Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/06/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 05 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.8388/2024RG
DA
, nata a [...] il [...] ( ), ed ivi residente Parte_1 CodiceFiscale_1
in via Santa Maria di Nuovaluce, 46, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su
[...]
nata a [...] il [...] ( ), rappresentata e difesa, giusta Per_1 CodiceFiscale_2
procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Mario Molica
Bisci;
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dagli avvocati Pier Luigi Tomaselli e Valentina Schilirò.
-RESISTENTE-
Oggetto: ripetizione di indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente, con ricorso depositato il 07.09.2024, esponeva che a seguito di giudizio per ATP ex art. 445 bis c.p.c. definito presso il Tribunale di Catania, Sez. Lavoro, fruiva dell'indennità di frequenza ex L n. 289/90 (prestazione n. 07271652) con decorrenza da giugno del 2021. CP_1
Precisava che con provvedimenti del settembre 2022 ed aprile del 2023, l' , comunicava anche CP_1
la sussistenza di crediti a favore della minore derivanti da riliquidazioni e ricalcoli dell'ammontare mensile del beneficio. Rappresentava che con successivi provvedimenti l' comunicava la CP_1
riliquidazione della prestazione, per il periodo da giugno 2021 a marzo 2023, chiedendo la restituzione delle somme pagate per il detto periodo, a seguito di revoca “ab origine” della
21.12.2023 e nella richiesta di recupero del 7.02.2024, era pari a € 6.696,24 e che lo stesso veniva ridotto ad €. 5.716,50 a seguito di una trattenuta di € 979,74 operata dall' sui ratei della CP_1
prestazione di indennità di frequenza (n. 044 – 210007291200) che avrebbero dovuto essere erogati per i mesi da ottobre a dicembre 2023. Rappresentava che avverso i provvedimenti di reiezione dell'istanza di ricostituzione, di riliquidazione e di richiesta di restituzione di somme aveva proposto ricorsi amministrativi tutti rigettati dall' , il quale richiamando un parere del CdS, Sez. I, n. CP_1
2587 del 21.10.1992 riteneva che la legge (art. 1, comma 2, della L 289/90) non consentiva di fruire dell'indennità di frequenza nel caso in cui il minore sia sottoposto a trattamenti terapeutici e riabilitativi a domicilio. Rilevava che la figlia nata a [...] 2021, sin dal maggio dello Per_1
stesso anno veniva presa in carico dal Presidio di riabilitazione “Fratelli A. e V. Pecorino Paterno” gestito dall'O.D.A. di Catania e convenzionato con l' (con cui veniva condiviso il CP_2
Piano Riabilitativo Individuale) fruendo effettivamente delle prestazioni riabilitative fornite direttamente dalla citata struttura con trattamento domiciliare. Riteneva che il trattamento domiciliare
Cont fornito dalla predetta struttura convenzionata con l' integrava senza dubbio la condizione legislativamente prevista per l'erogazione del beneficio e che il parere del CdS richiamato dall' , CP_1
si limitava a chiarire che, ai fini della fruizione del beneficio, i trattamenti riabilitativi non possono essere eseguiti a domicilio da personale non di strutture pubbliche o convenzionate anche se tali ultime strutture intervenissero successivamente in un'attività di mero “controllo”. Richiamava le conclusioni del parere del CdS per le quali “…qualora determinate pratiche terapeutiche fossero eseguibili a domicilio da parte di personale specializzato di strutture pubbliche o convenzionate stesse a favore di soggetti da esse assistiti, ciò renderebbe possibile il rispetto della legge salvaguardando nel contempo esigenze gestionali e funzionali delle strutture pubbliche medesime.” Riteneva errata e fuorviante, l'interpretazione del parere del CdS proposta dall' in quanto il Cds riteneva CP_1
rispettoso della legge il trattamento domiciliare svolto da personale di strutture convenzionate.
Evidenziava, inoltre, che non trovava riscontro nel dettato legislativo la condizione che per fruire dell'indennità, il trattamento terapeutico o riabilitativo presso un centro pubblico o convenzionato dovesse svolgersi solo e soltanto presso gli ambulatori del medesimo e non al domicilio dell'assistito.
Richiamava l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito in casi analoghi che aveva ritenuto ammissibili i trattamenti riabilitativi a domicilio anche in virtù dello spirito solidaristico delle norme medesime. Escludeva, infine, l'applicabilità, alla fattispecie, dell'art. 2033 c.c ed eccepiva,
l'insussistenza di un diritto alla restituzione dell'asserito indebito stante la totale buona fede del beneficiario cui non potevano addebitarsi comportamenti dolosi o colposi tali da indurre l' in CP_1
errore. Evidenziava che all' a seguito della definizione del citato giudizio per ATP, erano stati CP_1 prodotti gli attestati di frequenza dai quali risultava la natura domiciliare dei trattamenti riabilitativi
Riteneva, quindi, che l'erogazione del beneficio, aveva ingenerato nei beneficiari della provvidenza un più che legittimo affidamento. Concludeva chiedendo: Dichiarare insussistente il diritto dell' CP_1 alla ripetizione delle somma sopra indicata di € 6.696,24 pari all'ammontare dei ratei dell'indennità di frequenza erogati a favore di per il periodo giugno 2021 – marzo 2023 e, pertanto, Persona_1 dichiarare illegittima la pretesa di restituzione delle predette somme;
Condannare l' , in persona CP_1 del legale, rappr.te p.t., a restituire la somma di € 979,74 già trattenuta sui ratei dell'indennità di frequenza relativa ai mesi da ottobre a dicembre 2023 – con interessi e rivalutazione - e ogni altra somma nelle more trattenuta dall'Istituto al medesimo titolo. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e di non avere riscosso onorari.
CP_ Si costituiva, con memorie depositate il 5.12.2025, l' il quale premetteva che a seguito del decreto di omologa veniva erogata la prestazione indennità di frequenza, successivamente, revoca ab origine, essedo emerso da verifiche, che la minore aveva ricevuto cure domiciliari. Precisava, infatti, che l'indennità di frequenza mensile non poteva essere corrisposta a favore dei minori inabili, che, come nel caso di specie, abbiano eseguito trattamenti terapeutici e riabilitativi a domicilio, e richiamava la sentenza del Consiglio di Stato del 21.10.1992, n. 2587. Confermava il recupero di parte dell'indebito ed eccepiva che parte ricorrente non aveva provato la sussistenza dei presupposti legittimanti la propria pretesa, ossia la frequenza. Rappresentava che le prestazioni assistenziali non possono essere riconosciute in favore di chi non sia in possesso dei requisiti di legge e l'applicabilità nella specie della disciplina dall'art. 2033 c.c.. Concludeva chiedendo: dichiarare la legittimità e la ripetibilità dell'indebito contestato e la trattenuta operata per euro 974, 00, per compensazione indebita con i ratei spettanti e rigettare integralmente il ricorso e tutte le domande svolte dalla ricorrente, con condanna di controparte alle spese di giudizio.
Con provvedimento del 19.05.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. Solo parte ricorrente ha depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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CP_
2. Oggetto di giudizio è la legittimità del provvedimento di ripetizione di indebito con cui l' ha chiesto la restituzione delle somme erogate nel periodo da giugno 2021 a marzo 2023 sulla pensione cat. INVCIV n. 07271652 per un importo complessivo di €. 6.696,24, chiedendone la restituzione. Ciò posto l'indennità di frequenza introdotta dalla legge 289/90 è una prestazione economica, erogata a domanda, finalizzata all'inserimento scolastico e sociale dei minori con disabilità fino al compimento della maggiore età.
L'Art. 1 della legge 289/90 individua i beneficiari della prestazione e stabilisce:
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2. La concessione dell'indennità di cui al comma 1 è subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3.L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4.Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5.L'indennità mensile di frequenza è erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
Presupposto necessario per la concessione dell'indennità predetta è la frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale, pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
Ciò premesso, nella specie, è pacifico che la minore abbia effettuato nel periodo in oggetto esclusivamente terapie domiciliari. Si osserva che, così come rilevato in altre pronunce di merito che si ritiene di condividere, non essendovi una ratio esplicita della norma, la stessa si presta ad una interpretazione da parte del giudice e che vada interpretata in senso estensivo e a tutela del beneficiario minore. “Sembra, quindi, possibile ritenere che il concetto di frequenza ricomprenda anche il diverso caso in cui il personale, appartenente al centro di riabilitazione autorizzato, si rechi presso il domicilio del minore per le necessarie terapie. Va infatti considerato che, anche in tale ipotesi, la famiglia del minore può essere costretta a sostenere delle spese, sia pure per curare il minore a domicilio, che, quindi, vanno ristorate. …………….(
Appare, poi, d'altro canto, assai restrittiva l'interpretazione offerta dall'ente e contraria alla ispirazione solidaristica della norma ritenere che la ratio della legge consista solo nel compensare il disagio familiare negli spostamenti” (Tribunale Di Napoli Nord sentenze n.2074/2024; n.5173/2022
e n.5658/2024 )
Nella specie occorre, altresì tenere presente la condizione di soggetto fragile del minore e che la stessa a soli 4 mesi veniva sottoposta a terapie in un periodo in cui a causa della pandemia covid 19 si sconsigliava di eseguire le terapie fuori dal domicilio.
Essendo pacifica –in quanto non contestata –la sussistenza degli altri requisiti di legge, si devono ritenere sussiste i presupposti per godere del beneficio ed illegittima la richiesta di restituzione formulata dall' . CP_1
Per completezza si osserva, che l'indebito sarebbe stato comunque irripetibili. Ed invero nella specie si controverte di indebito assistenziale. In dette fattispecie, non essendo applicabili i limiti di ripetibilità propri dell'indebito previdenziale, trovano applicazione i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale, per come ricostruiti dalla giurisprudenza della Suprema Corte.
Va ricordato che gli stessi giudici di legittimità hanno evidenziato e ribadito (cfr. Cass. 28771/2018) che "il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c., in ragione dell'"affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede" in cui le prestazioni pensionistiche, pur indebite, sono normalmente destinate "al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia" (Corte Costituzionale 13 gennaio 2006, n. 1), con disciplina derogatoria che individua "alla luce dell'art. 38 Cost. - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile" al percettore (Corte Costituzionale 14 dicembre 1993, n. 431)" (nel medesimo senso Cass. n. 1446/2008).
Con riguardo all'indebito assistenziale, non trova applicazione il principio di generale ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c., ma i principi di settore suoi propri, ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità, che ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, un'articolata disciplina, che distingue vari casi a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come, ad esempio, l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento o come nel caso di prestazioni tra loro incompatibili). Trattasi di un sottosistema che, pur con riguardo a molteplici e diverse fattispecie in concreto, ha come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente dell'erogazione non dovuta e l'idoneità della situazione di fatto a generare affidamento.
Gli stessi Giudici della Consulta, in tema di indebito assistenziale (cfr. ordinanze n. 264/2004 e n.
448/2000) hanno sottolineato che pur inesistente un principio che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, operi anche in questa materia un principio di settore, che sottrae tendenzialmente la regolamentazione della ripetizione dell'indebito al regime generale del codice civile. Il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dall'indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione -e nei limiti- della loro destinazione alimentare (Corte Cost. n. 39/1993, n. 431/1993). In conformità ai suddetti canoni, i
Giudici di legittimità hanno dunque ritenuto che in ipotesi di indebito assistenziale, ed in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che, a priori, escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione della prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (Cass. n.
28771 del 2018 e Cass. n. 10642 del 2019).
Tra le altre, Cass. n. 13917 del 20 maggio 2021 " (cfr. anche sentenze nn. 13915, 13916, del medesimo
20 maggio 2021).
Nella specie non è dubitabile che la condotta della ricorrente sia connotata da buona fede.
Dalla documentazione in atti prodotta è emerso, che la ricorrente ha prodotto le certificazioni attestanti lo svolgimento della terapia domiciliare.
Risulta, altresì, che, come da riliquidazione del 29.09.2022 e del 26.04.2023, l'Istituto ha riconosciuto un credito alla ricorrente (all 2 e 9 fasc, parte ricorrente).
Va precisato, stante che non risulta depositato in atti né il provvedimento di revoca né la notifica dello stesso, che la ricorrente ha appreso della revoca a seguito della notifica del provvedimento del
20.10.2023 in occasione del rigetto della domanda di ricalcolo presentata il 21.09.2023 (all.6)
L'Istituto ha continuato ad erogare la prestazione fino a marzo 2023, pur essendo in possesso delle certificazioni attestanti lo svolgimento della terapia domiciliare
Deve pertanto concludersi che la condotta dell‟accipiens sia stata in questo caso connotata da buona fede e va senz'altro esclusa la ipotesi di dolo. Trova pertanto applicazione la regola, desumibile dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra indicate, secondo cui, non ricorrendo nella specie alcuna delle ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, i ratei della prestazione assistenziale indebitamente erogati non sono ripetibili per il periodo anteriore all'accertamento dell'indebito.
Nella specie il ricorrente ha avuto conoscenza della revoca solo con il provvedimento del 20.10.2023.
Da tanto discende l'illegittimità del provvedimento di recupero dell'indebito,
3. Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e liquidate come in dispositivo sono poste a
CP_ carico dell' e distratte in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.8388/2024R.G. così statuisce: dichiara irripetibile l'indebito di €. 6.696,24, pratica n. 18275113;
CP_ condanna l' a restituire la somma di €.979,74 recuperata, e ogni altra somma, nelle more, eventualmente, trattenuta;
CP_ condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente delle spese processuali, che si liquidano in complessivi €. 1.863,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Catania, 5 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi