vantato, stante la stipulazione della polizza assicurativa con Ha precisato di aver CP_3 provveduto a corrispondere alla l'importo di € 6.755,83, pari alle rate insolute CP_1 dalla data del licenziamento del sig. , evidenziando infine l'assenza di prova in Pt_1 ordine alla sussistenza a proprio carico di un obbligo nei confronti dell'attore avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo in favore di (Già ) in TR CP_4 ipotesi di mancato adempimento delle rate scadute durante la CIG, nonché contestato di aver mai ottenuto, da IN LA o da qualsiasi altro ente, il Tfr eventualmente spettante al in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro. Pt_1
Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 432/2020, pubblicata in data 09/07/2020 nell'ambito del procedimento R.G. n. 403/2015, ha rigettato la domanda attorea e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che “l'attore non ha offerto alcuna prova- non avendo neppure depositato il contratto di assicurazione – in ordine alla sussistenza in capo alla di un obbligo, avente ad oggetto OP
3 in corresponsione di un indennizzo pari al valore delle rate scadute nel periodo di CIG, non potendo, pertanto, dichiararsi quest'ultima creditoria di ”. TR
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello, deducendo che il Parte_1 giudice di prime cure avrebbe erroneamente fondato la sua decisione sulla mancata esibizione della polizza assicurativa, atteso che sia il contratto di finanziamento, sia le condizioni previste dalla polizza assicurativa sono state allegate dall'appellante. Ha ribadito, dunque,
l'inadempimento contrattuale della che, non rispettando le OP condizioni generali della polizza assicurativa, ha arrecato un grave danno all'odierno appellante.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che la OP
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuta a manlevare l'attore da ogni
[...] pretesa creditoria da parte della , condannandola a rifondere alla CP_3 CP_3 il credito vantato, ovvero quanto dovesse essere eventualmente tenuto a pagare l'odierno attore e, per l'effetto condannarla alla restituzione del TFR incassato dalla FINCEDI
CALABRIA SPA, ovvero a rilasciare quietanza liberatoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo. 2) Con condanna al pagamento delle spese di giudizio”, insistendo nell'accoglimento dell'istanza di esibizione.
costituitasi in giudizio, ha ribadito che l'appellante non ha proposto TR nessuna domanda nei suoi confronti, dichiarando, pertanto, di partecipare al presente giudizio solo per prendere atto del suo esito. Nondimeno, ha evidenziato che, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, la debba essere condannata al OP pagamento dell'insoluto, atteso che la risulta ancora creditrice nei confronti TR dell'appellante della somma di € 4.524,97, oltre gli interessi convenzionali dal 01.03.2011, avendo ricevuto dalla società la somma pari ad euro 6.755,83. Inoltre, OP ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di esibizione della documentazione in quanto, oltre che generica, non è oggetto di specifico capo di impugnazione.
costituitasi in giudizio - eccepita l'inammissibilità dell'appello ai OP sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione - ha contestato la difesa avversaria evidenziando che l'appellante non ha fornito la prova della polizza assicurativa, posta a fondamento della sua pretesa. Ha precisato di aver già corrisposto alla la somma di € 6.755,85, pari al totale TR
4 delle rate rimaste insolute dalla data di licenziamento del sig. , evidenziando che Pt_1 dalla documentazione in atti non emerge alcun riconoscimento da parte di
[...] dell'obbligo di indennizzo delle rate di finanziamento rimaste insolute OP durante il periodo della CIG, atteso che l'evento assunto nell'oggetto della polizza de qua è soltanto il licenziamento. Ha aggiunto, inoltre, di non aver mai incassato il Tfr eventualmente spettante al sig. . Pertanto, ha ribadito che nessun inadempimento contrattuale può Pt_1 essere imputabile alla compagnia assicurativa.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 09.11.2023, ha eccepito l'inammissibilità della domanda spiegata dalla società nei confronti della TR in quanto nuova e comunque infondata per i motivi sopra esposti. OP
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza collegiale del 02.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è manifestamente infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
A dispetto di quanto dedotto con il gravame, l'appellante non ha assolto all'onere di produrre la documentazione a fondamento della pretesa vantata.
Difatti, , il quale ha invocato l'applicazione della clausola del contratto di Parte_1 assicurazione concernente il pagamento delle rate del finanziamento durante il periodo del suo collocamento in CIG da parte del datore di lavoro, ha depositato il contratto di finanziamento
(allegato n. 2 all'atto di citazione) e la corrispondenza intercorsa con quest'ultimo e con la società mutuante nonché con (allegati nn. 3, 4, 5, 7, 8), ma non OP anche il contratto di assicurazione, avente carattere dirimente ai fini della decisione.
D'altra parte, non troverebbe giustificazione alcuna l'istanza avanzata dal medesimo attore in primo grado ai sensi dell'art. 210 c.p.c. diretta ad ottenere la produzione in giudizio, a carico delle società convenute, della copia integrale del finanziamento e delle condizioni generali di assicurazione, istanza peraltro reiterata in appello limitatamente al finanziamento, a seguito del rigetto della domanda con la sentenza qui gravata.
L'art. 5 del contratto di finanziamento avente ad oggetto “polizze assicurative o equivalenti malleverie” prevede: “A maggior garanzia del debito contratto il mutuatario dovrà sottoscrivere e mantenere in essere per tutta la durata del contratto, a beneficio della mutuante e con una società di gradimento di quest'ultima, polizze assicurative a copertura dei rischi di morte o di impiego (licenziamento, rinuncia volontaria all'impiego, diminuzione
5 dello stipendio per qualsiasi motivo, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, collocamento in pensione o in aspettativa ecc.) – quest'ultima tranne nel caso di soggetto già in quiescenza - , o equivalente malleveria, a premio unico, per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari al periodo di ammortamento del prestito”. La clausola, benché indichi la cassa integrazione quale rischio di impiego, non depone a favore della domanda attorea in quanto avente efficacia obbligatoria esclusivamente tra le parti contraenti Parte_1
e
[...] TR
Peraltro, l'appellante non ha fornito alcuna prova dell'incasso del Tfr da parte di
[...]
OP
Dalla comunicazione del 10.02.2012 inviata dal liquidatore della società IN LA spa in liquidazione – datrice di lavoro dell'appellante – alla società mutuante e a Parte_1
, risulta che per la suddetta società fosse stata avviata la procedura di concordato
[...] preventivo e che il Tfr , se dovuto a titolo di garanzia, sarebbe stato liquidato da piano di riparto nei tempi consentiti dall'attività di liquidazione. Tuttavia, l'appellante nulla ha dedotto e provato in ordine all'approvazione del piano di riparto e alla liquidazione del Tfr. Anche tale motivo di appello è pertanto destituito di fondamento.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore sulla base del D.M. n. OP
55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5201,01 ad euro 26.000,00), parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
In assenza di alcuna domanda avanzata dall'appellante nei confronti della società CP_1
la cui citazione in appello deve ritenersi avere funzione di mera litis denuntiatio, e
[...] ritenuto che non ricorra soccombenza dell'appellante nei confronti della società mutuante rispetto alla presente decisione, vanno compensate le spese di lite tra l'appellante e la suddetta società.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
6 la Corte d'Appello di Reggio LA, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 OP persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento che liquida in € 2906,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 TR
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 19 settembre 2025
La consigliera rel. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio LA, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
Dr. NATALINO SAPONE Presidente
Dr.ssa FEDERICA RENDE Consigliera
Dr. ssa ROSA MARIA BOVA Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 442/2020 RGAC vertente tra:
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Maria Parte_1 C.F._1
Calogero
APPELLANTE
E
già ( , in personale TR TR P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Gambi e dall'avv. Arturo Tripepi Margiotta
1 APPELLATA
, in persona del legale rappresentante OP P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo F. Galantini e dall'avv. Demetrio Fusaro
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. 432/2020, pubblicata il
09.07.2020, nel giudizio iscritto al n. RG.403/2015, notificata il 03.08.2020
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite per l'udienza del
03.04.2025
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha citato in giudizio Parte_1 CP_3
e affinché quest'ultima fosse dichiarata “tenuta a
[...] OP manlevare” lo stesso attore da ogni pretesa creditoria avanzata da parte della nei CP_3 propri confronti e condannata alla restituzione del TFR, incassato dalla IN LA s.p.a.
, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che:
a) in data 24.04.2009 aveva stipulato un contratto di finanziamento con la - per un CP_3 importo pari a € 14.496,00, rimborsabili in 96 rate mensili da € 151,00 - il quale veniva garantito con la cessione del TFR, in caso di insolvenza;
b) il contratto di finanziamento, contestualmente, veniva assicurato da una polizza assicurativa, stipulata con la a garanzia dell'intero debito nel caso OP in cui l'attore fosse stato collocato in cassa integrazione o licenziato;
c) nel gennaio 2010, in seguito alla messa in liquidazione della società datrice di lavoro,
IN LA s.p.a., era stato posto in cassa integrazione e successivamente licenziato nell'ottobre del 2012; essendosi dunque verificato uno degli eventi coperti dalla polizza assicurativa, ha denunciato il sinistro alla OP
2 d) la società assicuratrice aveva comunicato di aver versato il dovuto alla banca, la quale a sua volta aveva comunicato all'attore di aver ricevuto il pagamento delle sole mensilità scadute dopo il licenziamento, ma non quelle antecedenti e relative alla fase della CIG;
e) la e la società assicuratrice, pertanto, avevano omesso di attivare la copertura CP_3 assicurativa, atteso che le clausole della polizza prevedevano la copertura anche per il periodo di CIG, arrecando un grave danno all'attore per il mancato godimento del TFR.
In via istruttoria, ha avanzato istanza di esibizione del finanziamento e delle condizioni generali di assicurazione ex art. 210 c.p.c.
succeduta a titolo universale - in forza di fusione per incorporazione TR del 14.05.2014 per rogito notaio dott. rep. 82798 n. 8209, racc. n.14007 - in Persona_1 tutti i rapporti della costituitasi in giudizio, evidenziato che l'attore non ha CP_3 proposto alcuna domanda nei propri confronti e precisato di non aver mai incassato il TFR del sig. , ha rappresentato di partecipare al giudizio al solo fine si verificarne l'esito, Pt_1 concludendo per la decisione della controversia “secondo giustizia” .
costituitasi in giudizio, contestata la domanda attorea, ne ha OP chiesto il rigetto. Nel dettaglio ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione per omessa specificazione della causa petendi e del petitum, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attore, privo del titolo a fondamento del credito asseritamente vantato, stante la stipulazione della polizza assicurativa con Ha precisato di aver CP_3 provveduto a corrispondere alla l'importo di € 6.755,83, pari alle rate insolute CP_1 dalla data del licenziamento del sig. , evidenziando infine l'assenza di prova in Pt_1 ordine alla sussistenza a proprio carico di un obbligo nei confronti dell'attore avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo in favore di (Già ) in TR CP_4 ipotesi di mancato adempimento delle rate scadute durante la CIG, nonché contestato di aver mai ottenuto, da IN LA o da qualsiasi altro ente, il Tfr eventualmente spettante al in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro. Pt_1
Il Tribunale di Palmi, con sentenza n. 432/2020, pubblicata in data 09/07/2020 nell'ambito del procedimento R.G. n. 403/2015, ha rigettato la domanda attorea e condannato parte attrice al pagamento delle spese processuali, in ragione del fatto che “l'attore non ha offerto alcuna prova- non avendo neppure depositato il contratto di assicurazione – in ordine alla sussistenza in capo alla di un obbligo, avente ad oggetto OP
3 in corresponsione di un indennizzo pari al valore delle rate scadute nel periodo di CIG, non potendo, pertanto, dichiararsi quest'ultima creditoria di ”. TR
Avverso l'intervenuta sentenza, ha proposto appello, deducendo che il Parte_1 giudice di prime cure avrebbe erroneamente fondato la sua decisione sulla mancata esibizione della polizza assicurativa, atteso che sia il contratto di finanziamento, sia le condizioni previste dalla polizza assicurativa sono state allegate dall'appellante. Ha ribadito, dunque,
l'inadempimento contrattuale della che, non rispettando le OP condizioni generali della polizza assicurativa, ha arrecato un grave danno all'odierno appellante.
Pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare che la OP
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, è tenuta a manlevare l'attore da ogni
[...] pretesa creditoria da parte della , condannandola a rifondere alla CP_3 CP_3 il credito vantato, ovvero quanto dovesse essere eventualmente tenuto a pagare l'odierno attore e, per l'effetto condannarla alla restituzione del TFR incassato dalla FINCEDI
CALABRIA SPA, ovvero a rilasciare quietanza liberatoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo. 2) Con condanna al pagamento delle spese di giudizio”, insistendo nell'accoglimento dell'istanza di esibizione.
costituitasi in giudizio, ha ribadito che l'appellante non ha proposto TR nessuna domanda nei suoi confronti, dichiarando, pertanto, di partecipare al presente giudizio solo per prendere atto del suo esito. Nondimeno, ha evidenziato che, nell'ipotesi di accoglimento dell'appello, la debba essere condannata al OP pagamento dell'insoluto, atteso che la risulta ancora creditrice nei confronti TR dell'appellante della somma di € 4.524,97, oltre gli interessi convenzionali dal 01.03.2011, avendo ricevuto dalla società la somma pari ad euro 6.755,83. Inoltre, OP ha eccepito l'inammissibilità della richiesta di esibizione della documentazione in quanto, oltre che generica, non è oggetto di specifico capo di impugnazione.
costituitasi in giudizio - eccepita l'inammissibilità dell'appello ai OP sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c., per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione - ha contestato la difesa avversaria evidenziando che l'appellante non ha fornito la prova della polizza assicurativa, posta a fondamento della sua pretesa. Ha precisato di aver già corrisposto alla la somma di € 6.755,85, pari al totale TR
4 delle rate rimaste insolute dalla data di licenziamento del sig. , evidenziando che Pt_1 dalla documentazione in atti non emerge alcun riconoscimento da parte di
[...] dell'obbligo di indennizzo delle rate di finanziamento rimaste insolute OP durante il periodo della CIG, atteso che l'evento assunto nell'oggetto della polizza de qua è soltanto il licenziamento. Ha aggiunto, inoltre, di non aver mai incassato il Tfr eventualmente spettante al sig. . Pertanto, ha ribadito che nessun inadempimento contrattuale può Pt_1 essere imputabile alla compagnia assicurativa.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 09.11.2023, ha eccepito l'inammissibilità della domanda spiegata dalla società nei confronti della TR in quanto nuova e comunque infondata per i motivi sopra esposti. OP
Sulle conclusioni delle parti, con ordinanza collegiale del 02.05.2025, la causa è stata assunta in decisione con assegnazione termini ex art. 190 c.p.c.
2. L'appello è manifestamente infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
A dispetto di quanto dedotto con il gravame, l'appellante non ha assolto all'onere di produrre la documentazione a fondamento della pretesa vantata.
Difatti, , il quale ha invocato l'applicazione della clausola del contratto di Parte_1 assicurazione concernente il pagamento delle rate del finanziamento durante il periodo del suo collocamento in CIG da parte del datore di lavoro, ha depositato il contratto di finanziamento
(allegato n. 2 all'atto di citazione) e la corrispondenza intercorsa con quest'ultimo e con la società mutuante nonché con (allegati nn. 3, 4, 5, 7, 8), ma non OP anche il contratto di assicurazione, avente carattere dirimente ai fini della decisione.
D'altra parte, non troverebbe giustificazione alcuna l'istanza avanzata dal medesimo attore in primo grado ai sensi dell'art. 210 c.p.c. diretta ad ottenere la produzione in giudizio, a carico delle società convenute, della copia integrale del finanziamento e delle condizioni generali di assicurazione, istanza peraltro reiterata in appello limitatamente al finanziamento, a seguito del rigetto della domanda con la sentenza qui gravata.
L'art. 5 del contratto di finanziamento avente ad oggetto “polizze assicurative o equivalenti malleverie” prevede: “A maggior garanzia del debito contratto il mutuatario dovrà sottoscrivere e mantenere in essere per tutta la durata del contratto, a beneficio della mutuante e con una società di gradimento di quest'ultima, polizze assicurative a copertura dei rischi di morte o di impiego (licenziamento, rinuncia volontaria all'impiego, diminuzione
5 dello stipendio per qualsiasi motivo, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, collocamento in pensione o in aspettativa ecc.) – quest'ultima tranne nel caso di soggetto già in quiescenza - , o equivalente malleveria, a premio unico, per l'ammontare complessivo delle quote cedute e con durata pari al periodo di ammortamento del prestito”. La clausola, benché indichi la cassa integrazione quale rischio di impiego, non depone a favore della domanda attorea in quanto avente efficacia obbligatoria esclusivamente tra le parti contraenti Parte_1
e
[...] TR
Peraltro, l'appellante non ha fornito alcuna prova dell'incasso del Tfr da parte di
[...]
OP
Dalla comunicazione del 10.02.2012 inviata dal liquidatore della società IN LA spa in liquidazione – datrice di lavoro dell'appellante – alla società mutuante e a Parte_1
, risulta che per la suddetta società fosse stata avviata la procedura di concordato
[...] preventivo e che il Tfr , se dovuto a titolo di garanzia, sarebbe stato liquidato da piano di riparto nei tempi consentiti dall'attività di liquidazione. Tuttavia, l'appellante nulla ha dedotto e provato in ordine all'approvazione del piano di riparto e alla liquidazione del Tfr. Anche tale motivo di appello è pertanto destituito di fondamento.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione, e si liquidano in favore di
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore sulla base del D.M. n. OP
55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da euro 5201,01 ad euro 26.000,00), parametri minimi in ragione della bassa complessità della controversia.
In assenza di alcuna domanda avanzata dall'appellante nei confronti della società CP_1
la cui citazione in appello deve ritenersi avere funzione di mera litis denuntiatio, e
[...] ritenuto che non ricorra soccombenza dell'appellante nei confronti della società mutuante rispetto alla presente decisione, vanno compensate le spese di lite tra l'appellante e la suddetta società.
Visto l'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 occorre dare atto dell'applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo novellato
P.Q.M.
6 la Corte d'Appello di Reggio LA, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento, in favore di in Parte_1 OP persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente procedimento che liquida in € 2906,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite tra e Parte_1 TR
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio sulla piattaforma Microsoft Teams del giorno 19 settembre 2025
La consigliera rel. Il presidente dott. ssa Rosa Maria Bova dott. Natalino Sapone
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