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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE MINORENNI composta dai MAGISTRATI:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere relatore
Stefano Greco Consigliere
Laura Vanzani Componente privato
Davide Ardu Componente privato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: opposizione a dichiarazione di adottabilità nella causa iscritta al n. 276 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]Parte_1
(CA), C.F. elettivamente domiciliata nella via Grazia C.F._1
Deledda 39 in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Stefania Flore che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello;
APPELLANTE nei confronti di
AVV. , C.F. , nata a Controparte_1 C.F._2
Cagliari il 10.01.1966, con studio in Selargius (CA) nella via Manin n. 233, nella qualità di tutore della minore , nata a [...] Persona_1
Gavino Monreale il 10.06.2008 e ivi residente, C.F , C.F._3
in virtù di nomina del Tribunale per i Minorenni di Cagliari contenuta nel decreto dell'8.09.2023 cron. 1845/2023, che sta in giudizio personalmente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in via anticipata e provvisoria con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari 29.06.2024, prot. n. 3682/2024;
1 , nato a [...] il [...] (C.F. CP_2
), ivi residente, contumace;
C.F._4
APPELLATI
e con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE.
INTERVENUTO PER LEGGE.
All'udienza del 17 ottobre 2024 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (come da atto di appello):
“in riforma della sentenza del Tribunale per i minorenni di Cagliari n. 56 del
10/06/2024 svolto ogni opportuno accertamento, dichiarare non luogo a provvedere ex art. 16, l. adoz., sulla dichiarazione di adottabilità della minore n. a San Gavino Monreale il 10.06.2008, revocando Persona_1
conseguentemente lo stato di adottabilità. disporre che la minore possa incontrare la madre su richiesta, senza subordinare che sia concesso alla minore incontrare la madre anche insieme
Pe al fratellino .
Spese vinte o quantomeno compensate.”
Nell'interesse dell'appellata Avv. (come da comparsa Controparte_1
di costituzione):
“L'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, voglia:
Rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari n.
56/2024 del 10.06.2024 depositata in data 19.06.2024.”
Nell'interesse del Procuratore Generale (come da parere del 2.10.2024)
“Il ricorso merita di essere rigettato”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 5.9.2023 il Pubblico ha chiesto l'apertura, Parte_2
a tutela della minore nata a [...] il Persona_1
10.6.2008, del procedimento per la pronuncia dello stato di adottabilità in quanto perdurava lo stato di abbandono che aveva condotto ad aprire un procedimento nel 2014 ex art. 330 c.c. a sua tutela, nell'ambito del quale entrambi i genitori, e , erano stati sospesi dalla CP_2 Parte_1
2 responsabilità genitoriale e il 12 settembre 2017 era stato disposto l'inserimento della minore in comunità per l'incapacità dei genitori di collaborare con il servizio sociale con conseguente insufficienza degli interventi di aiuto offerti. Infatti:
- nonostante i sostegni attivati, non vi era stato un miglioramento significativo delle competenze genitoriali tale da consentire la crescita della minore nella propria famiglia;
- la madre aveva seguito in maniera incostante il percorso di supporto alla genitorialità, non aveva ancora compreso le motivazioni che avevano portato al suo allontanamento ed il rifiuto della minore di rientrare presso l'abitazione materna, la relazione con la figlia era connotata da incomprensioni e difficoltà di ascolto;
- il padre dal 2019 non aveva più contattato il servizio sociale dimostrando di fatto il proprio disinteresse, era sempre stato inconsapevole delle difficoltà che avevano portato all'allontanamento della minore, non aveva mai collaborato col servizio per il recupero delle proprie funzioni genitoriali disattendendo le indicazioni proposte.
Con decreto depositato il 22 settembre 2023 il Tribunale per i
Minorenni di Cagliari, ha disposto l'apertura della procedura volta alla dichiarazione di adottabilità di ha confermato la Persona_1
sospensione di entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, ha nominato tutore della minore l'avv. , ha confermato Controparte_1
l'affidamento della minore al Servizio Sociale di Villacidro, disponendo l'acquisizione di una relazione aggiornata sulla situazione familiare e personale dei componenti del nucleo familiare nonché sull'esistenza di familiari entro il quarto grado disponibili all'accoglienza della minore.
Con decreto del 18 marzo 2024, pubblicato il giorno successivo, il
Tribunale per i Minorenni di Cagliari, dato atto che per entrambi i genitori era stata già dichiarata la decadenza dalla responsabilità genitoriale e che pertanto, per mero errore materiale, nel decreto depositato il 22 settembre
2023 era stata confermata la sospensione dalla stessa, acquisite le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali, ha confermato la decadenza dalla responsabilità genitoriale di e , ha confermato CP_2 Parte_1
gli incarichi già disposti nel procedimento di apertura del procedimento di
3 adottabilità, ha disposto l'interruzione dei rapporti dei genitori con la minore eccetto che gli incontri che saranno da lei richiesti e valutati come conformi al suo interesse dal tutore d'intesa con la comunità ed il Servizio Sociale, ha disposto gli incontri della minore col fratello senza la presenza Per_3
della madre con richiesta al Servizio Sociale dei comuni interessati,
Villacidro e San Gavino Monreale, di agevolare gli stessi.
Con sentenza n. 56 del 10 giugno 2024 il Tribunale per i Minorenni di
Cagliari ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore Persona_1
nata a [...] il [...], con conferma della decadenza di e dalla responsabilità genitoriale e conferma CP_2 Parte_1 dell'interruzione di ogni rapporto con entrambi i genitori, ad eccezione degli incontri che saranno richiesti dalla minore;
ha confermato l'affidamento della minore al Servizio Sociale del Comune di Villacidro e il collocamento presso la comunità ospitante, con richiesta sia al Servizio Sociale che alla comunità di redigere un progetto in suo favore;
ha dichiarato interamente compensate le spese del giudizio.
Il giudice di prime cure ha evidenziato che dalle relazioni dei Servizi
Sociali dei suddetti comuni era emerso che la madre aveva continuato a mettere in atto atteggiamenti colpevolizzanti nei confronti della minore tali da destabilizzare di continuo il suo equilibrio psichico, che il padre era assente dalla vita della figlia da anni, che il rapporto affettivo tra ed il Persona_1
fratellino era molto importante per entrambi e che doveva essere Per_3
garantito senza il coinvolgimento della madre.
La minore, ascoltata in udienza, “si è mostrata molto soddisfatta del suo percorso comunitario, ben consapevole dei limiti sia della madre che di tutti i componenti della famiglia, temendo un contraccolpo per lei sul piano emotivo attraverso tentativi di colpevolizzazione attuati dai familiari stessi, e ha affermato di essere contraria all'affidamento presso un nucleo familiare.”
Il Tribunale, prendendo atto delle evidenti incapacità, carenze e criticità di entrambi i genitori, dei comportamenti gravemente pregiudizievoli per la minore ad essi riferibili, della loro incapacità di impegnarsi per ridurre gli aspetti critici della propria personalità e della propria vita di cui non avevano neppure consapevolezza, ha ritenuto che la pronuncia dello stato di adottabilità fosse l'unica misura per assicurare protezione alla minore,
4 confermando la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale e la interruzione dei rapporti con entrambi i genitori ad eccezione degli incontri eventualmente richiesti da affidata al Servizio Sociale di Persona_1
Villacidro con collocazione presso la comunità.
Con ricorso depositato il 18 luglio 2024 propone appello Pt_1
rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
[...]
Costituitosi in giudizio il tutore di all' udienza del 17 Persona_1
ottobre 2024 la causa è trattenuta a decisione.
Deve in primo luogo dichiararsi la contumacia di non CP_2
costituitosi in giudizio, seppure ritualmente citato.
Con il primo motivo di appello , affermato il suo Parte_1 interesse ad agire, censura la sussistenza dei presupposti per l'adozione legittimante ex art. 8 L. n.184/1983, non potendosi configurare una situazione di abbandono ma solamente una situazione di semiabbandono, giustificante un'adozione ex art. 44 lett. d), che, accertata nell'ambito di un procedimento di dichiarazione di adottabilità, ne comportava l'estinzione per non luogo a provvedere, così come statuito dall'ordinanza n. 26791/2023 della Corte di
Cassazione.
L'appellante ha infatti richiamato il decreto del 23 settembre 2022, reso nella procedura n. 152/2014, che aveva disposto i rientri dalla madre a fine settimana alternati che poi non erano stati attuati in quanto Persona_1
aveva dichiarato di aver cambiato idea e di non sentirsi ancora pronta. A fronte di tale posizione della figlia, ella aveva ritenuto, anche in considerazione della sua età, di doverla rispettare e di attendere che essa eventualmente cambiasse idea, senza che potesse sostenersi che ella l'avesse abbandonata. Al riguardo ha precisato che essa non si era presentata all'udienza del 17 novembre 2023, fissata per l'audizione dei genitori, per un giustificato e documentato motivo di salute e senza che fosse stata accolta la richiesta di fissare una nuova audizione.
All'udienza conclusiva del procedimento di volontaria giurisdizione essa si era rimessa pertanto la decisione del Tribunale, anche per quanto riguarda la decadenza dalla responsabilità genitoriale, considerato che essa non era esercitata ormai da circa nove anni.
Dalle risultanze istruttorie emergeva un forte rapporto affettivo ed un
5 legame della ragazza con essa appellante, situazione che escludeva la ricorrenza del presupposto dello stato di abbandono, dovendosi peraltro rilevare che aveva personalmente dichiarato di non volere una Persona_1
famiglia affidataria e di poter accettare eventualmente una famiglia di appoggio senza trasferirsi.
Con il secondo motivo di appello chiede che le visite Parte_1
siano autorizzate secondo la volontà di senza subordinare gli Persona_1
incontri alla valutazione del tutore in concerto con la comunità e con il
Servizio Sociale, e di prevedere che possa incontrare la madre Persona_1
anche in presenza del fratellino, non avendo neppure il Servizio richiesto che tali incontri avvenissero necessariamente esclusivamente con lui.
I due motivi, in quanto strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Premesso che “l'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (nel testo novellato dalla legge 28 marzo 2001, n. 149) attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine un carattere prioritario - considerandola l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico - e mira a garantire tale diritto attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare”,
e “che lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità ed ovviamente la situazione non sia dovuta a motivi di carattere transitorio” e che “È stato ulteriormente ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass.
n. 14436/2017)” (Cass., n. 9501/2023), ad avviso della Corte non può revocarsi in dubbio la ricorrenza nel caso di specie dei presupposti della
6 dichiarazione dello stato di adottabilità, dovendosi ritenere ricorrente lo stato di abbandono della minore.
Deve infatti considerarsi che:
- che a 16 anni, vive in comunità dal settembre 2017, quando Persona_1
aveva appena compiuto nove anni, e che nonostante gli interventi di sostegno ed i percorsi predisposti dal servizio sociale, ancora nella relazione del 17 gennaio 2024 si legge “La signora preferirebbe che rimanesse in Per_1
comunità dove ha la sua vita, i suoi effetti, i suoi amici, la sua quotidianità.
Nel caso in cui la minore volesse rientrare a casa, la signora si
“impegnerebbe” anche se attualmente non riuscirebbe economicamente perché non ha un'entrata stabile.”. All'udienza del 24 gennaio 2024 Per_1 ha dichiarato “Ormai vivo in comunità da tanti anni, per me quelle casa
[...] mia, la mia famiglia sono loro, vengono al primo posto per me.”;
- nelle relazioni dei Servizi si dà atto che le criticità della palesatesi Pt_1
in fase di allontanamento di non hanno mai trovato modalità Persona_1
risolutive, ella mostra ancora difficoltà a comprendere le motivazioni che hanno portato ad esso e risentimento verso i Servizi che hanno iniziato il procedimento, non ha acquisito la consapevolezza necessaria per aiutarla nel confronto concreto con la figlia.
È di tutta evidenza che non può che prendersi atto, così come si legge in sentenza, a fronte delle esposte emergenze, dell'impossibilità, oramai definitiva, di realizzare quel recupero delle capacità genitoriali della madre che avrebbero potuto condurre al ricongiungimento familiare ovvero dell'impossibilità da parte della di (ri)assumersi la responsabilità Pt_1
genitoriale nei confronti di e di assicurarle uno sviluppo fisico, Persona_1 psichico e affettivo equilibrato e sereno all'interno del suo nucleo familiare.
Per il vero, quanto esposto non è posto in discussione dall'appellante che, piuttosto, sostiene, con il primo motivo di appello, fondandosi sull'arresto della Suprema Corte n. 26791/2023, la sussistenza di uno stato di semi abbandono considerato il forte rapporto tra madre e figlia, emergente anche dalle dichiarazioni di costei, forte rapporto che comunque imponeva la riforma della sentenza laddove disponeva l'interruzione dei rapporti ad eccezione degli incontri che saranno richiesti dalla minore, richiesta fondante il secondo motivo di appello.
7 L'impugnazione impone preliminarmente di affrontare, alla luce dei principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la questione della compatibilità dell'istituto dell'adozione cosiddetta legittimante con il mantenimento del legame affettivo e relazionale con la propria famiglia d'origine.
Sebbene nel richiamato arresto della giurisprudenza di legittimità un passaggio motivazionale (“
5.1.10 Va infatti ancora una volta ricordato che
l'adozione c.d. mite, avente il proprio fondamento normativo nell'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983, consente la costituzione di un vincolo di filiazione giuridica, che si sovrappone a quello di sangue senza estinguere il rapporto tra il minore e la famiglia di origine, in tutte quelle ipotesi di abbandono semipermanente o ciclico in cui alla sussistenza di una pur grave fragilità genitoriale fa riscontro la permanenza di una relazione affettiva significativa tra minore e genitore, che sconsiglia la radicale recisione dei loro rapporti. L'adozione c.d. legittimante costituisce, invece,
l'"extrema ratio", cui può pervenirsi soltanto nel caso in cui la conservazione di tali rapporti si pone in contrasto con l'interesse del minore, che si trova in una condizione di endemico e radicale abbandono, determinato da un'incapacità del genitore di allevarlo e di curarlo, non recuperabile in tempi compatibili con l'esigenza del figlio di conseguire un'equilibrata crescita psicofisica (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20322 del 23/06/2022).”), sembrerebbe escludere detta compatibilità, la lettura integrale della motivazione conduce a ritenere che la questione de qua non è stata oggetto della decisione che, sulla base del presupposto, rinvenibile nella giurisprudenza di legittimità e della Corte europea richiamata, che “il giudizio di accertamento dello stato di adottabilità di un minore, ai sensi degli artt. 8 e ss. l. n. 184 del 1983, e il giudizio volto a disporre un'adozione
"mite", ex art. 44, lett. d) della medesima legge, costituiscono due procedimenti autonomi, di natura differente e non sovrapponibili fra loro, poiché il primo è funzionale alla successiva dichiarazione di adozione
"piena" (o legittimante), costitutiva di un rapporto sostitutivo di quello con i genitori biologici, che determina l'inserimento del minore in una nuova famiglia, mentre il secondo crea un vincolo di filiazione giuridica, che non estingue i rapporti del minore con la famiglia di origine, pur attribuendo
8 l'esercizio della responsabilità genitoriale all'adottante.”, si è piuttosto soffermata sulla questione se in un procedimento rivolto alla dichiarazione della adozione legittimante ovvero “piena”, possa accertarsi una situazione di fatto di semi-abbandono che legittimerebbe l'applicazione dell'istituto dell'adozione cd. mite e possa ammettersi la possibilità di una dichiarazione giudiziale che vada in quest'ultima direzione, e cioè all'adozione di un provvedimento ex art. 44, lett. d), L. n.184/83, per arrivare alla conclusione che “nel procedimento avviato per la dichiarazione di adottabilità, sulla base dell'allegato presupposto fattuale dello stato di abbandono, non possa in alcun modo accedersi, come invece avvenuto nel caso di specie, ad un diverso accertamento di semi-abbandono che sia volto invece alla statuizione di adottabilità nei casi speciali di cui all'art. 44, lett. d, l. n. 184 del 1983” e che “in assenza dell'accertamento dello stato di abbandono, la domanda di adottabilità non poteva essere accolta, senza neanche la possibilità, tuttavia, di una sua conversione in domanda di adozione “mite”, con relativa dichiarazione giudiziale - come concretamente avvenuto nel caso di specie - di stato di semi-abbandono e di adottabilità ex art. 44, lett. d, l. 184/1983.”
Il principio secondo cui la sussistenza dell'interesse del minore a conservare il legame affettivo con la famiglia di origine non necessariamente comporta l'esclusione dello stato di adottabilità, dovendo ugualmente adottarsi la statuizione ai sensi dell'art. 18 l. n. 184 del 1983 in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, fermo restando che, in applicazione dell'art. 19 l. cit., il giudice, chiamato ad adottare tutti i provvedimenti nell'interesse del minore, in questo caso, può, e anzi deve, prevedere tempi e modi che consentano a quest'ultimo di mantenere il rapporto affettivo con i familiari biologici, è stato espressamente e chiaramente affermato dalla Corte di
Cassazione nella sentenza n. 10278/2024, alla cui esauriente motivazione si rimanda, sulla scia dei principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale
n.183 del 2023.
Ai sensi dell'art. 27, commi 1 e 3, l. n. 184 del 1983, «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. …omissis… Con
l'adozione cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali.»
9 La Suprema Corte, con l'ordinanza n. 230 del 05/01/2023 ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del
1983, proprio con riferimento alla parte in cui è stabilito che il minore adottato non può mantenere legami con la famiglia di origine, in rapporto agli artt. 2,
3, 30 e 117 Cost. (quest'ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU, 24 della Carta di Nizza e 3, 20 comma 3 e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n.
176 del 1991).
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 183 del 28.9.2023, “ha dichiarato inammissibile la questione rispetto all'art. 117 Cost., in relazione all'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali, ma poi ha esaminato le altre questioni, ritenendole non fondate sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme richiamate. Dopo aver ricostruito
l'istituto dell'adozione e la sua ratio, nel chiarire l'infondatezza delle questioni, la Corte costituzionale ha fornito un'interpretazione adeguatrice dell'articolo 27, comma 3, l. n. 184/1983, rispetto al perseguimento in concreto del superiore interesse del minore, affermando che la perdita dei legami di sangue non implica necessariamente quella dei legami sociali e di fatto. Particolare rilievo assume la pronuncia nella parte in cui ha valutato la legittimità costituzionale della norma censurata in riferimento agli artt. 2,
30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo, informati alla tutela del prioritario interesse del minore e alla difesa della sua identità personale. Dopo aver esaminato il quadro normativo e interpretativo che, a livello nazionale e sovranazionale, connota gli istituti coinvolti, cui questo Collegio rinvia, il Giudice delle leggi ha operato un'interpretazione conforme a Costituzione dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, che non esclude la possibilità per il giudice di ravvisare un preminente interesse del minore a mantenere talune positive relazioni socio- affettive con componenti della famiglia di origine. Secondo la Corte costituzionale, infatti, la cessazione dei rapporti con la famiglia biologica, prevista dalla norma in esame, attiene di necessità e inderogabilmente al piano delle relazioni giuridico-formali. Quanto, invece, alla interruzione dei rapporti di natura socio-affettiva, la norma racchiude una presunzione solo
10 iuris tantum che il distacco di fatto dalla famiglia d'origine realizzi
l'interesse del minore. Simile presunzione non esclude che, sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità, il giudice possa accertare che la prosecuzione di significative, positive e consolidate relazioni socioaffettive con alcuni componenti della famiglia
d'origine realizzi il migliore interesse del minore e, per converso, la loro interruzione sia tale da poter cagionare allo stesso un pregiudizio. Ove, pertanto, sussistano radici affettive profonde con familiari che, tuttavia, non possono condurre all'esclusione dello stato di abbandono, risulta preminente
l'interesse dell'adottato a non subire l'ulteriore trauma di una recisione di ogni rapporto con la famiglia di origine, mediante la preservazione di una linea di continuità con il mondo degli affetti che appartiene alla sua memoria
e che costituisce un importante tassello della sua identità. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la presunzione, sottesa all'art. 27, comma 3, della legge n. 184 del
1983, che la cessazione delle relazioni socio-affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto nell'interesse del minore.” (così in motivazione Cass., n. 10278/2024).
La Corte di Cassazione ha altresì soggiunto che, seppure il disposto dell'art. 27, comma 3, l. n. 184 del 1983, si colloca in una fase successiva alla pronuncia di adottabilità, perché attiene alla pronuncia di adozione, è tuttavia evidente che se risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, “tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità, mediante l'adozione del provvedimenti di cui all'art. 19 l. cit., proprio in considerazione del successivo esito della procedura di adozione, conseguente alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3,
l. cit., offerta dalla sentenza della Corte Costituzionale sopra menzionata. E' la stessa Corte Costituzionale a porre in luce come, la non recisione dei legami socio-affettivi si può collocare nella fase di accertamento dello stato di abbandono, nella fase dell'affidamento a rischio giuridico, nella statuizione di adottabilità e nella successiva fase prodromica alla pronuncia di adozione legittimante, relativa all'affidamento preadottivo. […] In altre
11 parole, l'evoluzione interpretativa dell'istituto dell'adozione piena, offerta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023, sopra illustrata, secondo la quale l'art. 27, comma 3, l. cit. non esclude che, nelle specifiche situazioni del caso concreto, l'interesse superiore del minore sia tale da imporre, al momento della pronuncia di adozione, di conservare rapporti affettivi con alcuni dei componenti della famiglia di origine, comporta la necessità di dare rilievo a tale interesse del minore già al momento della pronuncia che dichiara l'adottabilità, ove l'art. 19 l. cit. consente di adottare
«gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore» ed, anzi, in tale sede,
l'assunzione di tali provvedimenti e l'estensione degli stessi vanno modulate esclusivamente in vista della tutela dell'interesse del minore senza tollerare alcun bilanciamento con altre e diverse esigenze.”
Venendo ad applicare gli esposti principi al caso scrutinato, l'assunto dell'appellante secondo cui non sarebbe possibile procedere alla dichiarazione di adottabilità di per il forte legame tra esse Persona_1
esistente, deve essere disatteso, dovendosi disporre il mantenimento dei rapporti tra la minore e la madre biologica nei termini indicati dal Tribunale, con le precisazioni di cui appresso.
Al riguardo, non può non osservarsi che, considerate l'età di Per_1
(ha compiuto 16 anni, essendo nata il [...]) e la
[...]
consapevolezza da lei faticosamente acquisita riguardo ai limiti della madre e alla necessità di proteggersi dal carico emotivo che da essa proviene (vedasi relazione del Servizio Sociale del Comune di San Gavino del 18 gennaio
2024), gli incontri con la madre biologica non potranno che avvenire in relazione alle richieste da lei formulate le quali, necessariamente, dovranno essere veicolate dalle figure che si occupano del benessere della minore
(tutore, comunità, Servizio Sociale), senza che possano trovare accoglimento le diverse istanze dell'appellante di una rimessione dei contatti esclusivamente a Persona_1
Pe Con riguardo alle visite del fratello , la Corte ritiene che le dichiarazioni rese da il 24 gennaio 2024 non escludessero Persona_1
necessariamente la madre da dette visite, avendo semplicemente lei precisato che a volte vorrebbe vedere solo il fratello e non la madre. Anche al riguardo, la Corte ritiene che la possibilità per la di vedere Pt_1 Persona_1
12 Pe unitamente ad , debba essere rimessa alla volontà della minore ed al suo eventuale desiderio di vederli insieme.
In parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto si conferma, deve pertanto disporsi il mantenimento dei rapporti di Persona_1
con la madre, , con la quale gli incontri avverranno su Parte_1
richiesta della prima, anche eventualmente, sempre su iniziativa della minore,
Pe in presenza del fratello .
L'accoglimento parziale dell'appello, il comune interesse della minore che tutte le parti intendono perseguire e la natura della controversia impongono la compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che, per il resto, conferma:
- dispone il mantenimento dei rapporti di con la madre, Persona_1 Pt_1
con la quale gli incontri avverranno su richiesta della prima, anche
[...]
Pe eventualmente, sempre su iniziativa della minore, in presenza del fratello;
- dichiara compensate le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Minorenni della Corte d'Appello il 17 ottobre 2024
Il Presidente
Maria Teresa Spanu
Il Consigliere relatore
Donatella Aru
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