Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
P.U. 147 del 2024 – sub 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente rel.
Dott. Bruno Malagoli Giudice
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 147-1/2024 del registro dei procedimenti unitari, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
Selma s.r.l., P. I. 03138550920, con sede in Sinnai, Via Piroddi n. 43, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Alberto Ippolito;
proposta da
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.9.2024 il Pubblico Ministero in sede, ritenuti sussistenti i presupposti di insolvenza della società resistente, ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale della stessa.
2. L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati ritualmente notificati e la resistente si è tempestivamente costituita, domandando il rigetto della domanda di apertura della liquidazione in quanto in corso trattative per la cessione dell'azienda a soggetto capiente.
3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale (impresa edile;
vedasi visura camerale in atti), come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Dall'esame dei bilanci sociali in atti, risulta che la resistente è in possesso dei requisiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale (vedasi bilancio d'esercizio 2021, in atti).
Può inoltre aggiungersi che dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate
Riscossione del 19.9.2024, risultano in capo alla resistente debiti nei confronti dell'Erario per oltre circa 1.000.000,00 euro.
Risulta quindi provata la sussistenza dei requisiti dimensionali necessari per l'assoggettamento della resistente alla procedura di liquidazione giudiziale.
4. Quanto allo stato d'insolvenza, lo stesso risulta provato dai seguenti indici: a) la consistente esposizione debitoria nei confronti dell'Erario, già trasmessa all'ente della riscossione, per oltre 1.000.000,00 euro;
b) il mancato deposito di bilanci degli esercizi 2022 e 2023 (vedasi visura camerale in atti).
5. Accertata la sussistenza dello stato di insolvenza, si osserva che risulta superato anche il limite di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, d.lgs. 14 del 2019, posto che la resistente risulta gravata da debiti scaduti per oltre 30.000,00 euro.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della Selma s.r.l., P. I.
03138550920, con sede in Sinnai, Via Piroddi n. 43;
2. nomina il dott. Bruno Malagoli giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Cristina Casula, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
-ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2 -ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
-ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo
21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
-ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
-ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 14.7.2025, ore 10:15, per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10,
3 co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Cagliari, 3 marzo 2025
Il Presidente est. dott. Gaetano Savona
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